XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1981
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Competenze delle regioni
e delle province autonome).
1. Le regioni provvedono a disciplinare, con proprie
leggi, la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto
dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e si
attengono, per la commercializzazione, a quanto indicato dalla
medesima legge. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
2. E' fatta salva la normativa vigente di carattere
generale concernente la disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
3. Le regioni esercitano le funzioni amministrative
relative agli adempimenti di cui alla presente legge
avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità
montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
Capo II
MODALITA' PER LA RACCOLTA
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Art. 2.
(Criteri generali).
1. Le regioni disciplinano, con proprie norme, le modalità
di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei,
determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che
effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito
normalmente percepito.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai
coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che
hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti
dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i
soci di cooperative agricolo-forestali.
Art. 3.
(Raccolta in territori montani
ed in aree a pagamento).
1. Ai fini di tutelare la raccolta dei funghi nei
territori classificati montani, le regioni possono
determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane
interessati, le zone, comprese in detti territori, ove la
raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 4.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, possono autorizzare la costituzione
di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei
funghi è consentita ai fini economici.
Art. 4.
(Quantità di raccolta massima consentita).
1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità
montane, determinano la quantità massima per persona,
complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della
raccolta giornaliera dei funghi epigei, in relazione alle
tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e
comunque entro il limite massimo di 3 chilogrammi
complessivi.
2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti
di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il
parere delle province, dei comuni e delle comunità montane
competenti per territorio.
Art. 5.
(Modalità tecniche di raccolta e divieti).
1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo
strato unifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato
radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le
caratteristiche morfologiche che consentono la sicurezza
determinazione della specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria di carpofori
fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in
ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. Sono vietate la raccolta e l'asportazione, anche a fini
di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che
per le opere di regolamentazione delle acque, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei
passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque
l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello
stato dei luoghi.
Art. 6.
(Divieti di raccolta in aree di
particolare tutela ambientale).
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa
disposizione dei competenti organi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in
riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate
dai relativi organi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette
dall'autorità forestale competente, per motivi
silvo-colturali;
d) in altre aree di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dagli organi
regionali o locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini adiacenti
agli immobili ad uso abitativo e nei terreni di pertinenza
degli immobili stessi, salvo che ai proprietari.
Art. 7.
(Limitazioni temporanee alla raccolta).
1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta
dei funghi epigei spontanei solo per periodi definiti e
consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in
pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle
province, dei comuni o delle comunità montane competenti per
territorio.
Art. 8.
(Raccolta a fini scientifici).
1. In occasioni di mostre, di seminari e di altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito
l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali
di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico.
Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non
superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Art. 9.
(Formazione dei raccoglitori).
1. Al fine di garantire adeguata sicurezza per la salute
pubblica nel consumo dei funghi epigei spontanei, gli
ispettorati micologici di cui all'articolo 10 organizzano
appositi corsi di formazione gratuiti, per il riconoscimento
delle specie fungine, a favore dei raccoglitori.
Art. 10.
(Ispettorati micologici).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende
sanitarie locali (ASL), uno o più centri di controllo
micologico pubblico denominati "ispettorati micologici".
2. Gli ispettorati micologici sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente dalle ASL in
possesso dell'attestato di micologo di cui all'articolo 15.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse
già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
4. I compiti dell'ispettorato micologico sono i
seguenti:
a) organizzazione dei corsi a frequenza
facoltativa per la preparazione all'esame per il conseguimento
dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie
fungine di cui all'articolo 21. Le modalità ed i programmi per
l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) svolgimento degli esami per il rilascio degli
attestati di idoneità alla identificazione delle specie
fungine;
c) organizzazione dei corsi per i raccoglitori di
cui all'articolo 9. Le modalità ed i programmi per
l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) consulenza micologica gratuita alla
cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti per
l'autoconsumo ai fini della commestibilità secondo le modalità
stabilite dall'ispettorato micologico stesso;
e) collaborazione con le strutture sanitarie per
la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine
in caso di intossicazione da funghi.
Art. 11.
(Attività didattiche e divulgative).
