XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1974
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, un
decreto legislativo recante norme per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i pareri della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro un mese dalla richiesta.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è
istituita, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
una apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Il funzionamento della
commissione e la corresponsione dei compensi, sono determinati
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure
relative ai lavori pubblici, al fine di dare attuazione al
principio di responsabilizzazione dei dirigenti e degli
impiegati preposti allo svolgimento delle procedure stesse;
b) adeguamento alle nuove competenze spettanti
allo Stato ed alle regioni, in conformità alla riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) conformità alle disposizioni di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificata dalla
presente legge.
Art. 2.
(Modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata
"legge n. 109", la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, ai soggetti
titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data
antecedente a quella di entrata in vigore della presente
legge, ai consorzi ed alle aziende speciali di cui agli
articoli 31 e 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli
articoli 113 e 116 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi
non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici
e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di
diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 158 del 1995, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di
lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e
appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina
del medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive
modificazioni;".
2. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Ai comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti ed ai soggetti di cui al comma 2, lettere b) e
c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 17, 18, 19, commi 2 e
2-bis, 26, 27 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo operanti nei settori
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, non si applicano, altresì, le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica".
3. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 109, le parole:
"Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando
l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della
concessione" sono soppresse.
4. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
"4-bis Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei
lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e
prorogate, ai sensi della normativa vigente, nonché ai
soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in
data antecedente a quella di entrata in vigore della presente
legge. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori
sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione
in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di
cui al comma 4".
5. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, di importo pari superiore a 300.000 euro e
inferiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria, diversi da quelli individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n.
158 del 1995, e da quelli di cui al comma 2, lettera b),
del presente articolo, sono soggetti alle disposizioni di cui
allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli
11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29
e 30".
6. All'articolo 2 della legge n. 109, dopo il comma
5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. Sono escluse dall'ambito di applicazione
della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, le opere di urbanizzazione realizzate direttamente
dal titolare della concessione edilizia, anche nell'ambito di
piani attuativi comunque denominati, a scomputo, totale o
parziale, degli oneri di concessione qualora, singolarmente
considerate, siano di importo inferiore alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di lavori.
5-quater. I lavori pubblici di cui al comma 1 di
importo complessivo pari o inferiore a 150.000 euro possono
essere affidati attraverso trattativa privata, mediante gara
informale, disciplinata da regolamenti interni all'ente
appaltante".
Art. 3.
(Modifiche alla disciplina sull'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici).
1. L'articolo 4 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - (Autorità regionali per la vigilanza sui
lavori pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza
dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna regione
istituisce, con sede nel capoluogo regionale, un'autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata
"autorità regionale.
2. L'autorità regionale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata dal presidente della giunta regionale.
I membri dell'autorità regionale, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e
giuridici con riconosciuta professionalità. L'autorità
regionale sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'autorità regionale durano in carica
cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, non possono essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato.
4. L'autorità regionale:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala alla giunta ed al consiglio regionale,
con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula proposte di modifiche normative;
f) predispone ed invia alla giunta ed al consiglio
regionale una relazione annuale nella quale si evidenziano
disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al
comma 11, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori
o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 9;
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi
7 e 12.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'autorità
regionale si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui al comma 9, nonché, per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
del Consiglio per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
6. Nell'ambito della propria attività l'autorità
regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,
agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, operanti in
ambito regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi
di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre
perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell'autorità regionale sono tutelati,
sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'autorità regionale, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'autorità regionale, i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a 26.000 euro se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a 52.000 euro
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
vigenti. I provvedimenti dell'autorità regionale devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di
essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva da proporre entro un mese dalla data
di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della
sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità,
l'autorità regionale trasmette gli atti ed i propri rilievi
agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'autorità regionale accerti che dalla realizzazione dei
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati
e alla procura generale della Corte dei conti.
9. Alle dipendenze dell'autorità regionale sono
costituiti ed operano la Segreteria tecnica e l'Osservatorio
dei lavori pubblici.
10. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle casse edili.
