XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1956




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

        "Art. 52. - (Commissione parlamentare per le questioni regionali).- 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta di venti deputati e venti senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della legislatura.
            2. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
            3. Per le funzioni stabilite dai regolamenti parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei comuni e delle province.
            4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma nomina e revoca il proprio rappresentante tra i consiglieri e i deputati regionali in carica.
            5. Dei rappresentanti dei comuni e delle province fanno parte tredici sindaci designati e revocati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e cinque presidenti di provincia designati e revocati dall'Unione delle province d'Italia. Dei tredici sindaci designati dall'ANCI quattro rappresentano le città individuate dall'articolo 22, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e due sono designati fra i sindaci di comuni la cui popolazione è inferiore a mille abitanti.
            6. Ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali si estendono le cause di incompatibilità disposte per la carica di senatore e di deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità derivanti dalla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
            7. I rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".


Art. 2.

        1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.


Art. 3.

        1. Sino alla modificazione dei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni previgenti.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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