XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1978




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Regime fiscale dei coniugi).

        1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni di imposta per il coniuge a carico è abrogata.
        2. I contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento al reddito familiare. In tale caso l'imposta è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalla divisione per due del totale.
        3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.


Art. 2.

(Oneri deducibili per i figli).

        1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo testo unico, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una quota del reddito stesso rapportato ad anno, percentualmente stabilita nella misura del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei anni comunque a carico dei coniugi e con essi convivente; la stessa percentuale è altresì stabilita per ciascun minore in affidamento e per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro.
        2. La riduzione in termini di imposta derivante dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 del presente articolo non può essere complessivamente superiore a 2.582 euro né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
        3. Le deduzioni di cui al comma i spettano a condizione che i figli fiscalmente a carico non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a 4.132 euro al lordo degli oneri deducibili.


Art. 3.

(Detrazioni per spese scolastiche).

        1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, anche in istituti privati, in misura non superiore a 5.165 euro".


Art. 4.

(Agevolazioni per i primi anni
di matrimonio).

        1. Per i primi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte nelle seguenti misure:

            a) il primo anno: -3 per cento;

            b) il secondo anno: -2 per cento;

            c) il terzo anno: -1 per cento.

        2. L'agevolazione spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e nessuno abbia già usufruito dell'agevolazione medesima.


Art. 5.

(Delega per il coordinamento normativo).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti a coordinare le disposizioni concernenti il regime fiscale dei nuclei familiari, di cui alla presente legge, con la normativa vigente in materia di dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) facoltà per i contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi;

            b) facoltà per i contribuenti di chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'effettuazione delle ritenute di acconto sulla base dell'aliquota marginale applicata in sede di liquidazione dell'imposta dell'anno precedente. Tale facoltà non è riconosciuta nel caso in cui il contribuente non abbia presentato dichiarazione dei redditi nell'anno precedente;

            c) facoltà per i lavoratori dipendenti di chiedere al sostituto di imposta all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, in luogo delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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