XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1982




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica promuove e sostiene la diffusione delle attività ricreativo-sportive e fisico-motorie quali strumenti di promozione umana e sociale e di tutela della salute del cittadino.
        2. Nell'ambito delle rispettive competenze lo Stato, le regioni e gli altri enti locali concorrono, nel rispetto delle autonomie associative, al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.


Art. 2.

(Comitato olimpico nazionale italiano).

        1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Federazione delle federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 15, è ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge; ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Il CONI, componente del Comitato internazionale olimpico (CIO), in conformità della Carta internazionale olimpica, svolge le seguenti funzioni:

                a) organizzare e potenziare lo sport nazionale;

                b) presiedere, curare e coordinare l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;

                c) curare la preparazione olimpica e le attività sportive di alto livello;
                d) curare la promozione dello sport nella scuola e presso la popolazione;

                e) svolgere funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento sulle federazioni sportive nazionali;

                f) contribuire allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, nonchè alla ricerca e alla medicina dello sport;

                g) formare i quadri di lavoro e di specializzazione nello sport e nell'economia dello sport;

                h) curare i rapporti istituzionali e legislativi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, il Parlamento, le regioni, gli altri enti locali nonchè con gli enti, le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore;

                i) curare i rapporti internazionali con enti sovranazionali;

                l) commercializzare le sue attività, compresa la gestione dei giochi collegati al risultato di eventi sportivi, al fine di assicurare entrate autonome all'ente.

        3. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale del CONI, su proposta della giunta nazionale, ed approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Ove l'approvazione non intervenga entro un mese dalla data di ricevimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, lo statuto si intende approvato.


Art. 3.

(Organi del CONI).

        1. Sono organi del CONI:

                a) il consiglio nazionale;

                b) la giunta nazionale;

                c) il presidente;

                d) il comitato nazionale per lo sport per tutti;

                e) il segretario generale;

                f) il collegio dei revisori dei conti.

        2. La durata degli organi di cui al comma 1 è quadriennale.

Art. 4.

(Consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale è costituito dal presidente del CONI, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, tra i quali ultimi è eletto un vice presidente, dai membri italiani del CIO nonché da otto atleti e da quattro tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali.
        2. Il procedimento di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi è regolato dallo statuto del CONI.


Art. 5.

(Compiti del consiglio nazionale).

        1. Il consiglio nazionale:

                a) designa il presidente;

                b) elegge nel suo seno due vice presidenti;

                c) elegge i membri della giunta nazionale;

                d) nomina il segretario generale;

                e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del CIO;

                f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta nazionale sulla gestione dell'ente;

                g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale;

                h) delibera lo statuto dell'ente;

                i) delibera il riconoscimento ai fini sportivi di nuove federazioni sportive nazionali;

                l) delibera il riconoscimento di nuove discipline associate;

                m) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e delle discipline associate e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse;

                n) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali, qualora si rendano necessari per accertare gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

                o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

                p) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali, le società sportive nonché, salvo delega alla giunta nazionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;

                q) stabilisce i princìpi, i criteri e le modalità per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni;

                r) delibera su ogni altro argomento che sia ad esso sottoposto dal presidente o dalla giunta nazionale e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

        2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 sono trasmesse ai Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.


Art. 6.

(Giunta nazionale).

        1. La giunta nazionale è composta da:

                a) il presidente;

                b) il vice presidente;
                c) dieci membri eletti dal consiglio nazionale nel suo seno, tre dei quali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi;

                d) il segretario generale, con funzioni di segretario.

        2. Partecipano alle riunioni con diritto di voto i membri italiani del CIO.
        3. La carica di membro della giunta nazionale è incompatibile con quella di presidente di una federazione sportiva nazionale.


Art. 7.

(Compiti della giunta nazionale).

