XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1969
Onorevoli Colleghi! - Spenti i clamori e gli entusiasmi
delle inchieste giudiziarie di "Tangentopoli" e "Mani pulite"
ci troviamo a dover fare i conti con esiti processuali per lo
più deludenti. Assistiamo infatti al ritorno in servizio di
dipendenti, funzionari e dirigenti condannati, a fronte alta,
felici di essersela cavata a buon mercato, grazie a
procedimenti disciplinari fin troppo clementi.
Hanno confessato di aver ricevuto denaro dai contribuenti
per averli aiutati ad evadere le tasse, hanno estorto soldi ai
cittadini sotto la minaccia (a volte millantata) di controlli
e verifiche, ma sono usciti dal processo penale, patteggiando
pene per corruzione e concussione, con sentenze che hanno il
valore di una condanna a tutti gli effetti, tranne che per le
amministrazioni di appartenenza.
Per effetto di due sentenze della Corte costituzionale (n.
971 del 14 ottobre 1988 e n. 197 del 27 aprile 1993) e della
legge 7 febbraio 1990, n. 19, la destituzione per il
dipendente condannato per reati contro la pubblica
amministrazione non è più automatica, ma per arrivare a questo
risultato occorre che la singola amministrazione promuova un
autonomo procedimento disciplinare.
Dai primi dati raccolti la sanzione disciplinare più
grave, cioè l'espulsione del dipendente, prevista in astratto
proprio per i funzionari condannati penalmente, resta per ora
solo sulla carta.
Guardando a ciò che accade nel privato si vede che il
dipendente, in caso di infedeltà, viene sempre licenziato;
pertanto, a maggior ragione l'infedeltà del dipendente
pubblico dovrebbe essere valutata e quindi punita più
severamente. Invece, in genere, la sanzione irrogata dalla
commissione di disciplina appositamente costituita è la
sospensione, spesso per un periodo pari alla custodia
cautelare sofferta; viene quindi ordinata la riammissione in
servizio con la sola "eventuale" cautela dell'assegnazione del
dipendente ad altra sede, con il risultato che gli uffici
rischiano di diventare dei refugia peccatorum. Solo in
rari casi è stata irrogata la sanzione disciplinare della
riduzione dello stipendio, e per un periodo assai limitato.
In questo modo, a dir poco provocatorio, si finisce per
mancare di rispetto all'autorità giudiziaria, ma soprattutto
ai dipendenti onesti e alla collettività tutta.
Va ancora evidenziato che la linea di tendenza è quella di
un abuso nel ricorso all'istituto processuale del
patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle
parti; articolo 444 del codice di procedura penale) dal quale
per legge non può discendere la pena accessoria
dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici,
conseguenza che invece si verifica se il dipendente arriva
alla condanna attraverso il rito ordinario.
La presente proposta di legge stabilisce che qualora il
dipendente sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di
un reato contro la pubblica amministrazione o sia ricorso al
patteggiamento, non può assumere o mantenere i precedenti
incarichi nella pubblica amministrazione.
Ciò si impone perché non si può di fatto reintegrare nelle
proprie funzioni, come se nulla fosse accaduto, chi è stato
condannato dalla magistratura per reati che tanto allarme
hanno suscitato nell'opinione pubblica, ancora fortemente
scossa dalla vastità dei fenomeni di malcostume diffusi nel
Paese e, segnatamente, nelle singole Amministrazioni
pubbliche.
In tal modo potremo mettere la parola fine ad una
situazione che sta determinando profondo disagio tra i
dipendenti che, svolgendo onestamente il proprio lavoro,
stanno vedendo impunemente ritornare al proprio posto di
lavoro, spesso manifestando arroganza e desiderio di rivalsa,
coloro che hanno gravemente danneggiato e compromesso
l'immagine della pubblica amministrazione, grazie alle
benevoli decisioni assunte dagli organi disciplinari in
evidente e stridente contrasto con la gravità delle risultanze
giudiziarie a carico dei soggetti condannati.