XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1978
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Regime fiscale dei coniugi).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante detrazioni di imposta per il
coniuge a carico è abrogata.
2. I contribuenti coniugati e non legalmente ed
effettivamente separati possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con
riferimento al reddito familiare. In tale caso l'imposta è
determinata separatamente ed è pari alla somma risultante
dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e dalla divisione per due del
totale.
3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente
ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il
reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.
Art. 2.
(Oneri deducibili per i figli).
1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo
della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo
12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato
dall'articolo 1 della presente legge, può essere dedotta dal
reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10 del medesimo testo unico, di ciascun coniuge determinato ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge, una quota del
reddito stesso rapportato ad anno, percentualmente stabilita
nella misura del 5 per cento per ciascun figlio anche
adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei
anni comunque a carico dei coniugi e con essi convivente; la
stessa percentuale è altresì stabilita per ciascun minore in
affidamento e per ciascun figlio permanentemente inabile al
lavoro.
2. La riduzione in termini di imposta derivante
dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 del
presente articolo non può essere complessivamente superiore a
2.582 euro né inferiore all'importo delle corrispondenti
detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato
dall'articolo 1 della presente legge.
3. Le deduzioni di cui al comma i spettano a condizione
che i figli fiscalmente a carico non possiedano redditi propri
per un ammontare annuo complessivo superiore a 4.132 euro al
lordo degli oneri deducibili.
Art. 3.
(Detrazioni per spese scolastiche).
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) le spese per frequenza, comprese quelle
relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, anche in istituti
privati, in misura non superiore a 5.165 euro".
Art. 4.
(Agevolazioni per i primi anni
di matrimonio).
1. Per i primi tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio l'imposta lorda dei coniugi è determinata
applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge,
determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le
aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ridotte nelle seguenti misure:
a) il primo anno: -3 per cento;
b) il secondo anno: -2 per cento;
c) il terzo anno: -1 per cento.
2. L'agevolazione spetta a condizione che nessuno dei
coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e nessuno
abbia già usufruito dell'agevolazione medesima.
Art. 5.
(Delega per il coordinamento normativo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi
stabiliti dal comma 2, il Governo è delegato ad emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
più decreti legislativi diretti a coordinare le disposizioni
concernenti il regime fiscale dei nuclei familiari, di cui
alla presente legge, con la normativa vigente in materia di
dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) facoltà per i contribuenti coniugati e non
legalmente ed effettivamente separati di presentare su un
unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno
di essi;
b) facoltà per i contribuenti di chiedere al
sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta,
l'effettuazione delle ritenute di acconto sulla base
dell'aliquota marginale applicata in sede di liquidazione
dell'imposta dell'anno precedente. Tale facoltà non è
riconosciuta nel caso in cui il contribuente non abbia
presentato dichiarazione dei redditi nell'anno precedente;
c) facoltà per i lavoratori dipendenti di chiedere
al sostituto di imposta all'atto dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di
imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della presente legge, in luogo delle detrazioni di
cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da
ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.