XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1960
Onorevoli Colleghi! - Da tempo, ormai, il Parlamento ha
riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di
trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente
l'organico riordino normativo ed economico della legislazione
pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio
dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito
dalla legislazione stessa. Purtroppo, il mancato reperimento
di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte
corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni
all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur
attestando la solidarietà delle forze politiche verso la
categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche
caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni.
Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento
dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle
precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui
contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle
categorie interessate.
Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico
dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener
presente che la pensione base di un invalido di prima
categoria (tabella C allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), che ha
perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è
attualmente fissata in lire 845.946 (436,89 euro) mensili, che
rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione
media degli operai dell'industria, percentuale che è fin
troppo facile definire inadeguata.
Per i trattamenti base della tabella N allegata al citato
testo unico (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2^
alla 8^) emerge inoltre chiara la necessità di rideterminarli
con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite
dal dante causa in analogia alla pensionistica ordinaria.
A dare fondamento e credibilità alla richiesta di
modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle
mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le
più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano
ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità
attualmente ascritte alle tabelle A ed E del citato testo
unico siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi
una più equa classificazione.
La richiesta di una integrale e corretta applicazione del
disposto di cui alla lettera m) dei criteri per
l'applicazione della tabella A, B ed E, di cui alla tabella B
del citato decreto n. 915 del 1978, come introdotta
dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è dettata
dall'esigenza di restituire alla disposizione la sua
originaria efficacia, vanificata dalla interpretazione di
presunzione relativa e non assoluta fornita dalla Corte dei
conti e recepita dal Comitato di liquidazione delle pensioni
di guerra, in seguito soppresso, e di superare il criterio,
ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra infermità
pensionata e quella sopravvenuta.
Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni
accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro
assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e
che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di
riversibilità come unico reddito, si chiede di ampliare e
rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente
limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di
superinvalidità fruito dal dante causa.
Criteri di moderna valutazione medico-legale devono
essere, poi, adottati nella rideterminazione della tabella F-1
dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali
ingiustizie ed assurdità.
Non è, infatti, possibile trovare alcuna giustificazione
logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un
invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3^ categoria,
una pensione complessiva di 2^ categoria allorquando
sopravvenga una nuova infermità ascrivibile alla 8^ o alla 7^
o alla 6^ categoria, senza tenere cioè in minimo conto la
diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di
maggiore o minore gravità.
Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di
assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune
invalidità particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla
perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione
della capacità relazionale e della vita psico-emotiva.
Infine, si chiede di riconoscere un trattamento
risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di
guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, e di procedere
alla riapertura dei termini per la presentazione delle
relative domande.
Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli
impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal
Parlamento nei confronti del titolari di pensione di guerra e
con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine
dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa
e definitiva l'assillante problema della pensionistica di
guerra, sottopongo la presente proposta di legge confidando
che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.