XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1969
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chiunque sia stato definitivamente riconosciuto
colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione
ovvero abbia beneficiato del patteggiamento della relativa
pena, come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico
di dirigente di dipartimenti, servizi, divisioni, uffici,
reparti o strutture equiparate nell'ambito della pubblica
amministrazione; non può svolgere funzioni ispettive di alcun
tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo
collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione,
siano esse a rilevanza interna o esterna; non può fare parte
di commissioni né può esercitare funzioni di rappresentanza
dell'Amministrazione.