XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1972




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Reclutamento).

        1. Gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado sono assunti con le seguenti modalità:

                a) con contratto a tempo indeterminato; a tale modalità è riservato il 70 per cento delle ore di insegnamento disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, da ripartire tra cattedre a tempo pieno. Il numero di ore di cui al periodo precedente è soggetto a variazione triennale in base alla variazione del numero della popolazione scolastica;

                b) con contratto a tempo determinato; a tale modalità è riservato il restante 30 per cento delle ore di insegnamento disponibili.


Art. 2.

(Ruoli provinciali).

        1. In conformità al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono inseriti nei seguenti ruoli provinciali:

                a) ruolo degli insegnanti di religione cattolica delle scuole medie superiori;

                b) ruolo degli insegnanti di religione cattolica delle scuole medie inferiori, delle scuole professionali e delle altre scuole;

                c) ruolo degli insegnanti di religione cattolica delle scuole elementari e dell'infanzia.
        2. I ruoli di cui al comma 1 si distinguono ulteriormente per sezioni separate raggruppanti le cattedre appartenenti territorialmente a medesime diocesi della Chiesa cattolica, in modo da garantire l'oggettiva rispondenza dell'insegnamento di religione cattolica all'organizzazione territoriale cattolica. Il passaggio di insegnanti da un ad altra sezione, come anche da uno ad altro ruolo, o da una ad altra provincia è subordinato al nullaosta degli ordinari diocesani territorialmente competenti.


Art. 3.

(Idoneità canonica).

        1. L'acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico di insegnante di religione cattolica sono subordinati al possesso dell'idoneità canonica rilasciata dall'ordinario diocesano competente territorialmente. La revoca dell'idoneità determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.
        2. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla revoca dell'idoneità, l'insegnante è sospeso, fino alla conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di cui è titolare e può essere utilizzato in altre attività.


Art. 4.

(Accesso al ruolo
delle scuole medie superiori).

        1. Per accedere al ruolo delle scuole medie superiori sono richiesti:

                a) il possesso del diploma di laurea in teologia o in sacra scrittura, rilasciato da un'università pontificia legalmente riconosciuta dallo Stato italiano;

                b) il superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami;

                c) la lettera di intesa tra l'ordinario diocesano e il dirigente dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente attestante il possesso dell'idoneità canonica di cui all'articolo 3.


Art. 5.

(Accesso al ruolo delle scuole medie inferiori, delle
scuole professionali e delle altre scuole).

        1. Per accedere al ruolo delle scuole medie inferiori, delle scuole professionali e delle altre scuole sono richiesti il possesso del diploma universitario in teologia rilasciato da una università pontificia legalmente riconosciuta dallo Stato italiano, nonché degli ulteriori requisiti previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4.


Art. 6.

(Accesso al ruolo delle scuole elementari
e dell'infanzia).

        1. Per accedere al ruolo delle scuole elementari e dell'infanzia sono richiesti:

                a) il possesso dei titoli di qualificazione professionale indicati all'articolo 4, numero 4.3, lettera b), c) e d), dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

                b) il superamento di un pubblico concorso per esami;

                c) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.


Art. 7.

(Concorsi).

        1. I pubblici concorsi di cui agli articoli 4, 5 e 6, da indire il primo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli altri con successive cadenze quadriennali, tendono ad accertare l'attitudine dei candidati ad illustrare e spiegare, con consapevolezza critica e scientifica nonché con metodo didattico, i valori e gli insegnamenti attuali posti alla base del magistero pedagogico della Chiesa cattolica nonchè:


                a) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle scuole medie superiori, l'attitudine esegetica per i generi letterari, biblici ed i documenti patristici e del magistero, quella ermeneutica per i temi filosofici, teologici, etici e spirituali, nonché la cultura e le conoscenze di storia della Chiesa e storia delle religioni;

                b) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle scuole medie inferiori, delle scuole professionali e delle altre scuole, la conoscenza delle nozioni fondamentali di organizzazione e legislazione scolastica necessarie ad un adeguato inserimento dell'insegnamento della religione cattolica nell'offerta formativa e didattica di tale ordine di scuole;

                c) nei concorsi per l'accesso ai ruoli delle scuole elementari e dell'infanzia, il possesso delle opportune attitudini e conoscenze pedagogiche richieste dalla speciale età degli alunni.

        2. Le materie e l'articolazione delle prove di esame sono fissate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in base alle indicazioni fornite da un'apposita commissione paritetica nominata a tale fine dallo Stato e dalla Conferenza episcopale italiana.
        3. Le prove di concorso devono tenersi in un'unica data ed in un'unica sede per tutto il territorio nazionale.
        4. Per ciascun ruolo si procede alla nomina di un'unica commissione nazionale, composta da un presidente e dieci commissari, in possesso del diploma di laurea in teologia o in sacra scrittura conseguiti presso un'università pontifica legalmente riconosciuta dallo Stato italiano. Il presidente della commissione deve essere altresì in possesso del diploma di laurea in lettere antiche o in civiltà dell'antico oriente o, nel caso del presidente della commissione per il concorso relativo al ruolo delle scuole elementari e dell'infanzia, del diploma di laurea in pedagogia.
        5. I presidenti sono scelti e nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I commissari sono nominati dal medesimo Ministro in base alle indicazioni fornite dalla commissione paritetica di cui al comma 2.
        6. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il trimestre successivo all'espletamento degli esami.
        7. I titoli dei concorrenti sono separatamente valutati secondo le seguenti modalità:

                a) ai titoli di servizio è riservato il 30 per cento del punteggio assegnabile;

                b) ai titoli di studio è riservato il 30 per cento del punteggio assegnabile, riservando nell'ambito di tale percentuale il 60 per cento ai titolo specifici;

                c) ai titoli accademici e scientifici è riservato il 40 per cento del punteggio assegnabile.

        8. I titoli di servizio in discipline diverse dall'insegnamento di religione cattolica non possono essere valutati in misura superiore all'1 per cento del punteggio totale da riservare ai titoli. I titoli di servizio relativi all'insegnamento di religione cattolica acquisiti in scuole private sono valutati in misura doppia rispetto a quelli acquisiti in scuole pubbliche.


Art. 8.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione si procede all'espletamento di un unico concorso per soli titoli per i tre ordini di accesso al ruolo, da bandire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Ai fini di cui al comma 1, si richiede l'esclusivo possesso dei titoli di qualificazione professionale indicati all'articolo 4 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
        3. L'assegnazione delle cattedre ai vincitori è disposta per la sede ultima ricoperta dall'insegnante prima del concorso, con il rispetto dell'ordine di graduatoria in caso di concorrenza di più vincitori per la medesima sede.
        4. Gli idonei non vincitori del concorso hanno precedenza assoluta ai fini delle nomine con contratto a tempo determinato da effettuare nel quadriennio successivo alla data di conclusione del concorso.
        5. I contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli insegnanti con precedente servizio nelle scuole private, sono acquisiti e integrati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, senza oneri a carico degli interessati.
        6. Il servizio precedentemente svolto in scuole private è valido ai fini della determinazione delle competenze economiche e stipendiali da attribuire ai vincitori del concorso.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.455.711 euro a decorre dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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