XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1974




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia da una decina di anni sconta un grave ritardo rispetto alla qualità dei servizi pubblici che si riflette sia sulla qualità della vita degli italiani che sulla competitività del nostro Paese.
        Tale gap è spesso dovuto ad una legislazione deficitaria orientata più alla procedimentalizzazione delle attività piuttosto che al raggiungimento degli obiettivi, essenziali per una risposta efficace ai bisogni dei cittadini e per la modernizzazione in coerenza con lo sviluppo civile del nostro Paese.
        Nella direzione di una maggiore snellezza e modernizzazione delle procedure in materia di lavori pubblici si vuole inserire la presente proposta di legge di riforma della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata "legge quadro". Sono di seguito sinteticamente illustrate le modifiche che si propone di introdurre nel testo in vigore della legge quadro.

        Articolo 1. - (Delega al Governo).- La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è indicativa ed impone una riflessione puntuale sulle nuove competenze dello Stato e soprattutto delle regioni alle quali è stata riconosciuta potestà legislativa e regolamentare esclusive su alcune materie.

        Articolo 2. - (Modifiche all'articolo 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge quadro). - Le innovazioni proposte mirano ad una più precisa delimitazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge quadro, così da tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono le diverse categorie di soggetti tenuti all'applicazione della disciplina dalla stessa recata, come complessivamente individuati dal comma 2 dell'articolo 2.
        Da un lato, viene precisato che tra i soggetti di cui alla lettera b) del citato comma 2 sono ricompresi tutti i soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge quadro; dall'altro, viene proposta una riformulazione del comma 3 contenente l'elencazione delle disposizioni la cui applicazione è esclusa nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 (concessionari di lavori pubblici e di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, aziende speciali e consorzi, società miste, concessionari di servizi pubblici, soggetti cosiddetti "settori operanti ex esclusi" di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, soggetti privati sovvenzionati con denaro pubblico).
        Più precisamente, vengono aggiunte nel novero delle disposizioni "ad applicazione limitata" anche quelle contenute negli articoli 17 (affidamento degli incarichi di progettazione) e 26 (disciplina economica del contratto d'appalto), ciò che segna un ritorno alla formulazione della norma risultante dalla novella del 1995 (cosiddetta "Merloni-bis"), sia pure con riferimento ad un ambito soggettivo notevolmente più allargato (che ricomprende, come detto, anche i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
        Al comma 4 dell'articolo 2 viene invece soppressa la previsione diretta a porre a carico dei concessionari di lavori pubblici l'obbligo di appaltare a terzi (cioè di riservare al mercato, con affidamenti concorsuali) una percentuale minima del 40 per cento dei lavori compresi nell'oggetto della concessione.
        Tale disposizione viene infatti ad incidere in maniera eccessivamente penalizzante sul potere organizzativo delle imprese esecutrici di lavori pubblici in regime di concessione, comprimendolo ingiustificatamente, senza peraltro trovare precisa corrispondenza nel testo della direttiva comunitaria (il paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE si limita infatti a prevedere che: "l'amministrazione aggiudicatrice può: imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurate nel contratto di concessione di lavori; oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte, la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi").
        Viene riformulato il comma 5, con l'innalzamento del limite inferiore della soglia di rilievo (da 200.000 ECU a 300.000 euro) e la soppressione dell'inciso finale ("I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti"), così da creare una sorta di deregulation per gli affidamenti posti in essere da soggetti operanti nei settori ex esclusi, se d'importo compreso entro il limite di 300.000 euro.
        Viene poi introdotta una previsione che prende in considerazione, risolvendolo, il problema relativo all'applicabilità della disciplina pubblicistica in materia di appalti anche alle opere che il concessionario si sia impegnato ad eseguire a scomputo delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
        La questione ha assunto particolare rilievo a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (12 luglio 2001, in causa C-399/98), che ha giudicato contraria alla normativa comunitaria la disciplina nazionale che consente al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato di realizzare un'opera di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (5 milioni di euro), a scomputo degli oneri connessi al rilascio della concessione.
        Allo scopo di evitare possibili incertezze applicative e di assicurare uniformità all'operato degli enti locali su tutto il territorio nazionale, la modifica proposta esclude le opere il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria, dall'ambito di applicazione della legge quadro, possibilità, questa, che può senz'altro evincersi a contrario dalla menzionata decisione della Corte di giustizia. Infine, sono fissati i criteri di snellimento e di semplificazione procedurale per i lavori pubblici di importo complessivo pari o inferiore a 150.000 euro.

