XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1974




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, un decreto legislativo recante norme per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.
        3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituita, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Il funzionamento della commissione e la corresponsione dei compensi, sono determinati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) snellimento e semplificazione delle procedure relative ai lavori pubblici, al fine di dare attuazione al principio di responsabilizzazione dei dirigenti e degli impiegati preposti allo svolgimento delle procedure stesse;

            b) adeguamento alle nuove competenze spettanti allo Stato ed alle regioni, in conformità alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

            c) conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificata dalla presente legge.


Art. 2.

(Modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

        1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata "legge n. 109", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ai soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, ai consorzi ed alle aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113 e 116 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni;".

        2. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed ai soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 17, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 26, 27 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica".

        3. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 109, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono soppresse.
        4. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        "4-bis Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente, nonché ai soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4".
        5. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, di importo pari superiore a 300.000 euro e inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, diversi da quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995, e da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30".

        6. All'articolo 2 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

        "5-ter. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal titolare della concessione edilizia, anche nell'ambito di piani attuativi comunque denominati, a scomputo, totale o parziale, degli oneri di concessione qualora, singolarmente considerate, siano di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori.
        5-quater. I lavori pubblici di cui al comma 1 di importo complessivo pari o inferiore a 150.000 euro possono essere affidati attraverso trattativa privata, mediante gara informale, disciplinata da regolamenti interni all'ente appaltante".


Art. 3.

(Modifiche alla disciplina sull'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici).

        1. L'articolo 4 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Autorità regionali per la vigilanza sui lavori pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna regione istituisce, con sede nel capoluogo regionale, un'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "autorità regionale.
            2. L'autorità regionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata dal presidente della giunta regionale. I membri dell'autorità regionale, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'autorità regionale sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
            3. I membri dell'autorità regionale durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
            4. L'autorità regionale:

            a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

            b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

            c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

            d) segnala alla giunta ed al consiglio regionale, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

            e) formula proposte di modifiche normative;
            f) predispone ed invia alla giunta ed al consiglio regionale una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

                1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

                2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

                3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 11, lettera b);

                4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

                5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

                6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

            g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 9;

            h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 12.

            5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'autorità regionale si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 9, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
            6. Nell'ambito della propria attività l'autorità regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, operanti in ambito regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'autorità regionale sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'autorità regionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
            7. Con provvedimento dell'autorità regionale, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 26.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 52.000 euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'autorità regionale devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro un mese dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
            8. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'autorità regionale trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'autorità regionale accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
            9. Alle dipendenze dell'autorità regionale sono costituiti ed operano la Segreteria tecnica e l'Osservatorio dei lavori pubblici.
            10. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
            11. L'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

                a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quali concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

            b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione al territorio regionale, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

            c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

            d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

            e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

                f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'autorità regionale;
            g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

            12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro un mese dalla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, i dati concernenti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché le variazioni contrattuali e l'eventuale sottoscrizione di accordi bonari. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'autorità regionale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 26.000 euro. La sanzione è elevata fino a 52.000 euro se sono forniti dati non veritieri".

        2. L'articolo 5 della legge n. 109 è abrogato.


Art. 4.

(Modifiche alla disciplina sulle misure per l'adeguamento
della funzionalità della pubblica amministrazione).

        1. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici all'interno delle quali operano più responsabili del procedimento possono prevedere una figura di raccordo che consenta uniformità dei comportamenti e coordinamento dell'attività tecnica".

        2. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il responsabile del procedimento può svolgere, per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche congiuntamente, le funzioni di progettista e di direttore dei lavori. In considerazione della struttura gerarchica dei propri organici tecnici o quando particolari esigenze organizzative lo impongano, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione".

        3. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, nel caso l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, gli stessi possono avvalersi per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento di figure professionali dipendenti da altre amministrazioni aggiudicatrici previa stipulazione di apposita convenzione, ovvero possono assumere idonee figure professionali anche con rapporto di lavoro a tempo determinato; in caso contrario, i compiti di responsabile del procedimento nonché quelli di supporto all'attività del responsabile del procedimento stesso possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, a soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale".

        4. All'articolo 7, comma 6, della legge n. 109, le parole: "ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".


Art. 5.

(Modifiche alla disciplina
sulla qualificazione).

        1. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 1, è sostituito dal seguente:

        "1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici o di lavori d'importo superiore a 1.000.000 di euro per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, indipendentemente dalla misura del contributo stesso, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente".

        2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

        "3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'autorità regionale competente per territorio. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

            a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

            b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

            c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione".

