XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1991




        Onorevoli Colleghi! - La diffusione della pratica dello sci, cosiddetto "alpino", con finalità non agonistiche ha raggiunto oggi un livello elevato.
        Questa constatazione presenta, indubbiamente, il positivo aspetto di contribuire, al pari dell'esercizio di ogni attività sportiva e fisico-motoria, alla promozione umana e sociale della salute del cittadino, ed in quanto tale la Repubblica intende promuoverla e sostenerla. Deve tuttavia rilevarsi che, allo stato attuale, si riscontra frequentemente il verificarsi di infortuni talvolta, purtroppo, con esiti gravissimi se non addirittura letali, che colpiscono particolarmente gli sciatori più giovani o comunque inesperti.
        La realizzazione dei valori costituzionali primari, primo fra tutti quello della tutela della salute prevenendo tali infortuni ed assicurando condizioni e garanzie di sicurezza uniformi per tutto il territorio nazionale in ogni ambito di vita, impone di considerare adeguatamente il problema prospettato, introducendo norme mirate allo scopo, pur nel rispetto della libertà della pratica sportiva considerata.
        La proposta di legge non intende, infatti, introdurre una disciplina globale dello sci, pur talvolta auspicata, in particolare in occasione della trattazione di casi giurisprudenziali volti all'accertamento della responsabilità in ordine ad eventi dannosi occorsi tra sciatori. Peraltro, proprio in tali occasioni, non sono mancate osservazioni circa la problematica che una tale soluzione comporterebbe in fase applicativa, e si è concluso, concordemente, nel senso della opportunità di ricondurre la fattispecie alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale regolate dall'articolo 2043 del codice civile.
        Una diversa soluzione, infatti, ed in particolare quella di introdurre una rigida regolamentazione del comportamento assunto dagli sciatori nell'esercizio dell'attività sportivo-ricreativa in esame, da un lato apparirebbe in contrasto con un ambito in cui la libertà nell'esplicazione delle evoluzioni rappresenta, probabilmente, la principale attrattiva dell'attività stessa. Inoltre, dal punto di vista giuridico, la riconducibilità dell'uso degli sci ai casi nei quali è prevista la responsabilità oggettiva, e segnatamente all'articolo 2054 del codice civile, comporterebbe un eccessivo rigore, inducendo ad esempio a considerare in colpa lo sciatore caduto e successivamente travolto da altro sopraggiunto; peraltro, nelle ipotesi di scontro tra sciatori (evento che si verifica in tempi ristrettissimi), risulterebbe di grande difficoltà fornire la prova liberatoria del concorso di colpa. Parimenti, deve escludersi l'applicabilità dell'articolo 2050 del codice civile, e quindi la presunzione di responsabilità, non potendosi ritenere l'attività sciistica qualificabile come pericolosa.
        Si deve, inoltre, aggiungere che la materia considerata è, per alcuni rilevanti aspetti, già regolata dall'ordinamento sportivo, nell'ambito del quale la Federazione internazionale sci ha adottato una serie di regole di condotta (FIS, Beyrout, 1967), note come "Decalogo dello sciatore", cui ha fatto seguito, nel 1973, un testo di "Chiarimenti" destinato a tutti gli sciatori. In proposito, l'orientamento prevalente assunto dalla giurisprudenza, pur escludendo che le norme contenute nel "Decalogo dello sciatore" possano essere ricomprese tra quelle cui fa riferimento l'articolo 43, primo comma, terzo capoverso, del codice penale (e quindi tra quelle discipline la cui inosservanza rileva penalmente), attribuisce alle stesse valore di norme di comune prudenza, e come tali, si sostiene, non possono essere ignorate o trascurate da coloro che praticano lo sci.
        Dunque, nell'obiettivo di un incisivo intervento di legge nella materia considerata, l'articolato che qui si illustra ha inteso evitare l'introduzione di norme enfatiche o ripetitive.
        La proposta di legge intende introdurre norme dirette, principalmente, alla prevenzione degli infortuni, prescrivendo, in primo luogo, l'adozione di misure di protezione, tra le quali è annoverato l'obbligo di indossare un casco protettivo (in analogia a quanto stabilito per gli utenti di veicoli a due ruote dall'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) posto a carico dei soggetti di età inferiore ai diciotto anni (articolo 1), sanzionandone l'inosservanza in via amministrativa. Questa norma contempla un importante strumento di garanzia per l'integrità fisica dei soggetti che, come già segnalato, costituiscono una delle categorie maggiormente colpite da eventi dannosi.
        Lo stesso articolo prevede la conformità del casco protettivo a norme tecniche fissate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale (CONI), cioè la Federazione italiana sport invernali. Quest'ultima è costantemente richiamata nella proposta di legge, in considerazione dell'imprescindibile apporto in termini di consulenza tecnica, che è istituzionalmente in grado di fornire nell'ambito decisionale delineato. Per l'esercizio dell'attività di normazione, è prevista inoltre la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Ente nazionale italiano di unificazione. La importazione, la produzione o la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi non conformi ai criteri indicati sono sanzionate in via amministrativa.
        La proposta di legge non trascura il profilo attinente al comportamento dello sciatore, ma - come già affermato e per le ragioni esposte - si limita a ribadire, nella sostanza, il principio del neminem laedere, evidenziando alcuni degli elementi che concorrono a determinare la specialità dell'ambito considerato, quali le capacità tecniche dello sciatore, le condizioni ambientali e della pista; questi fattori e le prescrizioni puntuali relative ad essi difficilmente possono conciliarsi con i caratteri di previsione astratta delle norme di legge. In particolare, l'articolo 2 afferma anche un generale principio di collaborazione tra utenti e gestori delle aree sciabili, in ordine alla segnalazione tempestiva delle carenze riscontrate nelle misure antinfortunistiche apprestate.
        Ulteriore innovazione, che caratterizza la presente proposta di legge (articolo 3), è rappresentata dalla introduzione dell'obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile a carico dei gestori delle aree sciabili; mediante tale obbligo non si intende esclusivamente curare l'aspetto risarcitorio delle conseguenze economiche degli infortuni, ma - altresì - contribuire alla responsabilizzazione dei soggetti indicati, sottolineando il rilievo giuridico, civile e penale, del comportamento organizzativo e gestorio delle piste da sci.
        A proposito dei gestori, l'articolo 4 impone l'adozione di un adeguato servizio di soccorso in caso di incidenti, nonché la manutenzione appropriata delle aree di competenza, al fine di aumentare le garanzie di tutela degli utenti. Le norme di esecuzione dell'articolo 4 sono dettate dal Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle attività produttive e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI.
        La proposta di legge prevede, inoltre, la più ampia informazione degli sciatori circa le cautele da osservare per evitare situazioni di pericolo, anche mediante la diffusione delle citate regole di condotta dettate dalla FIS. A tale proposito, l'articolo 5 contempla espressamente l'ipotesi della diffusione del "Decalogo dello sciatore" in ambito scolastico (si pensi, ad esempio, alla programmazione di "settimane bianche"), su iniziativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche mediante convenzioni con il competente organo del CONI. Inoltre, si introduce l'obbligo per i gestori degli impianti sciistici di esporre, con la dovuta evidenza, il testo delle regole di condotta richiamate dallo stesso articolo, sanzionandone l'inottemperanza.
        L'articolo 6 demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle aree innevate comprendenti piste di discesa ed impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica dello sci esercitata in forma non agonistica, nell'ambito delle quali trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge.
        L'articolo 7, infine, attribuisce il Ministro delle attività produttive, di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, l'adozione di apposita segnaletica, uniforme sul territorio nazionale, nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6.




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