XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1981
Onorevoli Colleghi! - La legge 23 agosto 1993, n. 352,
reca "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati",
ed è stata modificata dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376,
concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati,
che prevede, all'articolo 3, comma 1, che: "la vendita dei
funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita,
previa certificazione di avvenuto controllo da parte
dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità
regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano".
All'articolo 1, comma 2, del medesimo regolamento, si
stabilisce che: "Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende
USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico
(ispettorati micologici)" ai quali è demandato il compito
della vigilanza e della certificazione dei funghi freschi
spontanei (articolo 2, comma 2, articolo 3, articolo 4, comma
3, e articolo 11 del citato regolamento).
In base a quanto riportato già è possibile rilevare una
anomalia insita alla norma stessa; infatti si delinea un
possibile conflitto di interessi o quanto meno una situazione
di imbarazzo nell'ambito del personale di vigilanza ed
ispezione delle aziende sanitarie locali (ASL) demandata al
servizio di ispettorato micologico. Lo stesso individuo che
provvede alla certificazione dei funghi epigei spontanei
freschi potrebbe, per assurdo, trovarsi durante l'esercizio
delle sue funzioni di vigilanza ed ispezione ad effettuare un
controllo sul proprio operato. Il problema nasce dal fatto che
la normativa vigente demanda esclusivamente al solo personale
di vigilanza delle ASL (ispettorati micologico), la
certificazione dei funghi epigei spontanei freschi destinati
al dettaglio.
L'articolo 1, comma 1, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995
recita: "Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio
decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio
dell'attestato di micologo e le relative modalità". In
attuazione della norma è stato emanato il regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686,
concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato
di micologo. Tale regolamento fissa requisiti, qualità
professionali e di formazione del micologo eguali sia per il
micologo che opera nelle strutture pubbliche che per il
micologo privato. Si ricorda inoltre che, sia a livello
regionale, sia a livello nazionale, esiste un registro dei
micologi nel quale tutti i micologi abilitati al
riconoscimento e al controllo dei funghi epigei devono essere
registrati per poter esercitare la professione (sia privata
che pubblica). Risulta evidente che le conoscenze, la capacità
e la riconoscibilità di un micologo privato sono le stesse di
un micologo operante negli ispettorati micologici delle
aziende ASL. Si ricorda inoltre che il micologo privato, in
base a quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995
risulta, in base alla normativa vigente, autorizzato al
riconoscimento e alla certificazione dei funghi confezionati,
secchi ed in conserve.
In conseguenza di quanto esposto, appare evidente che per
una maggiore garanzia in termini di sicurezza sanitaria
sull'alimento "fungo" e anche alla luce della normativa in
tema di autocontrollo sulla sicurezza ed igiene degli alimenti
(decreto legislativo n. 155 del 1997), sarebbe auspicabile
che:
a) ai micologi degli ispettorati micologici delle
ASL siano demandati i compiti della vigilanza sulla
commercializzazione, del riconoscimento gratuito nei confronti
dei cittadini raccoglitori per autoconsumo, dell'assistenza ai
servizi di pronto soccorso in caso di sospetta intossicazione
da funghi, nonché della realizzazione di corsi di formazione,
informazione, eccetera;
b) ai micologi privati, libero professionisti,
siano demandati gli aspetti riguardanti le certificazioni
commerciali.
Si porta ad ulteriore chiarimento di quanto esposto un
paragone inerente il settore alimentare. Allo stato attuale è
come se il tecnico della prevenzione della ASL chiamato a
verificare un piano di autocontrollo aziendale (decreto
legislativo n. 155 del 1997) di un grossista di prodotti
ortofrutticoli, fosse anche il redattore del medesimo piano di
autocontrollo aziendale.
Il quadro diventa ancora più "fosco" andando a prendere in
considerazione le leggi regionali previste dall'articolo 1
della legge n. 352 del 1993. Prendendo, ad esempio, la legge
della regione Toscana (legge regionale n. 16 del 1999, come
modificata dalla legge regionale n. 68 del 1999, articolo 19,
comma 5, lettera e), ma anche la legge della regione
Emilia-Romagna (legge regionale n. 6 del 1996, articolo 17) e
la legge della regione Liguria (legge regionale n. 27 del
1991, e successive modificazioni), si delinea una situazione
in cui micologi delle ASL, tramite apposite convenzioni tra la
stessa azienda e soggetti privati, devono effettuare
certificazioni commerciali a pagamento a favore di ditte sulle
quali, contemporaneamente, devono anche effettuare attività di
vigilanza igienico-sanitaria, con tutto quanto,
potenzialmente, ne può conseguire (prescrizioni, sanzioni,
eccetera). Ribadisco che sarebbe molto utile e corretto che le
due attività principali fossero demandate a micologi diversi:
la vigilanza ovviamente ai micologi delle ASL e le
certificazioni commerciali ai micologi privati liberi
professionisti.
