XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1972
Onorevoli Colleghi! - L'accordo del 1984 che apporta
modificazioni al Concordato lateranense tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ha posto fine al ricorso ad una
tipologia di strumenti di diritto pubblico, assurti
addirittura al rango di trattati internazionali in quanto
nascenti da bisogni fortemente garantisti della Chiesa
cattolica, la quale, per tutelarsi da regimi potenzialmente
pericolosi per la propria libertà, stabiliva con gli stessi
delle regole intese soprattutto a creare un equilibrio di
poteri (o meglio, di potenze), com'era avvenuto per tutto il
secolo XX, trattando con molti Stati totalitari (non esclusa
la Polonia comunista).
In tale senso il Concordato con l'Italia sabauda e
fascista del 1929 garantiva la Chiesa cattolica, ma non
tuttavia sempre efficacemente, quando si ponga mente alle
difficoltà in cui si trovò l'Azione cattolica, dinanzi alla
nozione di Stato e società totalitaria corporativa
costituzionalizzata e propagandata dal Fascismo. Neppure
efficacemente quando si ponga attenzione alla riforma
scolastica di Gentile, che imprigionava a sua volta cultura e
scuola in un idealismo nazionalista che pretendeva di
assorbire in sé ogni diversa forma di pensiero e di
spiritualità, finalizzandoli al primato dello Stato etico.
Un minimo di sicurezza e di rispetto esterno era venuto
alla Chiesa proprio dal riconoscimento della religione
cattolica come religione di Stato, gestendo con ammiccamenti
uno strano sotterraneo conflitto tra due ordinamenti, in cui
pretendevano entrambi di essere l'unico ordinamento sovrano e,
perciò, entrambi, speravano di tenere sottoposto l'altro
mediante il "riconoscimento" dei propri diritti.
L'insegnamento della religione cattolica era reso
obbligatorio nelle scuole, senza però renderlo veramente
curriculare, come mostrava la sua non inclusione nell'esame di
Stato finale, nonché il suo diverso sistema di qualificazione
genericamente qualitativa dei risultati, rispetto alla
qualificazione decimale praticata nelle altre materie.
Ovviamente, tali disuguaglianze erano giustificate in maniera
alquanto ipocrita, ravvisando la necessità di tale
insegnamento nella straordinaria altezza della disciplina.
Il nuovo Concordato del 1984 vede, invece, Chiesa e Stato
atteggiarsi non più in maniera reciprocamente diffidente e
segretamente ostile bensì quali sottoscrittori di pubblico
riconoscimento della totale, assoluta e originaria sovranità
di ciascuno di essi nel proprio ordine. Sicché, i suoi
strumenti giuridici non puntano più a stabilire equilibri di
poteri, ma coordinamento di servizi in quei luoghi ove
entrambi gli ordinamenti operano in vista di un medesimo bene
comune.
Di conseguenza, gran parte dei suoi strumenti attuativi,
anziché essere inclusi in trattati internazionali, prendono la
forma di stipulazioni tra corpi sociali nella regolamentazione
del diritto pubblico. La cosa del resto era già ampiamente
praticata in Germania, ove i concordati erano stipulati dai
governi regionali e non dallo Stato soggetto di diritto
internazionale.
Quest'intento di collaborazione al bene comune ispira
dunque l'intesa del 1985 tra l'Autorità scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana.
L'insegnamento della religione cattolica nella scuola
statale appare attualmente disciplinato come un servizio che
la Chiesa offre a coloro che nella scuola stessa, che pure per
il principio di laicità non può dare alcun tipo di formazione
religiosa o anche proporre in modo vincolante una gerarchia di
valori spirituali (cosa che contraddirebbe con il postulato
liberale fondamentale, per cui lo Stato, non possedendo un
sicuro criterio di verità, deve astenersi dall'operare scelte
preferenziali), chiedono tuttavia di inserire nel loro
curriculum formativo l'apprendimento delle indicazioni
che la Chiesa impartisce in base al proprio magistero ai
cattolici italiani. Si tratta, pertanto, di una conoscenza
oltremodo utile per meglio e più oggettivamente comprendere il
ruolo che tale religione ha avuto nella storia e nella cultura
italiana.