        Articolo 3. - (Modifiche all'articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). - Si propone di sostituire l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, come era stata originariamente pensata (unica e centrale), con tante autorità regionali, nominate con provvedimento dei presidenti della Giunta regionale. Ne consegue una sostanziale riscrittura dell'articolo 4 e l'abrogazione dell'articolo 5.
        Si propone altresì, con riferimento alle vicende più propriamente esecutive del contratto d'appalto, una semplificazione degli oneri di informativa a carico delle stazioni appaltanti, in una prospettiva di snellimento degli incombenti procedurali connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

        Articolo 4. - (Modifiche all'articolo 7 - Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). - Sono proposte modifiche volte ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nell'operato delle amministrazioni aggiudicatrici (quelle di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, i soli soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo in esame).
        Le più significative riguardano:

            a) la possibilità per il responsabile del procedimento di svolgere, per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche congiuntamente, le funzioni di progettista e di direttore dei lavori (in via generalizzata, dunque anche nel caso di realizzazioni complesse o di importo superiore a 500 mila euro, a differenza di quanto oggi previsto dall'articolo 7, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, di seguito denominato "regolamento");

            b) la derogabilità, per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, in presenza di determinati presupposti, del cosiddetto "principio di unicità del responsabile del procedimento", finora consentita soltanto per l'amministrazione della difesa (possono esservi più responsabili del procedimento per ciascuna singola fase di svolgimento del processo attuativo dell'opera pubblica: progettazione, affidamento ed esecuzione);

            c) la precisazione che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni;

            d) la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di carenze di organico o di impossibilità dì reperire adeguate competenze interne in relazione all'intervento:

                1) di avvalersi per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento di figure professionali dipendenti da altre amministrazioni aggiudicatrici o di assumerne direttamente, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato;

                2) di affidare all'esterno, oltre a compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, anche quelli inerenti al vero e proprio ruolo di responsabile del procedimento (il professionista esterno all'apparato organizzativo del soggetto appaltante deve essere selezionato con procedure concorsuali e deve disporre di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale).

        Articolo 5. - (Modifiche all'articolo 8 - Qualificazione). - Numerosi sono gli interventi correttivi che riguardano la disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge quadro in tema di qualificazione delle imprese realizzatrici di lavori pubblici.
        Si propone anzitutto di estenderne l'ambito di applicazione, in modo da ricomprendervi espressamente tutti i soggetti esecutori di lavori privati d'importo superiore ad un milione di euro, nella misura in cui beneficino, per la realizzazione degli stessi, di un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, a prescindere dalla specifica entità del contributo stesso.
        Tale soluzione riproduce, nella sostanza, l'impostazione della legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, la n. 57 del 1962, la quale prevedeva che, in presenza di un finanziamento pubblico, tutti i lavori d'importo superiore a 75 milioni di lire dovessero essere eseguiti da soggetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalla misura del contributo ricevuto.
        L'innovazione proposta si fonda sulla considerazione che la spendita di denaro pubblico anche da parte di soggetti privati deve avvenire sul presupposto dell'adozione delle medesime cautele che sono stabilite per la scelta dell'esecutore di lavori pubblici, nella definizione che ne fornisce l'articolo 2, comma 1, della legge quadro.
        Allo scopo di rendere maggiormente effettivo il monitoraggio relativo alla permanenza nel tempo dei requisiti di qualificazione, si propone la soppressione, dall'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge quadro, delle parole: "relativamente ai dati di bilancio", che sembravano restringere notevolmente la portata della prevista (anche se eventuale) verifica annuale, ridotta a semplice riscontro documentale delle risultanze bilancistiche.
        Si suggerisce inoltre l'introduzione di una norma che escluda a priori che il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità possa costituire requisito necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori ricadenti nella sfera di operatività della legge quadro, con la previsione, tuttavia, di un meccanismo premiante, per le imprese che ne siano dotate, da definire in sede di riforma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
        Si demanda a tale sede anche la definizione delle modalità e dei criteri attraverso cui ricorrere, ai fini della qualificazione, ai requisiti di imprese collegate, in conformità con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria.
        Si conferma la compatibilità dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 158 del 1995 con il divieto di utilizzazione degli albi speciali o di fiducia di cui al comma 8 dell'articolo 8 della legge quadro.
        A tale fine viene precisato che il sistema di qualificazione istituito dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge quadro operanti nei settori di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995 (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), se finalizzato all'aggiudicazione di lavori pubblici, debba essere disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo stesso, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro competente, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.
        E' introdotto il principio, peraltro già affermato in giurisprudenza, in base al quale nei contratti misti (ad esempio global service), indipendentemente dalla disciplina applicabile (lavori o servizi), l'esecutore dei lavori deve comunque essere un soggetto qualificato secondo il sistema disciplinato dal presente articolo e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.
        Stante l'esaustività della disciplina contenuta nell'articolo 8, è disposta l'abrogazione dell'articolo 9.
        E' evidente, peraltro, che le modifiche proposte presuppongono una riforma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da attuare con un provvedimento ad hoc (entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge quadro).

