XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1973
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende riconoscere al personale ex dipendente delle Ferrovie
dello Stato dal 1981 al 1995, ora in quiescenza, il diritto ad
avere conteggiati, sia sul trattamento pensionistico che sulla
liquidazione dell'indennità di buonuscita, gli aumenti
derivanti dal contratto triennale durante il quale si è andati
in pensione.
Si tratta dell'annosa questione relativa alla cosiddetta
"unicità dei contratti triennali del pubblico impiego", sorta
in conseguenza della distinzione tra le date di decorrenza dei
contratti medesimi ai fini giuridici ed economici, che ha dato
origine ad un vasto contenzioso giudiziario e ad una
consolidata giurisprudenza che sta contribuendo ad "affollare"
le aule dei tribunali.
In conseguenza di sentenze dei tribunali amministrativi
regionali, della Corte dei conti e della magistratura
ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, riconoscendo
tale diritto solo a taluni comparti della pubblica
amministrazione, hanno, di fatto, acutizzato i motivi del
contendere tra le categorie cui tale riconoscimento è stato
ingiustificatamente precluso. Infatti, sebbene la Corte di
cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva
che: "le parti contraenti degli accordi triennali per il
personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di
escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data
iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio
di validità contrattuale", con il decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, il suddetto diritto veniva
riconosciuto solo a talune categorie di pubblici dipendenti.
Nel frattempo, però, interveniva la legge 29 marzo 1983, n.
93, che garantiva una qualche omogeneità di trattamento
economico a tutti i destinatari degli accordi contrattuali.
Tale principio di uniformità veniva prontamente applicato con
sentenza n. 622 del 10 maggio 1985 del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che così
disponeva: "Destinatari degli accordi sono tutti quelli in
servizio alla data di inizio di validità dei contratti, sia
che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano
collocati in quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo
dei benefìci riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli
stessi". Il riconoscimento di tale diritto giungeva, sia pur
con decorrenze diverse, con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e, a
breve distanza, con il decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri,
delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello
Stato, in pratica a tutto il settore del pubblico impiego, con
la sola eccezione dei dipendenti dell'allora Ente Ferrovie
dello Stato.
L'ingiustificata preclusione dei dipendenti delle ferrovie
dello Stato deriva da un banale errore di disattenzione del
legislatore che, in presenza della privatizzazione delle
Ferrovie e del rapporto di impiego dei ferrovieri in servizio,
non ha considerato che i pensionati delle Ferrovie dello
Stato, per effetto dell'articolo 21 della legge 17 maggio
1985, n. 210, ai sensi del quale l'ordinamento previdenziale
ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere
regolato dalle leggi in vigore, continuavano ad essere
"pensionati pubblici" gestiti dal Ministero del tesoro e, come
tali, titolari di quel diritto che due anni dopo sarebbe stato
riconosciuto a tutti gli altri pensionati pubblici.
Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il triennio 1990-1992, tale diritto veniva
espressamente esteso anche al personale dell'allora Ente
Ferrovie dello Stato, senza peraltro alcun riferimento al
periodo pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza
negli anni precedenti, ovvero in vigenza dei contratti
1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989, risultavano ingiustamente
penalizzati. Senonché questo riconoscimento, sia pure limitato
al solo contratto 1990-1992, veniva nuovamente negato in
occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-1995,
sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge,
bensì ad un'intesa tra le parti, essendo stato nel frattempo
l'Ente Ferrovie dello Stato trasformato in Ferrovie dello
Stato Spa.
Ad incidere negativamente sulla già controversa vicenda
interviene la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - che
stabiliva: "ai fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at
riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili,
dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
che resteranno pertanto assorbiti".
La citata disposizione veniva subito applicata a tutto il
comparto pubblico, inclusi i ferrovieri, ma solo nel periodo
di riconoscimento dell'unicità contrattuale, ovvero nel
contratto 1990-1992. Peraltro i suddetti diritti, quand'anche
riconosciuti, subivano una nuova limitazione dalla circolare
n. 12954 del 7 luglio 1989 del Ministero del tesoro, che
disponeva che la unicità dei contratti nell'arco del triennio
doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non
anche a quelli della buonuscita. Affermazione, questa, subito
contestata in sede giudiziaria e che ha prodotto decine di
sentenze a favore dei lavoratori per il riconoscimento del
diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli
aumenti contrattuali concessi nel triennio.
La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque,
al riconoscimento di un diritto "corporativo", bensì alla
eliminazione di una ingiustificata disparità di "trattamento
economico previdenziale" tra ex pubblici dipendenti in
pensione.
L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente
dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente
Ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato
dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali
succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di
pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto
alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le
decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il
personale in servizio nell'arco del triennio.
L'articolo 2 dispone che gli aumenti stipendiali concessi
dopo la data della messa in quiescenza, ma durante la vigenza
contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della
pensione che della buonuscita.
L'articolo 3 stabilisce che gli aumenti stipendiali
concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza
contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle
pensioni e non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto
stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987
della Ragioneria generale dello Stato.
Infine, l'articolo 4 statuisce l'estinzione d'ufficio alla
data di entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti
aventi per oggetto l'applicazione dei benefìci previsti, dato
l'avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.