XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1971
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 maggio 1989, n. 193,
reca interpretazione autentica dell'articolo 4, comma
14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17 (cosiddetta legge "Vicentini-ter"), stabilendo che
i benefici normativi e economici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 1^ giugno 1972, n. 319, sono
estesi al personale di concetto delle soppresse carriere
ordinarie che abbia sostenuto concorso di accesso alla
carriera con almeno tre prove scritte sulle materie
professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe
a quelle di impiegati delle carriere speciali.
Tale legge è palesemente ingiusta e va modificata nella
parte in cui non prevede gli stessi benefici per il personale
rivestente la stessa qualifica che, pur non avendo sostenuto
le tre prove scritte, è però munito del diploma di laurea.
Peraltro, lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, secondo comma)
permetteva agli impiegati della stessa carriera di concetto,
l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso di
diploma di laurea, estendendo al quarto comma tale
agevolazione agli impiegati della stessa carriera di concetto
che avevano compiuto sei anni di servizio, purché in possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Si è permesso, quindi, il passaggio ad una qualifica
superiore ad impiegati con diploma di scuola media inferiore e
non anche a coloro che sono in possesso del diploma di laurea
solo perché non hanno effettuato tre prove scritte.
Si sottolinea, inoltre, l'assurdità contenuta nella legge
n. 193 del 1989 di interpretazione autentica dell'articolo 4,
comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 853 del 1984,
che riconosce una preparazione di livello post-universitario
ai soli impiegati delle ex carriere di concetto muniti del
diploma di secondo grado e non anche agli stessi impiegati
muniti, invece, del diploma di laurea.
La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di
eliminare questa dicotomia. Inoltre non si ravvisano contrasti
con i recenti orientamenti della Corte costituzionale sugli
inquadramenti professionali in quanto non c'è sconfinamento di
area, appartenendo gli ex collaboratori tributari alla
stessa area "C" ex direttiva; inoltre, risulta esistente
la copertura finanziaria che lo stesso Governo ha stanziato
per la riqualificazione del personale dell'amministrazione
finanziaria, in quanto le somme residuali di detti corsi
devono essere utilizzate per la progressione di carriera
prevista dal nuovo contratto di lavoro dei dipendenti del
comparto ministeriale.