XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1960




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di 58,45 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di 58,45 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo unico delle norme di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato A annesso alla presente legge.
        3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.911.422,48 euro per l'anno 2002 e a 24.789.931,16 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8.449.234,87 euro per il 2002 e 20.658.275,96 euro per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a 4.462.187,61 euro per il 2002 e 4.131.655,19 euro per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO A

(v. articolo 1, comma 2)


dall'1-1-2002 dall'1-1-2003


2^ categoria euro 1.626,51 euro 1.838,66

3^ categoria euro 1.442,07 euro 1.624,69

4^ categoria euro 1.278,92 euro 1.426,05

5^ categoria euro 1.125,45 euro 1.223,09

6^ categoria euro 984,57 euro 1.018,78

7^ categoria euro 899,41 euro 899,41

8^ categoria euro 874,98 euro 874,98



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