11. L'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio regionale e, in particolare, di quali concernenti i
bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano
d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione al territorio regionale, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali
dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per
via informatica, ai dati raccolti e alle relative
elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di
conoscibilità richiesti dall'autorità regionale;
g) favorisce la formazione di archivi di settore,
in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, entro quindici giorni dalla
data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e,
entro un mese dalla data dell'emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, i dati
concernenti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, nonché le variazioni contrattuali e l'eventuale
sottoscrizione di accordi bonari. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'autorità regionale, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
26.000 euro. La sanzione è elevata fino a 52.000 euro se sono
forniti dati non veritieri".
2. L'articolo 5 della legge n. 109 è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche alla disciplina sulle misure per l'adeguamento
della funzionalità della pubblica amministrazione).
1. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici all'interno
delle quali operano più responsabili del procedimento possono
prevedere una figura di raccordo che consenta uniformità dei
comportamenti e coordinamento dell'attività tecnica".
2. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile del procedimento può svolgere,
per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche congiuntamente, le funzioni di
progettista e di direttore dei lavori. In considerazione della
struttura gerarchica dei propri organici tecnici o quando
particolari esigenze organizzative lo impongano, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione".
3. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Il responsabile del procedimento è un tecnico in
possesso di titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della
professione o, nel caso l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e
con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque
anni. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento di
adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, gli stessi possono avvalersi per l'espletamento
delle funzioni di responsabile del procedimento di figure
professionali dipendenti da altre amministrazioni
aggiudicatrici previa stipulazione di apposita convenzione,
ovvero possono assumere idonee figure professionali anche con
rapporto di lavoro a tempo determinato; in caso contrario, i
compiti di responsabile del procedimento nonché quelli di
supporto all'attività del responsabile del procedimento stesso
possono essere affidati con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, a soggetti aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale".
4. All'articolo 7, comma 6, della legge n. 109, le parole:
"ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina
sulla qualificazione).
1. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 1, è
sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici o di lavori d'importo
superiore a 1.000.000 di euro per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale, indipendentemente dalla
misura del contributo stesso, devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente".
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 109 è
sostituito dal seguente:
"3. Il sistema di qualificazione è attuato da
organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'autorità regionale competente per
territorio. Agli organismi di attestazione è demandato il
compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione".
3. All'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge
n. 109, le parole: "e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorità" e le parole: "dall'Autorità" sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge
n. 109 le parole: "relativamente ai dati di bilancio" sono
soppresse.
5. All'articolo 8, comma 4, lettera d) della legge
n. 109 le parole: "tenuto conto di quanto disposto in
attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3" sono soppresse.
6. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
"e) meccanismi premianti, in aggiunta a quello di
cui al comma 11-quater, a favore del soggetto esecutore
nei confronti del quale sia attestato il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al
comma 3, lettere a) e b), fermo restando che in
nessun caso il possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità può costituire requisito necessario ai fini
dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge;".
7. All'articolo 8, comma 4, lettera h), della legge
n. 109, le parole: "tali elenchi sono redatti e conservati
presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il
tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4" sono soppresse.
8. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) le modalità ed i criteri in base ai quali
è consentito fornire la dimostrazione dei requisiti necessari
ai fini della qualificazione di cui al presente articolo,
avvalendosi anche dei requisiti di imprese collegate. Ai fini
della presente lettera, si intende, per impresa collegata,
qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con
quelli dell'impresa che deve fornire la dimostrazione dei
requisiti necessari ai fini della qualificazione, ai sensi
degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, ovvero, nel caso di soggetti non tenuti
all'applicazione del medesimo decreto legislativo, qualsiasi
impresa sulla quale l'impresa che deve fornire la
dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della
qualificazione eserciti, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1993, nonché
qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante
sull'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti
necessari ai fini della qualificazione ovvero, come
quest'ultima, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra
impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o
norme interne".
9. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 8 è
sostituito dal seguente:
"8. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3, e non esclusi ai sensi
del comma 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, salva
l'applicazione, per i soggetti di cui al medesimo articolo 2,
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, dell'articolo 15 del medesimo decreto
legislativo".
