XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1957
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono
ciascuna una circoscrizione elettorale".
Art. 2.
1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente periodo: "Nella quinta e nella sesta circoscrizione
le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno
di 5.000 e non più di 10.000 elettori".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, dopo la parola "quinta" sono inserite le
seguenti: "e nella sesta".
Art. 4.
1. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella A
allegata alla presente legge.
"Tabella A
(v. articolo 4)
... (omissis) ...