        Articolo 6. - (Modifiche all'articolo 10 - Soggetti ammessi alle gare). - L'unica modifica sostanziale riguarda la abrogazione del comma 1-quater, contenente la disciplina della cosiddetta "verifica a campione" che, per la sua macchinosità e pesantezza, costituisce un onere procedimentale di cui pare opportuno sgravare le stazioni appaltanti, senza che ne resti significatamente incisa la complessiva coerenza del sistema di gare disciplinato dalla legge quadro (e ciò alla luce dei princìpi di buona amministrazione che impongono, comunque, dì verificare, secondo modalità più snelle ed adattabili alle varie fattispecie, le dichiarazioni rese dai partecipanti alle procedure d'appalto).
        Tale scelta trova inoltre giustificazione nella considerazione che, per la maggior parte degli affidamenti, la titolarità dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa può ritenersi ormai comprovata sulla base della semplice presentazione dell'attestazione rilasciata dagli appositi organismi, denominati: "SOA" ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

(Modifiche all'articolo 12 - Consorzi stabili). - Il comma 5 dell'articolo 12 stabilisce, nella sua vigente formulazione:

                a) il divieto di partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e dei singoli consorziati; questa previsione, peraltro, è da ritenere superata, secondo l'interpretazione corrente, in quanto incompatibile con l'articolo 13, comma 4, ai sensi del quale i consorzi stabili (cosi come quelli di cooperative e di imprese artigiane) devono indicare in sede di presentazione dell'offerta i consorziati per conto dei quali concorrono: soltanto a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara uti singuli ovvero quali componenti di riunioni di imprese o di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile;

                b) il divieto per i componenti di un consorzio stabile di costituire tra loro o con terzi associazioni, consorzi, nonché più di un consorzio stabile.

        Le modifiche proposte mirano:

            1) all'eliminazione di qualsiasi problema di coordinamento con il menzionato articolo 13, comma 4, della legge quadro, ribadendo che è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei soli consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

            2) alla depenalizzazione della violazione del divieto predetto, in origine sanzionato con l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale, relativo alla fattispecie criminosa della turbata libertà degli incanti (e ciò in coerenza con l'omologa ipotesi disciplinata dall'articolo 13, comma 4, della legge quadro, non corredata di alcuna sanzione penale);

            3) all'abolizione del divieto per i componenti dei consorzi stabili di partecipare ad altre associazioni e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nell'ottica di rimuovere ingiustificate disparità di trattamento tra consorzi stabili ed altre formule di aggregazione imprenditoriale previste dalla vigente disciplina (consorzi di cooperative e di imprese artigiane).

        Si è, invece, mantenuto il divieto di costituire più di un consorzio stabile, allo scopo di non stravolgere le originarie finalità dell'istituto, che sono quelle di favorire più ampi e stabili processi di riorganizzazione societaria.
        Viene infine riattualizzato il sistema di benefìci introdotti dalla legge quadro per favorire la diffusione dell'istituto del consorzio stabile (di cui è prevista l'operatività fino al 31 dicembre 2002).

(Modifiche all'articolo 13 - Riunione di concorrenti). - In tema di associazioni temporanee e di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, viene proposta una più precisa definizione dei requisiti di cui ciascun soggetto che vi partecipi deve essere munito:

                a) per le associazioni temporanee e per i consorzi di tipo orizzontale è chiarito che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento di quanto richiesto all'intera associazione temporanea o consorzio; in tal modo, vengono definitivamente superati i dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa, escludendo la necessità che ciascuna impresa aderente al raggruppamento debba essere comunque qualificata per almeno un quinto dell'importo dei lavori (come parrebbe evincersi dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000). Inoltre, è precisato che la capogruppo debba possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara in misura maggioritaria;

                b) per le associazioni temporanee e per i consorzi di tipo verticale, è invece precisato che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente in misura corrispondente all'importo dei lavori riconducibili a tale categoria; che nelle categorie scorporate ciascun mandante o consorziato deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; che i requisiti relativi ai soli lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento e, per la restante percentuale, cumulativamente da uno o più soggetti mandanti o consorziati, ciascuno dei quali in misura non inferiore al 10 per cento, cosiddetti "associazioni o consorzi di tipo misto".
        Si è inoltre corretto un evidente difetto di coordinamento della disciplina risultante ad esito dei diversi interventi di novellazione subìti nel tempo, precisandosi, al comma 6, che è l'inosservanza dei divieti di cui al comma 5-bis (non di cui al comma 5) a comportare l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

        Articolo 7. - (Modifiche all'articolo 14 - Programmazione dei lavori pubblici). - In una prospettiva semplificatoria, si prevede l'introduzione di un comma finale, il 13-bis, che demandi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di:

                a) modalità accelerate per la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dei lavori pubblici;

                b) casi in cui è possibile derogare all'ordine di priorità tra categorie di lavori e tra opere appartenenti ad una medesima categoria come definito nel programma triennale, in aggiunta a quelli individuati dal comma 15;

                c) condizioni al cui ricorrere e consentito che un'opera venga inclusa nell'elenco annuale di cui al comma 1 senza che sia preventivamente intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare;

                d) ipotesi in cui il finanziamento pubblico di un'opera è consentito anche in deroga alle previsioni di cui al comma 10;

                e) ulteriori semplificazioni della disciplina contenuta nell'articolo 14, nel rispetto comunque dei princìpi affermati nell'articolo stesso.
        Articolo 8. - (Modifiche all'articolo 16 - Attività di progettazione). - Si propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 16, nella parte in cui si stabilisce che è il progetto preliminare a consentire l'avvio delle procedure espropriative.
        La modifica mira ad eliminare un difetto di coordinamento di tale norma con l'articolo 14, comma 13, della legge quadro con alcune disposizioni del regolamento e con il nuovo testo unico in materia di espropriazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; in virtù di tali disposizioni, infatti, il progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed è, dunque, tale progetto che determina l'attivazione delle procedure espropriative (non, dunque, il progetto preliminare).

