XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1975
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente
l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha
le caratteristiche di cui all'articolo 3.
Art. 2.
1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono
servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni,
anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la
guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o
gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti
dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra
1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945
titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o
internati nei campi di concentramento o di prigionia.
Art. 3.
1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce
gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della
larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia
verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali
riportanti i colori della bandiera italiana.
3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta
sono definiti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 4.
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della
Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio, composto da un
tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente,
che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in
rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente
nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate
italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal
presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e
dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani
d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente
comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine
sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
Art. 5.
1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono
presentare domanda al Ministero della difesa secondo le
modalità definite con decreto del Ministro della difesa
allegando la documentazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti dalla presente legge.
Art. 6.
1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i
benefici previsti dalla presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10.329.138 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2002.