1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, anche attraverso le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il
Corpo forestale dello Stato, possono promuovere
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di
convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche
che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela
ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché
la tutela della flora fungina.
2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte
nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12.
(Adeguamenti normativi).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle norme della
presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Capo III
CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI
MICOLOGO
Art. 13.
(Attestato di micologo).
1. Ai fini della presente legge l'attività di
riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito
delle strutture pubbliche e private, è svolta dai soggetti in
possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al
superamento di un esame finale al quale sono ammessi i
candidati che hanno frequentato almeno il 75 per cento delle
ore previste per il corso di cui all'articolo 15, comma 2.
Art. 14.
(Corso di formazione per micologo).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.
2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i
corsi di formazione per micologo presentano, per
l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente, la richiesta di gestione del
corso. Gli enti, in ogni caso, devono disporre almeno di:
a) strutture adeguate per lo svolgimento
dell'attività formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.
3. Le materie fondamentali oggetto dei corsi sono le
seguenti:
a) nozioni generali sui funghi ed, in particolare,
sulla biologia dei funghi, tallo e organizzazione cellulare,
riproduzione e cicli biologici;
b) storia del ruolo dei funghi in natura, concetti
di ecosistema e di catena alimentare, nonché di equilibri
biologici;
c) storia del ruolo e dell'utilizzazione dei
funghi nell'economia umana;
d) studio delle forme di nutrizione dei funghi,
parassitismo e saprofitismo, nonché significato ed importanza
delle micorrize;
e) riconoscimento delle principali specie arboree
della flora italiana;
f) morfologia dei funghi, e studio dettagliato dei
componenti: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle,
tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore;
g) cenni di sistematica e di nomenclatura,
classificazione dei funghi, caratteri diagnostici per la
determinazione dei funghi, test micologici, microscopici
e reagenti;
h) criteri di riconoscimento delle specie di
basidiomiceti e ascomiceti, con l'ausilio di diapositive e di
materiale fresco;
i) studio dei funghi in rapporto all'igiene
pubblica e loro valore nutrizionale; analisi della credenze
popolari sui funghi; studio delle specie di funghi ammesse
alla vendita e nozioni sui metodi di coltivazione;
l) studio delle specie di funghi velenosi, con
effettuazione di confronti tra specie commestibili e specie
tossiche e rilevazione dei probabili errori di
identificazione; cenni di micotossicologia e analisi del ruolo
del micologo; nozioni sulle procedure di inattivazione delle
tossine dei funghi;
m) raccolta e commercializzazione dei funghi;
n) legislazione sanitaria sulla raccolta,
trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.
4. Gli enti pubblici e privati presentano alla regione o
alla provincia autonoma territorialmente competente, al
termine del corso di formazione, una relazione sull'attività
svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno
superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al
modello di cui all'allegato I annesso alla presente legge,
debitamente compilato in ogni sua parte.
5. I corsi gestiti da enti pubblici e privati sono
soggetti alla verifica ed al controllo delle regioni e delle
province autonome territorialmente competenti, secondo i
rispettivi ordinamenti.
Art. 15.
(Requisiti per l'ammissione al corso
di formazione per micologo).
1. Per l'ammissione al corso di formazione per micologo è
richiesto il possesso del diploma di scuola media
superiore.
2. Il corso di formazione ha una durata minima di 240 ore,
ha carattere teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve
fornire al candidato una specifica preparazione nelle materie
di cui all'articolo 14, comma 3, oltre ad eventuali altri
argomenti che si ritenga utile trattare.
3. La parte pratica del corso di formazione non può avere
una durata inferiore a 120 ore.
4. Le domande di ammissione al corso di formazione devono
essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
5. Possono accedere al corso di formazione organizzato da
una regione o da una provincia autonoma anche i soggetti
provenienti da un'altra regione o provincia autonoma.
6. Il modello dell'attestato rilasciato all'atto di
superamento del corso di formazione è conforme al modello di
cui all'allegato II annesso alla presente legge.
Art. 16.
(Commissione esaminatrice).
