XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1991




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obbligo di utilizzo
del casco protettivo).

        1. Nell'esercizio della pratica dello sci è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
        2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 52 euro a 155 euro.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni. Per l'esercizio dell'attività di normazione tecnica possono essere stipulate apposite convenzioni con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
        4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione ovvero commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 2.582 euro. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte posti in commercio ovvero utilizzati, sono inoltre sottoposti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Comportamento dello sciatore).

        1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, ed osservando scrupolosamente le prescrizioni segnalate localmente; deve inoltre osservare le misure antinfortunistiche disposte ai sensi della presente legge, e segnalare tempestivamente al gestore delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6 le carenze riscontrate in tali misure.


Art. 3.

(Obbligo di assicurazione
contro gli infortuni).

        1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6 devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto ed ai terzi in relazione all'uso degli impianti stessi.
        2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del CONI, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Obblighi dei gestori delle aree sciabili).

        1. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di sicurezza nelle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6, i gestori delle medesime sono obbligati ad approntare un adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso in caso di incidente agli utenti.
        2. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono a curare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
        3. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6 hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza, nonché di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti. Il Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle attività produttive, con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, determina con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo.


Art. 5.

(Informazione e diffusione delle regole
per la prevenzione degli infortuni).

        1. Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni nell'esercizio della pratica dello sci, assicurando condizioni e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale, il Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle attività produttive, con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, provvede alla più ampia informazione degli sciatori, anche mediante la diffusione delle regole di condotta dettate dalla Federazione internazionale sci, rubricate "Decalogo dello sciatore" (FIS, Beyrouth, 1967), e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può concordare con il competente organo del CONI iniziative volte alla diffusione delle regole di condotta di cui al comma 1 in ambito scolastico, anche stipulando apposite convenzioni con il competente organo del CONI.
        3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, è fatto obbligo ai gestori degli impianti sciistici di esporre il testo relativo alle regole di condotta richiamate dal presente articolo, garantendone una adeguata visibilità. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 516 euro.


Art. 6.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica alle aree innevate comprendenti piste di discesa ed impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica dello sci, esercitata in forma non agonistica, individuate dalle regioni interessate e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).

        1. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, cura l'adozione di apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6.



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