XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1991
Onorevoli Colleghi! - La diffusione della pratica dello
sci, cosiddetto "alpino", con finalità non agonistiche ha
raggiunto oggi un livello elevato.
Questa constatazione presenta, indubbiamente, il positivo
aspetto di contribuire, al pari dell'esercizio di ogni
attività sportiva e fisico-motoria, alla promozione umana e
sociale della salute del cittadino, ed in quanto tale la
Repubblica intende promuoverla e sostenerla. Deve tuttavia
rilevarsi che, allo stato attuale, si riscontra frequentemente
il verificarsi di infortuni talvolta, purtroppo, con esiti
gravissimi se non addirittura letali, che colpiscono
particolarmente gli sciatori più giovani o comunque
inesperti.
La realizzazione dei valori costituzionali primari, primo
fra tutti quello della tutela della salute prevenendo tali
infortuni ed assicurando condizioni e garanzie di sicurezza
uniformi per tutto il territorio nazionale in ogni ambito di
vita, impone di considerare adeguatamente il problema
prospettato, introducendo norme mirate allo scopo, pur nel
rispetto della libertà della pratica sportiva considerata.
La proposta di legge non intende, infatti, introdurre una
disciplina globale dello sci, pur talvolta auspicata, in
particolare in occasione della trattazione di casi
giurisprudenziali volti all'accertamento della responsabilità
in ordine ad eventi dannosi occorsi tra sciatori. Peraltro,
proprio in tali occasioni, non sono mancate osservazioni circa
la problematica che una tale soluzione comporterebbe in fase
applicativa, e si è concluso, concordemente, nel senso della
opportunità di ricondurre la fattispecie alle ipotesi di
responsabilità extracontrattuale regolate dall'articolo 2043
del codice civile.
Una diversa soluzione, infatti, ed in particolare quella
di introdurre una rigida regolamentazione del comportamento
assunto dagli sciatori nell'esercizio dell'attività
sportivo-ricreativa in esame, da un lato apparirebbe in
contrasto con un ambito in cui la libertà nell'esplicazione
delle evoluzioni rappresenta, probabilmente, la principale
attrattiva dell'attività stessa. Inoltre, dal punto di vista
giuridico, la riconducibilità dell'uso degli sci ai casi nei
quali è prevista la responsabilità oggettiva, e segnatamente
all'articolo 2054 del codice civile, comporterebbe un
eccessivo rigore, inducendo ad esempio a considerare in colpa
lo sciatore caduto e successivamente travolto da altro
sopraggiunto; peraltro, nelle ipotesi di scontro tra sciatori
(evento che si verifica in tempi ristrettissimi), risulterebbe
di grande difficoltà fornire la prova liberatoria del concorso
di colpa. Parimenti, deve escludersi l'applicabilità
dell'articolo 2050 del codice civile, e quindi la presunzione
di responsabilità, non potendosi ritenere l'attività sciistica
qualificabile come pericolosa.
Si deve, inoltre, aggiungere che la materia considerata è,
per alcuni rilevanti aspetti, già regolata dall'ordinamento
sportivo, nell'ambito del quale la Federazione internazionale
sci ha adottato una serie di regole di condotta (FIS, Beyrout,
1967), note come "Decalogo dello sciatore", cui ha fatto
seguito, nel 1973, un testo di "Chiarimenti" destinato a tutti
gli sciatori. In proposito, l'orientamento prevalente assunto
dalla giurisprudenza, pur escludendo che le norme contenute
nel "Decalogo dello sciatore" possano essere ricomprese tra
quelle cui fa riferimento l'articolo 43, primo comma, terzo
capoverso, del codice penale (e quindi tra quelle discipline
la cui inosservanza rileva penalmente), attribuisce alle
stesse valore di norme di comune prudenza, e come tali, si
sostiene, non possono essere ignorate o trascurate da coloro
che praticano lo sci.
Dunque, nell'obiettivo di un incisivo intervento di legge
nella materia considerata, l'articolato che qui si illustra ha
inteso evitare l'introduzione di norme enfatiche o
ripetitive.
