XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1991
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di utilizzo
del casco protettivo).
1. Nell'esercizio della pratica dello sci è fatto obbligo
ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un
casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma
3.
2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 52 euro a 155 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sentito il competente
organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità
di omologazione, gli accertamenti della conformità della
produzione ed i controlli opportuni. Per l'esercizio
dell'attività di normazione tecnica possono essere stipulate
apposite convenzioni con l'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
ovvero commercializza sul territorio nazionale caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 516 euro a 2.582 euro. I caschi protettivi non
conformi alle caratteristiche prescritte posti in commercio
ovvero utilizzati, sono inoltre sottoposti a sequestro su
tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità
giudiziaria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 2.
(Comportamento dello sciatore).
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non
costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno
a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie
capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista
affrontata, ed osservando scrupolosamente le prescrizioni
segnalate localmente; deve inoltre osservare le misure
antinfortunistiche disposte ai sensi della presente legge, e
segnalare tempestivamente al gestore delle aree sciabili
individuate ai sensi dell'articolo 6 le carenze riscontrate in
tali misure.
Art. 3.
(Obbligo di assicurazione
contro gli infortuni).
1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi
dell'articolo 6 devono essere assicurati ai fini della
responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al
personale addetto ed ai terzi in relazione all'uso degli
impianti stessi.
2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di
assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive, sentito il competente organo del CONI, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 4.
(Obblighi dei gestori delle aree sciabili).
1. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di
sicurezza nelle aree sciabili individuate ai sensi
dell'articolo 6, i gestori delle medesime sono obbligati ad
approntare un adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di
idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso
in caso di incidente agli utenti.
2. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, nello svolgimento del servizio di
vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono a
curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti.
3. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi
dell'articolo 6 hanno l'obbligo di provvedere alla
manutenzione delle stesse in modo da assicurare le maggiori
garanzie di sicurezza, nonché di segnalare tempestivamente ed
adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un
pericolo per gli utenti. Il Ministro della salute, di intesa
con il Ministro delle attività produttive, con le regioni
interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il competente organo del CONI, determina con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme di attuazione del
presente articolo.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle regole
per la prevenzione degli infortuni).
1. Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni
nell'esercizio della pratica dello sci, assicurando condizioni
e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale, il
Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle
attività produttive, con le regioni interessate e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
competente organo del CONI, provvede alla più ampia
informazione degli sciatori, anche mediante la diffusione
delle regole di condotta dettate dalla Federazione
internazionale sci, rubricate "Decalogo dello sciatore" (FIS,
Beyrouth, 1967), e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, può concordare con il competente organo del CONI
iniziative volte alla diffusione delle regole di condotta di
cui al comma 1 in ambito scolastico, anche stipulando apposite
convenzioni con il competente organo del CONI.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, è
fatto obbligo ai gestori degli impianti sciistici di esporre
il testo relativo alle regole di condotta richiamate dal
presente articolo, garantendone una adeguata visibilità.
L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103
euro a 516 euro.
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica alle aree innevate
comprendenti piste di discesa ed impianti di risalita
abitualmente riservate alla pratica dello sci, esercitata in
forma non agonistica, individuate dalle regioni interessate e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).
1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con le
regioni interessate e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il competente organo del CONI, cura
l'adozione di apposita segnaletica uniforme sul territorio
nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6.