XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1978
Onorevoli Colleghi! - La famiglia svolge, nella nostra
società, una importantissima funzione sociale, peraltro
confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla
Costituzione. Ciononostante, occorre ammettere che in Italia
la funzione storica e sociale della famiglia non sempre ha
ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore. A
fronte delle affermazioni pressoché unanimi, almeno in linea
di principio, circa la centralità della famiglia, intesa come
l'istituzione su cui si fonda la società e attraverso la quale
è assicurata la trasmissione dei valori, si deve registrare
una perdurante incapacità nel trasformare in norme questi
princìpi.
Noi pensiamo invece che la famiglia debba ricevere il
riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto
delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini
concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto
dell'ordinamento giuridico.
E' alla famiglia, infatti, prima ancora che alle altre
istituzioni della società, che sono demandati i compiti della
educazione, della tutela e della cura della persona; è nella
famiglia che vengono definiti modelli di comportamento e stili
di vita; infine, è nella famiglia che si realizzano i più
stretti rapporti affettivi ed importanti processi di
solidarietà tra generazioni. Inoltre, la famiglia costituisce
una unità produttiva di servizi primari indispensabili per
coloro che la compongono.
Da una valutazione anche sommaria della normativa vigente,
si deve tuttavia rilevare che nel nostro Paese manca una seria
politica a sostegno della famiglia. Infatti, nei vari
provvedimenti legislativi adottati nel corso degli anni si è
privilegiato il singolo individuo, l'individuo isolato.
D'altra parte, le politiche sociali hanno operato offrendo
protezione a singole categorie "deboli", senza mai considerare
come elemento qualificante l'appartenenza alla famiglia; in
altri termini, sino ad ora è stata trascurata la funzione
propria della famiglia, al di là delle esigenze specifiche dei
singoli componenti. Occorre invece considerare che, come ha
ricordato Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera alla
famiglia, "i diritti della famiglia non sono semplicemente la
somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia
qualcosa di più della somma dei suoi membri presi
singolarmente. Essa è comunità di genitori e figli; a volte
comunità di diverse generazioni: per questo la sua
soggettività (...) fonda ed esige diritti propri e
specifici".
Se cominciamo a intendere la famiglia come un soggetto
destinatario di autonomi e specifici diritti, dobbiamo anche
verificare se il trattamento che il fisco riserva ad essa sia
adeguato al ruolo che la famiglia concretamente svolge nella
società. Sotto questo profilo, anche da una analisi
superficiale, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento
tributario sia strutturato assumendo come elemento di
riferimento il contribuente come singolo. La presenza di
detrazioni per i carichi familiari, al di là della loro
esiguità, cerca solo di correggere questa impostazione che
rimane però incontestata. Il problema non è quello di
rivendicare generiche agevolazioni, ma quello di adeguare
l'ordinamento tributario alla concreta configurazione del
sistema nel quale la famiglia svolge il ruolo di cellula
fondamentale dei processi economici e sociali.
Il rispetto del principio costituzionale della capacità
contributiva non può prescindere da un'attenta considerazione
delle condizioni effettive nelle quali si trova il
contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono
profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi
in contrasto con il principio della capacità contributiva di
cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì
violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3
della Carta. E', infatti, evidente che la capacità economica
di un soggetto che guadagna 30 milioni di lire l'anno (15.494
euro) e che non ha figli o comunque familiari da mantenere è
di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo
stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una
famiglia numerosa. A fronte di questa oggettiva differenza,
nessuna persona ragionevole giustificherebbe l'applicazione
dello stesso trattamento fiscale: ciò apparirebbe infatti
assolutamente ingiusto. Eppure, di fatto, questo è quel che
avviene attualmente, in quanto l'ordinamento tributario non
apprezza in maniera adeguata le condizioni specifiche delle
famiglie numerose, soprattutto se monoreddito.
Un padre di famiglia unico percettore di reddito, con a
carico figli che non riescono a trovare lavoro, è penalizzato
due volte: in primo luogo in quanto condivide la condizione di
disagio dei propri figli costretti alla disoccupazione, e in
secondo luogo perché finisce per sopportare un maggiore carico
fiscale, in considerazione della tassazione indiretta che
grava sui consumi effettuati dai vari componenti la famiglia.