(Modifiche dell'articolo 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - Si precisa anzitutto che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14 possono essere espletate, tra l'altro, anche dagli uffici tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui sia possibile avvalersi, oltre che per legge, in base a specifico rapporto convenzionale.
        Per evitare problemi di adattamento interpretativo, e dunque anche il rischio di difformità ed incertezze nella prassi amministrativa e professionale di tutti i giorni, è altresì precisato che ai raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti e società di ingegneria debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni sulle associazioni temporanee tra prestatori di servizi, anziché, come oggi previsto, quelle di cui all'articolo 13 della legge quadro sulle associazioni temporanee tra imprese appaltatrici di opere pubbliche, "in quanto compatibili" (inciso, quest'ultimo, suscettivo di alimentare, come detto, criticità applicative di non poco conto).
        Si propone di modificare la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 17, in modo da rendere possibile l'affidamento all'esterno, al ricorrere delle condizioni ivi disciplinate, anche di semplici parti del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera da realizzare (come ammesso dal regime previgente alla novella del 1998). Sempre all'interno del comma 4, appare senz'altro necessaria la soppressione della previsione limitativa delle attività delle società di ingegneria ai soli affidamenti d'importo superiore ai 200 mila euro ovvero alla progettazione di opere di speciale complessità (previsione, questa, dichiarata dalla giurisprudenza amministrativa contrastante con i princìpi del trattato istituito dalla Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, e quindi incompatibile con la normativa comunitaria).
        Le modifiche più rilevanti riguardano i commi 10, 11 e 12, contenenti la disciplina delle modalità di affidamento degli incarichi di progettazione.
        Più in particolare:

                a) per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 80 mila diritti speciali di prelievo (DSP) (invece dei 40 mila attuali), è ammesso l'affidamento fiduciario, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli affidatari e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare;

                b) per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 80 mila DSP e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, è previsti che il regolamento disciplini le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico;

                c) per l'affidamento di incarichi di progettazione d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, è stabilito che debbano trovare applicazione le norme europee come recepite nel nostro ordinamento (decreto legislativo n. 157 del 1995).

        La proposta di legge prevede inoltre che, a differenza dell'attuale assetto, i soggetti operanti nei settori ex esclusi debbano affidare gli incarichi di progettazione relativi a lavori ordinari, come tali rientranti nell'ambito di applicazione della legge sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 1995.

        Articolo 9. - (Modifiche all'articolo 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). - Si propongono talune modifiche alla disciplina del cosiddetto "appalto integrato".
        Nella versione della legge-quadro in vigore, e difformemente dall'impostazione comunitaria, il contratto di appalto può avere ad oggetto sia attività progettuale che esecutiva soltanto nell'ipotesi di lavori:

                a) in cui la componente impiantistica e tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

                b) di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

        Rispetto a tale impostazione, il testo proposto ammette in via generalizzata che il contratto possa avere ad oggetto anche la progettazione (esecutiva) per tutti gli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria (e ciò in conformità con la nozione comunitaria di appalto pubblico di lavori di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 93/37/CEE del complesso, del 4 giugno 1993).
        L'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione viene dunque ad essere ammesso per gli appalti che riguardino:

            1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

            2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

            3) lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

        Quanto alla disciplina delle concessioni, si propone di eliminare il riferimento al limite di durata (non oltre trenta anni) dei relativi rapporti, trattandosi di termine eccessivamente rigido, l'insuperabilità del quale preclude, talvolta, la possibilità stessa di conseguire l'economicità di gestione.
        E' previsto pertanto che la durata della concessione non possa, di norma, essere superiore a trenta anni, salvo motivate eccezioni nei casi in cui una maggiore durata sia idonea a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
        Si propone inoltre di ammettere in via generalizzata la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di affidare a soggetti pubblici o la società di diritto privato dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla base di apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici (cosiddetta "concessione di committenza").
        Si propone infine di innovare la disciplina relativa alle modalità di determinazione del corrispettivo.
        L'attuale assetto prevede:

            1) che il corrispettivo dell'appaltatore debba essere determinato a corpo ovvero a corpo e a misura;
            2) che il ricorso a modalità di determinazione a misura sia consentito limitatamente agli appalti aventi ad oggetto manutenzione, restauro e scavi archeologici;

            3) che debbano essere necessariamente stipulati a corpo i contratti in cui l'appaltatore sia incaricato anche della progettazione esecutiva (in quanto la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore complessivo dell'opera).

