XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1982
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove e sostiene la diffusione delle
attività ricreativo-sportive e fisico-motorie quali strumenti
di promozione umana e sociale e di tutela della salute del
cittadino.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze lo Stato, le
regioni e gli altri enti locali concorrono, nel rispetto delle
autonomie associative, al perseguimento delle finalità di cui
al comma 1.
Art. 2.
(Comitato olimpico nazionale italiano).
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
Federazione delle federazioni sportive nazionali di cui
all'articolo 15, è ente pubblico dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei
princìpi stabiliti dalla presente legge; ha sede in Roma ed è
sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Il CONI, componente del Comitato internazionale
olimpico (CIO), in conformità della Carta internazionale
olimpica, svolge le seguenti funzioni:
a) organizzare e potenziare lo sport nazionale;
b) presiedere, curare e coordinare
l'organizzazione delle attività sportive sul territorio
nazionale;
c) curare la preparazione olimpica e le attività
sportive di alto livello;
d) curare la promozione dello sport nella scuola e
presso la popolazione;
e) svolgere funzioni di indirizzo, di controllo e
di coordinamento sulle federazioni sportive nazionali;
f) contribuire allo sviluppo dell'impiantistica
sportiva, nonchè alla ricerca e alla medicina dello sport;
g) formare i quadri di lavoro e di
specializzazione nello sport e nell'economia dello sport;
h) curare i rapporti istituzionali e legislativi
con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, il
Parlamento, le regioni, gli altri enti locali nonchè con gli
enti, le organizzazioni e le associazioni operanti nel
settore;
i) curare i rapporti internazionali con enti
sovranazionali;
l) commercializzare le sue attività, compresa la
gestione dei giochi collegati al risultato di eventi sportivi,
al fine di assicurare entrate autonome all'ente.
3. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale del
CONI, su proposta della giunta nazionale, ed approvato dal
Ministro per i beni e le attività culturali. Ove
l'approvazione non intervenga entro un mese dalla data di
ricevimento da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali, lo statuto si intende approvato.
Art. 3.
(Organi del CONI).
1. Sono organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il comitato nazionale per lo sport per
tutti;
e) il segretario generale;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. La durata degli organi di cui al comma 1 è
quadriennale.
Art. 4.
(Consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale è costituito dal presidente del
CONI, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, tra
i quali ultimi è eletto un vice presidente, dai membri
italiani del CIO nonché da otto atleti e da quattro tecnici
sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive
nazionali.
2. Il procedimento di elezione degli atleti e dei tecnici
sportivi è regolato dallo statuto del CONI.
Art. 5.
(Compiti del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale:
a) designa il presidente;
b) elegge nel suo seno due vice presidenti;
c) elegge i membri della giunta nazionale;
d) nomina il segretario generale;
e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività
dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche
in attuazione delle direttive del CIO;
f) delibera i bilanci preventivi, le relative
variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la
relazione della giunta nazionale sulla gestione dell'ente;
g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la
consistenza degli organici e il regolamento organico del
personale;
h) delibera lo statuto dell'ente;
i) delibera il riconoscimento ai fini sportivi di
nuove federazioni sportive nazionali;
l) delibera il riconoscimento di nuove discipline
associate;
m) approva, ove non sia diversamente disposto
dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e delle
discipline associate e stabilisce i criteri fondamentali ai
quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei
regolamenti interni delle federazioni stesse;
n) delibera sulle proposte di nomina, da parte
degli organi competenti, dei commissari straordinari alle
federazioni sportive nazionali, qualora si rendano necessari
per accertare gravi irregolarità di gestione o di
funzionamento sportivo degli organi federali;
o) stabilisce, in armonia con l'ordinamento
sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale, i criteri per la distinzione dell'attività
sportiva dilettantistica da quella professionistica;
p) riconosce, salvo delega alle federazioni
sportive nazionali, le società sportive nonché, salvo delega
alla giunta nazionale, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni benemerite;
q) stabilisce i princìpi, i criteri e le modalità
per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali
sulle gestioni delle società sportive di cui all'articolo 10
della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni;
r) delibera su ogni altro argomento che sia ad
esso sottoposto dal presidente o dalla giunta nazionale e di
cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da
almeno dieci membri.
2. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g)
del comma 1 sono trasmesse ai Ministeri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Giunta nazionale).
