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1. Al comma 1
dell'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una
scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici
mesi dalla data di emissione"
sono sostituite dalle
seguenti: "ed aventi una
scadenza non inferiore ad un
mese e non superiore a
diciotto mesi dalla data di
emissione". |
1. Al comma 1
dell'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una
scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici
mesi dalla data di emissione"
sono sostituite dalle
seguenti: "ed aventi una
scadenza non inferiore ad un
mese e non superiore a
diciotto mesi dalla data di
emissione, di taglio
unitario non inferiore a
10.000 euro". |
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1. Dopo il comma 2
dell'articolo 1 della legge
13 gennaio 1994, n. 43, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
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"2-bis. Le cambiali
finanziarie possono essere
emesse da: |
"2-bis. Identico: |
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a) società ed
enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato; |
a) identica; |
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b) società che
abbiano acquisito una
valutazione sulla classe di
rischio dell'emissione da
parte di una società di
rating che corrisponda
ai requisiti di
professionalità di cui
all'articolo 2, comma 5,
della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e che siano
iscritte all'Albo tenuto
dalla Commissione nazionale
per le società e la
borsa; |
b) società che
abbiano acquisito una
valutazione sulla classe di
rischio dell'emissione da
parte di una società di
rating che corrisponda
ai requisiti di
professionalità di cui
all'articolo 2, comma 5,
della legge 30 aprile 1999,
n. 130; |
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c) società che
abbiano avuto l'ultimo
bilancio in utile e
certificato da un revisore
contabile o da una società di
revisione iscritta al
registro dei revisori
contabili; in tale caso i
titoli devono essere
assistiti da garanzie in
misura non inferiore al 25
per cento del loro valore di
sottoscrizione rilasciate da
soggetti vigilati". |
c) società che
abbiano avuto gli ultimi
tre bilanci in utile e
certificati da un
revisore contabile o da una
società di revisione iscritta
al registro dei revisori
contabili; in tale caso i
titoli devono essere
assistiti da garanzie in
misura non inferiore al 25
per cento del loro valore di
sottoscrizione rilasciate da
soggetti vigilati". |
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1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tale fine l'emittente deve avvalersi esclusivamente di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in cui siano specificati, altresì: a) l'ammontare totale dell'emissione; b) l'importo di ogni singola cambiale; c) il numero delle cambiali; d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; e) la data di emissione; f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; |
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h) l'ammontare
del capitale sociale versato
ed esistente alla data
dell'emissione; i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l) l'ufficio del registro cui l'emittente è iscritto. 3. Il firmatario della richiesta di cui al comma 2 deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e responsabilità del soggetto di cui al comma 1, che controlla, altresì, l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione. 4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura del soggetto di cui al comma 1, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli. 5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui al comma 1. 6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. |
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(Sollecitazione 1. All'articolo 4 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Nei casi di emissione sulla base di un programma, il termine per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento, ai sensi del capo I del titolo II della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è fissato in misura non superiore a dieci giorni". |
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Vedi articolo 3. |
(Istituzione della 1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente può avvalersi della Società Monte Titoli Spa, ovvero di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in cui siano specificati, altresì: a) l'ammontare totale dell'emissione; b) l'importo di ogni singola cambiale; c) il numero delle cambiali; d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; e) la data di emissione; f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l) l'ufficio del registro cui l'emittente è iscritto. |
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3. Il firmatario della
richiesta di cui al comma 2
deve specificare e
documentare i propri poteri
di firma, che sono
controllati a cura e
responsabilità del soggetto
di cui al comma 1, che
controlla, altresì,
l'esistenza dei requisiti per
procedere all'emissione. 4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura del soggetto di cui al comma 1, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisito da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli. 5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui al comma 1. 6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. |
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1. Al comma 1
dell'articolo 1 del decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, e successive
modificazioni, le parole:
"con esclusione delle
cambiali finanziarie" sono
sostituite dalle seguenti:
"comprese le cambiali
finanziarie". |
Identico. |
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| 1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Tuttavia, se i titoli indicati nel secondo periodo sono emessi da società od enti diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati di |
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Paesi aderenti
all'Unione europea, la
ritenuta del 12,5 per cento
si applica a condizione che,
al momento dell'emissione, il
tasso di rendimento effettivo
delle obbligazioni e dei
titoli similari non sia
superiore al tasso
Interest Rate Swap
della durata pari a quella
del titolo emesso aumentato
del 50 per cento. Il limite
massimo del rendimento non si
applica alle emissioni di
titoli sottoscritti da
investitori istituzionali e
nel caso di collocamento
mediante l'offerta al
pubblico". 2. Per la determinazione del tasso Interest Rate Swap si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999. |
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1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della
presente legge, valutati in
62.000 euro annui, si
provvede mediante
corrispondente riduzione,
per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della
presente legge, pari a
60.000 euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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