XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1959 - 1115-A
Onorevoli Colleghi! - E' noto che gli strumenti di
raccolta diretta del risparmio da parte delle imprese, a
cominciare dalle cambiali finanziarie, hanno avuto in Italia
un debole sviluppo nonostante l'esistenza di una normativa
ad hoc (nel caso della cambiale finanziaria, la legge 13
gennaio 1999, n. 43, e la conseguente delibera del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo
1994), che ha regolamentato la materia ed il progressivo
aprirsi di possibilità e spazi di collocamento in
contropartita alla diminuzione del volume di titoli di debito
emessi dai governi dei Paesi aderenti all'accordo per
l'introduzione dell'Euro.
La consapevolezza dello scarso successo nell'utilizzo dei
predetti strumenti di raccolta diretta - che incide
negativamente sull'articolazione del mercato finanziario
italiano e sulla possibilità per le imprese di diversificare
le fonti di finanziamento, problema destinato ad acuirsi negli
anni prossimi con l'introduzione degli accordi di Basilea-2 -
deve preoccupare il legislatore e si pone a fondamento del
presente intervento legislativo, che interviene a modificare
ed integrare la richiamata disciplina del 1994, raccogliendo
anche il frutto del lavoro già avviato dalla Commissione
Finanze della Camera nel corso della XIII legislatura.
Nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle due
proposte di legge all'esame della Commissione è stato svolto
un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale sono stati
ascoltati i rappresentanti della Banca d'Italia, della Consob,
dell'Abi, e della Confindustria. Le audizioni hanno, da un
lato, confermato l'importanza potenziale dello strumento della
cambiale finanziaria come specifico veicolo alternativo e
flessibile di finanziamento, e dall'altro, la sua incidenza
virtuosa, in termini di ricadute sulla stessa cultura
finanziaria d'impresa, in particolare per quanto riguarda
l'educazione all'utilizzo del rating come ausilio
all'emissione di titoli anche da parte delle piccole e medie
imprese.
Analizzando le principali ragioni della scarsa diffusione
delle cambiali finanziarie riscontrata fino ad oggi, esse
risultano molteplici, differenziate a seconda della tipologia
d'impresa.
Per le imprese quotate si tratta più che altro di motivi
fiscali, legati al mancato assoggettamento dei redditi
relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva del
12,50 per cento (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239), di motivi regolamentari,
legati alla durata minima, troppo elevata, di tre mesi (ad
esempio, le commercial papers negli USA sono emesse in
quantità maggiore con durata fino ad un mese), nonché di
motivi formali e procedurali, in quanto le cambiali
finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali,
difficili quindi da collocare in quantità elevata e da
negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi
esclusivamente titoli dematerializzati.
Per quanto riguarda le imprese medio/grandi non quotate le
cause di tale situazione sono principalmente di natura
regolamentare, legate alla necessità di ricorrere
necessariamente al supporto di una garanzia bancaria anche per
imprese con buono standing finanziario.
Per quanto attiene alle piccole e medie imprese si tratta
invece di motivi normativi ed economici, legati alla necessità
di dover assistere l'emissione con una garanzia bancaria o
assicurativa non inferiore al 50 per cento del valore di
sottoscrizione dei titoli.
L'analisi, largamente condivisa, appena richiamata, ha
indotto la Commissione Finanze ad apportare alcune modifiche
al testo della proposta di legge n. 1959, precedentemente
adottata come testo base.
Passando ad esaminare brevemente il contenuto del testo
elaborato dalla Commissione, esso prevede una serie di
interventi normativi volti a favorire l'emissione da parte
delle imprese quotate: in questa prospettiva si è previsto
(articolo 1) di diminuire da tre mesi ad un mese la durata
minima delle cambiali finanziarie, di procedere (articolo 4)
alla smaterializzazione del titolo, nonché di assoggettare i
redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta
sostitutiva del 12,50 per cento, in luogo dell'applicazione
della ritenuta alla fonte (articolo 5).
Tali misure potrebbero avere notevoli effetti di
incentivazione all'emissione: ad esempio si calcola che
l'assoggettamento all'imposta sostitutiva permetterebbe un
risparmio nel tasso di emissione di 3-5 punti base, valore
significativo per i grandi emittenti italiani che attualmente
emettono eurocommercial papers (titoli a breve scadenza
emessi sull'euromercato) anche per evitare tale costo
aggiuntivo. Infatti, l'applicazione della ritenuta,
indipendentemente dal soggetto sottoscrittore, determina una
perdita di valuta a carico degli investitori istituzionali (i
così detti lordisti), che perciò esigono in contropartita un
aumento corrispondente del tasso di emissione, mentre il
citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede
l'applicazione dell'imposta sostitutiva, con esplicita
esclusione comunque delle cambiali finanziarie, ai soli
soggetti così detti nettisti (ad esempio persone fisiche).
Anche con riferimento alle emissioni di cambiali da parte
di piccole e medie imprese non quotate il provvedimento
contiene una serie di misure incentivanti, volte in
particolare ad estendere (articolo 1) la durata massima delle
cambiali finanziarie da dodici a diciotto mesi, così da
permettere la nascita di titoli di debito a medio/lungo
termine emessi dalle piccole e medie imprese, a dimezzare (dal
50 al 25 per cento del valore di sottoscrizione) il peso della
garanzia per l'emissione delle cambiali qualora i bilanci
siano in utile e debitamente certificati (articolo 2, comma 1,
capoverso 2-bis, lettera c), nonché a ridurre
drasticamente il taglio minimo dei titoli dagli attuali circa
50 mila euro (100 milioni di lire) fino a 10 mila euro
(articolo 1). In merito a tale ultimo aspetto evidenzio come
la riduzione a circa un quinto del taglio minimo autorizza la
speranza di riuscire effettivamente a creare, qualora
sussistano le idonee condizioni, un titolo di debito
collocabile almeno in parte presso il pubblico.
