XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1971




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Estensione dei benefici).

        1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, č inserito il seguente:

        "14-ter. Al fine di favorire la lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del piano di potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, la disposizione di cui al comma 14-bis si applica, a domanda, al personale rivestente gią il profilo di collaboratore tributario della ex-settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria, attualmente appartenente all'area C1, con almeno cinque anni di anzianitą e munito del diploma di laurea alla data del 24 maggio 1989".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione della parte residua dei fondi gią stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria.



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