XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1957
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 158 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam del 2 ottobre 1997, di cui alla legge 16 giugno
1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di "ridurre il
divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite o insulari", considerato
che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati
proprio al loro status di insularità.
Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari
costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto
riconosciuto il diritto di godere di un trattamento
differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o
federale funzionanti nell'ambito comunitario, in
considerazione del carattere di insularità che le
contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve, pertanto,
tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di
misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle
regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il
fatto che l'insularità sia un tratto comune di queste regioni
non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano
essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche
variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso
Parlamento europeo ha recentemente tenuto a sottolineare, le
varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fatto
insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro
favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno
loro di fronte.
Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di
recente registrato notevoli sviluppi per quanto riguarda lo
status delle singole regioni insulari. Si tratta delle
significative aperture verso l'obiettivo di una "Europa delle
regioni", in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo
con gli Stati e le istituzioni comunitari alla realizzazione
del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il
principio che le decisioni prese a livello europeo debbano
essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. "Il
principio di prossimità", richiamato dal relatore, onorevole
Georgios Anastassopoulos, nell'elaborazione del progetto di
"Atto sulla procedura elettorale contenente principi comuni
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo", implica, in
funzione delle dimensioni dello Stato membro, l'esistenza di
circoscrizioni territoriali tali da consentire "agli elettori
e ai deputati europei di stabilire un rapporto diretto ed
efficace". Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e
periferiche, devono poter far sentire la loro voce, al fine di
evitare che il divario con la parte più sviluppata
dell'Europa, invece di ridursi, si accresca
pericolosamente.
Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario
non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Dalla
normativa vigente, pertanto, consegue una pressoché
sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle
regioni che, all'interno dell'unica circoscrizione, abbiano un
numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a
quello delle regioni più popolose.
L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia,
avvertita anche di recente nel nostro Parlamento come attesta
la presentazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, di diversi progetti di legge in materia, si pone,
nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza.
A questo proposito, conviene anzitutto tenere presente che in
una fase in cui l'intergruppo delle isole del Parlamento
europeo sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere
l'attuazione dei princìpi che, rispetto alle regioni insulari,
i trattati finalmente contengono, la Sardegna non può
disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri
rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze
connesse agli specifici caratteri della sua insularità.
Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in
vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle
minoranze nazionali del 1^ febbraio 1995 e della legge 15
dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato
riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi
dell'articolo 6 della Costituzione.
Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra
le regioni che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979,
risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento
europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità,
quella di poter assicurare, con una popolazione di circa
1.500.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati
nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con
il territorio della regione.
Per queste ragioni, riteniamo la "cancellazione" della
Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua ed inaccettabile
e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni
elettorali, una per la Sardegna e una per la Sicilia.