XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1976
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel
secondo comma dell'articolo 105 e nel secondo comma
dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti
legislativi intesi in particolare a:
a) adeguare gli importi dei trattamenti
pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N),
allegate al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo
sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla legge 6
ottobre 1986, n. 656, e successivamente aggiornate con le
leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;
b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite
dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla
corrispondente tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, le integrazioni e le modifiche che si rendano
necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione
di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente
sottovalutate;
c) dare integrale e corretta applicazione al
disposto di cui alla lettera m) dei criteri per
l'applicazione delle tabelle A, B ed E, allegati al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978, introdotta della legge 8 agosto 1991, n. 261,
nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del
danno anatomo-funzionale, le infermità anche se di eziologia
diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso
organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano
dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;
d) rideterminare ed estendere l'assegno
supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande
invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento
pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità,
fruiti dal dante causa;
e) ripristinare, con congrua rivalutazione,
l'assegno di cura;
f) rideterminare la tabella F-1), allegata al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più
infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza
di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;
g) valutare le esigenze di assistenza dovuta ai
grandi invalidi più gravemente colpiti;
h) riconoscere, in conformità con la sentenza
della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, un
trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in
tempo di guerra, previa riapertura dei termini di
presentazione delle relative domande.