XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1975
Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1968, n. 263,
emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima
guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine
onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è
conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della
croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle
condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in
godimento dei diritti civili. Il conferimento
dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della
Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta
la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto
nonché di un assegno annuo vitalizio. La medesima legge n. 263
del 1968 ha stabilito inoltre la concessione di una medaglia
ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio
militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane
durante la guerra 1914-18.
La presente proposta di legge intende attribuire ai
partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento
analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra
1914-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.
L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico,
l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di
cavaliere.
L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia
conferita:
a) a coloro che hanno prestato servizio militare
per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di
operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra
1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste
regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo
volontari della libertà;
b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai
mutilati e invalidi della guerra 1940-45 fruenti di pensioni
di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di
concentramento o prigionia.
L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del
nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa
l'indicazione dei dettagli. In particolare, a causa dei
rilevati problemi di copertura finanziaria, si è previsto che
la medaglia sia realizzata in bronzo e non in oro.
L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore
sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da
un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale
con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e
un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal
presidente nazionale dell'associazione dei combattenti
inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane
che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal
presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e
reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei
partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio
sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, dietro domanda presentata dagli
interessati al Ministero della difesa.
L'articolo 6 prevede, infine, che le domande e i documenti
necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria. Per tener
conto dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio nella
passata legislatura si è modificato il testo nel senso di far
decorrere l'entrata in vigore della legge (articolo 8) dal 1^
gennaio 2002 e di far gravare l'onere finanziario
sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, in
analogia a quanto effettuato in occasione dell'istituzione
dell'Ordine di Vittorio Veneto.