XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1973
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie
dello Stato e, successivamente, in Ferrovie dello Stato Spa,
che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra
il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al
trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni
1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo
di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli
aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in
servizio, ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 2.
1. I benefìci di cui all'articolo 1 della presente legge
sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la
liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui all'articolo
14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
Art. 3.
1. Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 1 della
presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle
pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono
riassorbiti.
Art. 4.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi per oggetto l'applicazione dei benefìci
previsti dalla legge medesima sono dichiarati estinti
d'ufficio.