        L'impostazione normativa seguita dal legislatore del 1994 ha, tuttavia, palesato rilevanti inconvenienti, ed è risultata, nella prassi, foriera di contenzioso tra committenti ed imprese, a tutto nocumento della tempestiva realizzazione dei lavori; ciò in quanto la definizione del corrispettivo "a corpo" presuppone, diversamente da quanto verificatosi in concreto, la disponibilità di elaborati progettuali esecutivi completi e correttamente predisposti.
        Nella modifica proposta, proprio in ragione della evidenziata realtà di fatto, allo scopo di contenere il livello di litigiosità tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, si è optato per la soluzione di porre sullo stesso piano gli affidamenti a corpo, a misura ovvero a corpo e a misura (la scelta dipendendo da una valutazione particolare delle circostanze del caso concreto, che effettua l'amministrazione appaltante).
        In ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), dell'articolo 19 nel testo proposto (appalti a rilevante componente impiantistica o tecnologica o aventi per oggetto lavori d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria) devono essere stipulati a corpo.

        Articolo 10. - Modifiche all'articolo 20 - Procedure di scelta del contraente). - In tema di procedure di aggiudicazione, il vigente assetto normativo condiziona l'utilizzo dell'appalto concorso:

                a) alla ricorrenza di specifiche circostanze di fatto (si deve trattare di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate);

                b) allo svolgimento di un iter procedurale prestabilito (motivata decisione dei soggetti appaltanti e parere, peraltro non vincolante, del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

        La modifica proposta è finalizzata a rendere maggiormente agevole il ricorso a tale sistema di scelta del contraente privato, eliminando, in particolare, la necessità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dunque demandando la verifica dei presupposti di fatto stabiliti dalla norma, in via esclusiva, alle stazioni appaltanti.

(Modifiche all'articolo 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). - L'attuale disciplina contempla due distinti moduli procedurali in base ai quali i committenti possono individuare il soggetto aggiudicatario:

                a) il criterio del prezzo più basso;

                b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.


        Ai fini dell'individuazione del prezzo più basso, può essere utilizzato il criterio dell'offerta a prezzi unitari, disciplinato dall'articolo 90 del regolamento; ovvero, in alternativa, quello del massimo ribasso sull'elenco prezzi (nel caso di contratti da stipulare a misura); ovvero, ancora, quello del massimo ribasso sul prezzo a base di gara (nell'ipotesi di contratti da stipulare a corpo).
        Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è invece ammesso nella sola ipotesi dell'appalto concorso.
        Il testo che si propone prevede la sostituzione del vigente comma 1-bis, con un comma contenente una disposizione specifica in tema di global service; come è noto, l'articolo 2 della legge quadro privilegia, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nell'ipotesi di contratti misti di lavori, forniture e servizi e di contratti di forniture o di servizi comprensivi di lavori accessori, il criterio della prevalenza economica; in ragione di ciò, è frequente che siano attratte nell'ambito di operatività della legge quadro fattispecie contrattuali caratterizzate da molteplici ed articolate attività di servizi, in cui la componente "lavori" assume però preminenza economica. In queste ipotesi, l'esperienza ha evidenziato l'inadeguatezza, ai fini dell'individuazione del miglior contraente, di criteri basati esclusivamente sul prezzo più basso (al quale, ai sensi della legge-quadro, si dovrebbe ricorrere), laddove sarebbe invece preferibile tener conto di una serie di ulteriori elementi di valutazione, in aggiunta al prezzo. In tale prospettiva, allo scopo di evitare inutili irrigidimenti nell'attività delle stazioni appaltanti e di scoraggiare condotte larvatamente elusive della disciplina contenuta nella legge quadro, si propone di ammettere la possibilità di ricorrere, in fattispecie contrattuali miste, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogniqualvolta il committente ritenga opportuno, ai fini della valutazione delle offerte, prendere in considerazione elementi valutativi ulteriori rispetto al prezzo.
        L'introduzione del comma 1-ter dell'articolo 21 tiene conto invece delle censure mosse dall'Avvocato generale nelle conclusioni rassegnate nel giudizio pendente davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee circa la compatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale sulle offerte anomale (nei procedimenti riuniti C. 285/99 e C. 286/99).
        Si propone, al riguardo:

            1) di precisare che l'amministrazione aggiudicatrice, negli affidamenti d'importo superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, non possa escludere le offerte sospettate di anomalia se non dopo aver richiesto, per iscritto, le precisazioni che ritenga utili in merito alla composizione delle stesse ed aver verificato tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite;

            2) di considerare comunque ammissibili anche giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali;

            3) di sopprimere, allo scopo di rendere meno onerosa l'attività elaborativa connessa alla partecipazione alle gare, la previsione che impone di produrre, in sede di offerta, giustificazioni scritte relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, concorrenti a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta;

            4) di prevedere la possibilità che il Ministro delle infrastratture e dei trasporti introduca, con proprio decreto, deroghe temporanee al meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle offerte, risultante dall'articolo in esame.

(Modifiche all'articolo 22 - Accesso alle informazioni). - La modifica del comma 1 dell'articolo 22 copre un aspetto lasciato sguarnito nella formulazione originaria della norma, precisandosi, nella presente proposta di legge, che la riservatezza debba riguardare, nell'ambito dei pubblici incanti, tutti i soggetti che abbiano segnalato il proprio interesse ad offrire, a prescindere dal fatto che tale interesse si sia o meno concretizzato nella presentazione di una vera e propria offerta.