In sostanza, non appare azzardato affermare che la
legislazione vigente ha penalizzato la famiglia ed ha
contribuito con lo strumento fiscale a perseguire una politica
demografica che disincentiva la crescita delle dimensioni dei
nuclei familiari, che in media attualmente non superano le tre
unità.
Non si può, inoltre, trascurare il fatto che in Italia
vivono milioni di famiglie indigenti, che si trovano a tutti
gli effetti sotto la soglia di povertà e che dispongono di un
bassissimo reddito pro capite annuo. Queste famiglie,
spesso estromesse dal sistema economico, sono ai margini del
contesto sociale, e costituiscono un terreno fertile in cui si
sviluppa il malessere di vivere, la delinquenza, la
criminalità.
E' in particolare a queste famiglie che dobbiamo con forza
dare un segnale, lanciare un'ancora di salvataggio. Pertanto,
coerentemente a quanto avviene in altri Paesi dell'Europa,
occorre definire una politica di incentivazioni fiscali,
prevedendo la facoltà di detrarre le spese per l'istruzione
dei figli e per l'assistenza dei disabili.
Attualmente il sistema fiscale italiano non risulta
neutrale ed è certamente ingiusto verso la famiglia, specie
nei confronti di quelle monoreddito e numerose.
Nelle famiglie monoreddito, in particolare, l'unico
soggetto lavoratore trasferisce parte del proprio reddito, in
danaro o in natura, con il mantenimento, agli altri componenti
della famiglia. Questi trasferimenti intrafamiliari, grazie ai
quali si sostiene la capacità economica di una parte
considerevole della popolazione, non godono di alcun
riconoscimento sul piano del trattamento fiscale. Lo Stato non
riconosce la funzione sociale di tali trasferimenti
intrafamiliari, nel senso che sembra non considerare l'obbligo
legale, che grava sul percettore di reddito, di mantenere
quanti sono a suo carico; un obbligo che è penalmente
sanzionato in caso di inadempimento, ma al cui adempimento non
si accompagna alcun riconoscimento sotto il profilo
tributario.
Le distorsioni provocate dal sistema fiscale ai danni
della famiglia sono state affrontate dagli altri ordinamenti
civili, almeno nella maggior parte dei casi, con misure di
riequilibrio tra le quali si possono includere sia il sistema
del cosiddetto "quoziente familiare" sia il sistema definito
basic income, secondo il quale il reddito imponibile si
calcola sottraendo dal reddito percepito il reddito minimo
necessario al mantenimento dei componenti il nucleo
familiare.
L'Italia, con il sistema delle detrazioni, stante la
misura assai ridotta delle stesse, fra i Paesi europei è
quello che concede l'esenzione minore, di fatto
irrilevante.
L'esigenza di porre rimedio alla situazione testé
descritta rappresenta la giustificazione fondamentale della
proposta di legge che si prefigge l'obiettivo di rafforzare la
famiglia e di difendere il suo ruolo nella società, in
considerazione del fatto che essa rappresenta un
imprescindibile elemento di stabilità, di equilibrio e di
solidarietà. Compito della politica deve essere quello di
riconoscere una nuova centralità alla famiglia, quale
depositaria di importanti compiti per la formazione, la cura e
la tutela della persona, di definirla come una istituzione
basilare per garantire la convivenza nella nostra società. In
questa ottica assume particolare importanza l'adozione di
misure legislative dirette a favorire, dal punto di vista del
trattamento fiscale, la famiglia.
Merita al riguardo ricordare che già in passato il
legislatore aveva prospettato un primo intervento in questa
direzione mediante l'approvazione della legge 29 dicembre
1990, n. 408. Infatti, l'articolo 19 di tale legge delegava il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la
revisione del trattamento tributario dei redditi della
famiglia. Le linee portanti della delega erano rappresentate
sia dall'introduzione, sulla base dell'esperienza francese e
di altri Paesi, del sistema del quoziente familiare
(cosiddetto "splitting"), che avrebbe dovuto consentire
rilevanti vantaggi fiscali per le famiglie monoreddito, sia
dal riconoscimento del nucleo familiare come soggetto di
imposta.