Inoltre, il provvedimento elimina (articolo 2, comma 1,
capoverso 2-bis, lettera b) la necessità della
parziale garanzia bancaria o assicurativa nei casi in cui le
emissioni di cambiali finanziarie siano assistite dalla
valutazione di una società di rating che corrisponda ai
requisiti di professionalità ed indipendenza previsti
dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130,
e dal relativo regolamento attuativo emanato dalla Consob.
Tale modifica alla disciplina vigente dovrebbe imprimere una
forte accelerazione all'utilizzo del rating da parte
delle medie imprese in genere, con generale vantaggio per la
trasparenza dei mercati, e costituirebbe complessivamente un
incentivo a dotarsene anche in vista delle modifiche che
saranno introdotte in applicazione dei criteri di
Basilea-2.
Alla lettera c), preso atto delle opinioni
divergenti delle varie parti emerse sul punto in sede di
audizioni, è stata adottata una soluzione bilanciata,
conservando da un lato l'attuale requisito dei tre bilanci in
utile e certificati, ma dall'altro lato dimezzando dal vigente
50 per cento al 25 per cento rispetto al valore facciale dei
titoli la collaterale garanzia rilasciata da soggetti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.
Per motivi di gradualità la Commissione ha invece ritenuto
prematuro affrontare già in questa sede il problema, sollevato
energicamente dai rappresentanti del mondo bancario, relativo
alla preclusione temporanea all'emissione di cambiali
finanziarie da parte delle banche, introdotta nel 1994 dal
CICR nelle more della revisione del trattamento fiscale delle
rendite finanziarie, revisione che, allo stato attuale,
difficilmente si potrà conseguire prima dell'attuazione
dell'articolo 3, lettera d), della legge n. 80 del 2003,
recante delega per la riforma del sistema fiscale statale.
In materia di sollecitazione all'investimento (articolo
3), la Commissione ha concordato che, nel caso di emissioni di
cambiali finanziarie effettuate sulla base di un programma
(cosiddette emissioni "a rubinetto"), i termini per gli
adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento non
debbano in alcun caso superare i dieci giorni (mentre
attualmente sono stabiliti in via regolamentare in venti
giorni). In tal modo si è inteso venire incontro alle esigenze
rappresentate dagli emittenti, i quali hanno lamentato come i
tempi delle procedure, stabiliti in via regolamentare dalla
Consob, per gli adempimenti relativi alla sollecitazione
all'investimento degli investitori non professionali risultino
incompatibili con le caratteristiche di questo genere di
strumenti di debito, i quali esigono decisioni di emissione e
di classamento rapidissime, sebbene il vigente Regolamento
emittenti già preveda tempi in parte ridotti per gli strumenti
finanziari emessi "a rubinetto".
In tema di dematerializzazione l'articolo 4, comma 1,
senza prendere posizione in maniera definitiva rispetto alle
discordi opinioni emerse in materia in sede di audizioni,
lascia agli emittenti la libertà di scegliere se avvalersi
della società Monte Titoli SpA ovvero servirsi di banche e
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia,
aderendo così ad una precisa richiesta della parte
imprenditoriale, motivata da apprezzabili ragioni tanto di
economicità quanto di snellezza operativa.
Osservo inoltre che i modestissimi oneri finanziari recati
dalle norme fiscali recate dal provvedimento, contenute
nell'articolo 4, comma 6, che dispone l'esenzione delle
cambiali dematerializzate dall'imposta di bollo, e
nell'articolo 5, che prevede la sostituzione della ritenuta di
acconto con l'imposta sostitutiva, trovano copertura
nell'articolo 6, il quale è stato riformulato dalla
Commissione per aderire alla condizione espressa nel parere
della Commissione Bilancio. La relativa appostazione
finanziaria per il triennio 2004-2006 risulta compresa tra le
finalizzazioni degli stanziamenti recati dalla Tabella A-
accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze - allegata al disegno di legge finanziaria per il 2004
(A.S. 2512), indicate nella relazione illustrativa del disegno
di legge.
Sottolineo altresì come sul contenuto del provvedimento si
sia registrato, oltre che il consenso unanime della
Commissione Finanze, ed il parere favorevole di tutte le
Commissioni competenti in sede consultiva, anche quello delle
autorità di vigilanza in materia; in particolare giova
osservare che in merito alla nuova durata minima di un mese
delle cambiali ha espresso la propria valutazione positiva
anche la Banca d'Italia, il cui orientamento rimane
condizionante per stabilire i requisiti di qualsiasi forma di
raccolta di risparmio da parte dei soggetti diversi dalle
banche, in forza della competenza ad essa attribuita
dall'articolo 11 del Testo unico bancario di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. A questo riguardo
occorre peraltro evidenziare come nel corso delle audizioni
sia stata segnalata l'eventualità di ridurre ulteriormente o
eliminare la durata minima, ricordando che in molti paesi a
noi vicini sono consentiti limiti temporali tendenti al
"quasi-vista".
Raccomando pertanto all'Assemblea la sollecita
approvazione del provvedimento, che intende rivitalizzare, in
condizioni di trasparenza e di sicurezza del risparmio del
pubblico, il mercato del debito societario, analogamente a
quanto già da tempo avviene in altre economie evolute,
rispetto alle quali il nostro Paese è sempre più chiamato a
porsi su livelli di competitività e di flessibilità.
Giorgio BENVENUTO, Relatore.