XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1976




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel secondo comma dell'articolo 105 e nel secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti legislativi intesi in particolare a:

                a) adeguare gli importi dei trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successivamente aggiornate con le leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

            b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

            c) dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera m) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, allegati al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, introdotta della legge 8 agosto 1991, n. 261, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomo-funzionale, le infermità anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;

            d) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

            e) ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura;

            f) rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

            g) valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti;

            h) riconoscere, in conformità con la sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.



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