XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1969




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione ovvero abbia beneficiato del patteggiamento della relativa pena, come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di dirigente di dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate nell'ambito della pubblica amministrazione; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione, siano esse a rilevanza interna o esterna; non può fare parte di commissioni né può esercitare funzioni di rappresentanza dell'Amministrazione.



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