XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1976
Onorevoli Colleghi! - Da tempo, ormai, il Parlamento ha
riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di
trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente
l'organico riordino normativo ed economico della legislazione
pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio
dell'equo risarcimento del danno subìto, solennemente sancito
dalla legislazione stessa.
Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi
finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali
hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni
provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà
delle forze politiche versa la categoria, non hanno raggiunto
l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove
ingiustificate sperequazioni.
Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento
dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle
precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui
contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle
categorie interessate.
Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento
più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso
problema sia quello del conferimento della delega al Governo,
già sperimentata in modo abbastanza positivo con l'articolo 13
della legge 29 novembre 1977, n. 875, e con la legge 23
settembre 1981, n. 533.
Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra
approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria
espressamente indicate dal secondo comma dell'articolo 105 e
dal secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno
o più decreti legislativi che affrontino e risolvano in modo
particolare le questioni qualificanti individuate con estrema
precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad
illustrare.
Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico
dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener
presente che la pensione base di un invalido di prima
categoria (tabella C) che ha perduto il cento per cento della
propria integrità fisica è attualmente fissata in lire 863.540
mensili, che rappresentano poco più del 40 per cento della
retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale
che è fin troppo facile definire inadeguata.
Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi
ascritti a categorie dalla seconda alla ottava) emerge inoltre
chiara la necessità di rideterminarli con un preciso
riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante
causa in analogia alla pensionistica ordinaria.
A dare fondamento e credibilità alla richiesta di
modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle
mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le
più recenti acquisizioni scientifiche, che dimostrano
ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità
attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad
oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa
classificazione.
La richiesta di una integrale e corretta applicazione del
disposto di cui alla lettera m) dei criteri per
l'applicazione delle tabelle A, B e E, allegate al citato
testo unico, è dettata dall'esigenza di restituire alla
disposizione la sua originaria efficacia, vanificata dalla
interpretazione di presunzione relativa e non assoluta fornita
dalla Corte dei conti e recepita dal Comitato di liquidazione
delle pensioni di guerra, in seguito soppresso, e di superare
il criterio, ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra
infermità pensionata e quella sopravvenuta.
Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni
accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro
assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e
che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di
riversibilità come unico reddito, si chiede di ampliare e
rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente
limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di
superinvalidità fruito dal dante causa.
Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto
ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità
tubercolari, dell'assegno di cura, la cui soppressione
disposta con il citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre
suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un
assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non
fossero quelli strettamente medico-legali della specificità
delle malattie pensionate.
Criteri di moderna valutazione medico-legale devono
essere, poi, adottati nella rideterminazione della tabella F1
dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali
ingiustizie ed assurdità. Non è, infatti, possibile trovare
alcuna giustificazione logica per un meccanismo che
attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da
minorazione ascrivibile alla terza categoria, una pensione
complessiva di seconda categoria allorquando sopravvenga una
nuova infermità ascrivibile alla ottava o alla settima o alla
sesta categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa
incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o
minore gravità.
Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di
assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune
invalidità particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla
perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione
della capacità relazionale e della vita psico-emotiva.
Infine, si chiede di riconoscere un trattamento
risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di
guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, e di procedere
alla riapertura dei termini per la presentazione delle
relative domande.
Fermamente convinti dell'esigenza di tenere fede agli
impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal
Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e
con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine
dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa
e definitiva l'assillante problema della pensionistica di
guerra, vi sottoponiamo la presente proposta di legge
confidando che vorrete approvarla con la dovuta
sollecitudine.