1. La commissione esaminatrice per l'esame finale del
corso di formazione per micologo è nominata dalla regione o
dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è
composta da:
a) un rappresentante della regione o della
provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di
funzionario, con funzioni di presidente;
b) il responsabile del dipartimento competente in
materia di prevenzione della ASL, o un suo delegato, nel cui
ambito territoriale si svolge il corso;
c) un esperto micologo designato dalla ASL nel cui
ambito è ubicata la struttura organizzativa;
d) un docente del corso;
e) un rappresentante del Ministero della salute o
dell'Istituto superiore di sanità.
2. Svolge le funzioni di segretario della commissione un
dipendente dell'ente organizzatore del corso.
3. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova
pratica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano tengono un registro nel quale sono annotati in ordine
numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno
conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi,
unitamente agli estremi della registrazione, sono comunicati
al Ministero della salute che provvede alla loro iscrizione in
un registro nazionale.
Art. 17.
(Aggiornamento professionale
per micologi).
1. Al fine di garantire una adeguata e costante attività
di aggiornamento e qualificazione professionale dei micologi
operanti nel territorio nazionale, gli stessi partecipano con
cadenza triennale ad almeno un corso di aggiornamento della
durata minima di 36 ore sui seguenti argomenti:
a) morfologia dei funghi;
b) cenni di sistematica e di nomenclatura;
classificazione dei funghi; caratteri diagnostici per la
determinazione dei funghi; test micologici, microscopici
e reagenti;
c) criteri di riconoscimento delle specie di
basidiomiceti e ascomiceti, con l'ausilio di diapositive e di
materiale fresco;
d) specie dei funghi velenosi, con effettuazione
di confronti tra specie commestibili e specie tossiche; cenni
di micotossicologia e analisi del ruolo del micologo; nozioni
sulla procedura di inattivazione delle tossine dei funghi;
e) raccolta e commercializzazione dei funghi;
legislazione sanitaria sulla raccolta, trasformazione,
commercializzazione e vendita dei funghi.
2. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e
qualificazione professionale di cui al comma 1 dei micologi
che hanno sospeso l'attività di certificazione micologica per
almeno due anni consecutivi comporta l'automatica decadenza
della validità dell'attestato di micologo e la sospensione
dall'esercizio della professione. La successiva partecipazione
ai citati corsi è condizione necessaria e sufficiente per la
riabilitazione all'esercizio della professione di micologo.
3. Qualora la sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale di micologo sia superiore a cinque anni,
l'attestato di micologo cessa definitivamente di essere
valido. Per la riammissione all'esercizio della professione di
micologo il soggetto dove ottenere un nuovo attestato di
micologo secondo le modalità fissate dall'articolo 13.
Art. 18.
(Norme transitorie relative
all'attestato di micologo).
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso dell'attestato di micologo
rilasciato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, hanno titolo
alla prosecuzione della attività svolta come micologo pubblico
o privato.
Capo IV
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 19.
(Autorizzazione commerciale alla vendita).
1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale.
2. Non è prevista autorizzazione comunale per la vendita
dei funghi secchi o comunque conservati.
3. E' vietata la vendita dei funghi allo stato sfuso sia
freschi che secchi o comunque conservati.
4. Il personale addetto alla vendita dei funghi epigei
spontanei freschi, comunque confezionati, deve essere in
possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle
specie fungine poste in vendita, secondo le modalità e i
criteri stabiliti dall'articolo 21.
5. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata
alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. I funghi
coltivati delle specie previste dall'allegato III annesso alla
presente legge devono provenire da miceli certificati da
micologi.
6. Per l'esercizio delle attività di lavorazione,
manipolazione, conservazione e confezionamento delle diverse
specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria
prevista dalle norme vigenti in materia.
Art. 20.
(Requisiti e condizioni
per la commercializzazione).
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in
commercio devono essere:
a) confezionati in cassette od in altri imballaggi
tali da consentire una sufficiente aerazione;
b) disposti in singolo strato e non pressati;
c) integri, al fine di conservare tutte le
caratteristiche morfologiche che consentono la sicura
determinazione delle specie;
d) freschi, sani, in buono stato di conservazione
e non invasi da muffe e da parassiti.
