XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1982
Onorevoli Colleghi! - Nella passata legislatura ho
presentato con altri colleghi una proposta di legge
sull'organizzazione dello sport.
L'intervenuto decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
meglio noto come "decreto Melandri", ha sostanzialmente inciso
sulla organizzazione sia del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) che delle federazioni sportive nazionali e
degli altri enti sportivi, alterando sostanzialmente la
fisionomia di tali enti.
Dopo circa due anni di applicazione del decreto in esame
sono venute al pettine tutte le incongruenze della nuova
disciplina con la effettiva realtà sportiva italiana e,
pertanto, l'originario progetto di legge viene ripresentato,
arricchito di disposizioni che si ritiene vadano nella
direzione di eliminare le discrasie cui si è accennato.
Il mondo sportivo nella sua interezza da sempre e non solo
in Italia ha aspetti peculiari che vanno rispettati se si
ritiene, come tutti noi riteniamo, che lo sport debba essere
governato avendo conto delle specificità delle varie
discipline sportive che traggono regolamentazione tecnica
dall'ordinamento sportivo sovranazionale.
L'ordinamento sportivo deve essere flessibile, in grado di
dettare norme di autorganizzazione che corrispondano di volta
in volta al mutare delle esigenze del mondo sportivo, siano
esse a livello nazionale che a livello internazionale e
mondiale. Inoltre, è apparso evidente dall'esperienza fin qui
maturata che si dovesse por mano a sostanziali e generali
correttivi della vigente normativa recata dal decreto
legislativo richiamato ridisegnando le finalità, i compiti ed
i poteri del CONI, dei suoi organi e degli altri enti
sportivi, snellendo tutte le procedure elettorali che si
ritengono sì necessarie per assicurare il governo dello sport,
ma inutilmente ingombranti e, quindi, incoerenti con le
obiettive esigenze di funzionamento degli organi elettivi.
Di qui una maggiore snellezza nella composizione degli
organi deliberanti degli enti richiamati, a cominciare dal
CONI, depurandoli di partecipazioni estranee al mondo dello
sport e riducendone il numero dei componenti.
La posizione attribuita alle federazioni sportive
nazionali, nell'ambito dell'ordinamento generale e di quello
sportivo, dal "decreto Melandri", è risultata incompatibile
con un assetto organizzativo che tenga nel giusto conto la
funzione di dette federazioni e la loro intima connessione con
il CONI del quale costituiscono, da sempre, le braccia
operative perché lo sport sia offerto alla collettività
nazionale.
Gli articoli da 1 a 15 della proposta di legge sostanziano
le modificazioni ritenute rispondenti alle esigenze
rappresentate in precedenza.
I successivi articoli fino al 32 ripropongono quanto già
oggetto della proposta di legge atto Camera n. 3607 della XIII
legislatura, e ne confermano le note illustrative, con l'unica
eccezione della disposizione in materia tributaria riguardante
le società sportive dilettantistiche perché la materia è, in
questo momento, in particolare, in chiara evoluzione e,
quindi, occorrerà redigerne la disciplina nel corso dei lavori
parlamentari.
In particolare si illustrano i seguenti aspetti.
Si disegna la figura di società sportiva, distinguendola
nettamente dalle figure tipiche disciplinate dal codice civile
sia con riguardo alle associazioni riconosciute e non, sia
alle società di persone e di capitali. La società sportiva
diventa, così, un ente diverso dagli altri menzionati perché
diverse o peculiari sono la sua attività e la sua funzione
sociale.
Articolo 19. La società sportiva che sia in possesso di
specifici requisiti ottiene il riconoscimento dal CONI secondo
modalità e procedure stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale
del CONI, ed è iscritta in uno speciale registro tenuto presso
il CONI. Detto riconoscimento conferisce personalità giuridica
di diritto privato.
L'articolo 20 ha riguardo al riconoscimento da parte del
CONI della società sportiva e dei suoi effetti.
L'affiliazione, vale a dire l'autorizzazione
amministrativa ad organizzare una delle discipline sportive, è
regolata dall'articolo 21.
L'articolo 22 prevede la istituzione presso il CONI di uno
speciale registro delle società sportive che sostituisce, per
queste ultime, il registro delle imprese, agli stessi
effetti.
Gli effetti del riconoscimento e della iscrizione sono
indicati all'articolo 23.
Le società sportive sono soggette ad autorizzazioni,
vigilanza e controlli ai sensi dell'articolo 24.
Gli istituti del commissariamento e della liquidazione per
le società sportive sono disciplinati all'articolo 25.
A garanzia sussidiaria dei terzi per casi di grave
insolvenza è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un Fondo centrale di garanzia. Il Fondo è
amministrato da un comitato composto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal presidente del CONI, da tre
componenti nominati dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri, dal segretario generale e dal presidente del
collegio dei revisori dei conti del CONI. Il regolamento del
Fondo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle attività produttive. Detto Fondo è alimentato,
oltre che dai beni e dagli eventuali residui attivi di
gestione delle società sportive liquidate, dal versamento da
parte del CONI di una aliquota sugli incassi dei concorsi
pronostici (articolo 26).
Una particolare disciplina tributaria avente riguardo agli
impianti ed alle attrezzature sportivi nonché alle concessioni
ed alle erogazioni di beni immobili patrimoniali dello Stato a
favore del CONI e dei soggetti ad esso collegati è recata
dagli articoli 27 e 28.
Così delineata la nuova fisionomia della società sportiva
che viene, quindi, sottratta ad equiparazioni innaturali a
società ed associazioni con finalità estranee a quelle
sportive, si passa ad esaminare la disciplina proposta per le
figure degli atleti sia dilettanti che professionisti, non
nascondendo l'esigenza di promuovere una normativa che tenga
conto delle sollecitazioni per la partecipazione degli atleti
stessi alla vita associativa e federale, normativa che potrà
essere suggerita in sede di confronto sulla presente proposta
di legge (articolo 29).
Sono individuati poi, agli articoli 30 e 31, gli ufficiali
di gara ed i giudici sportivi, con l'indicazione per questi
ultimi dei requisiti per la nomina e con la previsione che i
procedimenti, la composizione degli organi di giustizia e le
sanzioni applicabili sono stabiliti con appositi regolamenti
nel rispetto dei princìpi indicati dal CONI.
Con l'articolo 32 si intende dare risposta alla questione
annosa che ha formato oggetto di numerosi dibattiti e di
convegni giuridici ad altissimo livello, riguardante il
rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
Si disegnano così le competenze del giudice sportivo, che
rimane arbitro esclusivo per le controversie di natura
tecnico-sportiva sorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo e
riguardanti soltanto posizioni giuridiche soggettive.
L'articolo 33, come norma finale, prevede coerentemente
con l'esposizione fatta finora, l'abrogazione del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, essendosi recuperati nei
precedenti articoli della legge taluni aspetti ritenuti
validi.
Viene altresì confermata l'abrogazione dell'articolo 14
della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni.