XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1958
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 382 del 1978, meglio
nota come "legge dei princìpi", introdusse per la prima volta
nell'ordinamento militare la nozione di rappresentanza
soggettiva del militare in relazione alla tutela dei propri
diritti individuali e collettivi, nonché il principio che
anche il militare è titolare di interessi legittimi che non
possono ritenersi conclusi nell'ambito del rapporto
gerarchicodisciplinare.
Con l'affermazione di questo principio di democrazia,
nasceva all'interno delle Forze armate italiane la
"rappresentanza militare", un complesso sistema di organismi
elettivi, sostanzialmente articolato su tre livelli, con un
sistema elettorale di secondo grado che solo parzialmente
garantisce una reale rappresentatività delle istanze e delle
aspirazioni del personale militare. Principio fondante della
rappresentanza militare è di essere un organismo
dell'organizzazione militare, ed in quanto tale inserito nel
sistema gerarchico-disciplinare. Ne conseguono alcune
peculiarità strutturali, talvolta contraddittorie rispetto
alla sua natura di organismo rappresentativo. Citiamo, tra
quelle più discusse, la presidenza dei consigli della
rappresentanza affidata ex jure al membro più alto in
grado, l'impossibilità di una comunicazione autonoma con
l'esterno dell'organizzazione, la rigida articolazione in
comparti di categoria e di ruolo, la conseguente non
corrispondenza tra consistenza della rappresentanza e
dimensione della base rappresentata.
A quasi un quarto di secolo da quella riforma, che fu
certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora,
il sistema della rappresentanza mostra tutti i suoi limiti.
Da almeno un decennio questa insufficienza è avvertita, ma
le soluzioni prospettate sono state per lo più
contraddittorie, nel migliore dei casi, se non addirittura
regressive rispetto alla condizione giuridica esistente.
Tra quanti si sono posti concretamente negli anni più
recenti la questione di quali soluzioni proporre per
restituire al sistema della rappresentanza una reale capacità
di interlocuzione sia con la gerarchia che con la base
rappresentata, è stato sempre ben presente l'interrogativo
sulla natura formale e sostanziale di questo organismo. Il
tema di confronto più rilevante è naturalmente relativo alla
capacità reale di una struttura interna all'organizzazione
militare di esprimere con sufficiente autorevolezza contenuti
propri di una dialettica che in altri settori della pubblica
amministrazione assume naturalmente anche forme conflittuali
proprie della rappresentanza sindacale.
Si può immaginare l'adozione, anche per le Forze armate,
di un sistema di rappresentanza del personale con le forme
proprie del sindacato, oppure la speciale natura dello
strumento militare preclude questa possibilità? La domanda non
è né banale, né è semplice la risposta.
E' ben vero che bisogna distinguere, quando si parla di
rappresentanza militare, tra i due comparti in cui
sostanzialmente si articola: il comparto sicurezza, al quale
appartengono l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia
di finanza, e il comparto difesa, del quale fanno parte le tre
Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto la
cui natura ibrida non ne rende facile una classificazione.
Questa distinzione sottolinea la principale contraddizione
interna al sistema della rappresentanza militare, e cioè la
rilevante differenza di condizione e di rappresentanza esterna
che contraddistingue nel nostro Paese le Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di stato e Polizia penitenziaria)
rispetto a quelle militarmente ordinate (Arma dei carabinieri,
Corpo della guardia di finanza e, per alcuni aspetti, Corpo
delle capitanerie di porto). Di fatto, cittadini che svolgono
sostanzialmente il medesimo servizio di polizia vivono diverse
condizioni personali in virtù del permanere, nel nostro Paese,
dell'anacronismo rappresentato da corpi di polizia ad
ordinamento militare che svolgono tuttavia compiti
essenzialmente civili. Ciò è del tutto vero per la Guardia di
finanza, lo è sostanzialmente anche per i Carabinieri, i cui
compiti residui di polizia militare e di sicurezza riguardano
forse meno del 15 per cento della forza organica. Si tratta
tuttavia di un tema che esula dall'oggetto di questa proposta
di legge, anche se si riferisce ad una problematica che dovrà
essere affrontata nel breve periodo.
Nel quarto di secolo di vita della rappresentanza sono
anche intervenute sostanziali novità per quanto riguarda la
struttura del nostro apparato militare, oltre che per le
missioni affidategli. La più recente delle riforme, quella
relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, è
anche quella che maggiormente impatta con problematica della
rappresentanza del personale.
In effetti uno degli elementi sui quali era stato fondato
il sistema della rappresentanza militare, così come voluto dal
legislatore con la legge n. 382 del 1978, era costituito
proprio dalla coesistenza all'interno delle Forze armate di un
nucleo maggioritario di personale composto dai militari di
leva, per i quali doveva essere garantita comunque una forma
di espressione delle istanze collettive.
Con la fine, ormai prossima, del sistema di reclutamento
ibrido e con la completa professionalizzazione delle Forze
armate, il problema della rappresentanza militare deve porsi
necessariamente in termini diversi.
Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di una
pletora di associazioni che a vario titolo si propongono di
difendere gli interessi del personale militare. Alcune di
queste associazioni dichiarano di contare su parecchie
migliaia di aderenti, tutti militari in servizio.
Nel 1999, la Corte costituzionale, investita del problema
della legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge
n. 382 del 1978, aveva dichiarato "non incostituzionale" il
divieto per i militari di costituire associazioni
professionali o sindacali. La stessa Corte, tuttavia, ribadiva
nella sua sentenza come dovesse essere il legislatore a
definire la disciplina associativa per i militari.
La richiesta di una diversa possibilità di rappresentanza
per i militari in servizio è diventata sempre più forte, in
concomitanza del progressivo svuotamento di ruolo dei consigli
esistenti, stretti tra insensibilità della linea di comando e
ambizioni politiche di alcuni loro membri che hanno talvolta
cercato, in tempi recenti, di condizionarne l'attività.
L'insoddisfazione del personale militare verso un istituto
importante ma che mostra evidentemente anche i propri limiti
oggettivi, ha portato anche a numerosi pronunciamenti degli
stessi organismi rappresentativi, fortemente critici nei
confronti di proposte di riforma puramente nominalistiche.
Ultima in ordine di tempo, la delibera votata da ben 58
COBAR dell'Esercito, riuniti in assemblea dal COIR del Comando
delle Forze operative terrestri (categoria B, sottufficiali)
il 10 ottobre 2001, con la quale si propone una modifica della
normativa in essere, nel senso di consentire libertà di
associazione dei militari a organizzazioni di carattere
sindacale e professionale.
Analogamente, in occasione della riunione a Roma il 7 e 8
novembre 2001 dei delegati del COCER e dei COIR dell'Esercito
(categoria sottufficiali), i delegati hanno espresso una forte
critica e manifestato formale sfiducia al COCER per la
proposta di riforma delle rappresentanze avanzata dallo
stesso, proponendo in alternativa libertà di associazione
sindacale.
Sembrano dunque maturi i tempi per garantire ai militari
il diritto di aderire a libere associazioni di carattere
sindacale. In tale senso va la nostra proposta di legge, che
prevede un doppio sistema di rappresentanza, uno libero
costituito da organizzazioni sindacali per il personale
militare della difesa, che dovrà garantire sostanzialmente la
contrattazione e la difesa degli interessi collettivi dei
militari, ed un altro, interno alla struttura gerarchica,
costituito da un solo livello di rappresentanza eletto con
suffragio generale e diretto, su liste, al quale affidare la
tutela del personale rispetto a trasferimenti, organizzazione
del lavoro, turni, nonché garantire la protezione degli
interessi dei militari impegnati in missioni all'estero.