2. E' ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei
spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui
all'allegato III annesso alla presente legge. Tale allegato
può essere integrato o modificato dal Ministro della salute
sulla base di richieste presentate dalle singole regioni o
dalle province autonome.
3. Il confezionamento di cui al comma 1, lettera a),
deve essere effettuato in modo tale da garantire una chiusura
inviolabile della confezione e allo stesso tempo consentire
l'idonea conservazione del prodotto che per le sue
caratteristiche naturali necessita di una particolare
aerazione. Sulla confezione devono comparire, oltre alle
indicazioni previste dalle norme vigenti sulla etichettatura
dei prodotti alimentari, l'indicazione del fungo, con il nome
scientifico che lo identifica, la specificazione degli
eventuali trattamenti di cottura da effettuare prima del
consumo, qualora previsti, e l'indicazione del numero di
registrazione nazionale del micologo che ha provveduto alla
certificazione del prodotto contenuto nella confezione
stessa.
Art. 21.
(Attestato di idoneità
al riconoscimento delle specie fungine).
1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle
specie fungine di cui al comma 4 dell'articolo 19, è
rilasciato ai soggetti maggiorenni dalla ASL in cui è ubicato
il comune di residenza del richiedente. In tale attestato, che
è rilasciato secondo i criteri e le modalità fissati dalle
regioni e dalle province autonome, sono elencati i generi e le
specie di funghi epigei spontanei per i quali è concessa
l'idoneità.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato i direttori
generali delle ASL nominano apposite commissioni esaminatrici
formate da:
a) due micologi segnalati dall'ispettorato
micologico della ASL, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) un tecnico della prevenzione addetto alla
vigilanza della ASL;
c) un dipendente dell'ASL, con funzioni di
segretario.
3. Il candidato che non è riconosciuto idoneo non può
sostenere un ulteriore esame prima che siano decorsi sei mesi
e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi
organizzati a tale scopo dalla ASL.
Art. 22.
(Certificazione micologica).
1. La vendita dei funghi freschi spontanei è consentita
esclusivamente in confezioni non manomissibili e il
confezionamento deve essere effettuato da imprese che hanno
assolto all'obbligo della comunicazione del nominativo del
micologo prevista dal comma 2 dell'articolo 25.
2. Le confezioni non manomissibili di cui al comma 1
possono contenere una o più specie tra quelle idonee alla
commercializzazione ai sensi della normativa vigente.
3. E' fatto divieto di vendita in forma itinerante dei
funghi freschi spontanei.
Art. 23.
(Elenco delle specie commercializzabili).
1. E' consentita la commercializzazione delle specie di
funghi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato III
annesso alla presente legge.
2. E' consentita la commercializzazione di specie di
funghi freschi spontanei e coltivati, non compresi nell'elenco
di cui all'allegato III annesso alla presente legge,
provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili
dalla competente autorità del Paese di origine. A tale fine
l'ispettorato micologico competente per territorio effettua
verifiche a campione sulle partite poste in commercio.
Art. 24.
(Funghi secchi).
1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il
prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta
un tasso di umidità non superiore al 12 per cento +/- 2 per
cento m/m e con tale denominazione possono essere posti in
commercio funghi appartenenti alle specie indicate
nell'allegato IV annesso alla presente legge.
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie
riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
nonché quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e dai
Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,
purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
3. I funghi secchi provenienti dai Paesi dell'Unione
europea e dai Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, possono essere commercializzati anche con
altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di
disidratazione subito, purché tali denominazioni siano
consentite nei Paesi di origine.
4. La durabilità dei funghi secchi non può essere
superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del
confezionamento.
5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o
alterate per ogni singola confezione non deve superare, a
seconda delle caratteristiche di cui all'articolo 27, la
percentuale del 25-40 per cento m/m suddivisa come segue:
a) impurezze minerali, non più del 2 per cento
m/m;
b) impurezze organiche di origine vegetale, non
più dello 0,2 per cento m/m;
c) tramiti di larve di ditteri micetofili, non
più del 25 per cento m/m;
d) funghi anneriti, non più del 20 per cento
m/m.
