XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1960




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa. Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni.
        Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.
        Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è attualmente fissata in lire 845.946 (436,89 euro) mensili, che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che è fin troppo facile definire inadeguata.
        Per i trattamenti base della tabella N allegata al citato testo unico (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2^ alla 8^) emerge inoltre chiara la necessità di rideterminarli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante causa in analogia alla pensionistica ordinaria.
        A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E del citato testo unico siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa classificazione.
        La richiesta di una integrale e corretta applicazione del disposto di cui alla lettera m) dei criteri per l'applicazione della tabella A, B ed E, di cui alla tabella B del citato decreto n. 915 del 1978, come introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è dettata dall'esigenza di restituire alla disposizione la sua originaria efficacia, vanificata dalla interpretazione di presunzione relativa e non assoluta fornita dalla Corte dei conti e recepita dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in seguito soppresso, e di superare il criterio, ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra infermità pensionata e quella sopravvenuta.
        Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di riversibilità come unico reddito, si chiede di ampliare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa.
        Criteri di moderna valutazione medico-legale devono essere, poi, adottati nella rideterminazione della tabella F-1 dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurdità.
        Non è, infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3^ categoria, una pensione complessiva di 2^ categoria allorquando sopravvenga una nuova infermità ascrivibile alla 8^ o alla 7^ o alla 6^ categoria, senza tenere cioè in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravità.
        Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune invalidità particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione della capacità relazionale e della vita psico-emotiva.
        Infine, si chiede di riconoscere un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.
        Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal Parlamento nei confronti del titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, sottopongo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.




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