Mi sembra importante evidenziare, inoltre, una grave
mancanza in materia di tutela sanitaria che deriva dal
disposto, per esempio, della citata legge regionale della
Toscana. Con delibera regionale n. 939 del 1999 si indica come
modalità di certificazione quella a campione, per cui su, ad
esempio, una partita di 500 chilogrammi di funghi freschi allo
stato sfuso, il controllo va fatto su un numero minimo di
dieci campioni elementari da 3 chilogrammi ciascuno, per un
totale di 30 chilogrammi (30 chilogrammi controllati su 500
chilogrammi commercializzati).
Mi permetto di ricordare che anche solo circa 40-50 grammi
di Amanita phalloides possono essere letali per una
persona adulta (anche solo 20-30 grammi per un bambino).
In base a quest'ultima considerazione ritengo anche valida
l'ipotesi di rendere obbligatoria la vendita dei funghi solo
allo stato confezionato, data l'alto rischio sanitario (anche
se potenziale) legato al consumo dei funghi. Questo darebbe
sicuramente maggiori garanzie, sotto l'aspetto sanitario, a
tutta la filiera commerciale dei funghi, ed attribuirebbe
certezza nelle responsabilità sul prodotto
commercializzato.
Da quanto esposto, si può prendere spunto per una
ulteriore importantissima osservazione. Ritengo che, mentre la
regolamentazione sulla raccolta dei funghi è auspicabile che
sia definita a livello regionale, al contrario è assurdo che
la regolamentazione della commercializzazione sia, così com'è
ora, demandata alle regioni. A giustificazione di tale
affermazione, si riporta un esempio pratico: il fungo fresco,
per essere commercializzato deve essere certificato secondo
modalità stabilite dalla regione in cui ha sede la ditta
commercializzatrice e così avviene anche per il fungo fresco
preconfezionato. Questo implica che se io produco, secondo la
normativa lombarda, delle confezioni di funghi freschi
"preconfezionati" in Lombardia e li vendo in Toscana, immetto
nel territorio della Toscana una confezione che non rispetta
le indicazioni prescritte dalle norme toscane sulla
commercializzazione dei funghi freschi preconfezionati.
Aggiungo che, mentre in Toscana per vendere funghi freschi
preconfezionati sulle stesse confezioni deve obbligatoriamente
comparire il sigillo di chiusura (etichetta adesiva sulla
chiusura) di un micologo dell'ASL, in Lombardia la
certificazione applicata alla confezione può essere quella del
micologo aziendale (privato).
La considerazione più deprimente che deriva dal quadro
delineato è la seguente: se un tecnico della prevenzione,
addetto alla vigilanza igienico-sanitaria, si reca a fare una
controllo da un grossista di funghi e trova sei partite di
funghi provenienti da sei regioni diverse, per effettuare un
corretto controllo sulle modalità di commercializzazione (di
un unico prodotto ma di origine geografica diversa) dovrà
essere a conoscenza di ben sei leggi regionali diverse e delle
collegate delibere esplicative regionali, direttive regionali,
regolamenti attuativi regionali, eccetera. Questo può
facilmente essere tradotto in una inattuabilità del controllo
sanitario sulla commercializzazione dei funghi freschi in
Italia.
Ricordo, altresì, che siamo in un contesto storico in cui
l'Italia sta facendo notevoli sforzi legiferativi per
armonizzare la propria normativa a quella europea ed invece,
in stridente contrasto con tale politica nazionale, non si
riesce ad armonizzare le molteplici leggi regionali che
regolano la commercializzazione di tali prodotti nel Paese.
Alla luce di quanto rilevato si presenta la proposta di
legge, recante la legge-quadro in materia, che modifica o
abroga la normativa vigente. Non si pretende che la legge sia
esaustiva, esprimendo essa, soprattutto, la volontà di fissare
concetti normativi generali, sulla base dei quali potranno
essere successivamente emanate norme particolari e di
carattere tecnico, per la cui adozione si rimanda alla
competenza dei tecnici.