Uno schema di decreto legislativo concernente la revisione
del trattamento tributario dei redditi della famiglia,
predisposto ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 408
del 1990, fu quindi presentato dal Governo alla Commissione
parlamentare competente per il parere sui testi unici
concernenti la riforma tributaria (cosiddetta "Commissione dei
trenta"), nel settembre del 1992. Tuttavia, la Commissione non
espresse il previsto parere sullo schema ed il Governo non ha
successivamente provveduto all'emanazione del relativo
decreto; il termine per l'esercizio della delega è pertanto
infruttuosamente decorso.
Da allora non vi sono stati più significativi interventi
in materia, se non alcune parziali modificazioni alle norme
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, relative alle detrazioni per carichi
di famiglia, di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico.
Un significativo, benché ancora in termini quantitativi
insufficiente, intervento in materia di detrazione per figli a
carico è stato previsto nel disegno di legge finanziaria per
il 2002, che ha elevato ad un milione di lire la detrazione
per i figli a carico a favore di particolari nuclei
familiari.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge prevede
una incisiva riforma dell'attuale regime di tassazione dei
nuclei familiari, nonché una radicale modifica delle
disposizioni vigenti in materia di detrazioni per carichi di
famiglia.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge detta
disposizioni volte a consentire l'opzione in favore di un
regime di determinazione del reddito dei coniugi non
legalmente ed effettivamente separati attraverso il sistema
dello splitting familiare, parzialmente corretto
rispetto al sistema adottato in molte legislazioni europee, ma
comunque volto a configurare un sistema tributario che
favorisce i coniugi ai fini della determinazione del reddito,
stemperando notevolmente la progressività delle attuali
aliquote fiscali.
Segnatamente, il reddito complessivo di ciascun coniuge
viene sommato e quindi diviso per due consentendo
l'applicazione di una aliquota fiscale più favorevole
soprattutto nei casi in cui i singoli redditi di ciascun
coniuge sono differenti per ammontare. Rispetto ad un sistema
fiscale fondato sulla tassazione individuale, la disposizione
introduce il principio della tassazione congiunta, sancendo la
rilevanza fiscale dell'istituto familiare in quanto soggetto
passivo di imposta.
Con l'articolo 2 sono dettate norme relative agli oneri
deducibili per i figli a carico, che consentono per ciascun
figlio una deduzione pari al 5 per cento del reddito
complessivo del nucleo familiare, come determinato ai sensi
dell'articolo 1.
L'articolo 3 contiene una modifica al sistema delle
detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni, prevedendo norme
per la detrazione delle spese sostenute dalle famiglie per
l'istruzione secondaria ed universitaria.
L'articolo 4 introduce inoltre una norma innovativa volta
ad agevolare il passaggio economicamente più difficile della
costituzione del nucleo familiare, la quale prevede che per i
primi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio
l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al
reddito complessivo di ciascun coniuge, determinato ai sensi
dell'articolo 1, le aliquote per scaglioni attualmente
vigenti, ridotte rispettivamente di tre, due ed un punto
percentuale per il suddetto periodo.
Con l'articolo 5 si prevede una delega al Governo ad
emanare uno o più decreti legislativi diretti a coordinare le
disposizioni concernenti il regime fiscale dei nuclei
familiari recate dalla legge, con la normativa vigente in
materia di dichiarazione dei redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in
particolare i decreti legislativi dovranno prevedere la
facoltà per i contribuenti coniugati e non legalmente ed
effettivamente separati di presentare su un unico modello la
dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi. Al fine
di ridurre la formazione di crediti di imposta connessi al
nuovo regime di determinazione del reddito familiare, si
prevede inoltre la facoltà per i lavoratori dipendenti di
chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione
del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di
imposta, l'applicazione delle ritenute di acconto sulla base
dell'aliquota marginale applicata nella liquidazione
dell'imposta dell'anno precedente, nonché l'applicazione delle
deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle
detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
In conclusione è auspicabile che il Parlamento valuti
positivamente i contenuti della proposta di legge, stante
l'importanza della materia trattata e l'attenzione da tutti
manifestata nei confronti delle problematiche relative alla
tutela della famiglia.