1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) dieci membri eletti dal consiglio nazionale nel
suo seno, tre dei quali in rappresentanza degli atleti e dei
tecnici sportivi;
d) il segretario generale, con funzioni di
segretario.
2. Partecipano alle riunioni con diritto di voto i membri
italiani del CIO.
3. La carica di membro della giunta nazionale è
incompatibile con quella di presidente di una federazione
sportiva nazionale.
Art. 7.
(Compiti della giunta nazionale).
1. La giunta nazionale:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente
secondo le direttive del consiglio nazionale;
b) approva il bilancio preventivo e propone al
consiglio nazionale il conto consuntivo;
c) approva i bilanci preventivi, le relative
variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni
sportive nazionali;
d) delibera circa la conformità degli statuti
delle federazioni sportive nazionali alle disposizioni della
presente legge, allo statuto del CONI e ai princìpi
informatori dettati dal consiglio nazionale;
e) esamina gli statuti e i regolamenti interni
delle federazioni sportive nazionali e li propone,
rispettivamente, all'approvazione del consiglio nazionale e
del presidente;
f) propone al consiglio nazionale il regolamento
organico del personale, la consistenza dell'organico e
l'ordinamento dei servizi;
g) formula le proposte sulla costituzione delle
nuove federazioni sportive nazionali;
h) nomina i delegati regionali;
i) propone al consiglio nazionale lo statuto
dell'ente;
l) nomina commissioni o gruppi di studio su
materie attinenti lo sport e l'attività del CONI e delle
federazioni sportive nazionali, determinando anche la misura
dei compensi sulla base delle disposizioni contenute nel
regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui all'articolo
5, comma 1, lettera g);
m) adotta le deliberazioni di urgenza in
sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua
ratifica nella prima riunione utile;
n) delibera sulle azioni e sulla resistenza in
giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non
espressamente riservate al consiglio nazionale e al
presidente;
o) autorizza la nomina dei fiduciari locali.
Art. 8.
(Presidente del CONI).
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente,
anche nell'ambito delle organizzazioni sportive
internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento
sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dalla
presente legge e dallo statuto.
2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da
almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di
federazioni sportive nazionali.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali su designazione del consiglio
nazionale.
Art. 9.
(Comitato nazionale per lo sport per tutti).
1. Il comitato nazionale per lo sport per tutti, al fine
di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva a
livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in
materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche
e universitarie.
2. Fanno parte del comitato nazionale per lo sport per
tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle
regioni e degli enti locali.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di
funzionamento del comitato nazionale per lo sport per tutti
sono stabiliti dallo statuto che prevede i criteri per
garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e
le esigenze territoriali.
Art. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la
durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali ed è costituito da tre membri
effettivi e tre supplenti designati come segue:
a) un revisore effettivo, con funzioni di
presidente, ed un supplente designati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti
restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
Art. 11.
(Segretario generale).
1. Il segretario generale è nominato dalla giunta
nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali.
2. Possono essere nominati alla carica di segretario
generale coloro che per l'attività svolta offrono le più ampie
garanzie di competenza e capacità professionali con
particolare riferimento al campo dello sporti, in armonia con
le norme e gli indirizzi del CIO, e che hanno particolare e
comprovata qualificazione professionale, desunta anche dallo
svolgimento di attività gestionale in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche o private per almeno un
quinquennio con funzioni dirigenziali o che hanno conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria o
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro svolte anche nell'ambito
dell'ente.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente
in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura
l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati
dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre
attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale è incompatibile con
quella di componente del consiglio nazionale e con quella di
componente degli organi delle federazioni sportive
nazionali.
Art. 12.
(Entrate del CONI).
1. Il CONI provvede al perseguimento delle sue finalità
istituzionali con le quote delle entrate derivanti dai
concorsi pronostici ad esso riservate e dagli altri concorsi
pronostici il cui esercizio sia ad esso affidato; con i
contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati
nazionali ed internazionali; con erogazioni e lasciti da parte
di privati; con i ricavati delle manifestazioni sportive da
esso organizzate e con ogni altro introito derivante
dall'esercizio delle attività istituzionali.
2. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, è stabilita per i concorsi pronostici
il cui esercizio è riservato al CONI nelle misure indicate
dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi,
stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117, e quella del 3 per cento, riservata
all'Istituto per il credito sportivo, nonché la quota del 7
per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di
gestione dei concorsi pronostici.
4. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza
del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al
netto dell'imposta unica, degli importi dovuti al fondo premi,
all'Istituto per il credito sportivo ed alle spese di gestione
dei concorsi pronostici.
Art. 13.
(Bilancio del CONI e controllo
sulla gestione).
1. Le deliberazioni del CONI concernenti il bilancio di
previsione e le relative variazioni, nonché il conto
consuntivo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero per
i beni e le attività culturali.
2. Il controllo di legittimità sulla gestione del CONI è
esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste
dagli articoli 4 e seguenti della legge 21 marzo 1958, n.
259.
3. Il CONI ha l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio
preventivo, nonché del conto consuntivo.
Art. 14.
(Organizzazione territoriale del CONI
e delle federazioni sportive nazionali).
1. L'organizzazione periferica del CONI e delle
federazioni sportive nazionali si articola a livello
regionale.
2. Gli statuti del CONI e delle federazioni sportive
nazionali disciplinano la natura, le funzioni, la composizione
e l'organizzazione delle proprie strutture regionali
garantendo il più stretto rapporto tra le stesse, le regioni e
gli enti locali territoriali al fine di assicurare la
diffusine della pratica sportiva. E' garantita una sempre
maggiore intesa e collaborazione tra le regioni e le strutture
regionali, nel rispetto delle reciproche competenze, affinché
in ogni regione si possa avviare una politica sportiva ad
ampio raggio al servizio dei cittadini e delle società
sportive del territorio, per tutte le forme di attività
sportiva.
Art. 15.
(Federazioni sportive nazionali).
1. Le federazioni sportive nazionali sono organi del CONI
ed hanno natura di associazione con personalità giuridica di
diritto privato; esse sono disciplinate, per quanto non
espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile
e dalle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
2. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai
fini sportivi, dal consiglio nazionale.
3. Il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato alle federazioni sportive nazionali avviene ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai
fini sportivi, da parte del consiglio nazionale ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
4. Le federazioni sportive nazionali hanno come fine
istituzionale la promozione, lo sviluppo e la disciplina dello
sport cui sono preposte e l'organizzazione delle pratiche
sportive a prevalente indirizzo agonistico nonché la tutela
dell'interesse degli iscritti e dei tesserati. Esse provvedono
anche alla formazione dei propri tecnici e istruttori.
5. Le federazioni sportive nazionali svolgono altresì le
seguenti funzioni a valenza pubblicistica:
a) riconoscimento e affiliazione delle società
sportive;
b) tesseramento degli associati;
c) organizzazione delle gare e campionati
nazionali, regolamentazione della disciplina e giustizia
sportiva dei partecipanti;
d) approvazione delle norme regolamentari interne
in attuazione dei princìpi stabiliti dal CONI.
6. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme
statutarie e regolamentari nel rispetto del principio di
democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale.
7. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
prevedono la partecipazione di atleti e tecnici alle assemblee
nazionali e regionali e degli organi deliberativi centrali in
misura rispettivamente del 20 e del 10 per cento dei
componenti di tali organi.
8. Gli atleti e i tecnici sono eletti in sede di apposite
assemblee regionali di categoria per un intero quadriennio
olimpico, unitamente ai propri supplenti.
9. I supplenti integrano la composizione degli organi
interessati in caso di impedimento permanente dei titolari. In
caso di carenza dei supplenti sono convocate apposite
assemblee nazionali e regionali elettive per le integrazioni
degli organi interessati.
Art. 16.
(Discipline associate).
1. Le associazioni a livello nazionale che organizzano
discipline sportive diverse da quelle di competenza delle
federazioni sportive nazionali del CONI possono essere
inquadrate dal consiglio nazionale nella propria
organizzazione quali discipline associate, collegate
direttamente allo stesso CONI od a federazioni sportive
nazionali la cui disciplina sportiva sia ritenuta affine, a
condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) che la disciplina sportiva organizzata sia
riconosciuta a livello internazionale dal CIO;
b) che la disciplina sportiva organizzata
interessi l'intero territorio nazionale e conti non meno di
duecento organismi aderenti ed un numero di praticanti non
inferiore a duemila;
c) che l'associazione abbia un'organizzazione
stabile ed articolata, regolamenti tecnici conformi a quelli
della Federazione internazionale di appartenenza ed una
anzianità di presenza sul territorio continuativa non
inferiore a cinque anni.
2. Il riconoscimento del CONI, attuato ai sensi del comma
1, è revocato qualora venga meno anche uno solo dei requisiti
di cui al medesimo comma.
3. Il riconoscimento del CONI è condizione per
l'attribuzione agli organismi aderenti a ciascuna disciplina
associata riconosciuta dello status di società sportiva
ed ai praticanti tesserati di ciascuna disciplina sportiva
dello status di atleta.
4. Gli statuti ed i regolamenti delle discipline associate
riconosciute dal CONI devono essere conformi a criteri e
princìpi dettati dall'ente medesimo, il quale provvede ad
erogare annualmente a ciascuna disciplina associata un
contributo per le spese di funzionamento e per le attività
istituzionali programmate la cui misura è stabilita dal
consiglio nazionale.
5. Le discipline associate rendono conto al CONI
dell'utilizzo delle somme loro erogate ai sensi del comma
4.
6. Il consiglio nazionale stabilisce con propria
deliberazione le condizioni e le modalità per la costituzione
delle discipline associate in federazioni sportive nazionali.
Tale costituzione deve comunque avvenire decorso un decennio
dal riconoscimento della disciplina associata.
Art. 17.
(Enti di promozione sportiva).
1. Sono considerati enti di promozione sportiva agli
effetti della presente legge gli organismi e le strutture
associative che statutariamente perseguono la promozione e
l'organizzazione di attività ludico-sportive con finalità
esclusivamente ricreative, formative e sociali e che sono
presenti in almeno metà delle regioni, in almeno metà delle
province ed in almeno un decimo dei comuni italiani.
2. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva
devono prevedere la volontarietà dell'adesione, la facoltà di
recesso da parte degli associati e la elettività delle cariche
sociali; devono ispirarsi a princìpi di democrazia interna e
di autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e
sindacale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il consiglio nazionale, è adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il regolamento che disciplina le modalità per la verifica dei
requisiti per il riconoscimento della qualifica di enti di
promozione sportiva, nonché per la decadenza e la revoca della
qualifica stessa. Con la medesima procedura si provvede
all'attribuzione della qualifica. Il consiglio nazionale, con
proprio provvedimento, dispone la revoca del riconoscimento
dell'ente di promozione sportiva che perda uno dei requisiti
stabiliti con il regolamento di cui al presente comma.
4. In sede di prima applicazione della presente legge la
qualifica di enti di promozione sportiva è riconosciuta ai
seguenti organismi:
a) Associazione centri sportivi italiani
(ACSI);
b) Associazione italiana cultura e sport
(AICS);
c) Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS Fiamma);
d) centri sportivi aziendali industriali
(CSAIn);
e) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS
Libertas);
f) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);
g) Centro sportivo italiano (CSI);
h) Centro universitario sportivo italiano
(CUSI);
i) Ente nazionale democratico di azione sociale
(ENDAS);
l) Unione italiana sport per tutti (UISP);
m) polisportive giovanili salesiane (PGS);
n) Unione sportiva ACLI (US ACLI);
o) Movimento sportivo promozionale Italia (MSPI);
p) Alleanza sportiva italiana (ASI).
5. Il consiglio nazionale, contestualmente alla
deliberazione del bilancio di previsione dell'ente, stabilisce
l'ammontare del finanziamento da destinare complessivamente
agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi del
comma 3, sulla base delle entrate, al netto delle relative
spese, derivanti al CONI dai proventi per la gestione dei
concorsi pronostici. L'ammontare del finanziamento è ripartito
dal consiglio nazionale fra i singoli enti di promozione
sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza
organizzativa, all'attività svolta ed alla programmazione
delle attività.
6. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al
CONI il bilancio di previsione, deliberato dall'organo
competente ed il programma dettagliato dell'attività da
svolgere. Alla chiusura di ciascun anno finanziario gli enti
medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la
relazione sull'attività svolta, sulla consistenza
organizzativa e sul numero degli associati, nonché la
relazione dell'organo interno di controllo, secondo le
rispettive previsioni statutarie. Il presidente dell'organo
interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale
dei revisori dei conti.
7. Gli enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di
rendicontare al CONI l'utilizzo delle risorse finanziare dallo
stesso rinvenienti.
8. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso e
gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e
periferici, accerti irregolarità relative alla utilizzazione
dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle
finalità degli enti di promozione sportiva, promuove con
delibera del consiglio nazionale, approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti, la revoca del riconoscimento di ente
di promozione sportiva. La revoca è disposta, con proprio
decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 18.
(Società sportive - Definizione).
1. Con il contratto di società sportiva due o più persone
conferiscono beni o servizi per la organizzazione, la
promozione e l'esercizio in comune in via esclusiva di una
disciplina sportiva allo scopo di concorrere, attraverso il
CONI, con lo Stato al perseguimento dei fini di cui alla
presente legge.
2. Le società sportive di cui al comma 1 sono soggette al
riconoscimento, all'autorizzazione, alla vigilanza ed agli
altri controlli stabiliti dalla presente legge. Le società
sportive non possono svolgere, in nessun caso, attività
diverse da quella sportiva che non siano strumentali ad
essa.
3. La società acquista la personalità giuridica di società
sportiva con il riconoscimento del CONI e con l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 22.
Art. 19.
(Società sportive - Requisiti).
1. Le società sportive per ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'articolo 20, devono costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve comunque indicare:
a) la denominazione e la sede della società
sportiva;
b) il cognome ed il nome, la data e il luogo di
nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei
soci;
c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme ai
princìpi stabiliti dall'articolo 20;
d) il patrimonio e i mezzi finanziari idonei ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale, che
costituiscono il fondo di gestione;
e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il
loro recesso e per la loro esclusione;
f) il numero, il cognome ed il nome, la data e il
luogo di nascita nonché il codice fiscale dei componenti il
consiglio direttivo e la specificazione dei loro poteri,
indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza;
g) il divieto per i dirigenti di ricoprire cariche
sociali in altre società sportive;
h) la gratuità degli incarichi dei dirigenti;
i) il numero dei componenti il collegio dei
sindaci, il cui presidente deve essere iscritto all'albo
ufficiale dei revisori dei conti;
l) l'incompatibilità della qualità di socio con
qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto
o indiretto, con la società sportiva;
m) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive
del CONI, del CIO, delle federazioni sportive internazionali,
nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline associate.
2. Il fondo di gestione di cui alla lettera d) del
comma 1 è costituito da quote e contributi degli associati e
dai beni acquisiti con tali contributi.
3. Il fondo di gestione di cui al comma 1, lettera
d), deve essere di ammontare minimo pari a quello
stabilito per ciascuna disciplina sportiva con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
consiglio nazionale. Per le obbligazioni assunte dalla società
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo di
gestione e sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo
26, ove ne ricorrano le condizioni. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto della società.
Art. 20.
(Riconoscimento delle società sportive).
1. Le società sportive di cui alla presente legge sono
soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro
attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
2. La denominazione sociale della società sportiva, in
qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della
finalità sportiva perseguita.
3. Le società sportive sono riconosciute come tali dal
consiglio nazionale ed acquisiscono con tale riconoscimento la
personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto
disposto del comma 3 dell'articolo 18.
4. Le modalità, le procedure e la forma del riconoscimento
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del consiglio nazionale.
Art. 21.
(Affiliazione delle società sportive).
1. Per svolgere attività sportiva nell'ambito del CONI la
società sportiva presenta domanda di affiliazione ad una o più
federazioni sportive nazionali del CONI che, entro un mese,
verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità
sportiva, nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle
norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge,
procede alla affiliazione e ne rilascia il relativo
certificato.
2. La federazione sportiva nazionale e la disciplina
associata che procedono all'affiliazione provvedono altresì
agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del
successivo riconoscimento.
Art. 22.
(Registro delle società sportive).
1. Presso il CONI è istituito un pubblico registro delle
società sportive di cui alla presente legge.
2. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1,
nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni
dei dati e l'eventuale cancellazione per revoca del
riconoscimento di cui all'articolo 20, sono disciplinate da un
apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale.
Art. 23.
(Effetti del riconoscimento
e della iscrizione).
1. Con il riconoscimento di cui all'articolo 20 e la
iscrizione nel registro di cui all'articolo 22, la società
sportiva acquista la personalità giuridica e la piena capacità
di agire. Può, quindi, compiere ogni operazione mobiliare ed
immobiliare e stipulare contratti con atleti professionisti,
nel rispetto delle disposizioni appositamente dettate dalle
federazioni sportive nazionali e dalle discipline
associate.