        3. All'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge n. 109, le parole: "e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità" e le parole: "dall'Autorità" sono soppresse.
        4. All'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge n. 109 le parole: "relativamente ai dati di bilancio" sono soppresse.
        5. All'articolo 8, comma 4, lettera d) della legge n. 109 le parole: "tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3" sono soppresse.
        6. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) meccanismi premianti, in aggiunta a quello di cui al comma 11-quater, a favore del soggetto esecutore nei confronti del quale sia attestato il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), fermo restando che in nessun caso il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità può costituire requisito necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge;".
        7. All'articolo 8, comma 4, lettera h), della legge n. 109, le parole: "tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4" sono soppresse.
        8. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

            "h-bis) le modalità ed i criteri in base ai quali è consentito fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione di cui al presente articolo, avvalendosi anche dei requisiti di imprese collegate. Ai fini della presente lettera, si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di soggetti non tenuti all'applicazione del medesimo decreto legislativo, qualsiasi impresa sulla quale l'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1993, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione ovvero, come quest'ultima, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne".

        9. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 8 è sostituito dal seguente:

        "8. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3, e non esclusi ai sensi del comma 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, salva l'applicazione, per i soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo".
        10. Il sistema di qualificazione istituito dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 109, operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, se finalizzato all'aggiudicazione di lavori pubblici, è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6 del medesimo decreto legislativo, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro competente, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        11. Per potersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109, è necessario che la cauzione o la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della medesima legge n. 109, sia corredata da copia della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
        12. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:

        "11-septies. Nell'ipotesi di contratti stipulati dai soggetti di cui alla presente legge che comprendano anche prestazioni di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo".

        13. L'articolo 9 della legge n. 109 è abrogato.
        14. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109.


Art. 6.

(Modifiche alla disciplina sui soggetti
ammessi alle gare).

        1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le parole: "di cui agli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8".
        2. All'articolo 10 della legge n. 109, il comma 1-quater è abrogato.
        3. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: "dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o" sono soppresse.
        4. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, le parole: "previsti dagli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 8".
        5. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione".

        6. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, singolarmente e in qualsiasi altra forma. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi più di un consorzio stabile".
        7. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge n. 109 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002.
        8. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata ai commi 3 e 3-bis del presente articolo".

        9. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per le associazioni temporanee e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intera associazione temporanea o consorzio. L'impresa mandataria o capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti all'intera associazione temporanea o consorzio in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre imprese associate o consorziate".

        10. All'articolo 13 della legge n. 109, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Per le associazioni temporanee e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente in misura corrispondente all'importo dei lavori riconducibili a tale categoria; nelle categorie scorporate ciascun mandante o consorziato deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi ai soli lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento e, per la restante percentuale, cumulativamente da uno o più soggetti mandanti o consorziati, ciascuno dei quali in misura non inferiore al 10 per cento".

        11. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5-bis comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori".


Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sulla
programmazione dei lavori pubblici).

        
1. All'articolo 14 della legge n. 109, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

        "13-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, definisce:

            a) le modalità accelerate per la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dei lavori pubblici;

            b) i casi in cui è possibile derogare all'ordine di priorità tra categorie di lavori e tra opere appartenenti ad una medesima categoria come definito nel programma triennale, in aggiunta a quelli individuati dal comma 5;
            c) le condizioni al cui ricorrere è consentito che un'opera sia inclusa nell'elenco annuale di cui al comma 1 senza che sia preventivamente intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare;

            d) le ipotesi in cui il finanziamento pubblico di un'opera è consentito anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 10;

            e) le ulteriori semplificazioni della disciplina stabilita dal presente articolo, nel rispetto comunque dei princìpi ivi stabiliti".

        2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 13-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8.

(Modifiche alla disciplina sull'attività
di progettazione).

        1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, le parole: "il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa" sono soppresse.
        2. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

            a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

            b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

                c) dagli uffici tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui è possibile avvalersi per legge o in base a convenzione;

            d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

            e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

            f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

            g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157".

        3. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di essi, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o nello svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g)".

        4. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6".
        5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

        "10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
            11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 80.000 diritti speciali di prelievo (DSP) e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
            12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare".


Art. 9.

(Modifiche alla disciplina sui sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici).

        1. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

                a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

                b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

                1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

                2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

                3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria".

        2. All'articolo 19 della legge n. 109, i commi 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        "2-bis. La durata della concessione non può di norma essere superiore a trenta anni, salvo motivate eccezioni nei casi in cui una maggiore durata sia idonea a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
            3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono affidare a soggetti pubblici o a società di diritto privato dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla base di apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici".

        3. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. I contratti di appalto di cui alla presente legge possono essere stipulati a corpo, a misura ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), devono essere stipulati a corpo".

        4. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 109 è abrogato.


Art. 10.

(Modifiche alla disciplina sulle procedure di scelta del
contraente).

        1. All'articolo 20 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo".

        2. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

                a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, come disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

                b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante l'offerta di cui alla lettera a) a prezzi unitari;

                c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a)".