Dunque è stata così istituita una presenza di docenti
nella scuola statale che, ben lontani da quella sorta di
cappellania o direzione spirituale scolastica che autorizzava
il concordato fascista, è invece una presenza culturalmente
critica, per gli scopi stessi della scuola, la cui sola
peculiarità consiste nell'essere un elemento di "riscontro
oggettivo" di ciò che la Chiesa è in grado nella scuola di
dire di se medesima, e che pertanto per realizzare tale
oggettività manifestativa deve avere anche un sicuro strumento
di autenticazione, che è appunto offerto, al servizio della
scuola e per gli scopi della scuola, dalla presentazione del
docente da parte del vescovo che così, con una certificazione
di idoneità canonica, ne autentica l'insegnamento e lo rende
riconoscibile e verificabile da parte della coscienza critica
dell'alunno e della scuola nel suo insieme.
Infine, la coscienza critica e metodologica, che deve
accompagnare tale insegnamento, implica anche una ragionevole
ed adeguata preparazione culturale nonché la qualificazione
accademica dei docenti, per i quali l'intesa disciplina
minuziosamente i titoli accademici ecclesiastici che devono
essere forniti.
Di fronte ad un tale sforzo della comunità ecclesiale, a
sua volta lo Stato assumeva l'opportuno impegno a farsi carico
del sostentamento dei docenti promettendo esplicitamente loro,
nel preambolo dell'intesa, una nuova disciplina dello stato
giuridico.
La mancata disciplina di tale nuovo stato giuridico, per
quasi un ventennio, ha intanto creato nella scuola italiana
una singolare forma di precariato illimitato, addirittura per
legge sottoposto a rinnovo "annuale automatico". Altre
disposizioni frammentarie, come si usava in Italia, hanno poi
colmato ogni dislivello stipendiale, assicurativo, sinanche di
fruizione di congedi per malattia, lasciando, tuttavia,
permanere una disparità di stato giuridico globale che pesa su
molte situazioni inibite (concorsi a dirigente scolastico,
incarichi di bibliotecario, incarichi a disposizione del
provveditorato, fruizione di mutui agevolati per acquisto
della casa, eccetera).
Dal tentativo di colmare tale disparità di trattamento
nacque nella passata legislatura una proposta di legge che, in
VII Commissione del Senato della Repubblica, ebbe anche il
contributo di una delegazione di vescovi in rappresentanza
della Conferenza episcopale italiana. Essa giunse, in un testo
unificato stravolto dagli interessi personali di ambienti
legati al sindacato, al voto di approvazione al Senato e poi,
per fortuna, si arenò, senza giungere mai alla votazione
presso la Camera dei deputati. Fortunatamente, perché il suo
testo a seguito degli emendamenti approvati, ne faceva una
legge destinata ad accrescere il disordine e l'impreparazione
professionale nella scuola.
Partendo dalla giusta esigenza che, a quasi venti anni dal
nuovo Concordato, bisognava prendere atto che l'ordinamento
scolastico italiano era prossimo ad esigere una laurea per
qualsiasi tipo d'insegnamento, si stabilì nel teso della
proposta di legge formulato dalla Commissione che, per
accedere al ruolo, gli insegnanti di religione dovessero avere
una laurea e, in mancanza di una laurea in religione nelle
università italiane, questa laurea potesse essere conseguita
in qualsiasi disciplina, purché il diploma di laurea fosse
valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
In tale modo, un laureato in veterinaria era ritenuto
adatto ad insegnare religione, anche a preferenza di un
diplomato presso l'Istituto di scienze religiose
ecclesiastico. La valutazione dei titoli poi prevedeva che
formasse a tale fine punteggio anche l'insegnamento pregresso
in altre discipline.
Questo è oltraggioso per la dignità che la materia ha in
base alla intesa. Ma l'offesa è molto più grave. Infatti, il
testo approvato dal Senato sembrava ignorare del tutto che, da
alcuni anni, in Italia i titoli ecclesiastici, quali la
licenza in teologia, sono riconosciuti come diplomi di laurea.
