XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1958
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Diritto di associazione dei militari).
1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della
Costituzione, è riconosciuto agli appartenenti alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare il
diritto di associarsi in sindacati e organizzazioni
professionali.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare possono aderire ad
organizzazioni di carattere sindacale formate, dirette e
rappresentate da appartenenti, rispettivamente,
all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di
servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio.
L'adesione è libera, volontaria ed individuale.
3. Le organizzazioni sindacali o professionali formate ai
sensi del presente articolo possono coordinarsi tra loro
nonché aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo con altre associazioni sindacali.
Art. 2.
(Facoltà e limiti dell'azione sindacale).
1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di
sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare
il servizio.
2. L'attività sindacale si svolge senza interferire con le
attività di servizio ed operative. Alle organizzazioni
sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle
infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di
servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale
orario di servizio.
3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1
della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e
decentrata si applicano le norme di cui alla legge 6 marzo
1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e successive modificazioni.
Art. 3.
(Diritti dei dirigenti sindacali).
1. Il Ministro per la funzione pubblica, di concerto,
rispettivamente, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze, concorda con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative le collocazioni in
aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale
di categoria, sia a livello nazionale che a livello
territoriale.
2. I componenti degli organi statutari dei sindacati di
cui all'articolo 1 che non si trovino in aspettativa in base
al comma 1 del presente articolo sono autorizzati, su
richiesta dei dirigenti della rispettiva organizzazione e
salve inderogabili esigenze di servizio, ad usufruire di
permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della normale attività sindacale e per la
partecipazione alle riunioni degli organi di appartenenza.
3. Ai militari collocati in aspettativa ai sensi del comma
1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
per il personale del pubblico impiego in analoga posizione.
Art. 4.
(Consigli nazionali dei rappresentanti).
1. Sono istituiti:
a) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per i
militari appartenenti all'Aeronautica, all'Esercito, alla
Marina e al Corpo delle capitanerie di porto;
b) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per
gli appartenenti all'Arma dei carabinieri;
c) il Consiglio nazionale dei rappresentanti per
gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza.
2. I Consigli nazionali dei rappresentanti militari, di
seguito denominati "Consigli", deliberano congiuntamente per
le materie di interesse generale, separatamente per Consiglio
nazionale per le materie di specifica rilevanza per ciascun
Consiglio.
3. I regolamenti interni di ciascun Consiglio definiscono
le modalità di riunione e di deliberazione per sezioni di
Forza armata o per categoria.
Art. 5.
(Compiti dei Consigli).
1. I Consigli esprimono pareri e raccomandazioni
relativamente ai riflessi sullo stato e sul benessere dei
militari in relazione alle disposizioni e alle norme
riguardanti il servizio, i trasferimenti, la formazione
professionale dei militari e che siano escluse in quanto
inerenti il servizio e la disciplina dalla competenza delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1.
2. I Consigli hanno inoltre competenza relativamente alla
tutela e al benessere del personale impegnato in servizio
collettivo al di fuori del territorio nazionale.
3. Ciascun Consiglio presenta annualmente al Ministro
della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze un
rapporto sulla condizione militare. Il Ministro trasmette la
relazione, con le osservazioni eventuali, al Parlamento entro
il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 6.
(Elezione dei rappresentanti e funzionamento dei
Consigli).
1. I componenti i Consigli sono eletti con voto diretto e
segreto dagli appartenenti a ciascuna Forza armata o Forza di
polizia ad ordinamento militare in ragione di un
rappresentante ogni 1.500 aventi diritto al voto, o frazione
di 1.500.
2. La composizione di ciascun Consiglio è stabilita in
modo da garantire che nessuna categoria detenga la maggioranza
dei voti. Il presidente, il segretario e l'ufficio di
presidenza sono eletti tra i componenti di ciascun Consiglio.
La presidenza delle riunioni congiunte è assunta, a rotazione,
dal presidente di ciascun Consiglio.
3. L'elezione dei rappresentanti del Consiglio avviene su
liste nazionali presentate da almeno duecento aventi diritto
al voto, separatamente per le categorie degli ufficiali, dei
marescialli, dei sergenti e militari di truppa in servizio
volontario, nonché, fino alla cessazione del servizio di leva,
dei militari di leva.
4. I rappresentanti eletti nei Consigli restano in carica
per tre anni e per non più di due mandati successivi.
5. Sono istituiti in Roma l'ente denominato "Consiglio
nazionale dei rappresentanti delle Forze armate", alle dirette
dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, e l'ente
denominato "Consiglio nazionale dei rappresentanti del Corpo
della guardia di finanza", alle dirette dipendenze del
Comandante generale della guardia di finanza.
6. I rappresentanti eletti nei Consigli sono trasferiti
per la durata del mandato agli enti di cui al comma 5. Gli
enti hanno autonomia amministrativa e contabile e sono posti
al comando del rappresentante eletto più anziano.
7. L'elezione nei Consigli costituisce titolo ai fini
della progressione di carriera.
Art. 7.
(Deleghe al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni, al fine di adeguarli ai
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire
in particolare:
a) nuove modalità di contrattazione centrale per
le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto
previsto dalla presente legge;
b) modificazioni agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le materie oggetto della
contrattazione alle disposizioni previste per le Forze di
polizia ad ordinamento civile;
c) la previsione di accordi decentrati a livello
periferico, specificando altresì che le modalità ed i
contenuti saranno definiti da accordi nazionali con le
organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun
onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle
norme e dei contratti e sono diretti a garantire un
costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel
rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza
del servizio.
3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti norme per la definizione
delle modalità di elezione e l'organizzazione dei Consigli,
secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
medesima legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e
3 sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'esame da parte
delle competenti Commissioni, che esprimono il relativo parere
entro due mesi dalla data di assegnazione.
Art. 8.
(Norme abrogate).
1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio
1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.