XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1972




        Onorevoli Colleghi! - L'accordo del 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ha posto fine al ricorso ad una tipologia di strumenti di diritto pubblico, assurti addirittura al rango di trattati internazionali in quanto nascenti da bisogni fortemente garantisti della Chiesa cattolica, la quale, per tutelarsi da regimi potenzialmente pericolosi per la propria libertà, stabiliva con gli stessi delle regole intese soprattutto a creare un equilibrio di poteri (o meglio, di potenze), com'era avvenuto per tutto il secolo XX, trattando con molti Stati totalitari (non esclusa la Polonia comunista).
        In tale senso il Concordato con l'Italia sabauda e fascista del 1929 garantiva la Chiesa cattolica, ma non tuttavia sempre efficacemente, quando si ponga mente alle difficoltà in cui si trovò l'Azione cattolica, dinanzi alla nozione di Stato e società totalitaria corporativa costituzionalizzata e propagandata dal Fascismo. Neppure efficacemente quando si ponga attenzione alla riforma scolastica di Gentile, che imprigionava a sua volta cultura e scuola in un idealismo nazionalista che pretendeva di assorbire in sé ogni diversa forma di pensiero e di spiritualità, finalizzandoli al primato dello Stato etico.
        Un minimo di sicurezza e di rispetto esterno era venuto alla Chiesa proprio dal riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato, gestendo con ammiccamenti uno strano sotterraneo conflitto tra due ordinamenti, in cui pretendevano entrambi di essere l'unico ordinamento sovrano e, perciò, entrambi, speravano di tenere sottoposto l'altro mediante il "riconoscimento" dei propri diritti.
        L'insegnamento della religione cattolica era reso obbligatorio nelle scuole, senza però renderlo veramente curriculare, come mostrava la sua non inclusione nell'esame di Stato finale, nonché il suo diverso sistema di qualificazione genericamente qualitativa dei risultati, rispetto alla qualificazione decimale praticata nelle altre materie. Ovviamente, tali disuguaglianze erano giustificate in maniera alquanto ipocrita, ravvisando la necessità di tale insegnamento nella straordinaria altezza della disciplina.
        Il nuovo Concordato del 1984 vede, invece, Chiesa e Stato atteggiarsi non più in maniera reciprocamente diffidente e segretamente ostile bensì quali sottoscrittori di pubblico riconoscimento della totale, assoluta e originaria sovranità di ciascuno di essi nel proprio ordine. Sicché, i suoi strumenti giuridici non puntano più a stabilire equilibri di poteri, ma coordinamento di servizi in quei luoghi ove entrambi gli ordinamenti operano in vista di un medesimo bene comune.
        Di conseguenza, gran parte dei suoi strumenti attuativi, anziché essere inclusi in trattati internazionali, prendono la forma di stipulazioni tra corpi sociali nella regolamentazione del diritto pubblico. La cosa del resto era già ampiamente praticata in Germania, ove i concordati erano stipulati dai governi regionali e non dallo Stato soggetto di diritto internazionale.
        Quest'intento di collaborazione al bene comune ispira dunque l'intesa del 1985 tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana.
        L'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale appare attualmente disciplinato come un servizio che la Chiesa offre a coloro che nella scuola stessa, che pure per il principio di laicità non può dare alcun tipo di formazione religiosa o anche proporre in modo vincolante una gerarchia di valori spirituali (cosa che contraddirebbe con il postulato liberale fondamentale, per cui lo Stato, non possedendo un sicuro criterio di verità, deve astenersi dall'operare scelte preferenziali), chiedono tuttavia di inserire nel loro curriculum formativo l'apprendimento delle indicazioni che la Chiesa impartisce in base al proprio magistero ai cattolici italiani. Si tratta, pertanto, di una conoscenza oltremodo utile per meglio e più oggettivamente comprendere il ruolo che tale religione ha avuto nella storia e nella cultura italiana.
