XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1959 - 1115-A




        Onorevoli Colleghi! - E' noto che gli strumenti di raccolta diretta del risparmio da parte delle imprese, a cominciare dalle cambiali finanziarie, hanno avuto in Italia un debole sviluppo nonostante l'esistenza di una normativa ad hoc (nel caso della cambiale finanziaria, la legge 13 gennaio 1999, n. 43, e la conseguente delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994), che ha regolamentato la materia ed il progressivo aprirsi di possibilità e spazi di collocamento in contropartita alla diminuzione del volume di titoli di debito emessi dai governi dei Paesi aderenti all'accordo per l'introduzione dell'Euro.
        La consapevolezza dello scarso successo nell'utilizzo dei predetti strumenti di raccolta diretta - che incide negativamente sull'articolazione del mercato finanziario italiano e sulla possibilità per le imprese di diversificare le fonti di finanziamento, problema destinato ad acuirsi negli anni prossimi con l'introduzione degli accordi di Basilea-2 - deve preoccupare il legislatore e si pone a fondamento del presente intervento legislativo, che interviene a modificare ed integrare la richiamata disciplina del 1994, raccogliendo anche il frutto del lavoro già avviato dalla Commissione Finanze della Camera nel corso della XIII legislatura.
        Nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle due proposte di legge all'esame della Commissione è stato svolto un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale sono stati ascoltati i rappresentanti della Banca d'Italia, della Consob, dell'Abi, e della Confindustria. Le audizioni hanno, da un lato, confermato l'importanza potenziale dello strumento della cambiale finanziaria come specifico veicolo alternativo e flessibile di finanziamento, e dall'altro, la sua incidenza virtuosa, in termini di ricadute sulla stessa cultura finanziaria d'impresa, in particolare per quanto riguarda l'educazione all'utilizzo del rating come ausilio all'emissione di titoli anche da parte delle piccole e medie imprese.
        Analizzando le principali ragioni della scarsa diffusione delle cambiali finanziarie riscontrata fino ad oggi, esse risultano molteplici, differenziate a seconda della tipologia d'impresa.
        Per le imprese quotate si tratta più che altro di motivi fiscali, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239), di motivi regolamentari, legati alla durata minima, troppo elevata, di tre mesi (ad esempio, le commercial papers negli USA sono emesse in quantità maggiore con durata fino ad un mese), nonché di motivi formali e procedurali, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.
        Per quanto riguarda le imprese medio/grandi non quotate le cause di tale situazione sono principalmente di natura regolamentare, legate alla necessità di ricorrere necessariamente al supporto di una garanzia bancaria anche per imprese con buono standing finanziario.
        Per quanto attiene alle piccole e medie imprese si tratta invece di motivi normativi ed economici, legati alla necessità di dover assistere l'emissione con una garanzia bancaria o assicurativa non inferiore al 50 per cento del valore di sottoscrizione dei titoli.
        L'analisi, largamente condivisa, appena richiamata, ha indotto la Commissione Finanze ad apportare alcune modifiche al testo della proposta di legge n. 1959, precedentemente adottata come testo base.
        Passando ad esaminare brevemente il contenuto del testo elaborato dalla Commissione, esso prevede una serie di interventi normativi volti a favorire l'emissione da parte delle imprese quotate: in questa prospettiva si è previsto (articolo 1) di diminuire da tre mesi ad un mese la durata minima delle cambiali finanziarie, di procedere (articolo 4) alla smaterializzazione del titolo, nonché di assoggettare i redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, in luogo dell'applicazione della ritenuta alla fonte (articolo 5).
        Tali misure potrebbero avere notevoli effetti di incentivazione all'emissione: ad esempio si calcola che l'assoggettamento all'imposta sostitutiva permetterebbe un risparmio nel tasso di emissione di 3-5 punti base, valore significativo per i grandi emittenti italiani che attualmente emettono eurocommercial papers (titoli a breve scadenza emessi sull'euromercato) anche per evitare tale costo aggiuntivo. Infatti, l'applicazione della ritenuta, indipendentemente dal soggetto sottoscrittore, determina una perdita di valuta a carico degli investitori istituzionali (i così detti lordisti), che perciò esigono in contropartita un aumento corrispondente del tasso di emissione, mentre il citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva, con esplicita esclusione comunque delle cambiali finanziarie, ai soli soggetti così detti nettisti (ad esempio persone fisiche).
        Anche con riferimento alle emissioni di cambiali da parte di piccole e medie imprese non quotate il provvedimento contiene una serie di misure incentivanti, volte in particolare ad estendere (articolo 1) la durata massima delle cambiali finanziarie da dodici a diciotto mesi, così da permettere la nascita di titoli di debito a medio/lungo termine emessi dalle piccole e medie imprese, a dimezzare (dal 50 al 25 per cento del valore di sottoscrizione) il peso della garanzia per l'emissione delle cambiali qualora i bilanci siano in utile e debitamente certificati (articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, lettera c), nonché a ridurre drasticamente il taglio minimo dei titoli dagli attuali circa 50 mila euro (100 milioni di lire) fino a 10 mila euro (articolo 1). In merito a tale ultimo aspetto evidenzio come la riduzione a circa un quinto del taglio minimo autorizza la speranza di riuscire effettivamente a creare, qualora sussistano le idonee condizioni, un titolo di debito collocabile almeno in parte presso il pubblico.
