XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1954
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di
istruzione, la presente legge disciplina le forme di
rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle
componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni
scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità
giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle
differenziate esigenze formative e degli obiettivi generali
dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale,
alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi,
che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta
formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente
espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito
della libertà di insegnamento.
3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono
disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i
princìpi di cui alla presente legge e tenendo conto delle
finalità delle predette istituzioni.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente
scolastico e i seguenti organi collegiali:
a) il consiglio dell'istituzione;
b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni
funzionali di cui agli articoli 6 e 7;
c) gli organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti;
d) la commissione di verifica e di valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico di
cui all'articolo 9.
2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni
degli organi collegiali sono ispirati ai principi di
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e
funzioni di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle
responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento,
tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle
specificità ordinamentali e delle finalità educative,
didattiche e formative proprie delle istituzioni
scolastiche.
Art. 3.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).
1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze
generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di
programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare,
al consiglio dell'istituzione:
a) definire gli indirizzi generali per le attività
della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto
territoriale;
b) adottare il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in
coerenza con il piano dell'offerta formativa;
d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per
l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a
destinazione specifica;
e) approvare i documenti contabili
fondamentali;
f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui
all'articolo 13.
2. Il consiglio dell'istituzione è eletto da tutte le
componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte,
ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità
previste dal regolamento dell'istituzione. Il consiglio resta
in carica tre anni.
Art. 4.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).
1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte
di diritto il dirigente scolastico e il responsabile
amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e,
limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli
studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a
undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere
l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione
alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori nella scuola materna,
elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti.
La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria
superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente
all'interno della componente dei genitori nella prima
riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere
l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
Art. 5.
(Competenze del collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è
l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche
con competenze generali in materia didattica e di valutazione
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio
dei docenti definisce ed approva:
a) il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica elaborato ai fini dell'adozione ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il piano è
comprensivo dei curricoli ed è elaborato sulla base degli
indirizzi generali di cui al citato articolo 3, comma 1,
lettera a), tenendo conto delle proposte formulate dagli
organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
b) i profili didattici delle iniziative, dei
progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende
aderire o che intende promuovere;
c) la proposta di regolamento dell'istituzione per
le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del
collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi
cui compete la programmazione didattico-educativa;
d) ogni altro provvedimento connesso con
l'esercizio dell'autonomia didattica.
Art. 6.
(Composizione e articolazione
del collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti
di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione
scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti
disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma
corrispondenti ai consigli dei docenti della classe. Il
regolamento dell'istituzione può prevedere differenti
articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna
articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento
dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione,
le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo
rappresentativo dei coordinatori.
Art. 7.
(Organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione).
1. La valutazione periodica e finale degli alunni è
impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e,
comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica.
Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte
dagli organi individuati ai sensi dell'articolo 6.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal
dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente
coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione garantisce le forme e
le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui
al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea
di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità
degli scambi di informazioni e delle attività di periodico
aggiornamento della programmazione.
Art. 8.
(Organismi di partecipazione e diritto
di riunione e di assemblea).
1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la
costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento
sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli
studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il
diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. L'assemblea, costituita da tutti gli studenti
dell'istituzione, organizza e gestisce, in collaborazione con
l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una conferenza
annuale di istituto per elaborare proposte per la
programmazione delle attività didattiche di istituto e, alla
fine dell'anno scolastico, un'assemblea per effettuare un
bilancio delle attività svolte.
Art. 9.
(Attività di verifica e di valutazione).
1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie
competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei
risultati dell'attività didattica sulla base di criteri
predeterminati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione
che ha il compito di procedere alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche
tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo
nazionale competente. Essa è composta da cinque membri,
nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti
qualificati, di cui due esterni all'istituzione stessa.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio
dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni.
Art. 10.
(Attività docente).
1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa e con
le scelte relative al funzionamento degli organi collegiali,
ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto
dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli
ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno
professionale dei docenti, disciplinati dai contratti
collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di
trattamento economico e di sviluppo di carriera.
Art. 11.
(Attività amministrativa).
1. Il responsabile amministrativo è membro del consiglio
dell'istituzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è
preposto alle funzioni amministrative e contabili
dell'istituzione, con compiti di direzione dei servizi
generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia
amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile
amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale
impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di
coordinamento. I profili professionali del personale di
segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in
sede di contrattazione collettiva di comparto anche con
riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai
diversi profili e alle disposizioni transitorie per il
passaggio al nuovo regime.
Art. 12.
(Organi collegiali di rete).
1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al
sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano di
collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire
un organo di gestione collegiale comune.
2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali
delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1,
lettera b).
Art. 13.
(Regolamento dell'istituzione).
1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo
stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del
consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del
parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli
studenti.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i
consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore
della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15.
(Disposizioni di coordinamento).
1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, tenendo conto di
tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di
esercizio della delega.
Art. 16.
(Disposizioni finali e abrogazioni).
1. La disciplina degli organi delle istituzioni
scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa
delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla
attraverso il regolamento, di cui all'articolo 13, ovvero con
le modalità prescelte di volta in volta dagli organi
collegiali dell'istituzione stessa.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità
giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, cessano di
applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, limitatamente alle
parole da: "il consiglio di intersezione" fino a: "di classe",
44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere
dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.