        Dunque è stata così istituita una presenza di docenti nella scuola statale che, ben lontani da quella sorta di cappellania o direzione spirituale scolastica che autorizzava il concordato fascista, è invece una presenza culturalmente critica, per gli scopi stessi della scuola, la cui sola peculiarità consiste nell'essere un elemento di "riscontro oggettivo" di ciò che la Chiesa è in grado nella scuola di dire di se medesima, e che pertanto per realizzare tale oggettività manifestativa deve avere anche un sicuro strumento di autenticazione, che è appunto offerto, al servizio della scuola e per gli scopi della scuola, dalla presentazione del docente da parte del vescovo che così, con una certificazione di idoneità canonica, ne autentica l'insegnamento e lo rende riconoscibile e verificabile da parte della coscienza critica dell'alunno e della scuola nel suo insieme.
        Infine, la coscienza critica e metodologica, che deve accompagnare tale insegnamento, implica anche una ragionevole ed adeguata preparazione culturale nonché la qualificazione accademica dei docenti, per i quali l'intesa disciplina minuziosamente i titoli accademici ecclesiastici che devono essere forniti.
        Di fronte ad un tale sforzo della comunità ecclesiale, a sua volta lo Stato assumeva l'opportuno impegno a farsi carico del sostentamento dei docenti promettendo esplicitamente loro, nel preambolo dell'intesa, una nuova disciplina dello stato giuridico.
        La mancata disciplina di tale nuovo stato giuridico, per quasi un ventennio, ha intanto creato nella scuola italiana una singolare forma di precariato illimitato, addirittura per legge sottoposto a rinnovo "annuale automatico". Altre disposizioni frammentarie, come si usava in Italia, hanno poi colmato ogni dislivello stipendiale, assicurativo, sinanche di fruizione di congedi per malattia, lasciando, tuttavia, permanere una disparità di stato giuridico globale che pesa su molte situazioni inibite (concorsi a dirigente scolastico, incarichi di bibliotecario, incarichi a disposizione del provveditorato, fruizione di mutui agevolati per acquisto della casa, eccetera).
        Dal tentativo di colmare tale disparità di trattamento nacque nella passata legislatura una proposta di legge che, in VII Commissione del Senato della Repubblica, ebbe anche il contributo di una delegazione di vescovi in rappresentanza della Conferenza episcopale italiana. Essa giunse, in un testo unificato stravolto dagli interessi personali di ambienti legati al sindacato, al voto di approvazione al Senato e poi, per fortuna, si arenò, senza giungere mai alla votazione presso la Camera dei deputati. Fortunatamente, perché il suo testo a seguito degli emendamenti approvati, ne faceva una legge destinata ad accrescere il disordine e l'impreparazione professionale nella scuola.
        Partendo dalla giusta esigenza che, a quasi venti anni dal nuovo Concordato, bisognava prendere atto che l'ordinamento scolastico italiano era prossimo ad esigere una laurea per qualsiasi tipo d'insegnamento, si stabilì nel teso della proposta di legge formulato dalla Commissione che, per accedere al ruolo, gli insegnanti di religione dovessero avere una laurea e, in mancanza di una laurea in religione nelle università italiane, questa laurea potesse essere conseguita in qualsiasi disciplina, purché il diploma di laurea fosse valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
        In tale modo, un laureato in veterinaria era ritenuto adatto ad insegnare religione, anche a preferenza di un diplomato presso l'Istituto di scienze religiose ecclesiastico. La valutazione dei titoli poi prevedeva che formasse a tale fine punteggio anche l'insegnamento pregresso in altre discipline.