10. Il sistema di qualificazione istituito dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n.
109, operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, se finalizzato
all'aggiudicazione di lavori pubblici, è disciplinato sulla
base di criteri differenziati per i settori di cui agli
articoli da 3 a 6 del medesimo decreto legislativo, stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro competente, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per potersi avvalere del beneficio di cui all'articolo
8, comma 11-quater, lettera a), della legge n.
109, è necessario che la cauzione o la garanzia fidejussoria
previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell'articolo 30 della medesima legge n. 109, sia corredata da
copia della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
12. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma
11-sexies è aggiunto il seguente:
"11-septies. Nell'ipotesi di contratti stipulati dai
soggetti di cui alla presente legge che comprendano anche
prestazioni di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento,
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati
ai sensi del presente articolo".
13. L'articolo 9 della legge n. 109 è abrogato.
14. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, è modificato in conformità alle disposizioni della
presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in
vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge n. 109.
Art. 6.
(Modifiche alla disciplina sui soggetti
ammessi alle gare).
1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 109, le parole: "di cui agli articoli 8 e 9"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8".
2. All'articolo 10 della legge n. 109, il comma
1-quater è abrogato.
3. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le
parole: "dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, o" sono soppresse.
4. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, le
parole: "previsti dagli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dall'articolo 8".
5. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce le condizioni ed i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello
stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione".
6. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. E' vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio
stabile e dei consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre, singolarmente e in qualsiasi altra forma. E' vietato
ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra
loro o con terzi più di un consorzio stabile".
7. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12 della
legge n. 109 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002.
8. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. La partecipazione alle procedure di affidamento
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di
qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata ai commi 3 e 3-bis
del presente articolo".
9. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni temporanee e per i consorzi
di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), di tipo orizzontale, i
requisiti di qualificazione stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, devono essere posseduti dall'impresa
mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento;
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle altre imprese associate o consorziate, ciascuna nella
misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intera
associazione temporanea o consorzio. L'impresa mandataria o
capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti
all'intera associazione temporanea o consorzio in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre imprese
associate o consorziate".
10. All'articolo 13 della legge n. 109, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
"3-bis. Per le associazioni temporanee e per i
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed
e), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2,
devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo
nella categoria prevalente in misura corrispondente
all'importo dei lavori riconducibili a tale categoria; nelle
categorie scorporate ciascun mandante o consorziato deve
possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere
posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla
categoria prevalente. I requisiti relativi ai soli lavori
riconducibili alla categoria prevalente possono essere
posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura
minima del 40 per cento e, per la restante percentuale,
cumulativamente da uno o più soggetti mandanti o consorziati,
ciascuno dei quali in misura non inferiore al 10 per
cento".
11. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma
5-bis comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori".
Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sulla
programmazione dei lavori pubblici).
1. All'articolo 14 della legge n. 109, dopo il comma 13 è
aggiunto il seguente:
"13-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, definisce:
a) le modalità accelerate per la predisposizione
ed approvazione dei documenti di programmazione dei lavori
pubblici;
b) i casi in cui è possibile derogare all'ordine
di priorità tra categorie di lavori e tra opere appartenenti
ad una medesima categoria come definito nel programma
triennale, in aggiunta a quelli individuati dal comma 5;
c) le condizioni al cui ricorrere è consentito che
un'opera sia inclusa nell'elenco annuale di cui al comma 1
senza che sia preventivamente intervenuta l'approvazione della
progettazione preliminare;
d) le ipotesi in cui il finanziamento pubblico di
un'opera è consentito anche in deroga alle disposizioni di cui
al comma 10;
e) le ulteriori semplificazioni della disciplina
stabilita dal presente articolo, nel rispetto comunque dei
princìpi ivi stabiliti".
2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 13-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina sull'attività
di progettazione).
1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, le
parole: "il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa" sono soppresse.
2. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale
di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 30, 31 e 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli uffici tecnici di altre amministrazioni
aggiudicatrici di cui è possibile avvalersi per legge o in
base a convenzione;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157".
3. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. La redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, o di parti di essi, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà nel
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o nello
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti
integrali, come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g)".
4. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 7 è
sostituito dal seguente:
"7. Il regolamento stabilisce i requisiti
organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui
al comma 6".
5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 10, 11 e 12
sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in
euro di 80.000 diritti speciali di prelievo (DSP) e la soglia
di applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le
modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono
rispettare in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli
stessi e siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire
la proporzionalità tra le modalità procedurali e il
corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro
di 80.000 DSP, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e
con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare".
Art. 9.
(Modifiche alla disciplina sui sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici).
1. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi
in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo
16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla
soglia di applicazione della disciplina comunitaria".
2. All'articolo 19 della legge n. 109, i commi 2-bis
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2-bis. La durata della concessione non può di norma
essere superiore a trenta anni, salvo motivate eccezioni nei
casi in cui una maggiore durata sia idonea a consentire il
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attività previste nella concessione,
qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni,
e in mancanza della predetta revisione il concessionario può
recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve
essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di
recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono
affidare a soggetti pubblici o a società di diritto privato
dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, sulla base di apposita convenzione,
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici".
3. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. I contratti di appalto di cui alla presente
legge possono essere stipulati a corpo, a misura ovvero a
corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 1,
lettera b), numeri 1) e 3), devono essere stipulati a
corpo".
4. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 109 è
abrogato.
Art. 10.
(Modifiche alla disciplina sulle procedure di scelta del
contraente).
1. All'articolo 20 della legge n. 109, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. L'affidamento di appalti mediante
appalto-concorso è consentito per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla
base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha
ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo".
2. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, come disciplinata dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante l'offerta di cui alla lettera a) a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a
misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla
lettera a)".
3. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma
1-bis è sostituito dai seguenti:
"1-bis. I contratti misti di lavori, forniture e
servizi ed i contratti di forniture o di servizi che
comprendano lavori accessori aventi rilievo economico
superiore al 50 per cento possono essere aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del comma 2, quando sia opportuno, ai fini della valutazione
delle offerte, prendere in considerazione elementi ulteriori
oltre al prezzo.
1-ter. Nei casi di aggiudicazione di lavori di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
lavori, con il criterio del prezzo più basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'eventuale
anomalia delle offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. L'amministrazione aggiudicatrice
non può escludere le offerte sospettate di anomalia se non
dopo aver richiesto, per iscritto, le precisazioni che ritiene
utili in merito alla composizione delle stesse ed aver
verificato detta composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite. A tale fine l'amministrazione
aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni
riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o
l'originalità del progetto dell'offerente. Relativamente ai
soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, l'amministrazione interessata procede
all'esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può introdurre, con
proprio decreto, deroghe temporanee al meccanismo di
individuazione della soglia di anomalia delle offerte di cui
al presente comma".
4. All'articolo 22 della legge n. 109 il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli
appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto
tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad
altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo,
di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo
noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte o che hanno segnalato il loro interesse ad offrire nel
caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle offerte medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di
licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale
che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei
candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata".
5. L'articolo 23 della legge n. 109, è sostituito dal
seguente:
"Art. 23 - (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Per l'affidamento a licitazione privata
di lavori pubblici di qualsiasi importo, il bando di gara può
fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il
numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso
il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello
massimo è pari a trenta. Qualora il numero dei candidati sia
superiore a trenta, si procede alla scelta con criteri che
saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale,
tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti
rispetto ai lavori da realizzare. In ogni caso, il numero dei
concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere
sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
2. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno
trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al
comma 3 del presente articolo se sussistono in tale numero
soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell'appalto.
3. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad
essere invitati alle gare di cui al comma 2 del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui al
medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di
cui al citato articolo 10, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), possono presentare domande in numero pari al
doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero
compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali
altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve
essere corredata da una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori, l'insussistenza delle cause di esclusione dalle
gare di appalto e la circostanza di non aver presentato
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo
periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di
dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della
domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità
per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda
stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7".
6. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
"1. Gli appalti di lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa
privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente
l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:
a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili
ad esito di una precedente procedura di pubblico incanto,
licitazione privata o appalto concorso, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla
trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese che hanno
presentato nella precedente procedura offerte formalmente
corrette;
b) per lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare
una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di
sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di
lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi.