(Modifiche all'articolo 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata). - Si propone di reintrodurre nel testo della legge quadro, come nella sua versione originaria, il meccanismo della cosiddetta "forcella", che rappresenta, a livello comunitario, lo strumento con il quale si cerca di contemperare le esigenze di un adeguato confronto concorrenziale tra aspiranti contraenti con quelle che impongono di non aggravare eccessivamente il relativo procedimento di selezione.
        Si prevede quindi che, per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di qualsiasi importo, il bando di gara possa fissare i numeri minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero dei concorrenti che si intendono invitare (compreso entro un range di valori da cinque a trenta). Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, si procederà alla scelta dei soggetti da invitare con criteri che saranno determinati dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte dovrà essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
        In tema di licitazione privata semplificata, allo scopo di agevolarne l'utilizzo (come importante strumento per lo snellimento delle forme di contrattazione della pubblica amministrazione), si propone di estendere il limite di valore per l'applicazione dell'istituto (da 750 mila a un milione di euro) e di allargare il novero dei soggetti che possono ricorrervi (tutte le stazioni appaltanti).

(Modifiche all'articolo 24 - Trattativa privata). - La vigente formulazione dell'articolo 24 disciplina la possibilità di ricorrere al sistema di negoziazione della trattativa privata in termini notevolmente restrittivi:

                a) per affidamenti di importo sino a 300 mila in euro in alcune ipotesi circoscritte (disciplinate dall'articolo 41 dell'ormai datato regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827);

                b) per affidamenti di importo superiore a 300 mila euro, nei soli casi in cui si tratti di ripristinare opere funzionanti ma danneggiate da eventi calamitosi, qualora ricorrano motivi di imperiosa urgenza incompatibili con lo svolgimento di un'ordinaria procedura di gara.

        Trattasi di disciplina che impone vincoli nell'accesso all'istituto assai più rigorosi di quelli fissati in sede comunitaria, con notevoli ricadute operative che spesso condizionano negativamente l'azione amministrativa delle stazioni appaltanti.
        La soluzione che si propone prevede un'estensione anche agli affidamenti d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria delle regole contenute nella citata direttiva 93/37/CEE.
        Ciò implica l'individuazione di due diversi schemi procedimentali:

                a) da un lato, la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara:

                1) nei casi di offerte irregolari o inaccettabili in una precedente procedura;

                2) ovvero per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione, eccetera;

                3) ovvero ancora in casi eccezionali, quando si tratti di lavori che non consentano una fissazione preliminare dei prezzi;

                b) dall'altro lato, la trattativa privata senza previo interpello della concorrenza:

                1) in mancanza di offerte appropriate sotto il profilo economico, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

                2) in casi di imperiosa urgenza in relazione ad eventi imprevedibili e sempreché l'urgenza non sia in alcun modo imputabile al committente;

                3) nell'ipotesi di lavori complementari a quelli originariamente affidati;

                4) nell'ipotesi di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari purché conformi ad un progetto di base oggetto di un primo affidamento effettuato mediante gara pubblica.

        Si propone inoltre di elevare la soglia entro cui e ammesso il ricorso ai lavori in economia (fino a 300 mila euro; 500 mila euro nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore originario).

        Articolo 11. - (Modifiche all'articolo 25 - Trattativa privata). - Come è noto, in tema di varianti la disciplina vigente individua ipotesi tassative in presenza delle quali sono ammissibili variazioni rispetto alle originarie indicazioni progettuali.
        Tra queste, particolare rilievo assume l'ipotesi di errore od omissione del progetto esecutivo, che determina la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'incremento rispetto all'importo contrattualmente stabilito sia superiore al 20 per cento.
        Al riguardo, le modifiche di cui si propone l'introduzione, pur mantenendo l'attuale impostazione, mirano ad attenuare alcuni elementi di rigidità affiorati nella prassi applicativa.
        Così si è precisato che, tra le cause di ammissibilità del ricorso a varianti, vi è anche la sopravvenuta necessità o semplice possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie o di introdurre soluzioni tecniche od impiantistiche non valutate in sede di progettazione dell'opera, senza che ciò costituisca errore od omissione progettuale; tali varianti saranno ammesse a condizione che determinino significativi miglioramenti nella qualità o funzionalità dell'opera o di sue componenti, che l'impostazione del progetto esecutivo non venga sostanzialmente modificata e che l'importo in aumento derivante dalla loro esecuzione non ecceda complessivamente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, trovando comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
        Quanto agli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, essi sono oggi ammessi a condizione che non comportino un aumento dell'importo dei lavori nei limiti del 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto (10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro).
        Nel testo proposto, si suggerisce un innalzamento dei limiti predetti, rispettivamente, al 10 per cento ed al 15 per cento.
        Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto (percentuale dunque maggiore rispetto a quella attualmente ammessa, pari al 5 per cento) e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
        Infine, si propone la sostituzione del comma 4 che impone al committente la risoluzione del contratto nel caso in cui le modifiche conseguenti ad errore od omissione progettuale eccedano il 20 per cento dell'importo contrattuale. Si propone di non rendere obbligatoria, ma soltanto facoltativa la risoluzione del contratto, secondo la valutazione che ne faccia, di volta in volta, il soggetto committente. Ciò in quanto:

                a) detta misura costituisce un notevole onere procedurale tale da incidere in modo significativo sulla tempistica di realizzazione dell'opera;

                b) sembra ingiusto ribaltare senz'altro sull'impresa appaltatrice, senza una valutazione del caso concreto, le conseguenze negative di un errore od omissione addebitabile all'autore del progetto esecutivo.