6. La denominazione di vendita di cui al comma 1, deve
essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle
caratteristiche dei funghi di cui all'articolo 27.
Art. 25.
(Confezionamento dei funghi secchi).
1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in
confezioni chiuse non manomissibili, con l'indicazione
facilmente visibile del nome scientifico della o delle specie
contenute, accompagnato dalla denominazione e dalle menzioni
di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 24.
2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che
svolgono attività di preparazione o confezionamento di funghi
spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di
autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità
del micologo, di cui all'articolo 22, comma 1, della presente
legge, sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle
specie di cui all'allegato III annesso alla presente legge. Le
imprese già operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 258 euro a 1.549 euro.
Art. 26.
(Funghi secchi e relativi divieti).
1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo
stato sfuso.
2. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere
posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie
Boletus edulis e al relativo gruppo.
Art. 27.
(Menzioni qualificative dei funghi secchi).
1. La denominazione di vendita dei funghi secchi deve
essere accompagnata dalle seguenti menzioni qualificative:
a) "extra", se rispondono alle seguenti
caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) - solo fette o sezioni di cappello o di gambo,
complete, in quantità non inferiore al 70 per cento della
quantità del prodotto finito;
1.2) - assenza di briciole;
1.3) - colore della carne da bianco a crema;
2) requisiti:
2.1) - tramiti di larve: non più del 10 per cento m/m;
2.2) - funghi anneriti: non più del 5 per cento m/m;
b) "speciali", se rispondono alle seguenti
caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) - solo fette o sezioni di cappello o di gambo,
complete, in quantità non inferiore al 50 per cento della
quantità del prodotto finito;
1.2) - assenza di briciole;
1.3) - colore della carne da crema a nocciola;
2) requisiti:
2.1) - tramiti di larve: non più del 15 per cento m/m;
2.2) - funghi anneriti: non più del 10 per cento m/m;
c) "commerciali", se rispondono alle seguenti
caratteristiche:
1) presentazione:
1.1) - solo fette o sezioni di cappello o di gambo,
complete, in quantità non inferiore al 30 per cento della
quantità del prodotto finito;
1.2) - presenza massima di briciole: 5 per cento della
quantità del prodotto finito;
1.3) - colore della carne da marrone chiaro a marrone
scuro;
2) requisiti:
2.1) - tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2) - funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m;
d) "briciole", se rispondono alle seguenti
caratteristiche:
1) presentazione: frammenti di sezione di fungo di dimensioni
tali da consentirne il passaggio in un vaglio con maglie di
0,5 per 0,5 cm e raccolti da un vaglio con maglie di 0,1 per
0,1 cm;
2) requisiti:
2.1) - tramiti di larve: non più del 20 per cento m/m;
2.2) - funghi anneriti: non più del 20 per cento m/m.
2. I funghi secchi, provenienti da Paesi dell'Unione
europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, possono essere commercializzati anche con
altre menzioni qualificative purché stabilite dalle
legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.
Art. 28.
(Conserve di funghi).
1. I funghi delle specie elencate nell'allegato III
annesso alla presente legge possono essere conservati
sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o
altrimenti preparati.
2. L'elenco di cui all'allegato III annesso alla presente
legge può essere modificato con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle attività
produttive.
3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di
funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti
da Paesi dell'Unione europea o da altri Paesi, purché
riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese
d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 devono essere sottoposti
a trattamenti termici idonei, per tempi e temperatura, ad
inattivare le spore del Clostridium botulinum o
acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 o addizionati di
inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore del
Clostridium botulinum.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai
funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più
specie.
Art. 29.
(Etichettatura).
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati
i nomi scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi preconfezionati, che
non possono essere consumati crudi, deve riportare
l'indicazione dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura "ai funghi" o diciture simili, utilizzata
nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi,
non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.
Capo V
VIGILANZA E SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è
affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai
nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale
urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione nei luoghi e
negli ambienti di lavoro delle ASL incaricati della vigilanza
igienico-sanitaria, alle guardie giurate campestri, agli
agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende
speciali e alle guardie giurate volontarie.
2. Le guardie giurate di cui al comma 1 del presente
articolo devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento
davanti al prefetto.
