XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1982




        Onorevoli Colleghi! - Nella passata legislatura ho presentato con altri colleghi una proposta di legge sull'organizzazione dello sport.
        L'intervenuto decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, meglio noto come "decreto Melandri", ha sostanzialmente inciso sulla organizzazione sia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti sportivi, alterando sostanzialmente la fisionomia di tali enti.
        Dopo circa due anni di applicazione del decreto in esame sono venute al pettine tutte le incongruenze della nuova disciplina con la effettiva realtà sportiva italiana e, pertanto, l'originario progetto di legge viene ripresentato, arricchito di disposizioni che si ritiene vadano nella direzione di eliminare le discrasie cui si è accennato.
        Il mondo sportivo nella sua interezza da sempre e non solo in Italia ha aspetti peculiari che vanno rispettati se si ritiene, come tutti noi riteniamo, che lo sport debba essere governato avendo conto delle specificità delle varie discipline sportive che traggono regolamentazione tecnica dall'ordinamento sportivo sovranazionale.
        L'ordinamento sportivo deve essere flessibile, in grado di dettare norme di autorganizzazione che corrispondano di volta in volta al mutare delle esigenze del mondo sportivo, siano esse a livello nazionale che a livello internazionale e mondiale. Inoltre, è apparso evidente dall'esperienza fin qui maturata che si dovesse por mano a sostanziali e generali correttivi della vigente normativa recata dal decreto legislativo richiamato ridisegnando le finalità, i compiti ed i poteri del CONI, dei suoi organi e degli altri enti sportivi, snellendo tutte le procedure elettorali che si ritengono sì necessarie per assicurare il governo dello sport, ma inutilmente ingombranti e, quindi, incoerenti con le obiettive esigenze di funzionamento degli organi elettivi.
        Di qui una maggiore snellezza nella composizione degli organi deliberanti degli enti richiamati, a cominciare dal CONI, depurandoli di partecipazioni estranee al mondo dello sport e riducendone il numero dei componenti.
        La posizione attribuita alle federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'ordinamento generale e di quello sportivo, dal "decreto Melandri", è risultata incompatibile con un assetto organizzativo che tenga nel giusto conto la funzione di dette federazioni e la loro intima connessione con il CONI del quale costituiscono, da sempre, le braccia operative perché lo sport sia offerto alla collettività nazionale.
        Gli articoli da 1 a 15 della proposta di legge sostanziano le modificazioni ritenute rispondenti alle esigenze rappresentate in precedenza.
        I successivi articoli fino al 32 ripropongono quanto già oggetto della proposta di legge atto Camera n. 3607 della XIII legislatura, e ne confermano le note illustrative, con l'unica eccezione della disposizione in materia tributaria riguardante le società sportive dilettantistiche perché la materia è, in questo momento, in particolare, in chiara evoluzione e, quindi, occorrerà redigerne la disciplina nel corso dei lavori parlamentari.
        In particolare si illustrano i seguenti aspetti.
        Si disegna la figura di società sportiva, distinguendola nettamente dalle figure tipiche disciplinate dal codice civile sia con riguardo alle associazioni riconosciute e non, sia alle società di persone e di capitali. La società sportiva diventa, così, un ente diverso dagli altri menzionati perché diverse o peculiari sono la sua attività e la sua funzione sociale.
        Articolo 19. La società sportiva che sia in possesso di specifici requisiti ottiene il riconoscimento dal CONI secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale del CONI, ed è iscritta in uno speciale registro tenuto presso il CONI. Detto riconoscimento conferisce personalità giuridica di diritto privato.
        L'articolo 20 ha riguardo al riconoscimento da parte del CONI della società sportiva e dei suoi effetti.
        L'affiliazione, vale a dire l'autorizzazione amministrativa ad organizzare una delle discipline sportive, è regolata dall'articolo 21.
        L'articolo 22 prevede la istituzione presso il CONI di uno speciale registro delle società sportive che sostituisce, per queste ultime, il registro delle imprese, agli stessi effetti.
        Gli effetti del riconoscimento e della iscrizione sono indicati all'articolo 23.
        Le società sportive sono soggette ad autorizzazioni, vigilanza e controlli ai sensi dell'articolo 24.
        Gli istituti del commissariamento e della liquidazione per le società sportive sono disciplinati all'articolo 25.
        A garanzia sussidiaria dei terzi per casi di grave insolvenza è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo centrale di garanzia. Il Fondo è amministrato da un comitato composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente del CONI, da tre componenti nominati dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dal segretario generale e dal presidente del collegio dei revisori dei conti del CONI. Il regolamento del Fondo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. Detto Fondo è alimentato, oltre che dai beni e dagli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive liquidate, dal versamento da parte del CONI di una aliquota sugli incassi dei concorsi pronostici (articolo 26).
        Una particolare disciplina tributaria avente riguardo agli impianti ed alle attrezzature sportivi nonché alle concessioni ed alle erogazioni di beni immobili patrimoniali dello Stato a favore del CONI e dei soggetti ad esso collegati è recata dagli articoli 27 e 28.
        Così delineata la nuova fisionomia della società sportiva che viene, quindi, sottratta ad equiparazioni innaturali a società ed associazioni con finalità estranee a quelle sportive, si passa ad esaminare la disciplina proposta per le figure degli atleti sia dilettanti che professionisti, non nascondendo l'esigenza di promuovere una normativa che tenga conto delle sollecitazioni per la partecipazione degli atleti stessi alla vita associativa e federale, normativa che potrà essere suggerita in sede di confronto sulla presente proposta di legge (articolo 29).
        Sono individuati poi, agli articoli 30 e 31, gli ufficiali di gara ed i giudici sportivi, con l'indicazione per questi ultimi dei requisiti per la nomina e con la previsione che i procedimenti, la composizione degli organi di giustizia e le sanzioni applicabili sono stabiliti con appositi regolamenti nel rispetto dei princìpi indicati dal CONI.
        Con l'articolo 32 si intende dare risposta alla questione annosa che ha formato oggetto di numerosi dibattiti e di convegni giuridici ad altissimo livello, riguardante il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
        Si disegnano così le competenze del giudice sportivo, che rimane arbitro esclusivo per le controversie di natura tecnico-sportiva sorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo e riguardanti soltanto posizioni giuridiche soggettive.
        L'articolo 33, come norma finale, prevede coerentemente con l'esposizione fatta finora, l'abrogazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, essendosi recuperati nei precedenti articoli della legge taluni aspetti ritenuti validi.
        Viene altresì confermata l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni.




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