XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1971




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 maggio 1989, n. 193, reca interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cosiddetta legge "Vicentini-ter"), stabilendo che i benefici normativi e economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1^ giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorso di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle di impiegati delle carriere speciali.
        Tale legge è palesemente ingiusta e va modificata nella parte in cui non prevede gli stessi benefici per il personale rivestente la stessa qualifica che, pur non avendo sostenuto le tre prove scritte, è però munito del diploma di laurea.
        Peraltro, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, secondo comma) permetteva agli impiegati della stessa carriera di concetto, l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea, estendendo al quarto comma tale agevolazione agli impiegati della stessa carriera di concetto che avevano compiuto sei anni di servizio, purché in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
        Si è permesso, quindi, il passaggio ad una qualifica superiore ad impiegati con diploma di scuola media inferiore e non anche a coloro che sono in possesso del diploma di laurea solo perché non hanno effettuato tre prove scritte.
        Si sottolinea, inoltre, l'assurdità contenuta nella legge n. 193 del 1989 di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 853 del 1984, che riconosce una preparazione di livello post-universitario ai soli impiegati delle ex carriere di concetto muniti del diploma di secondo grado e non anche agli stessi impiegati muniti, invece, del diploma di laurea.
        La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di eliminare questa dicotomia. Inoltre non si ravvisano contrasti con i recenti orientamenti della Corte costituzionale sugli inquadramenti professionali in quanto non c'è sconfinamento di area, appartenendo gli ex collaboratori tributari alla stessa area "C" ex direttiva; inoltre, risulta esistente la copertura finanziaria che lo stesso Governo ha stanziato per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria, in quanto le somme residuali di detti corsi devono essere utilizzate per la progressione di carriera prevista dal nuovo contratto di lavoro dei dipendenti del comparto ministeriale.




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