XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1956
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è
sostituito dal seguente:
"Art. 52. - (Commissione parlamentare per le questioni
regionali).- 1. La Commissione parlamentare per le
questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma,
della Costituzione, è composta di venti deputati e venti
senatori designati dalle due Camere con criteri di
proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata della
legislatura.
2. La Commissione elegge nel proprio seno il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Per le funzioni stabilite dai regolamenti
parlamentari ai sensi dell'articolo 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Commissione è
integrata da un rappresentante per ciascuna delle regioni e
delle province autonome e da diciotto rappresentanti dei
comuni e delle province.
4. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma
nomina e revoca il proprio rappresentante tra i consiglieri e
i deputati regionali in carica.
5. Dei rappresentanti dei comuni e delle province
fanno parte tredici sindaci designati e revocati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
cinque presidenti di provincia designati e revocati
dall'Unione delle province d'Italia. Dei tredici sindaci
designati dall'ANCI quattro rappresentano le città individuate
dall'articolo 22, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e due sono designati fra i
sindaci di comuni la cui popolazione è inferiore a mille
abitanti.
6. Ai rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali si estendono le cause di
incompatibilità disposte per la carica di senatore e di
deputato, ad eccezione delle cause di incompatibilità
derivanti dalla carica di sindaco, di presidente della
provincia, di consigliere e deputato regionale, di consigliere
della provincia autonoma. Le Camere giudicano dei titoli di
ammissione e delle cause sopraggiunte di incompatibilità ai
sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
7. I rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3".
Art. 2.
1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è
abrogato.
Art. 3.
1. Sino alla modificazione dei regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma
1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le
questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni
previgenti.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.