XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1954
Onorevoli Colleghi! - Il testo che qui presentiamo è
quello elaborato dalla Commissione Cultura della Camera dei
deputati nella scorsa legislatura e contiene disposizioni
relative agli organi collegiali per le istituzioni scolastiche
dotate di personalità giuridica e autonomia.
Le norme in esso contenute sostituiscono le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e
si applicano alle scuole dal momento in cui acquisiscono,
mediante apposito provvedimento di cui all'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233, le caratteristiche suindicate.
L'obiettivo è attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad
organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni
scolastiche di esercitare, nell'ambito del sistema nazionale
pubblico dell'istruzione, l'autonomia amministrativa,
didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo prevista
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. Si ricorda che le norme generali
contenute nell'articolo 21, commi 3 e 5, hanno già trovato
attuazione nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per
la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento in esame,
quindi, si inserisce in una profonda riforma del sistema
scolastico, che si collega, inoltre, al decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, sulla dirigenza scolastica, ed al decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola.
I contenuti del provvedimento. L'analisi dell'OCSE,
compiuta per valutare l'insieme delle riforme avviate nel
sistema scolastico italiano, mette in risalto la necessità di
garantire, nel nostro Paese, un processo di cooperazione fra
tutte le componenti della scuola (dagli insegnanti al
dirigente scolastico, dai genitori agli studenti), anche per
affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un
processo decisionale democratico che permetta di risolverle
nell'interesse degli studenti e della scuola.
D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica previsto
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, richiede una legge che attribuisca
funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'ente
autonomo. E', quindi, necessario compiere alcune scelte,
valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme
di carattere generale. Nell'ambito di tali scelte, le singole
istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria
autonomia, discutendo è votando l'apposito regolamento.
L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle
norme, recepisce il principio della cooperazione fra le varie
componenti nel rispetto delle differenziate esigenze formative
e degli obiettivi fissati in sede nazionale; per le
istituzioni educative è prevista l'emanazione di un apposito
regolamento, ispirato ai medesimi principi della legge in
oggetto.
L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni
scolastiche, fissa il principio della separazione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e le
funzioni di gestione, dall'altro. Si tratta di un principio
già previsto dalla normativa generale relativa
all'organizzazione della pubblica amministrazione. Non è
inopportuno ricordare, a tale proposito, che il decreto
legislativo n. 165 del 2001 attribuisce le funzioni di
indirizzo e di controllo agli organi di natura politica e le
funzioni di gestione ai dirigenti.
L'articolo 3 disciplina le competenze dell'organo di
indirizzo e controllo, per eccellenza, il consiglio
dell'istituzione, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione
e la durata.
Gli articoli 5 e 6 riguardano l'organo tecnico e
professionale con competenze generali in materia didattica, il
collegio dei docenti. Sono previste forme di articolazione,
che ne garantiscano il funzionamento rispetto alle
fondamentali competenze di natura disciplinare, di
programmazione didattica e di valutazione.
L'articolo 7 prevede gli organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione. Il doveroso riferimento
alla classe non deve, però, far dimenticare che nuove modalità
di lavoro vengono offerte alle scuole proprio in virtù
dell'autonomia didattica e organizzativa. Pertanto, in tale
materia è stato previsto un ampio spazio di intervento al
regolamento dell'istituzione.
L'articolo 8 garantisce la costituzione di organismi di
partecipazione dei genitori e degli studenti, lasciando le
scelte delle forme e delle modalità al regolamento di
istituto; ribadisce il diritto di riunione e di assemblea per
gli studenti stabilito dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ed estende
tale diritto ai genitori. Si individuano due particolari
momenti assembleari per gli studenti, all'inizio e alla fine
dell'anno scolastico, con funzioni di proposta per la
programmazione didattica e di bilancio delle attività
svolte.
L'articolo 9 disciplina la funzione di verifica e di
valutazione del collegio dei docenti per l'attività didattica;
prevede, altresì, la costituzione di un'apposita commissione
per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico.
Gli articoli 10 e 11 riguardano gli aspetti dell'attività
docente e dell'attività amministrativa che si collegano con la
riforma degli organi collegiali e con il riconoscimento
dell'autonomia.
L'articolo 12 fissa le disposizioni che riguardano gli
accordi di rete sotto il profilo della collegialità.
L'articolo 13 stabilisce le modalità di adozione e
modifica del regolamento dell'istituzione.
Gli articoli 14, 15 e 16 contengono le disposizioni
finanziarie, una delega per le necessarie modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, le disposizioni finali e le
abrogazioni.