XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1969




        Onorevoli Colleghi! - Spenti i clamori e gli entusiasmi delle inchieste giudiziarie di "Tangentopoli" e "Mani pulite" ci troviamo a dover fare i conti con esiti processuali per lo più deludenti. Assistiamo infatti al ritorno in servizio di dipendenti, funzionari e dirigenti condannati, a fronte alta, felici di essersela cavata a buon mercato, grazie a procedimenti disciplinari fin troppo clementi.
        Hanno confessato di aver ricevuto denaro dai contribuenti per averli aiutati ad evadere le tasse, hanno estorto soldi ai cittadini sotto la minaccia (a volte millantata) di controlli e verifiche, ma sono usciti dal processo penale, patteggiando pene per corruzione e concussione, con sentenze che hanno il valore di una condanna a tutti gli effetti, tranne che per le amministrazioni di appartenenza.
        Per effetto di due sentenze della Corte costituzionale (n. 971 del 14 ottobre 1988 e n. 197 del 27 aprile 1993) e della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la destituzione per il dipendente condannato per reati contro la pubblica amministrazione non è più automatica, ma per arrivare a questo risultato occorre che la singola amministrazione promuova un autonomo procedimento disciplinare.
        Dai primi dati raccolti la sanzione disciplinare più grave, cioè l'espulsione del dipendente, prevista in astratto proprio per i funzionari condannati penalmente, resta per ora solo sulla carta.
        Guardando a ciò che accade nel privato si vede che il dipendente, in caso di infedeltà, viene sempre licenziato; pertanto, a maggior ragione l'infedeltà del dipendente pubblico dovrebbe essere valutata e quindi punita più severamente. Invece, in genere, la sanzione irrogata dalla commissione di disciplina appositamente costituita è la sospensione, spesso per un periodo pari alla custodia cautelare sofferta; viene quindi ordinata la riammissione in servizio con la sola "eventuale" cautela dell'assegnazione del dipendente ad altra sede, con il risultato che gli uffici rischiano di diventare dei refugia peccatorum. Solo in rari casi è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, e per un periodo assai limitato.
        In questo modo, a dir poco provocatorio, si finisce per mancare di rispetto all'autorità giudiziaria, ma soprattutto ai dipendenti onesti e alla collettività tutta.
        Va ancora evidenziato che la linea di tendenza è quella di un abuso nel ricorso all'istituto processuale del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti; articolo 444 del codice di procedura penale) dal quale per legge non può discendere la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, conseguenza che invece si verifica se il dipendente arriva alla condanna attraverso il rito ordinario.
        La presente proposta di legge stabilisce che qualora il dipendente sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di un reato contro la pubblica amministrazione o sia ricorso al patteggiamento, non può assumere o mantenere i precedenti incarichi nella pubblica amministrazione.
        Ciò si impone perché non si può di fatto reintegrare nelle proprie funzioni, come se nulla fosse accaduto, chi è stato condannato dalla magistratura per reati che tanto allarme hanno suscitato nell'opinione pubblica, ancora fortemente scossa dalla vastità dei fenomeni di malcostume diffusi nel Paese e, segnatamente, nelle singole Amministrazioni pubbliche.
        In tal modo potremo mettere la parola fine ad una situazione che sta determinando profondo disagio tra i dipendenti che, svolgendo onestamente il proprio lavoro, stanno vedendo impunemente ritornare al proprio posto di lavoro, spesso manifestando arroganza e desiderio di rivalsa, coloro che hanno gravemente danneggiato e compromesso l'immagine della pubblica amministrazione, grazie alle benevoli decisioni assunte dagli organi disciplinari in evidente e stridente contrasto con la gravità delle risultanze giudiziarie a carico dei soggetti condannati.




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