1-bis. Gli appalti di lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa
privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara:
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta
appropriata e stata presentata ad esito di una precedente
procedura di pubblico incanto, licitazione privata o
appalto-concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi
tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti
d'esclusiva può essere affidata unicamente ad un imprenditore
determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, per
motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini
imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi
imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici,
purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza
non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni
stesse;
d) per lavori complementari, non figuranti nel
progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto
concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una
circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi
descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che
esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente
o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi
inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli
appalti affidati per i lavori complementari non può
complessivamente superare il 50 per cento dell'importo
dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione
di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo
appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché
tali lavori siano conformi ad un progetto di base oggetto di
un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di pubblico
incanto, licitazione privata o appalto-concorso. In tale caso,
il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio
successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve
essere previsto nel bando di gara relativo al primo
appalto".
7. All'articolo 24 della legge n. 109, i commi 4, 5 e 7
sono abrogati.
8. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 6 è
sostituito dai seguenti:
"6. E' ammesso l'affidamento di lavori in economia,
con trattativa privata preceduta da gara informale, entro il
limite di 300.000 euro, qualora detti lavori rientrino nelle
seguenti tipologie:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti
quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non
sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste
dagli articoli 19 e 20;
b) manutenzione o riparazione di opere o impianti
di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara o per
ragioni di sicurezza del cantiere;
e) lavori necessari per la compilazione dei
progetti.
6-bis. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa,
entro il limite di 500.000 euro, per l'esecuzione di opere o
impianti in danno dell'appaltatore inadempiente o a seguito
della risoluzione del contratto, qualora sussistano ragioni di
necessità o di urgenza al completamento dei lavori. La
stazione appaltante individua le imprese da invitare alla gara
informale sulla base delle caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti e
nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza ed
economicità del procedimento. Alla gara informale devono
essere invitati almeno tre soggetti, salvo che per i lavori di
importo inferiore a 30.000 euro, per i quali si può procedere
ad affidamento diretto. In ogni caso i soggetti ai quali sono
stati affidati i lavori in economia devono possedere i
requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata".
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina sulle varianti in corso
d'opera).
1. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per cause impreviste e imprevedibili accertate
nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2;".
2. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis.1) per la sopravvenuta necessità o
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie o
di introdurre soluzioni tecniche od impiantistiche non
valutate in sede di progettazione dell'opera, senza che ciò
costituisca errore od omissione progettuale; tali varianti
sono ammesse a condizione che determinino significativi
miglioramenti nella qualità o funzionalità dell'opera o di sue
componenti, che l'impostazione del progetto esecutivo non
venga sostanzialmente modificata e che l'importo in aumento
derivante dalla loro esecuzione non ecceda complessivamente il
10 per cento dell'importo originario del contratto, trovando
comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera;".
3. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 15 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 10
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 10 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera".
4. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera
d), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore può valutare
l'opportunità di procedere alla soluzione del contratto e di
indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale".
Art. 12.
(Modifiche alla disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici).
1. All'articolo 26 della legge n. 109, al comma 1 è
premesso il seguente:
"01. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze può essere consentito, per periodi di durata
determinata, che le amministrazioni aggiudicatrici anticipino
fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, a fronte della
prestazione di una garanzia fìdeiussoria, d'importo pari alla
somma ricevuta, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
30, comma 1, e gradualmente diminuita in corso d'opera.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto
inizio dei lavori, accertato dal responsabile del
procedimento. Il citato decreto stabilisce, altresì, la misura
dell'anticipazione, anche in relazione alle caratteristiche ed
alla consistenza economica dell'opera da realizzare, le
modalità di graduale recupero della somma anticipata e
l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione
dell'istituto ad altre categorie di soggetti aggiudicatori in
aggiunta a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a). Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del
contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali. In
tale caso spettano all'amministrazione anticipatrice anche gli
interessi legali sulle somme anticipate".
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina sui collaudi
e vigilanza).
1. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge
è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente 1.500.000 euro, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato
di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori".
2. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Per le operazioni di collaudo, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici
di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento. Qualora nell'ambito dell'attività di
collaudo debbano essere affrontate rilevanti problematiche
attinenti discipline giuridico-amministrative, almeno uno dei
collaudatori deve essere scelto tra i laureati in discipline
giuridico-amministrative con particolare esperienza nel
settore dei lavori pubblici".
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina sulla pubblicità)
1. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge
n. 109, le parole: "nonché, entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del
lavoro" sono soppresse.
2. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, la
lettera f-bis) è abrogata.
Art. 15.
(Modifiche alla disciplina sulle garanzie
e coperture assicurative)
1. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma
7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di
trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori
pubblici di importo superiore a 10 milioni di euro, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e
b), della presente legge".
2. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma
7-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Modifiche alla disciplina acceleratoria
in materia di contenzioso)
1. Nelle contestazioni riguardanti l'adozione di
provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento di
lavori pubblici disciplinati dalla legge n. 109 o le modalità
con cui sono state in concreto espletate le operazioni
concorsuali, la tutela cautelare di cui all'articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è
limitata all'ingiunzione del pagamento di una somma in denaro
a titolo di provvisionale.
2. All'articolo 31-bis della legge n. 109, i commi
2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
3. All'articolo 32 della legge n 109, il comma 2 e
sostituito dal seguente:
"2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'autorità regionale competente per territorio. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono fissate le
norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei
princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le
tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia".
4. Il decreto di cui all'articolo 32, comma 2, della legge
n. 109, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
medesima legge n. 109.
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina del subappalto)
1. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con
il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. La categoria prevalente è subappaltabile in misura
non superiore al 50 per cento. L'affidamento in subappalto o
in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore stesso
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera
d);
d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo
sia in possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione
previsti dalla normativa vigente;
e) che non sussista, nei confronti
dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia".
2. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo
il comma 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei
lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti
aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante
la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivazione di pagamento".
3. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 10 è abrogato.
4. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è
successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal
seguente:
"12. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale, relativamente al cantiere cui si riferisce
l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare
a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con
il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; in tali
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
lettera e). E' fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati".
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina sulle modificazioni soggettive
degli appaltatori di opere pubbliche)
1. La rubrica dell'articolo 35 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Modificazioni soggettive degli
appaltatori e concessionari di lavori pubblici".
2. All'articolo 35 della legge n. 109, i commi 1, 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le cessioni di azienda o di ramo di azienda e
gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad
imprese che eseguono opere pubbliche, anche in regime di
concessione, non hanno singolarmente effetto nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti
aggiudicatori fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8
della presente legge.
2. Nel mese successivo alla trasmissione degli atti
di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori possono
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
quando, in relazione alle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo l0-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorso il
termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei
confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri
soggetti aggiudicatori, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge".
3. All'articolo 35 della legge n. 109, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nell'ipotesi in cui le cessioni di azienda
o di ramo di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche
siano posti in essere durante una procedura di affidamento. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte
degli organi della procedura concorsuale".
4. L'articolo 36 della legge n. 109 è abrogato.
Art. 19.
(Modifiche alla disciplina sulla realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
amministrazione)
1. L'articolo 37-bis della legge n. 109 è sostituito
dal seguente:
"Art. 37-bis. - (Promotore) - 1. I soggetti di cui
al comma 5, di seguito denominati "promotori", possono
segnalare alle amministrazioni aggiudicatrici opere pubbliche
o di pubblica utilità che presentino caratteristiche di
finanziabilità con l'apporto di capitali privati, da inserire
nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma
2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente.
2. A decorrere dal 30 giugno 2002, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare gli atti di
programmazione di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti
su uno o più siti informatici, individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì
le necessarie modalità applicative.
