XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1957




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari", considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro status di insularità.
        Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto riconosciuto il diritto di godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale funzionanti nell'ambito comunitario, in considerazione del carattere di insularità che le contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve, pertanto, tenere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune di queste regioni non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ha recentemente tenuto a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fatto insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno loro di fronte.
        Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di recente registrato notevoli sviluppi per quanto riguarda lo status delle singole regioni insulari. Si tratta delle significative aperture verso l'obiettivo di una "Europa delle regioni", in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitari alla realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il principio che le decisioni prese a livello europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. "Il principio di prossimità", richiamato dal relatore, onorevole Georgios Anastassopoulos, nell'elaborazione del progetto di "Atto sulla procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo", implica, in funzione delle dimensioni dello Stato membro, l'esistenza di circoscrizioni territoriali tali da consentire "agli elettori e ai deputati europei di stabilire un rapporto diretto ed efficace". Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono poter far sentire la loro voce, al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece di ridursi, si accresca pericolosamente.
        Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Dalla normativa vigente, pertanto, consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno dell'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose.
        L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di recente nel nostro Parlamento come attesta la presentazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, di diversi progetti di legge in materia, si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza. A questo proposito, conviene anzitutto tenere presente che in una fase in cui l'intergruppo delle isole del Parlamento europeo sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei princìpi che, rispetto alle regioni insulari, i trattati finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della sua insularità.
        Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1^ febbraio 1995 e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.
        Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità, quella di poter assicurare, con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.
        Per queste ragioni, riteniamo la "cancellazione" della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua ed inaccettabile e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e una per la Sicilia.




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