XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1996




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento, essendo questi assistiti dalla presunzione dell'esercizio della funzione parlamentare fino a prova contraria.
        2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione di membro del Parlamento le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione, salvo che esse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.


Art. 2.

        1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
        2. Il giudice dell'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.



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