        Articolo 12. - (Modifica all'articolo 26 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). - La presente proposta di legge prevede anche la reintroduzione, nel nostro ordinamento, dell'anticipazione: non come istituto, per così dire, fisso e generalizzato, bensì come strumento dinamico, che presuppone una specifica lettura delle esigenze del mercato, fatta di volta in volta dal Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto ministeriale può infatti consentirsi, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni aggiudicatrici anticipino fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, a fronte della prestazione di una garanzia fidejussoria, d'importo pari alla somma ricevuta, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, e gradualmente diminuita in corso d'opera. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento. Il citato decreto stabilisce la misura dell'anticipazione, anche in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza economica dell'opera da realizzare, le modalità di graduale recupero della somma anticipata e l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto ad altre categorie di soggetti aggiudicatori in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali. In tale caso spettano all'amministrazione anticipatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

        Articolo 13. - (Modifica all'articolo 28 - Collaudi e vigilanza). - Si propone di innalzare fino a 500 mila euro il limite entro il quale il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; e fino a un milione e 500 mila euro il limite entro il quale è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
        Si propone altresì di ammettere che, in tutti i casi in cui nell'ambito delle attività di collaudo debbano essere affrontate rilevanti problematiche di natura giuridico-amministrativa, almeno uno dei tre collaudatori debba essere scelto tra soggetti aventi una specializzazione in tali materie.

        Articolo 14. - (Modifiche all'articolo 29 - Pubblicità). - Le modifiche si limitano ad un incisivo snellimento delle forme di informazione successive all'affidamento.

        Articolo 15. - (Modifica all'articolo 30 - Garanzie e coperture assicurative). - Si propone un ampliamento dell'originaria previsione relativa al performance bond: è previsto che con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema, sia istituito per i lavori di importo superiore a 10 milioni di euro (in luogo dei 100 milioni di lire attuali), un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
        Viene così assicurato, anche per appalti di più contenute dimensioni economiche, il passaggio da una garanzia concepita come risarcimento conseguente al mancato adempimento dell'impresa appaltatrice ad una garanzia "globale" di esecuzione, che si perfeziona attraverso l'inserimento diretto dell'organismo bancario o assicurativo nella fase realizzativa dei lavori qualora questi dovessero interrompersi per causa imputabile all'appaltatore.

        Articolo 16. - (Modifiche agli articoli 31-bis e 32 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso). - Le modifiche proposte mirano ad introdurre, nella materia degli appalti di lavori pubblici, una forma di tutela cautelare alternativa, prescindente dalla sospensione dei lavori, una delle principali cause di rallentamento nell'esecuzione di opere pubbliche.

        Articolo 17. - (Modifiche alla legge n. 55 del 1990 - Subappalto). - Si propone di modificare il vigente assetto normativo nei seguenti punti:

            1) innalzamento del limite percentuale entro il quale sono subappaltabili i lavori ascrivibili alla categoria prevalente dell'opera appaltata (dal 30 al 50 per cento);

            2) reintroduzione della previsione secondo cui nel bando di gara il soggetto appaltante deve indicare l'intendimento del committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore, ovvero, in alternativa, l'obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (secondo una possibile interpretazione, questa disposizione sarebbe infatti stata abrogata dall'articolo 231 del regolamento, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che aveva introdotto la previsione in questione);

            3) migliore formulazione della norma che legittima, in ipotesi espressamente individuate dal regolamento, il ricorso al subappalto a cascata;

            4) chiarimento del fatto che la disciplina autorizzatoria in materia di subappalto deve trovare applicazione nei riguardi dei soli sub-contratti in cui l'incidenza della mano d'opera e del personale (espletata nel cantiere al quale l'appalto si riferisce) sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto e il cui importo sia superiore al 2 per cento del contratto principale ovvero, in cifra assoluta, a 100 mila euro.

        Articolo 18. - (Modifiche all'articolo 35 - Fusioni e conferimenti). - Si propone di risolvere un problema di coordinamento con l'articolo 2 della legge quadro, menzionando espressamente anche i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici tra quelli ricompresi nell'ambito di operatività della norma. E' stato inoltre fatto espresso riferimento, in un'ottica chiarificatrice, anche alle operazioni di cessione di ramo di azienda.
        Infine, allo scopo di superare restrittive interpretazioni giurisprudenziali, è stato espressamente precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35 debbano trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui le cessioni o le altre operazioni di trasformazione abbiano luogo nelle more dello svolgimento di una procedura di gara.
        E' stata prevista, in via generalizzata, la possibilità di applicare l'articolo 35 anche nei casi di operazioni di trasferimento o affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale (tale possibilità, attualmente, è ammessa soltanto per l'ipotesi in cui questi atti di trasformazione siano compiuti in favore di imprese cooperative con caratteristiche determinate).

