XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1954




        Onorevoli Colleghi! - Il testo che qui presentiamo è quello elaborato dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati nella scorsa legislatura e contiene disposizioni relative agli organi collegiali per le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e autonomia.
        Le norme in esso contenute sostituiscono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e si applicano alle scuole dal momento in cui acquisiscono, mediante apposito provvedimento di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le caratteristiche suindicate. L'obiettivo è attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito del sistema nazionale pubblico dell'istruzione, l'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Si ricorda che le norme generali contenute nell'articolo 21, commi 3 e 5, hanno già trovato attuazione nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento in esame, quindi, si inserisce in una profonda riforma del sistema scolastico, che si collega, inoltre, al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla dirigenza scolastica, ed al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

              I contenuti del provvedimento. L'analisi dell'OCSE, compiuta per valutare l'insieme delle riforme avviate nel sistema scolastico italiano, mette in risalto la necessità di garantire, nel nostro Paese, un processo di cooperazione fra tutte le componenti della scuola (dagli insegnanti al dirigente scolastico, dai genitori agli studenti), anche per affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un processo decisionale democratico che permetta di risolverle nell'interesse degli studenti e della scuola.
        D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, richiede una legge che attribuisca funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'ente autonomo. E', quindi, necessario compiere alcune scelte, valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme di carattere generale. Nell'ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo è votando l'apposito regolamento.
        L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, recepisce il principio della cooperazione fra le varie componenti nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi fissati in sede nazionale; per le istituzioni educative è prevista l'emanazione di un apposito regolamento, ispirato ai medesimi principi della legge in oggetto.
        L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche, fissa il principio della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e le funzioni di gestione, dall'altro. Si tratta di un principio già previsto dalla normativa generale relativa all'organizzazione della pubblica amministrazione. Non è inopportuno ricordare, a tale proposito, che il decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce le funzioni di indirizzo e di controllo agli organi di natura politica e le funzioni di gestione ai dirigenti.
        L'articolo 3 disciplina le competenze dell'organo di indirizzo e controllo, per eccellenza, il consiglio dell'istituzione, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione e la durata.
        Gli articoli 5 e 6 riguardano l'organo tecnico e professionale con competenze generali in materia didattica, il collegio dei docenti. Sono previste forme di articolazione, che ne garantiscano il funzionamento rispetto alle fondamentali competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica e di valutazione.
        L'articolo 7 prevede gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione. Il doveroso riferimento alla classe non deve, però, far dimenticare che nuove modalità di lavoro vengono offerte alle scuole proprio in virtù dell'autonomia didattica e organizzativa. Pertanto, in tale materia è stato previsto un ampio spazio di intervento al regolamento dell'istituzione.
        L'articolo 8 garantisce la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, lasciando le scelte delle forme e delle modalità al regolamento di istituto; ribadisce il diritto di riunione e di assemblea per gli studenti stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ed estende tale diritto ai genitori. Si individuano due particolari momenti assembleari per gli studenti, all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, con funzioni di proposta per la programmazione didattica e di bilancio delle attività svolte.
        L'articolo 9 disciplina la funzione di verifica e di valutazione del collegio dei docenti per l'attività didattica; prevede, altresì, la costituzione di un'apposita commissione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.
        Gli articoli 10 e 11 riguardano gli aspetti dell'attività docente e dell'attività amministrativa che si collegano con la riforma degli organi collegiali e con il riconoscimento dell'autonomia.
        L'articolo 12 fissa le disposizioni che riguardano gli accordi di rete sotto il profilo della collegialità.
        L'articolo 13 stabilisce le modalità di adozione e modifica del regolamento dell'istituzione.
        Gli articoli 14, 15 e 16 contengono le disposizioni finanziarie, una delega per le necessarie modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni finali e le abrogazioni.




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