        Questo è oltraggioso per la dignità che la materia ha in base alla intesa. Ma l'offesa è molto più grave. Infatti, il testo approvato dal Senato sembrava ignorare del tutto che, da alcuni anni, in Italia i titoli ecclesiastici, quali la licenza in teologia, sono riconosciuti come diplomi di laurea. Dunque, in Italia esistono laureati nella disciplina specifica della teologia! Ma la legge inibisce ad essi l'accesso al ruolo: infatti, è richiesta una laurea "idonea a partecipare ai concorsi per l'insegnamento" e, poiché non esiste ovviamente una classe d'abilitazione in religione negli elenchi ministeriali per le abilitazioni, non è possibile utilizzare la laurea in teologia per insegnare la propria materia, come graziosamente è, invece, consentito ai laureati in qualsiasi altra disciplina.
        In conclusione: no ai teologi, sì ai veterinari.
        Oggi, perciò, a seguito del chiaro messaggio elettorale del 13 maggio, è assolutamente necessario dare segnali altrettanto chiari di cambiamento, ogni volta che si debba approvare un qualsiasi provvedimento che concerne la scuola, e perciò anche in questo settore.
        Onorevoli colleghi, questa è un'occasione di grande visibilità, per segnalare il diverso progetto scolastico, fondato sul principio di sussidiarietà e sul dogma centrale della "libertà di scegliere" da parte del fruitore dei servizi: di scegliere servizi che servano.
        Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge credo di rendere evidente il rifiuto di ogni logica di mediazione consociativa tra interessi personalistici, riaffermando la centralità del rispetto dei veri ruoli che i soggetti degli ordinamenti hanno, per dignità di preparazione e per efficienza di metodologie, e che devono vedere rispettati all'interno degli ordinamenti stessi.
        In questo caso i soggetti da restaurare nella dignità che loro spetta sono la Chiesa cattolica (non solo e non tanto quella ufficiale ma quella fondata sull'indefettibile tradizione viva trasmessa di mano in mano), sono i suoi atenei ed istituti accademici da un lato, ma sono anche dall'altro la scuola italiana e il suo democratico impegno a fornire agli alunni ciò che oggettivamente ha le caratteristiche garantite di ciò che essi hanno chiesto: l'insegnamento della religione cattolica, nell'oggettività di ciò che essa, oggi, dice di sé stessa.
        Non deve essere questa l'ennesima occasione perduta per dare agli alunni ciò che loro spetta, cedendo alle frettolose istanze di una cultura da accatto. Deve essere questa la prima ben visibile occasione per affermare che la scuola non è un parcheggio assistenziale, ma un luogo d'ineludibile efficienza e rispetto delle verità culturali.
        Una scuola statale che non rappresenti più l'efficiente primato della cultura, è preferibile che non esista più e forse, se fosse già stata data ai genitori la possibilità di essere sostenuti economicamente nella loro reale libertà di scelta, già da ora non esisterebbe più ed i suoi locali potrebbero essere venduti al pubblico incanto.
        Ecco perché la presente proposta di legge, pur sanando la situazione di precariato di tanti degni professori, se scritta nel rigoroso rispetto dei ruoli di Chiesa e Stato, può essere ora un segnale assai forte di cambiamento e di discontinuità con lo scialbo passato.
        Ecco perché, con questa proposta di legge, non dobbiamo orientarci verso una sanatoria ecumenica desiderosa del voto di tutti, ma dobbiamo, anzi, compiere una prima cruenta incisione nella cancrena scolastica, un'incisione che provochi il grido di scandalo dell'opposizione, e che, solo così, dia al popolo sovrano che lo chiede quel chiaro segnale, che in Italia finalmente è cominciato il cambiamento.
        E' questa una grande occasione di evidenza e leggibilità per tutti.
        Onorevoli colleghi, la proposta che è qui presentata inizia con il distinguere chiaramente tra due modi entrambi necessari di fornire l'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale.
La frammentazione territoriale delle sedi per un insegnamento con solo un'ora settimanale per classe, esige di tenere conto di un ambito sufficientemente ampio di posti d'insegnamento lasciati ad orario incompleto e, quindi, non di ruolo, da conferire con incarico temporaneo o annuale. Questo richiede la riserva di almeno il 30 per cento delle ore a tale forma di rapporto di lavoro.