        1. La giunta nazionale:

                a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo le direttive del consiglio nazionale;

                b) approva il bilancio preventivo e propone al consiglio nazionale il conto consuntivo;

                c) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali;

                d) delibera circa la conformità degli statuti delle federazioni sportive nazionali alle disposizioni della presente legge, allo statuto del CONI e ai princìpi informatori dettati dal consiglio nazionale;

                e) esamina gli statuti e i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone, rispettivamente, all'approvazione del consiglio nazionale e del presidente;

                f) propone al consiglio nazionale il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi;

                g) formula le proposte sulla costituzione delle nuove federazioni sportive nazionali;

                h) nomina i delegati regionali;
                i) propone al consiglio nazionale lo statuto dell'ente;

                l) nomina commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del CONI e delle federazioni sportive nazionali, determinando anche la misura dei compensi sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

                m) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione utile;

                n) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale e al presidente;

                o) autorizza la nomina dei fiduciari locali.


Art. 8.

(Presidente del CONI).

        1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
        2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali.
        3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su designazione del consiglio nazionale.


Art. 9.

(Comitato nazionale per lo sport per tutti).

        1. Il comitato nazionale per lo sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.
        2. Fanno parte del comitato nazionale per lo sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni e degli enti locali.
        3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale per lo sport per tutti sono stabiliti dallo statuto che prevede i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.


Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati come segue:

                a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

                b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

                c) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.


Art. 11.

(Segretario generale).

        1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
        2. Possono essere nominati alla carica di segretario generale coloro che per l'attività svolta offrono le più ampie garanzie di competenza e capacità professionali con particolare riferimento al campo dello sporti, in armonia con le norme e gli indirizzi del CIO, e che hanno particolare e comprovata qualificazione professionale, desunta anche dallo svolgimento di attività gestionale in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private per almeno un quinquennio con funzioni dirigenziali o che hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro svolte anche nell'ambito dell'ente.
        2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

                a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

                b) predispone il bilancio dell'ente;

                c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

        3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.


Art. 12.

(Entrate del CONI).

        1. Il CONI provvede al perseguimento delle sue finalità istituzionali con le quote delle entrate derivanti dai concorsi pronostici ad esso riservate e dagli altri concorsi pronostici il cui esercizio sia ad esso affidato; con i contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; con erogazioni e lasciti da parte di privati; con i ricavati delle manifestazioni sportive da esso organizzate e con ogni altro introito derivante dall'esercizio delle attività istituzionali.
        2. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI nelle misure indicate dalla tabella A allegata alla presente legge.
        3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, e quella del 3 per cento, riservata all'Istituto per il credito sportivo, nonché la quota del 7 per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di gestione dei concorsi pronostici.
        4. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al netto dell'imposta unica, degli importi dovuti al fondo premi, all'Istituto per il credito sportivo ed alle spese di gestione dei concorsi pronostici.


Art. 13.

(Bilancio del CONI e controllo
sulla gestione).

        1. Le deliberazioni del CONI concernenti il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il controllo di legittimità sulla gestione del CONI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4 e seguenti della legge 21 marzo 1958, n. 259.
        3. Il CONI ha l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo.


Art. 14.

(Organizzazione territoriale del CONI
e delle federazioni sportive nazionali).

        1. L'organizzazione periferica del CONI e delle federazioni sportive nazionali si articola a livello regionale.
        2. Gli statuti del CONI e delle federazioni sportive nazionali disciplinano la natura, le funzioni, la composizione e l'organizzazione delle proprie strutture regionali garantendo il più stretto rapporto tra le stesse, le regioni e gli enti locali territoriali al fine di assicurare la diffusine della pratica sportiva. E' garantita una sempre maggiore intesa e collaborazione tra le regioni e le strutture regionali, nel rispetto delle reciproche competenze, affinché in ogni regione si possa avviare una politica sportiva ad ampio raggio al servizio dei cittadini e delle società sportive del territorio, per tutte le forme di attività sportiva.


Art. 15.

(Federazioni sportive nazionali).