        3. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

        "1-bis. I contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendano lavori accessori aventi rilievo economico superiore al 50 per cento possono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, quando sia opportuno, ai fini della valutazione delle offerte, prendere in considerazione elementi ulteriori oltre al prezzo.
            1-ter. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'eventuale anomalia delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. L'amministrazione aggiudicatrice non può escludere le offerte sospettate di anomalia se non dopo aver richiesto, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione delle stesse ed aver verificato detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. A tale fine l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può introdurre, con proprio decreto, deroghe temporanee al meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle offerte di cui al presente comma".

        4. All'articolo 22 della legge n. 109 il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

                a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte o che hanno segnalato il loro interesse ad offrire nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

                b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata".

        5. L'articolo 23 della legge n. 109, è sostituito dal seguente:

        "Art. 23 - (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). - 1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di qualsiasi importo, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a trenta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, si procede alla scelta con criteri che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
            2. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 3 del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
            3. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 2 del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui al citato articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori, l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto e la circostanza di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7".

        6. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:

                a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili ad esito di una precedente procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;

                b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

                c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

            1-bis. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:

                a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata e stata presentata ad esito di una precedente procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

                b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

                c) nella misura strettamente necessaria, per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;

                d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

                e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi ad un progetto di base oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso. In tale caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto".

        7. All'articolo 24 della legge n. 109, i commi 4, 5 e 7 sono abrogati.
        8. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        "6. E' ammesso l'affidamento di lavori in economia, con trattativa privata preceduta da gara informale, entro il limite di 300.000 euro, qualora detti lavori rientrino nelle seguenti tipologie:

                a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20;

                b) manutenzione o riparazione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

                c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

                d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara o per ragioni di sicurezza del cantiere;

                e) lavori necessari per la compilazione dei progetti.

            6-bis. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa, entro il limite di 500.000 euro, per l'esecuzione di opere o impianti in danno dell'appaltatore inadempiente o a seguito della risoluzione del contratto, qualora sussistano ragioni di necessità o di urgenza al completamento dei lavori. La stazione appaltante individua le imprese da invitare alla gara informale sulla base delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza ed economicità del procedimento. Alla gara informale devono essere invitati almeno tre soggetti, salvo che per i lavori di importo inferiore a 30.000 euro, per i quali si può procedere ad affidamento diretto. In ogni caso i soggetti ai quali sono stati affidati i lavori in economia devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata".


Art. 11.

(Modifiche alla disciplina sulle varianti in corso
d'opera).

        1. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;".

        2. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis.1) per la sopravvenuta necessità o possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie o di introdurre soluzioni tecniche od impiantistiche non valutate in sede di progettazione dell'opera, senza che ciò costituisca errore od omissione progettuale; tali varianti sono ammesse a condizione che determinino significativi miglioramenti nella qualità o funzionalità dell'opera o di sue componenti, che l'impostazione del progetto esecutivo non venga sostanzialmente modificata e che l'importo in aumento derivante dalla loro esecuzione non ecceda complessivamente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, trovando comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;".

        3. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 10 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".

        4. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore può valutare l'opportunità di procedere alla soluzione del contratto e di indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale".


Art. 12.

(Modifiche alla disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici).

        1. All'articolo 26 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

        "01. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere consentito, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni aggiudicatrici anticipino fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, a fronte della prestazione di una garanzia fìdeiussoria, d'importo pari alla somma ricevuta, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, e gradualmente diminuita in corso d'opera. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento. Il citato decreto stabilisce, altresì, la misura dell'anticipazione, anche in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza economica dell'opera da realizzare, le modalità di graduale recupero della somma anticipata e l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto ad altre categorie di soggetti aggiudicatori in aggiunta a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali. In tale caso spettano all'amministrazione anticipatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate".


Art. 13.

(Modifiche alla disciplina sui collaudi
e vigilanza).

        1. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1.500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori".

        2. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Qualora nell'ambito dell'attività di collaudo debbano essere affrontate rilevanti problematiche attinenti discipline giuridico-amministrative, almeno uno dei collaudatori deve essere scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative con particolare esperienza nel settore dei lavori pubblici".


Art. 14.

(Modifiche alla disciplina sulla pubblicità)

        1. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge n. 109, le parole: "nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro" sono soppresse.
        2. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, la lettera f-bis) è abrogata.


Art. 15.

(Modifiche alla disciplina sulle garanzie
e coperture assicurative)

        1. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

        "7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori pubblici di importo superiore a 10 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della presente legge".

        2. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 16.

(Modifiche alla disciplina acceleratoria
in materia di contenzioso)

        1. Nelle contestazioni riguardanti l'adozione di provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici disciplinati dalla legge n. 109 o le modalità con cui sono state in concreto espletate le operazioni concorsuali, la tutela cautelare di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è limitata all'ingiunzione del pagamento di una somma in denaro a titolo di provvisionale.
        2. All'articolo 31-bis della legge n. 109, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
        3. All'articolo 32 della legge n 109, il comma 2 e sostituito dal seguente:

        "2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità regionale competente per territorio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia".