3. Ai fini della presente legge, nelle aree protette
nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il
coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree.
Art. 31.
(Norme sanzionatorie).
1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai
sensi del capo II, comporta il sequestro dei funghi raccolti,
fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima
provenienza, e l'applicazione da parte del comune, nel cui
territorio è stata commessa l'infrazione, della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 26 euro a 155
euro, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
2. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi
dell'articolo 30 procedono al sequestro dei funghi raccolti ed
il comune territorialmente competente provvede alla vendita,
nelle modalità che lo stesso determina e dispone
l'accantonamento della somma ricavata in attesa della
conclusione del procedimento sanzionatorio. Nelle ipotesi che
il valore economico dei funghi sequestrati sia di scarsa
entità ovvero che i funghi stessi non siano commerciabili, il
comune procede alla loro distruzione.
3. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito
non sussiste, o comunque nell'ipotesi di accoglimento
dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui,
rispettivamente, ai commi primo e terzo dell'articolo 19 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma è messa a
disposizione della persona nei confronti della quale è stato
disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia
e di conservazione del bene sequestrato.
4. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito
sussiste, la somma è introitata dal comune ai sensi del comma
1.
5. La violazione delle norme di cui al capo IV, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 3, comporta
l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro
a 3.099 euro e del sequestro della merce commercializzata in
violazione delle norme del presente capo.
6. E' fatta salva l'applicazione delle norme penali
vigenti qualora le violazioni alle disposizioni di cui al
presente capo costituiscano reato.
Art. 32.
(Norme transitorie).
1. E' consentita l'utilizzazione di etichette ed
imballaggi, non conformi alle norme previste dalla presente
legge, purché previsti dalle disposizioni precedentemente in
vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. I funghi così confezionati possono essere
commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di
conservazione riportato sui relativi preimballaggi.
Art. 33.
(Norme finali).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogati:
a) la legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;
c) il regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
d) il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 9 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998.
Allegato I
(articolo 14, comma 4)
... (omissis) ...
Allegato II
(articolo 15, comma 6)
... (omissis) ...
Allegato III
(articolo 19, comma 5)
Elenco delle specie fungine commercializzabili:
Agaricus arvensis
Agaricus bisporus
Agaricus bitorquis
Agaricus campestris
Agaricus hortensis
Agrocybe aegerita
Amanita caesarea
Armillaria mellea
Armillaria tabescens
Auricularia auricula judae
Boletus aereus
Boletus aestivalis (reticulatus)
Boletus appendiculatus
Boletus edulis
Boletus impolitus
Boletus pinophilus
Boletus regius
Cantharellus (tutte le specie escluse C. subcibarius,
tubeformis varietà Lutescens e muscigenus)
Clitocybe gibba
Clitocybe geotropa
Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum
Hydnum rufescens
Hygrophorus marzoulus
Hygrophorus penarius
Hygrophorus russula
Kuehneromyces mutabilis
Lactarius deliciosus
Lactarius salmonicolor
Lactarius sanguifluus
Lactarius semisanguifluus
Leccinum (tutte le specie)
Lentinus edodes
Leucopaxillus giganteus
Lyophillum decastes
Lyophillum decastes varietà fumosum
Macrolepiota procera
Marasmius oreades
Morchella (tutte le specie)
Pholiota nameko mutabilis (di coltivazione)
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus eryngii
Pleurotus ostreatus
Russula aurea
Russula cyanoxantha
Russula vesca
Russula virescens
Allegato IV
(articolo 24, comma 1)
Elenco delle specie fungine commercializzabili come funghi
secchi:
Agaricus bisporus
Agaricus hortensis
Auricularia auricula judae
Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinophilus,
Boletus aereus, Boletus aestivalis = reticulatus)
Cantharellus (tutte le specie escluse C. subcibarius,
tubeformis varietà Lutescens e muscigenus)
Craterellus cornucopioides
Lactarius deliciosus
Lentinus edodes
Marasmius oreades
Morchella (tutte le specie)
Pleurotus ostreatus
Suillus granulatus
Suillus luteus
Xerocomus badius