XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1956
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 24 ottobre 2001, recante: "Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione", all'articolo 11
disciplina la possibilità di integrare la composizione della
Commissione parlamentare per le questioni regionali con i
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali, nell'attesa della revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione.
Pertanto con la presente proposta di legge si intende,
nelle more dell'introduzione della Camera delle regioni, dare
attuazione alla norma contenuta nel nuovo testo di riforma
della Costituzione.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
prevista dalla Costituzione all'articolo 126, è disciplinata
dall'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ha
aumentato a quaranta unità i componenti della Commissione
(venti deputati e venti senatori, designati dalle due Camere
con criteri di proporzionalità).
Il testo che si propone si basa su una concezione
paritaria che vede la Commissione integrata da un
rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province
autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle
province.
Le designazioni sono effettuate liberamente da ciascuna
regione e provincia autonoma tra i consiglieri e i deputati
regionali in carica, mentre per quanto riguarda la nomina dei
rappresentanti dei comuni e delle province, viene mantenuta la
formula attualmente utilizzata per la designazione dei
rispettivi rappresentanti presso la Conferenza Stato-regioni,
i cui membri sono designati e revocati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia.
Le cause di incompatibilità previste per la carica di
deputato e di senatore vengono estese anche ai rappresentanti
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad
eccezione di quelle derivanti dalla carica di sindaco, di
presidente della provincia, di consigliere e deputato
regionale, di consigliere della provincia autonoma.
Viene, inoltre, estesa ai rappresentanti delle regioni e
delle province autonome l'insindacabilità delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni
previste ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
All'articolo 2 si prevede la soppressione dell'articolo 32
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, mentre l'articolo 3
prevede che la composizione della Commissione parlamentare per
le questioni regionali resti disciplinata dalle disposizioni
previgenti, sino alla modificazione dei regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del
comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Vista l'importanza della questione si auspica una rapida
approvazione della presente iniziativa legislativa.