        
1. Le federazioni sportive nazionali sono organi del CONI ed hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato; esse sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
        2. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
        3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali avviene ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
        4. Le federazioni sportive nazionali hanno come fine istituzionale la promozione, lo sviluppo e la disciplina dello sport cui sono preposte e l'organizzazione delle pratiche sportive a prevalente indirizzo agonistico nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati. Esse provvedono anche alla formazione dei propri tecnici e istruttori.
        5. Le federazioni sportive nazionali svolgono altresì le seguenti funzioni a valenza pubblicistica:

                a) riconoscimento e affiliazione delle società sportive;

                b) tesseramento degli associati;
                c) organizzazione delle gare e campionati nazionali, regolamentazione della disciplina e giustizia sportiva dei partecipanti;

                d) approvazione delle norme regolamentari interne in attuazione dei princìpi stabiliti dal CONI.

        6. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari nel rispetto del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
        7. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali prevedono la partecipazione di atleti e tecnici alle assemblee nazionali e regionali e degli organi deliberativi centrali in misura rispettivamente del 20 e del 10 per cento dei componenti di tali organi.
        8. Gli atleti e i tecnici sono eletti in sede di apposite assemblee regionali di categoria per un intero quadriennio olimpico, unitamente ai propri supplenti.
        9. I supplenti integrano la composizione degli organi interessati in caso di impedimento permanente dei titolari. In caso di carenza dei supplenti sono convocate apposite assemblee nazionali e regionali elettive per le integrazioni degli organi interessati.


Art. 16.

(Discipline associate).

        1. Le associazioni a livello nazionale che organizzano discipline sportive diverse da quelle di competenza delle federazioni sportive nazionali del CONI possono essere inquadrate dal consiglio nazionale nella propria organizzazione quali discipline associate, collegate direttamente allo stesso CONI od a federazioni sportive nazionali la cui disciplina sportiva sia ritenuta affine, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

            a) che la disciplina sportiva organizzata sia riconosciuta a livello internazionale dal CIO;

            b) che la disciplina sportiva organizzata interessi l'intero territorio nazionale e conti non meno di duecento organismi aderenti ed un numero di praticanti non inferiore a duemila;

            c) che l'associazione abbia un'organizzazione stabile ed articolata, regolamenti tecnici conformi a quelli della Federazione internazionale di appartenenza ed una anzianità di presenza sul territorio continuativa non inferiore a cinque anni.

        2. Il riconoscimento del CONI, attuato ai sensi del comma 1, è revocato qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui al medesimo comma.
        3. Il riconoscimento del CONI è condizione per l'attribuzione agli organismi aderenti a ciascuna disciplina associata riconosciuta dello status di società sportiva ed ai praticanti tesserati di ciascuna disciplina sportiva dello status di atleta.
        4. Gli statuti ed i regolamenti delle discipline associate riconosciute dal CONI devono essere conformi a criteri e princìpi dettati dall'ente medesimo, il quale provvede ad erogare annualmente a ciascuna disciplina associata un contributo per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali programmate la cui misura è stabilita dal consiglio nazionale.
        5. Le discipline associate rendono conto al CONI dell'utilizzo delle somme loro erogate ai sensi del comma 4.
        6. Il consiglio nazionale stabilisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità per la costituzione delle discipline associate in federazioni sportive nazionali. Tale costituzione deve comunque avvenire decorso un decennio dal riconoscimento della disciplina associata.


Art. 17.

(Enti di promozione sportiva).

        1. Sono considerati enti di promozione sportiva agli effetti della presente legge gli organismi e le strutture associative che statutariamente perseguono la promozione e l'organizzazione di attività ludico-sportive con finalità esclusivamente ricreative, formative e sociali e che sono presenti in almeno metà delle regioni, in almeno metà delle province ed in almeno un decimo dei comuni italiani.
        2. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva devono prevedere la volontarietà dell'adesione, la facoltà di recesso da parte degli associati e la elettività delle cariche sociali; devono ispirarsi a princìpi di democrazia interna e di autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio nazionale, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento che disciplina le modalità per la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di enti di promozione sportiva, nonché per la decadenza e la revoca della qualifica stessa. Con la medesima procedura si provvede all'attribuzione della qualifica. Il consiglio nazionale, con proprio provvedimento, dispone la revoca del riconoscimento dell'ente di promozione sportiva che perda uno dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al presente comma.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge la qualifica di enti di promozione sportiva è riconosciuta ai seguenti organismi:

            a) Associazione centri sportivi italiani (ACSI);

            b) Associazione italiana cultura e sport (AICS);

            c) Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS Fiamma);

            d) centri sportivi aziendali industriali (CSAIn);

            e) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas);

            f) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);

            g) Centro sportivo italiano (CSI);

            h) Centro universitario sportivo italiano (CUSI);
            i) Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS);

            l) Unione italiana sport per tutti (UISP);

            m) polisportive giovanili salesiane (PGS);

            n) Unione sportiva ACLI (US ACLI);

            o) Movimento sportivo promozionale Italia (MSPI);
            p) Alleanza sportiva italiana (ASI).

        5. Il consiglio nazionale, contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente, stabilisce l'ammontare del finanziamento da destinare complessivamente agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi del comma 3, sulla base delle entrate, al netto delle relative spese, derivanti al CONI dai proventi per la gestione dei concorsi pronostici. L'ammontare del finanziamento è ripartito dal consiglio nazionale fra i singoli enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa, all'attività svolta ed alla programmazione delle attività.
        6. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione, deliberato dall'organo competente ed il programma dettagliato dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun anno finanziario gli enti medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché la relazione dell'organo interno di controllo, secondo le rispettive previsioni statutarie. Il presidente dell'organo interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
        7. Gli enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di rendicontare al CONI l'utilizzo delle risorse finanziare dallo stesso rinvenienti.
        8. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso e gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e periferici, accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva, promuove con delibera del consiglio nazionale, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, la revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva. La revoca è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 18.

(Società sportive - Definizione).

        1. Con il contratto di società sportiva due o più persone conferiscono beni o servizi per la organizzazione, la promozione e l'esercizio in comune in via esclusiva di una disciplina sportiva allo scopo di concorrere, attraverso il CONI, con lo Stato al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.
        2. Le società sportive di cui al comma 1 sono soggette al riconoscimento, all'autorizzazione, alla vigilanza ed agli altri controlli stabiliti dalla presente legge. Le società sportive non possono svolgere, in nessun caso, attività diverse da quella sportiva che non siano strumentali ad essa.
        3. La società acquista la personalità giuridica di società sportiva con il riconoscimento del CONI e con l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 22.


Art. 19.

(Società sportive - Requisiti).

        1. Le società sportive per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve comunque indicare:

            a) la denominazione e la sede della società sportiva;

            b) il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
            c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 20;

            d) il patrimonio e i mezzi finanziari idonei ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, che costituiscono il fondo di gestione;

            e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

            f) il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita nonché il codice fiscale dei componenti il consiglio direttivo e la specificazione dei loro poteri, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza;

            g) il divieto per i dirigenti di ricoprire cariche sociali in altre società sportive;

            h) la gratuità degli incarichi dei dirigenti;

            i) il numero dei componenti il collegio dei sindaci, il cui presidente deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti;

            l) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con la società sportiva;

            m) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.

        2. Il fondo di gestione di cui alla lettera d) del comma 1 è costituito da quote e contributi degli associati e dai beni acquisiti con tali contributi.
        3. Il fondo di gestione di cui al comma 1, lettera d), deve essere di ammontare minimo pari a quello stabilito per ciascuna disciplina sportiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio nazionale. Per le obbligazioni assunte dalla società i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo di gestione e sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 26, ove ne ricorrano le condizioni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della società.


Art. 20.

(Riconoscimento delle società sportive).

        1. Le società sportive di cui alla presente legge sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
        2. La denominazione sociale della società sportiva, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva perseguita.
        3. Le società sportive sono riconosciute come tali dal consiglio nazionale ed acquisiscono con tale riconoscimento la personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto disposto del comma 3 dell'articolo 18.
        4. Le modalità, le procedure e la forma del riconoscimento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio nazionale.