Dunque, in Italia esistono laureati nella disciplina specifica
della teologia! Ma la legge inibisce ad essi l'accesso al
ruolo: infatti, è richiesta una laurea "idonea a partecipare
ai concorsi per l'insegnamento" e, poiché non esiste
ovviamente una classe d'abilitazione in religione negli
elenchi ministeriali per le abilitazioni, non è possibile
utilizzare la laurea in teologia per insegnare la propria
materia, come graziosamente è, invece, consentito ai laureati
in qualsiasi altra disciplina.
In conclusione: no ai teologi, sì ai veterinari.
Oggi, perciò, a seguito del chiaro messaggio elettorale
del 13 maggio, è assolutamente necessario dare segnali
altrettanto chiari di cambiamento, ogni volta che si debba
approvare un qualsiasi provvedimento che concerne la scuola, e
perciò anche in questo settore.
Onorevoli colleghi, questa è un'occasione di grande
visibilità, per segnalare il diverso progetto scolastico,
fondato sul principio di sussidiarietà e sul dogma centrale
della "libertà di scegliere" da parte del fruitore dei
servizi: di scegliere servizi che servano.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge
credo di rendere evidente il rifiuto di ogni logica di
mediazione consociativa tra interessi personalistici,
riaffermando la centralità del rispetto dei veri ruoli che i
soggetti degli ordinamenti hanno, per dignità di preparazione
e per efficienza di metodologie, e che devono vedere
rispettati all'interno degli ordinamenti stessi.
In questo caso i soggetti da restaurare nella dignità che
loro spetta sono la Chiesa cattolica (non solo e non tanto
quella ufficiale ma quella fondata sull'indefettibile
tradizione viva trasmessa di mano in mano), sono i suoi atenei
ed istituti accademici da un lato, ma sono anche dall'altro la
scuola italiana e il suo democratico impegno a fornire agli
alunni ciò che oggettivamente ha le caratteristiche garantite
di ciò che essi hanno chiesto: l'insegnamento della religione
cattolica, nell'oggettività di ciò che essa, oggi, dice di sé
stessa.
Non deve essere questa l'ennesima occasione perduta per
dare agli alunni ciò che loro spetta, cedendo alle frettolose
istanze di una cultura da accatto. Deve essere questa la prima
ben visibile occasione per affermare che la scuola non è un
parcheggio assistenziale, ma un luogo d'ineludibile efficienza
e rispetto delle verità culturali.
Una scuola statale che non rappresenti più l'efficiente
primato della cultura, è preferibile che non esista più e
forse, se fosse già stata data ai genitori la possibilità di
essere sostenuti economicamente nella loro reale libertà di
scelta, già da ora non esisterebbe più ed i suoi locali
potrebbero essere venduti al pubblico incanto.
Ecco perché la presente proposta di legge, pur sanando la
situazione di precariato di tanti degni professori, se scritta
nel rigoroso rispetto dei ruoli di Chiesa e Stato, può essere
ora un segnale assai forte di cambiamento e di discontinuità
con lo scialbo passato.
Ecco perché, con questa proposta di legge, non dobbiamo
orientarci verso una sanatoria ecumenica desiderosa del voto
di tutti, ma dobbiamo, anzi, compiere una prima cruenta
incisione nella cancrena scolastica, un'incisione che provochi
il grido di scandalo dell'opposizione, e che, solo così, dia
al popolo sovrano che lo chiede quel chiaro segnale, che in
Italia finalmente è cominciato il cambiamento.
E' questa una grande occasione di evidenza e leggibilità
per tutti.
Onorevoli colleghi, la proposta che è qui presentata
inizia con il distinguere chiaramente tra due modi entrambi
necessari di fornire l'insegnamento della religione cattolica
nella scuola statale.
