XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1972
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Reclutamento).
1. Gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado sono
assunti con le seguenti modalità:
a) con contratto a tempo indeterminato; a tale
modalità è riservato il 70 per cento delle ore di insegnamento
disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge, da ripartire tra cattedre a tempo pieno. Il numero di
ore di cui al periodo precedente è soggetto a variazione
triennale in base alla variazione del numero della popolazione
scolastica;
b) con contratto a tempo determinato; a tale
modalità è riservato il restante 30 per cento delle ore di
insegnamento disponibili.
Art. 2.
(Ruoli provinciali).
1. In conformità al testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
presente legge sono inseriti nei seguenti ruoli
provinciali:
a) ruolo degli insegnanti di religione cattolica
delle scuole medie superiori;
b) ruolo degli insegnanti di religione cattolica
delle scuole medie inferiori, delle scuole professionali e
delle altre scuole;
c) ruolo degli insegnanti di religione cattolica
delle scuole elementari e dell'infanzia.
2. I ruoli di cui al comma 1 si distinguono ulteriormente
per sezioni separate raggruppanti le cattedre appartenenti
territorialmente a medesime diocesi della Chiesa cattolica, in
modo da garantire l'oggettiva rispondenza dell'insegnamento di
religione cattolica all'organizzazione territoriale cattolica.
Il passaggio di insegnanti da un ad altra sezione, come anche
da uno ad altro ruolo, o da una ad altra provincia è
subordinato al nullaosta degli ordinari diocesani
territorialmente competenti.
Art. 3.
(Idoneità canonica).
1. L'acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico
di insegnante di religione cattolica sono subordinati al
possesso dell'idoneità canonica rilasciata dall'ordinario
diocesano competente territorialmente. La revoca dell'idoneità
determina immediatamente la cessazione del rapporto di
lavoro.
2. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla
revoca dell'idoneità, l'insegnante è sospeso, fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di cui è
titolare e può essere utilizzato in altre attività.
Art. 4.
(Accesso al ruolo
delle scuole medie superiori).
1. Per accedere al ruolo delle scuole medie superiori sono
richiesti:
a) il possesso del diploma di laurea in teologia o
in sacra scrittura, rilasciato da un'università pontificia
legalmente riconosciuta dallo Stato italiano;
b) il superamento di un pubblico concorso per
titoli ed esami;
c) la lettera di intesa tra l'ordinario diocesano
e il dirigente dell'ufficio scolastico regionale
territorialmente competente attestante il possesso
dell'idoneità canonica di cui all'articolo 3.
Art. 5.
(Accesso al ruolo delle scuole medie inferiori, delle
scuole professionali e delle altre scuole).
1. Per accedere al ruolo delle scuole medie inferiori,
delle scuole professionali e delle altre scuole sono richiesti
il possesso del diploma universitario in teologia rilasciato
da una università pontificia legalmente riconosciuta dallo
Stato italiano, nonché degli ulteriori requisiti previsti alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4.
Art. 6.
(Accesso al ruolo delle scuole elementari
e dell'infanzia).
1. Per accedere al ruolo delle scuole elementari e
dell'infanzia sono richiesti:
a) il possesso dei titoli di qualificazione
professionale indicati all'articolo 4, numero 4.3, lettera
b), c) e d), dell'intesa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
b) il superamento di un pubblico concorso per
esami;
c) il possesso del requisito di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 4.
Art. 7.
(Concorsi).
1. I pubblici concorsi di cui agli articoli 4, 5 e 6, da
indire il primo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e gli altri con successive cadenze
quadriennali, tendono ad accertare l'attitudine dei candidati
ad illustrare e spiegare, con consapevolezza critica e
scientifica nonché con metodo didattico, i valori e gli
insegnamenti attuali posti alla base del magistero pedagogico
della Chiesa cattolica nonchè:
a) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle
scuole medie superiori, l'attitudine esegetica per i generi
letterari, biblici ed i documenti patristici e del magistero,
quella ermeneutica per i temi filosofici, teologici, etici e
spirituali, nonché la cultura e le conoscenze di storia della
Chiesa e storia delle religioni;
b) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle
scuole medie inferiori, delle scuole professionali e delle
altre scuole, la conoscenza delle nozioni fondamentali di
organizzazione e legislazione scolastica necessarie ad un
adeguato inserimento dell'insegnamento della religione
cattolica nell'offerta formativa e didattica di tale ordine di
scuole;
c) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle
scuole elementari e dell'infanzia, il possesso delle opportune
attitudini e conoscenze pedagogiche richieste dalla speciale
età degli alunni.
2. Le materie e l'articolazione delle prove di esame sono
fissate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in base alle indicazioni
fornite da un'apposita commissione paritetica nominata a tale
fine dallo Stato e dalla Conferenza episcopale italiana.
3. Le prove di concorso devono tenersi in un'unica data ed
in un'unica sede per tutto il territorio nazionale.
4. Per ciascun ruolo si procede alla nomina di un'unica
commissione nazionale, composta da un presidente e dieci
commissari, in possesso del diploma di laurea in teologia o in
sacra scrittura conseguiti presso un'università pontifica
legalmente riconosciuta dallo Stato italiano. Il presidente
della commissione deve essere altresì in possesso del diploma
di laurea in lettere antiche o in civiltà dell'antico oriente
o, nel caso del presidente della commissione per il concorso
relativo al ruolo delle scuole elementari e dell'infanzia, del
diploma di laurea in pedagogia.
5. I presidenti sono scelti e nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I commissari
sono nominati dal medesimo Ministro in base alle indicazioni
fornite dalla commissione paritetica di cui al comma 2.
6. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il
trimestre successivo all'espletamento degli esami.
7. I titoli dei concorrenti sono separatamente valutati
secondo le seguenti modalità:
a) ai titoli di servizio è riservato il 30 per
cento del punteggio assegnabile;
b) ai titoli di studio è riservato il 30 per cento
del punteggio assegnabile, riservando nell'ambito di tale
percentuale il 60 per cento ai titolo specifici;
c) ai titoli accademici e scientifici è riservato
il 40 per cento del punteggio assegnabile.
8. I titoli di servizio in discipline diverse
dall'insegnamento di religione cattolica non possono essere
valutati in misura superiore all'1 per cento del punteggio
totale da riservare ai titoli. I titoli di servizio relativi
all'insegnamento di religione cattolica acquisiti in scuole
private sono valutati in misura doppia rispetto a quelli
acquisiti in scuole pubbliche.
Art. 8.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione si procede
all'espletamento di un unico concorso per soli titoli per i
tre ordini di accesso al ruolo, da bandire entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, si richiede l'esclusivo
possesso dei titoli di qualificazione professionale indicati
all'articolo 4 dell'intesa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
3. L'assegnazione delle cattedre ai vincitori è disposta
per la sede ultima ricoperta dall'insegnante prima del
concorso, con il rispetto dell'ordine di graduatoria in caso
di concorrenza di più vincitori per la medesima sede.
4. Gli idonei non vincitori del concorso hanno precedenza
assoluta ai fini delle nomine con contratto a tempo
determinato da effettuare nel quadriennio successivo alla data
di conclusione del concorso.
5. I contributi versati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale dagli insegnanti con precedente servizio
nelle scuole private, sono acquisiti e integrati dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica, senza oneri a carico degli interessati.
6. Il servizio precedentemente svolto in scuole private è
valido ai fini della determinazione delle competenze
economiche e stipendiali da attribuire ai vincitori del
concorso.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.455.711 euro a decorre dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.