        4. Il decreto di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge n. 109.


Art. 17.

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

        1. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 50 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

                a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

                b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

                c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d);

                d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

                e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia".

        2. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento".

        3. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 10 è abrogato.
        4. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera e). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".


Art. 18.

(Modifiche alla disciplina sulle modificazioni soggettive
degli appaltatori di opere pubbliche)

        1. La rubrica dell'articolo 35 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: "Modificazioni soggettive degli appaltatori e concessionari di lavori pubblici".
        2. All'articolo 35 della legge n. 109, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Le cessioni di azienda o di ramo di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, anche in regime di concessione, non hanno singolarmente effetto nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della presente legge.
            2. Nel mese successivo alla trasmissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori possono opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, quando, in relazione alle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo l0-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
            3. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge".

        3. All'articolo 35 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui le cessioni di azienda o di ramo di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche siano posti in essere durante una procedura di affidamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale".

        4. L'articolo 36 della legge n. 109 è abrogato.


Art. 19.

(Modifiche alla disciplina sulla realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
amministrazione)

        1. L'articolo 37-bis della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37-bis. - (Promotore) - 1. I soggetti di cui al comma 5, di seguito denominati "promotori", possono segnalare alle amministrazioni aggiudicatrici opere pubbliche o di pubblica utilità che presentino caratteristiche di finanziabilità con l'apporto di capitali privati, da inserire nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
            2. A decorrere dal 30 giugno 2002, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare gli atti di programmazione di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
            3. Con riferimento alle opere incluse negli atti di programmazione di cui al comma 1, i promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di realizzazione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, tramite contratti di concessione anche di durata superiore a quella di cui all'articolo 19, comma 2-bis. La misura massima del contributo pubblico per la realizzazione delle opere predette è stabilita in relazione alla destinazione funzionale delle stesse, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 19, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
            4. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese effettivamente sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, in misura comunque non superiore al 3 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. Di tali spese deve essere fornita idonea attestazione documentale, i cui contenuti sono assoggettati a verifica in contraddittorio con l'amministrazione aggiudicatrice.
            5. Possono effettuare le segnalazioni di cui al comma 1 e presentare le proposte di cui al comma 3 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi".

        2. L'articolo 37-ter della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1. Le proposte presentate entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici entro il 31 ottobre dello stesso anno; le proposte presentate entro il 31 dicembre devono essere valutate entro il 30 aprile dell'anno successivo.
            2. La valutazione di cui al comma 1 deve riguardare la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.
            3. Le amministrazioni aggiudicatrici, valutata la fattibilità delle proposte presentate, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, anche ad esito di un esame comparativo tra le stesse, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici devono comunicare ai relativi proponenti, anche in forma sintetica, i motivi per i quali non abbiano valutato di pubblico interesse le proposte dagli stessi presentate.
            4. Per le sole proposte individuate di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla determinazione delle spese di elaborazione ritenute ammissibili, entro il limite di cui all'articolo 37-bis, comma 4.
            5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui all'articolo 37-quater, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della collaborazione professionale di advisor tecnici ed economici, selezionati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli affidatari di tali compiti di supporto nella valutazione delle proposte e nell'espletamento delle gare non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i compiti predetti, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9.
            6. Le spese necessarie per la collaborazione professionale di cui al comma 5 del presente articolo possono essere anticipate dal Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni".

        3. L'articolo 37-quater della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

        "Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini per la valutazione delle offerte presentate, stabiliti dall'articolo 37-ter, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici, qualora abbiano individuato proposte di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

                a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

                b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti proponenti le due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

            2. La proposta del promotore e vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara di cui al comma 1, lettera a), ed è garantita da una cauzione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, da prestare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis.
            3. L'offerta dei partecipanti alla gara è garantita da una cauzione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, da prestare secondo le modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis.
            4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni riportate nella migliore offerta; le modalità ed i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando relativo alla gara di cui al comma 1, lettera a).
            5. Il promotore, nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, che deve essere indicato all'interno del bando relativo alla gara di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
            6. Il promotore, nel caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4 del presente articolo, deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione prestata dal promotore ai sensi del comma 2.
            7. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo possono eseguire in proprio o tramite imprese controllate i lavori oggetto della concessione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4".

        4. All'articolo 37-quinquies della legge n. 109, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nel rispetto della normativa di derivazione comunitaria sulle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 possono essere affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci o a società dagli stessi controllate, sempre che i soggetti affidatari siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento".


Art. 20.

(Disposizioni finali).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109.



Frontespizio Relazione