XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1996
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità
giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico ovunque
rese dai membri del Parlamento, essendo questi assistiti dalla
presunzione dell'esercizio della funzione parlamentare fino a
prova contraria.
2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione di
membro del Parlamento le espressioni che, per i modi e i
termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o
reputazione, salvo che esse siano rigorosamente pertinenti ed
utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.
Art. 2.
1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di
cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile,
comunica la pendenza del procedimento al Presidente della
Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia
l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
2. Il giudice dell'udienza preliminare o, nel caso di cui
all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice
del dibattimento comunica il deposito della richiesta di
rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza
del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta
giorni.