XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1957




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale".


Art. 2.

        1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nella quinta e nella sesta circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola "quinta" sono inserite le seguenti: "e nella sesta".


Art. 4.

        1. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.



"Tabella A
(v. articolo 4)


... (omissis) ...



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