        Inoltre, il provvedimento elimina (articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, lettera b) la necessità della parziale garanzia bancaria o assicurativa nei casi in cui le emissioni di cambiali finanziarie siano assistite dalla valutazione di una società di rating che corrisponda ai requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dal relativo regolamento attuativo emanato dalla Consob. Tale modifica alla disciplina vigente dovrebbe imprimere una forte accelerazione all'utilizzo del rating da parte delle medie imprese in genere, con generale vantaggio per la trasparenza dei mercati, e costituirebbe complessivamente un incentivo a dotarsene anche in vista delle modifiche che saranno introdotte in applicazione dei criteri di Basilea-2.
        Alla lettera c), preso atto delle opinioni divergenti delle varie parti emerse sul punto in sede di audizioni, è stata adottata una soluzione bilanciata, conservando da un lato l'attuale requisito dei tre bilanci in utile e certificati, ma dall'altro lato dimezzando dal vigente 50 per cento al 25 per cento rispetto al valore facciale dei titoli la collaterale garanzia rilasciata da soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.
        Per motivi di gradualità la Commissione ha invece ritenuto prematuro affrontare già in questa sede il problema, sollevato energicamente dai rappresentanti del mondo bancario, relativo alla preclusione temporanea all'emissione di cambiali finanziarie da parte delle banche, introdotta nel 1994 dal CICR nelle more della revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, revisione che, allo stato attuale, difficilmente si potrà conseguire prima dell'attuazione dell'articolo 3, lettera d), della legge n. 80 del 2003, recante delega per la riforma del sistema fiscale statale.
        In materia di sollecitazione all'investimento (articolo 3), la Commissione ha concordato che, nel caso di emissioni di cambiali finanziarie effettuate sulla base di un programma (cosiddette emissioni "a rubinetto"), i termini per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento non debbano in alcun caso superare i dieci giorni (mentre attualmente sono stabiliti in via regolamentare in venti giorni). In tal modo si è inteso venire incontro alle esigenze rappresentate dagli emittenti, i quali hanno lamentato come i tempi delle procedure, stabiliti in via regolamentare dalla Consob, per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento degli investitori non professionali risultino incompatibili con le caratteristiche di questo genere di strumenti di debito, i quali esigono decisioni di emissione e di classamento rapidissime, sebbene il vigente Regolamento emittenti già preveda tempi in parte ridotti per gli strumenti finanziari emessi "a rubinetto".
        In tema di dematerializzazione l'articolo 4, comma 1, senza prendere posizione in maniera definitiva rispetto alle discordi opinioni emerse in materia in sede di audizioni, lascia agli emittenti la libertà di scegliere se avvalersi della società Monte Titoli SpA ovvero servirsi di banche e intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, aderendo così ad una precisa richiesta della parte imprenditoriale, motivata da apprezzabili ragioni tanto di economicità quanto di snellezza operativa.
        Osservo inoltre che i modestissimi oneri finanziari recati dalle norme fiscali recate dal provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 6, che dispone l'esenzione delle cambiali dematerializzate dall'imposta di bollo, e nell'articolo 5, che prevede la sostituzione della ritenuta di acconto con l'imposta sostitutiva, trovano copertura nell'articolo 6, il quale è stato riformulato dalla Commissione per aderire alla condizione espressa nel parere della Commissione Bilancio. La relativa appostazione finanziaria per il triennio 2004-2006 risulta compresa tra le finalizzazioni degli stanziamenti recati dalla Tabella A- accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze - allegata al disegno di legge finanziaria per il 2004 (A.S. 2512), indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge.
        Sottolineo altresì come sul contenuto del provvedimento si sia registrato, oltre che il consenso unanime della Commissione Finanze, ed il parere favorevole di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, anche quello delle autorità di vigilanza in materia; in particolare giova osservare che in merito alla nuova durata minima di un mese delle cambiali ha espresso la propria valutazione positiva anche la Banca d'Italia, il cui orientamento rimane condizionante per stabilire i requisiti di qualsiasi forma di raccolta di risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, in forza della competenza ad essa attribuita dall'articolo 11 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. A questo riguardo occorre peraltro evidenziare come nel corso delle audizioni sia stata segnalata l'eventualità di ridurre ulteriormente o eliminare la durata minima, ricordando che in molti paesi a noi vicini sono consentiti limiti temporali tendenti al "quasi-vista".
        Raccomando pertanto all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento, che intende rivitalizzare, in condizioni di trasparenza e di sicurezza del risparmio del pubblico, il mercato del debito societario, analogamente a quanto già da tempo avviene in altre economie evolute, rispetto alle quali il nostro Paese è sempre più chiamato a porsi su livelli di competitività e di flessibilità.

Giorgio BENVENUTO, Relatore.




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