La frammentazione territoriale delle sedi per un
insegnamento con solo un'ora settimanale per classe, esige di
tenere conto di un ambito sufficientemente ampio di posti
d'insegnamento lasciati ad orario incompleto e, quindi, non di
ruolo, da conferire con incarico temporaneo o annuale. Questo
richiede la riserva di almeno il 30 per cento delle ore a tale
forma di rapporto di lavoro.
Nella sistemazione delle cattedre complete di ruolo si è
tenuto conto della differenza insormontabile, ben apprezzata
nella migliore tradizione italiana, delle tre fasce di età:
nelle elementari, nelle medie, nelle superiori.
Si è fatto ricorso alla novità assoluta del riconoscimento
legale delle lauree ecclesiastiche, per così offrire alle tre
fasce d'utenza quanto di meglio è disponibile nella comunità
ecclesiale, per quindi rendere apprendibile nel migliore grado
di oggettività ciò che la Chiesa oggi dice di essere.
Si sono evitate le assurdità dei programmi di concorso
limitati, per un ipocrita rispetto dell'autonomia
ecclesiastica, ai soli elementi di legislazione scolastica
(senza alcuna verifica delle materie professionali!),
introducendo l'altra novità assoluta dell'istituzione di
commissioni esperte in materia teologica, con criteri di
valutazione idonei a garantire l'accertamento oggettivo della
capacità di insegnamento della religione cattolica. Novità per
l'Italia ma non per la provincia autonoma di Trento, ove ciò è
da alcuni mesi stabilito da legge provinciale.
Si è precisato con dovizia il carattere essenziale
dell'idoneità canonica, indisgiungibilmente connesso
all'essenza stessa del contenuto dell'insegnamento da
trasmettere. Nel fare questo, prevedendo possibili
controversie anche di costituzionalità (per l'assenza
nell'ordinamento canonico di una giurisdizione amministrativa
con guarentigia di terzietà), alla formula "atto definitivo
del vescovo" si è preferita la "compatibilità della
notificazione con l'ordinamento italiano", con l'ulteriore
espressa salvaguardia, per il caso non improbabile di
sospensive su questioni di costituzionalità, di una previsione
relativa all'allontanamento cautelare dalle classi e
all'assegnazione ad altro tipo di attività per il docente
riguardato da un tale provvedimento.
Si è evitata la classica e costosa sanatoria mediante i
tanto ironizzabili corsi abilitanti, preferendo la sobrietà ed
economicità di un esame dei titoli da parte di un'unica
commissione centrale.
Per i successivi concorsi si è escluso, nella modalità per
soli esami per le elementari, qualsiasi peso di titoli,
riservando l'esito del concorso al solo esame. Ciò perché nel
particolare tipo d'insegnamento, rivolto a dei minori, è molto
difficile valutare sulla scorta di titoli quale efficacia
possa avere questa documentata esperienza teorica rispetto
alla prassi didattica quotidiana. Le capacità didattiche, in
questo caso, possono essere accertate con sicurezza solo
dall'esame.
Ovviamente con questa proposta di legge non tutti gli
insegnanti potranno trasformare in sicura e tranquilla la loro
situazione di precarietà. Purtroppo, è anche vero che le
lamentele sulla qualità dell'insegnamento della religione
cattolica "sono giunte al cielo" e la stessa autorità
ecclesiastica vorrebbe operare una selezione che non può
invece effettuare, vedendosi spesso, da lacciuoli sottili ma
aggomitolanti, costretta a utilizzare i peggiori, lasciando
viceversa inerti e sprecati i migliori, che pure ci sarebbero.
E' dunque necessario un meccanismo, come quello proposto in
questa sede, molto aperto nelle modalità della sanatoria del
pregresso, che avvii nella scuola quel virtuoso meccanismo di
mobilità del mercato del lavoro, che è l'indispensabile base
in Italia perché rinasca il senso di responsabilizzazione
personale e, quindi, quella vera, sincera ed onesta gioia del
fare, che sola può liberare le innumerevoli energie di un
popolo tradizionalmente industrioso, inventivo e ed
intelligente come il nostro.
Nell'esaminare la presente proposta di legge e nel votarla
pensiamo così anche e molto all'Italia che vogliamo cambiare e
che certamente cambieremo.