Art. 21.

(Affiliazione delle società sportive).

        1. Per svolgere attività sportiva nell'ambito del CONI la società sportiva presenta domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI che, entro un mese, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva, nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, procede alla affiliazione e ne rilascia il relativo certificato.
        2. La federazione sportiva nazionale e la disciplina associata che procedono all'affiliazione provvedono altresì agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del successivo riconoscimento.

Art. 22.

(Registro delle società sportive).

        1. Presso il CONI è istituito un pubblico registro delle società sportive di cui alla presente legge.
        2. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione per revoca del riconoscimento di cui all'articolo 20, sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale.


Art. 23.

(Effetti del riconoscimento
e della iscrizione).

        1. Con il riconoscimento di cui all'articolo 20 e la iscrizione nel registro di cui all'articolo 22, la società sportiva acquista la personalità giuridica e la piena capacità di agire. Può, quindi, compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare e stipulare contratti con atleti professionisti, nel rispetto delle disposizioni appositamente dettate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline associate.


Art. 24.

(Controlli sulle società sportive).

        1. Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli da parte delle federazioni sportive nazionali o delle discipline associate riconosciute dal CONI cui sono affiliate, per delega del CONI, e secondo modalità e procedure dallo stesso approvate.
        2. Tutte le deliberazioni riguardanti disposizioni finanziarie e tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla previa approvazione degli enti di cui al comma 1.

Art. 25.

(Commissariamento e liquidazione).

        1. In caso di irregolare funzionamento della società sportiva riconosciuta ai sensi della presente legge, la federazione sportiva nazionale o la disciplina associata competenti possono nominare un commissario ad acta determinandone i poteri e la durata dell'incarico.
        2. Per gravi irregolarità di gestione, la federazione sportiva nazionale può richiedere motivatamente al CONI la revoca del riconoscimento della società sportiva e la nomina di un liquidatore.
        3. Compiuta la liquidazione ai sensi del comma 2, il residuo attivo del bilancio della società sportiva è assegnato al CONI che lo destina al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 26.
        4. In caso di grave insolvenza e di liquidazione coatta amministrativa della società sportiva, i responsabili della società sportiva, ai sensi dello statuto, non possono rivestire qualsiasi carica sportiva per un periodo di dieci anni.
        5. Compiuta la liquidazione la società è cancellata dal registro di cui all'articolo 22.


Art. 26.

(Fondo centrale di garanzia).

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gestione autonoma, un Fondo centrale di garanzia per i casi di grave insolvenza delle società sportive.
        2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, per le eventuali perdite che i creditori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle prescritte procedure.
        3. La garanzia di cui al comma 2 opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia.
        4. La dotazione finanziaria del Fondo centrale di garanzia è costituita dal versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici da esso gestiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Al Fondo sono devoluti altresì i beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive sciolte.
        5. Sui concorsi pronostici, il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento. Sui concorsi medesimi la quota di spettanza del CONI è determinata nel 34,20 per cento, comprensiva del 7 per cento per le spese organizzative dei concorsi pronostici e della quota dell'1 per cento da versare al Fondo centrale di garanzia.
        6. Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto dal presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dal presidente del CONI, con funzioni di vicepresidente, da due componenti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, dal segretario generale del CONI e dal presidente del collegio dei revisori dei conti del CONI.
        7. Spetta al comitato di cui al comma 6 deliberare in merito:

            a) allo schema di regolamento contenente i criteri e le modalità che devono presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo centrale di garanzia, compresa l'assicurazione del Fondo stesso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

            b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del Fondo centrale di garanzia in base alla delibera del consiglio nazionale di rispondenza all'interesse sportivo nazionale;

            c) a quanto altro attiene all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Fondo centrale di garanzia.

        8. Il regolamento del Fondo centrale di garanzia è approvato, su proposta del comitato di cui al comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.


Art. 27.

(Impianti e attrezzature sportivi).