La proposta di legge intende introdurre norme dirette,
principalmente, alla prevenzione degli infortuni,
prescrivendo, in primo luogo, l'adozione di misure di
protezione, tra le quali è annoverato l'obbligo di indossare
un casco protettivo (in analogia a quanto stabilito per gli
utenti di veicoli a due ruote dall'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285) posto a carico dei
soggetti di età inferiore ai diciotto anni (articolo 1),
sanzionandone l'inosservanza in via amministrativa. Questa
norma contempla un importante strumento di garanzia per
l'integrità fisica dei soggetti che, come già segnalato,
costituiscono una delle categorie maggiormente colpite da
eventi dannosi.
Lo stesso articolo prevede la conformità del casco
protettivo a norme tecniche fissate dal Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito
il competente organo del Comitato olimpico nazionale (CONI),
cioè la Federazione italiana sport invernali. Quest'ultima è
costantemente richiamata nella proposta di legge, in
considerazione dell'imprescindibile apporto in termini di
consulenza tecnica, che è istituzionalmente in grado di
fornire nell'ambito decisionale delineato. Per l'esercizio
dell'attività di normazione, è prevista inoltre la possibilità
di stipulare apposite convenzioni con l'Ente nazionale
italiano di unificazione. La importazione, la produzione o la
commercializzazione sul territorio nazionale di caschi
protettivi non conformi ai criteri indicati sono sanzionate in
via amministrativa.
La proposta di legge non trascura il profilo attinente al
comportamento dello sciatore, ma - come già affermato e per le
ragioni esposte - si limita a ribadire, nella sostanza, il
principio del neminem laedere, evidenziando alcuni degli
elementi che concorrono a determinare la specialità
dell'ambito considerato, quali le capacità tecniche dello
sciatore, le condizioni ambientali e della pista; questi
fattori e le prescrizioni puntuali relative ad essi
difficilmente possono conciliarsi con i caratteri di
previsione astratta delle norme di legge. In particolare,
l'articolo 2 afferma anche un generale principio di
collaborazione tra utenti e gestori delle aree sciabili, in
ordine alla segnalazione tempestiva delle carenze riscontrate
nelle misure antinfortunistiche apprestate.
Ulteriore innovazione, che caratterizza la presente
proposta di legge (articolo 3), è rappresentata dalla
introduzione dell'obbligo di assicurazione ai fini della
responsabilità civile a carico dei gestori delle aree
sciabili; mediante tale obbligo non si intende esclusivamente
curare l'aspetto risarcitorio delle conseguenze economiche
degli infortuni, ma - altresì - contribuire alla
responsabilizzazione dei soggetti indicati, sottolineando il
rilievo giuridico, civile e penale, del comportamento
organizzativo e gestorio delle piste da sci.
A proposito dei gestori, l'articolo 4 impone l'adozione di
un adeguato servizio di soccorso in caso di incidenti, nonché
la manutenzione appropriata delle aree di competenza, al fine
di aumentare le garanzie di tutela degli utenti. Le norme di
esecuzione dell'articolo 4 sono dettate dal Ministro della
salute, di intesa con il Ministro delle attività produttive e
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il competente organo del CONI.
La proposta di legge prevede, inoltre, la più ampia
informazione degli sciatori circa le cautele da osservare per
evitare situazioni di pericolo, anche mediante la diffusione
delle citate regole di condotta dettate dalla FIS. A tale
proposito, l'articolo 5 contempla espressamente l'ipotesi
della diffusione del "Decalogo dello sciatore" in ambito
scolastico (si pensi, ad esempio, alla programmazione di
"settimane bianche"), su iniziativa del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche
mediante convenzioni con il competente organo del CONI.
Inoltre, si introduce l'obbligo per i gestori degli impianti
sciistici di esporre, con la dovuta evidenza, il testo delle
regole di condotta richiamate dallo stesso articolo,
sanzionandone l'inottemperanza.
L'articolo 6 demanda alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle aree
innevate comprendenti piste di discesa ed impianti di risalita
abitualmente riservate alla pratica dello sci esercitata in
forma non agonistica, nell'ambito delle quali trovano
applicazione le disposizioni dettate dalla legge.
L'articolo 7, infine, attribuisce il Ministro delle
attività produttive, di intesa con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
competente organo del CONI, l'adozione di apposita
segnaletica, uniforme sul territorio nazionale, nelle aree
individuate ai sensi dell'articolo 6.