3. Con riferimento alle opere incluse negli atti di
programmazione di cui al comma 1, i promotori possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di
realizzazione, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi, tramite contratti di concessione anche
di durata superiore a quella di cui all'articolo 19, comma
2-bis. La misura massima del contributo pubblico per la
realizzazione delle opere predette è stabilita in relazione
alla destinazione funzionale delle stesse, anche in deroga
alle disposizioni di cui al citato articolo 19, comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese effettivamente sostenute per la loro
predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, in
misura comunque non superiore al 3 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario. Di tali spese deve essere fornita
idonea attestazione documentale, i cui contenuti sono
assoggettati a verifica in contraddittorio con
l'amministrazione aggiudicatrice.
5. Possono effettuare le segnalazioni di cui al
comma 1 e presentare le proposte di cui al comma 3 i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari
e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti
di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e
con gestori di servizi".
2. L'articolo 37-ter della legge n. 109 è sostituito
dal seguente:
"Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1.
Le proposte presentate entro il 30 giugno di ciascun anno
devono essere valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici
entro il 31 ottobre dello stesso anno; le proposte presentate
entro il 31 dicembre devono essere valutate entro il 30 aprile
dell'anno successivo.
2. La valutazione di cui al comma 1 deve riguardare
la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
gestione e di manutenzione, della durata della concessione,
dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle
tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse, del valore economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, valutata la
fattibilità delle proposte presentate, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, anche ad esito di
un esame comparativo tra le stesse, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono comunicare ai relativi proponenti, anche
in forma sintetica, i motivi per i quali non abbiano valutato
di pubblico interesse le proposte dagli stessi presentate.
4. Per le sole proposte individuate di pubblico
interesse, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
determinazione delle spese di elaborazione ritenute
ammissibili, entro il limite di cui all'articolo 37-bis,
comma 4.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo, nonché di quelle di cui all'articolo
37-quater, le amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi della collaborazione professionale di advisor
tecnici ed economici, selezionati secondo le procedure e con
le modalità previste dalla normativa vigente. Gli affidatari
di tali compiti di supporto nella valutazione delle proposte e
nell'espletamento delle gare non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni
nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i compiti predetti,
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell'articolo 17, comma 9.
6. Le spese necessarie per la collaborazione
professionale di cui al comma 5 del presente articolo possono
essere anticipate dal Fondo rotativo per la progettualità di
cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni".
3. L'articolo 37-quater della legge n. 109 è
sostituito dal seguente:
"Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1.
Entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini per la
valutazione delle offerte presentate, stabiliti dall'articolo
37-ter, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora abbiano individuato proposte di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui
all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta
individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti
proponenti le due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato
un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il
promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore e vincolante per lo
stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara di cui al
comma 1, lettera a), ed è garantita da una cauzione pari
all'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter,
comma 4, da prestare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara,
secondo le modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e
2-bis.
3. L'offerta dei partecipanti alla gara è garantita
da una cauzione pari all'importo determinato ai sensi
dell'articolo 37-ter, comma 4, da prestare secondo le
modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis.
4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore ha diritto di prelazione
sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle
condizioni riportate nella migliore offerta; le modalità ed i
tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono
predeterminati nel bando relativo alla gara di cui al comma 1,
lettera a).
5. Il promotore, nel caso di mancato esercizio del
diritto di prelazione di cui al comma 4, ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo
determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, che
deve essere indicato all'interno del bando relativo alla gara
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione prestata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. Il promotore, nel caso di esercizio del diritto
di prelazione di cui al comma 4 del presente articolo, deve
versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento
dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter,
comma 4. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione prestata
dal promotore ai sensi del comma 2.
7. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui
al presente articolo possono eseguire in proprio o tramite
imprese controllate i lavori oggetto della concessione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4".
4. All'articolo 37-quinquies della legge n. 109, il
comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nel rispetto della normativa di derivazione
comunitaria sulle procedure di aggiudicazione di pubblici
appalti, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da
parte delle società disciplinate dal comma 1 possono essere
affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci o
a società dagli stessi controllate, sempre che i soggetti
affidatari siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle
vigenti norme legislative e regolamentari per l'esecuzione dei
lavori o per la prestazione dei servizi oggetto
dell'affidamento".
Art. 20.
(Disposizioni finali).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è modificato in
conformità alle disposizioni della presente legge, entro due
mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le
modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n.
109.