        1. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva nonché gli atti ed i contratti posti in essere dalle società sportive dilettantistiche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
        2. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma 1, ivi compresi gli appalti di costruzione, è stabilita nella misura del 4 per cento. Nella stessa misura è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni aventi per oggetto gli attrezzi sportivi.
        3. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli immobili destinati totalmente allo svolgimento delle attività sportive e di proprietà degli enti pubblici territoriali, del CONI, delle federazioni sportive nazionali del CONI, delle discipline associate riconosciute dal CONI, nonché delle società e delle associazioni sportive affiliate alle federazioni o agli enti di cui al presente comma quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. I redditi derivanti dalla utilizzazione occasionale dell'immobile per attività diverse da quelle sportive sono considerati redditi diversi e vanno determinati nei modi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        4. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono equiparati alle scuole.
        5. Le somme impegnate dalle aziende per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento, l'attrezzatura e la gestione di impianti sportivi costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito, purché gli impianti siano aperti per la durata di almeno un quinquennio alla generalità dei cittadini mediante convenzione con l'ente pubblico territoriale.
        6. Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della destinazione degli impianti sportivi di cui al comma 5, le somme riconosciute come oneri deducibili e, se maggiore, il valore dei beni, concorrono a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il cambiamento di destinazione.
        7. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti pubblici territoriali a società sportive dilettantistiche in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli enti territoriali o altri enti pubblici affidano alle società sportive dilettantistiche la gestione di impianti sportivi sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro carico fiscale.
        8. Le società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, iscritte nel registro di cui all'articolo 22, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo. Possono, inoltre, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità perseguite.
        9. I beni di cui al comma 8 sono intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.


Art. 28.

(Concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato).

        1. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI, nonché delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate riconosciute dal CONI e delle società sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
        2. Nelle concessioni demaniali marittime ai soggetti di cui al comma 1 sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
        3. I concessionari di cui ai commi 1 e 2 hanno facoltà di scomputare dal canone le somme impiegate per la realizzazione di opere successivamente acquisite dallo Stato e rientranti nell'oggetto della concessione nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempreché tali opere ed interventi siano stati previamente autorizzati ed adeguatamente documentati.


Art. 29.

(Atleta).

        1. E' atleta colui che rende, quale tesserato di società sportiva, una prestazione sportiva agonistica nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI e disciplinate da una delle federazioni sportive nazionali.


Art. 30.

(Ufficiali di gara).

        1. Sono ufficiali di gara i soggetti che effettuano prestazioni per assicurare la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.


Art. 31.

(Giudice sportivo).

        1. La funzione della giustizia sportiva è esercitata dai soggetti dell'ordinamento sportivo denominati giudici sportivi.
        2. I requisiti per la nomina a giudice sportivo, i procedimenti disciplinari, la composizione degli organi di giustizia e le sanzioni sono stabiliti con apposite norme regolamentari emanate dalle singole federazioni sportive nazionali, nel rispetto dei princìpi approvati, su proposta del consiglio nazionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 32.

(Competenze del giudice sportivo).

        1. Per le controversie insorte in materie di natura strettamente tecnico-sportiva o, nell'ambito di rapporti comunque sorti in seno all'ordinamento sportivo, limitatamente a posizioni giuridiche soggettive pienamente disponibili per gli interessati, è competente esclusivamente il giudice sportivo.


Art. 33.

(Abrogazioni).

        1. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono abrogati.



Tabella A
(articolo 12, comma 2)



Scaglioni di base imponibile (in euro) Aliquota


da 1.032.913 a 1.136.205 ............ 8 per cento

da 1.136.721 a 1.239.496 ............ 10 per cento

da 1.240.013 a 1.342.787 ............ 12 per cento

da 1.343.304 a 1.446.079 ............ 15 per cento

da 1.446.595 a 1.549.370 ............ 20 per cento

da 1.549.887 a 1.807.599 ............ 23 per cento

da 1.808.115 a 1.910.890 ............ 25 per cento

da 1.911.406 a 2.324.056 ............ 27 per cento

oltre 2.324.572 ..................... 52 per cento



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