        Nella sistemazione delle cattedre complete di ruolo si è tenuto conto della differenza insormontabile, ben apprezzata nella migliore tradizione italiana, delle tre fasce di età: nelle elementari, nelle medie, nelle superiori.
        Si è fatto ricorso alla novità assoluta del riconoscimento legale delle lauree ecclesiastiche, per così offrire alle tre fasce d'utenza quanto di meglio è disponibile nella comunità ecclesiale, per quindi rendere apprendibile nel migliore grado di oggettività ciò che la Chiesa oggi dice di essere.
        Si sono evitate le assurdità dei programmi di concorso limitati, per un ipocrita rispetto dell'autonomia ecclesiastica, ai soli elementi di legislazione scolastica (senza alcuna verifica delle materie professionali!), introducendo l'altra novità assoluta dell'istituzione di commissioni esperte in materia teologica, con criteri di valutazione idonei a garantire l'accertamento oggettivo della capacità di insegnamento della religione cattolica. Novità per l'Italia ma non per la provincia autonoma di Trento, ove ciò è da alcuni mesi stabilito da legge provinciale.
        Si è precisato con dovizia il carattere essenziale dell'idoneità canonica, indisgiungibilmente connesso all'essenza stessa del contenuto dell'insegnamento da trasmettere. Nel fare questo, prevedendo possibili controversie anche di costituzionalità (per l'assenza nell'ordinamento canonico di una giurisdizione amministrativa con guarentigia di terzietà), alla formula "atto definitivo del vescovo" si è preferita la "compatibilità della notificazione con l'ordinamento italiano", con l'ulteriore espressa salvaguardia, per il caso non improbabile di sospensive su questioni di costituzionalità, di una previsione relativa all'allontanamento cautelare dalle classi e all'assegnazione ad altro tipo di attività per il docente riguardato da un tale provvedimento.
        Si è evitata la classica e costosa sanatoria mediante i tanto ironizzabili corsi abilitanti, preferendo la sobrietà ed economicità di un esame dei titoli da parte di un'unica commissione centrale.
        Per i successivi concorsi si è escluso, nella modalità per soli esami per le elementari, qualsiasi peso di titoli, riservando l'esito del concorso al solo esame. Ciò perché nel particolare tipo d'insegnamento, rivolto a dei minori, è molto difficile valutare sulla scorta di titoli quale efficacia possa avere questa documentata esperienza teorica rispetto alla prassi didattica quotidiana. Le capacità didattiche, in questo caso, possono essere accertate con sicurezza solo dall'esame.
        Ovviamente con questa proposta di legge non tutti gli insegnanti potranno trasformare in sicura e tranquilla la loro situazione di precarietà. Purtroppo, è anche vero che le lamentele sulla qualità dell'insegnamento della religione cattolica "sono giunte al cielo" e la stessa autorità ecclesiastica vorrebbe operare una selezione che non può invece effettuare, vedendosi spesso, da lacciuoli sottili ma aggomitolanti, costretta a utilizzare i peggiori, lasciando viceversa inerti e sprecati i migliori, che pure ci sarebbero. E' dunque necessario un meccanismo, come quello proposto in questa sede, molto aperto nelle modalità della sanatoria del pregresso, che avvii nella scuola quel virtuoso meccanismo di mobilità del mercato del lavoro, che è l'indispensabile base in Italia perché rinasca il senso di responsabilizzazione personale e, quindi, quella vera, sincera ed onesta gioia del fare, che sola può liberare le innumerevoli energie di un popolo tradizionalmente industrioso, inventivo e ed intelligente come il nostro.
        Nell'esaminare la presente proposta di legge e nel votarla pensiamo così anche e molto all'Italia che vogliamo cambiare e che certamente cambieremo.




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