XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1971
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione dei benefici).
1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, č inserito
il seguente:
"14-ter. Al fine di favorire la lotta all'evasione
fiscale e nell'ambito del piano di potenziamento del personale
dell'amministrazione finanziaria, la disposizione di cui al
comma 14-bis si applica, a domanda, al personale
rivestente gią il profilo di collaboratore tributario della
ex-settima qualifica funzionale dell'amministrazione
finanziaria, attualmente appartenente all'area C1, con almeno
cinque anni di anzianitą e munito del diploma di laurea alla
data del 24 maggio 1989".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante utilizzazione della parte residua
dei fondi gią stanziati per la riqualificazione del personale
dell'amministrazione finanziaria.