        Articolo 19. - (Modifiche agli articoli 37-bis e seguenti - Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione). - E' infine proposta una profonda riscrittura della disciplina in tema di coinvolgimento delle risorse private nella realizzazione di opere pubbliche ad iniziativa di un promotore (cosiddetto "project financing"), intesa ad eliminare vincoli ed incoerenze che sono attualmente presenti nelle disposizioni in vigore e che hanno finora ostacolato o quanto meno rallentato la diffusione dell'istituto nella prassi amministrativa.
        In particolare, nella normativa introdotta con la novella del 1998 (articoli 37-bis e seguenti):

                a) i soggetti interessati possono presentare, entro un termine perentorio (30 giugno di ciascun anno), le proprie proposte relative alla realizzazione di un'opera inserita nella programmazione triennale;

                b) qualora la proposta sia valutata di pubblico interesse, l'amministrazione esperisce una gara sulla base del progetto preliminare predisposto dal promotore (fase a); quindi, individuati i soggetti che abbiano presentato le due migliori offerte, avvia una procedura negoziata alla quale partecipa, unitamente a tali soggetti, il promotore stesso (fase b) Quest'ultimo, qualora, in esito a tale procedura, non rimanga affidatario della concessione per la realizzazione e la gestione dell'opera, ha diritto ad una somma compresa entro il limite del 2,5 per cento del costo complessivo dell'intervento, a fronte delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, somma che deve intendersi comprensiva anche dei diritti sulle opere di ingegno. Nell'ipotesi contraria, la stessa somma deve essere ripartita tra gli altri due partecipanti alla procedura;

                c) il soggetto al quale viene affidata la concessione per la realizzazione e la gestione dell'opera è tenuto comunque ad appaltare a terzi almeno il 30 per cento dei lavori compresi nella concessione stessa.

        Nella proposta di legge si introducono alcuni correttivi a tale meccanismo, nella prospettiva semplificativa di cui si è detto; in particolare:

                a) è prevista la possibilità, per i promotori, di segnalare alle amministrazioni aggiudicatrici opere pubbliche o di pubblica utilità che presentino caratteristiche di finanziabilità con l'apporto di capitali privati, in vista di un eventuale loro inserimento negli atti di programmazione triennale (atti di programmazione di cui è imposta, a partire da una certa data, la messa in rete, al fine di renderne i contenuti più facilmente accessibili agli interessati);

                b) è stabilito un duplice termine entro il quale i soggetti promotori possono presentare le proposte (30 giugno-31 dicembre), e ciò allo scopo di evitare che i soggetti interessati debbano attendere l'anno successivo, qualora non siano stati in condizione di formulare tempestivamente la propria proposta;

                c) sono introdotte, nell'ipotesi di concessione affidata secondo la procedura di cui agli articoli 37-bis e seguenti, deroghe alla disciplina generale di cui all'articolo 19 quanto:

                1) alla durata (che può essere superiore a trenta anni, se un maggior periodo di affidamento consenta al progetto, secondo la valutazione che ne abbia fatto il promotore, di ripagare l'investimento necessario per la costruzione dell'opera);

                2) alla misura massima del contributo pubblico per assicurare l'equilibrio finanziario dell'intervento (che può essere superiore al 50 per cento, comunque secondo una determinazione rimessa, in maniera differenziata per le varie categorie di opere, ad apposito successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

                d) è previsto un leggero innalzamento dell'importo massimo rimborsabile al promotore nel caso in cui la concessione venga affidata, in esito alla procedura negoziata, ad un soggetto diverso (3 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario), bilanciando l'aumento con la previsione di un meccanismo di attestazione documentale e di verifica in contraddittorio delle spese effettivamente sostenute;

                e) è specificato l'obbligo di comunicare ai relativi proponenti, anche in forma sintetica, i motivi per i quali non siano state valutate di pubblico interesse le proposte dagli stessi presentate;

                f) è prevista la possibilità di avvalersi, nella valutazione delle proposte e nello svolgimento delle gare, della collaborazione professionale di advisor tecnici ed economici che agiscano secondo criteri di best practice, selezionati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente, con ricorso, per le relative spese, alle anticipazioni del Fondo relativo per la progettualità della Cassa depositi e prestiti;

                g) è introdotto un diritto di prelazione del promotore sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; il promotore potrà percepire il rimborso delle spese sostenute soltanto in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione; diversamente, dovrà versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo stesso;

                h) è eliminato il vincolo per l'affidatario della concessione di appaltare a terzi almeno il 30 per cento dei lavori; i lavori oggetto della concessione potranno essere eseguiti in proprio o tramite imprese controllate, se tale scelta organizzativa si giustifichi nel contesto della proposta presentata dal promotore; i realizzatori dovranno essere ovviamente qualificati secondo le vigenti norme;

                i) coerentemente, è previsto, nel caso di utilizzo dello strumento della società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies; che, nel rispetto della normativa di derivazione comunitaria sulle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della società possano essere affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci o a società dagli stessi controllate, se in possesso dei requisiti di legge.




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