Art. 24.
(Controlli sulle società sportive).
1. Le società sportive di cui alla presente legge sono
sottoposte all'approvazione ed ai controlli da parte delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline associate
riconosciute dal CONI cui sono affiliate, per delega del CONI,
e secondo modalità e procedure dallo stesso approvate.
2. Tutte le deliberazioni riguardanti disposizioni
finanziarie e tutti gli atti di straordinaria amministrazione
sono soggetti alla previa approvazione degli enti di cui al
comma 1.
Art. 25.
(Commissariamento e liquidazione).
1. In caso di irregolare funzionamento della società
sportiva riconosciuta ai sensi della presente legge, la
federazione sportiva nazionale o la disciplina associata
competenti possono nominare un commissario ad acta
determinandone i poteri e la durata dell'incarico.
2. Per gravi irregolarità di gestione, la federazione
sportiva nazionale può richiedere motivatamente al CONI la
revoca del riconoscimento della società sportiva e la nomina
di un liquidatore.
3. Compiuta la liquidazione ai sensi del comma 2, il
residuo attivo del bilancio della società sportiva è assegnato
al CONI che lo destina al Fondo centrale di garanzia di cui
all'articolo 26.
4. In caso di grave insolvenza e di liquidazione coatta
amministrativa della società sportiva, i responsabili della
società sportiva, ai sensi dello statuto, non possono
rivestire qualsiasi carica sportiva per un periodo di dieci
anni.
5. Compiuta la liquidazione la società è cancellata dal
registro di cui all'articolo 22.
Art. 26.
(Fondo centrale di garanzia).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con gestione autonoma, un Fondo centrale di garanzia
per i casi di grave insolvenza delle società sportive.
2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è di natura
sussidiaria e si esplica, nei limiti e con le modalità
stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, per le eventuali
perdite che i creditori dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle prescritte procedure.
3. La garanzia di cui al comma 2 opera entro i limiti
delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia.
4. La dotazione finanziaria del Fondo centrale di garanzia
è costituita dal versamento da parte del CONI dell'aliquota
dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici da esso gestiti ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Al Fondo sono
devoluti altresì i beni e gli eventuali residui attivi di
gestione delle società sportive sciolte.
5. Sui concorsi pronostici, il cui esercizio è riservato
al CONI, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta
nell'aliquota fissa del 24,80 per cento. Sui concorsi medesimi
la quota di spettanza del CONI è determinata nel 34,20 per
cento, comprensiva del 7 per cento per le spese organizzative
dei concorsi pronostici e della quota dell'1 per cento da
versare al Fondo centrale di garanzia.
6. Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un
comitato composto dal presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dal presidente
del CONI, con funzioni di vicepresidente, da due componenti
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in
rappresentanza dei Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle attività produttive, dal segretario generale del CONI e
dal presidente del collegio dei revisori dei conti del
CONI.
7. Spetta al comitato di cui al comma 6 deliberare in
merito:
a) allo schema di regolamento contenente i criteri
e le modalità che devono presiedere e disciplinare gli
interventi del Fondo centrale di garanzia, compresa
l'assicurazione del Fondo stesso presso l'Istituto nazionale
delle assicurazioni;
b) alle singole richieste di ammissione
all'intervento del Fondo centrale di garanzia in base alla
delibera del consiglio nazionale di rispondenza all'interesse
sportivo nazionale;
c) a quanto altro attiene all'amministrazione,
alla gestione ed al funzionamento del Fondo centrale di
garanzia.
8. Il regolamento del Fondo centrale di garanzia è
approvato, su proposta del comitato di cui al comma 6, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività
produttive.
Art. 27.
(Impianti e attrezzature sportivi).
1. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione,
all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi
all'attività sportiva nonché gli atti ed i contratti posti in
essere dalle società sportive dilettantistiche per la
costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione
di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro
nella misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e
catastali.
2. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e
i contratti di cui al comma 1, ivi compresi gli appalti di
costruzione, è stabilita nella misura del 4 per cento. Nella
stessa misura è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa
alle cessioni aventi per oggetto gli attrezzi sportivi.
3. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli
immobili destinati totalmente allo svolgimento delle attività
sportive e di proprietà degli enti pubblici territoriali, del
CONI, delle federazioni sportive nazionali del CONI, delle
discipline associate riconosciute dal CONI, nonché delle
società e delle associazioni sportive affiliate alle
federazioni o agli enti di cui al presente comma quando al
possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile. I redditi derivanti dalla utilizzazione
occasionale dell'immobile per attività diverse da quelle
sportive sono considerati redditi diversi e vanno determinati
nei modi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli
immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono
equiparati alle scuole.
5. Le somme impegnate dalle aziende per la costruzione,
l'acquisto, il miglioramento, l'attrezzatura e la gestione di
impianti sportivi costituiscono oneri deducibili dal reddito
complessivo agli effetti delle imposte sul reddito, purché gli
impianti siano aperti per la durata di almeno un quinquennio
alla generalità dei cittadini mediante convenzione con l'ente
pubblico territoriale.
6. Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della
destinazione degli impianti sportivi di cui al comma 5, le
somme riconosciute come oneri deducibili e, se maggiore, il
valore dei beni, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il
cambiamento di destinazione.
7. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
dagli enti pubblici territoriali a società sportive
dilettantistiche in possesso dei necessari requisiti
tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che
stabiliscono i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli
enti territoriali o altri enti pubblici affidano alle società
sportive dilettantistiche la gestione di impianti sportivi
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni
altro carico fiscale.
8. Le società sportive dilettantistiche prive di
personalità giuridica, iscritte nel registro di cui
all'articolo 22, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito
sportivo. Possono, inoltre, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i
beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle
finalità perseguite.
9. I beni di cui al comma 8 sono intestati alle società
sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
Art. 28.
(Concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato).
1. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI,
nonché delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
associate riconosciute dal CONI e delle società sportive
dilettantistiche si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni.
2. Nelle concessioni demaniali marittime ai soggetti di
cui al comma 1 sono fissati canoni di mero riconoscimento del
carattere demaniale dei beni.
3. I concessionari di cui ai commi 1 e 2 hanno facoltà di
scomputare dal canone le somme impiegate per la realizzazione
di opere successivamente acquisite dallo Stato e rientranti
nell'oggetto della concessione nonché per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, sempreché tali opere
ed interventi siano stati previamente autorizzati ed
adeguatamente documentati.
Art. 29.
(Atleta).
1. E' atleta colui che rende, quale tesserato di società
sportiva, una prestazione sportiva agonistica nell'ambito
delle discipline sportive regolamentate dal CONI e
disciplinate da una delle federazioni sportive nazionali.
Art. 30.
(Ufficiali di gara).
1. Sono ufficiali di gara i soggetti che effettuano
prestazioni per assicurare la regolarità delle manifestazioni
sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI,
delle federazioni sportive nazionali e delle discipline
associate.
Art. 31.
(Giudice sportivo).
1. La funzione della giustizia sportiva è esercitata dai
soggetti dell'ordinamento sportivo denominati giudici
sportivi.
2. I requisiti per la nomina a giudice sportivo, i
procedimenti disciplinari, la composizione degli organi di
giustizia e le sanzioni sono stabiliti con apposite norme
regolamentari emanate dalle singole federazioni sportive
nazionali, nel rispetto dei princìpi approvati, su proposta
del consiglio nazionale, dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 32.
(Competenze del giudice sportivo).
1. Per le controversie insorte in materie di natura
strettamente tecnico-sportiva o, nell'ambito di rapporti
comunque sorti in seno all'ordinamento sportivo, limitatamente
a posizioni giuridiche soggettive pienamente disponibili per
gli interessati, è competente esclusivamente il giudice
sportivo.
Art. 33.
(Abrogazioni).
1. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e
l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono
abrogati.
Tabella A
(articolo 12, comma 2)
Scaglioni di base imponibile (in euro) Aliquota
da 1.032.913 a 1.136.205 ............ 8 per cento
da 1.136.721 a 1.239.496 ............ 10 per cento
da 1.240.013 a 1.342.787 ............ 12 per cento
da 1.343.304 a 1.446.079 ............ 15 per cento
da 1.446.595 a 1.549.370 ............ 20 per cento
da 1.549.887 a 1.807.599 ............ 23 per cento
da 1.808.115 a 1.910.890 ............ 25 per cento
da 1.911.406 a 2.324.056 ............ 27 per cento
oltre 2.324.572 ..................... 52 per cento