XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1951
Onorevoli Colleghi! - Nel comune intento di migliorare
la cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati
membri dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea
approvava, il 29 maggio 2000 a Bruxelles, una apposita
Convenzione nel presupposto che fosse interesse proprio degli
Stati membri quello di fare in modo che l'assistenza
giudiziaria venisse realizzata in maniera rapida ed efficace,
fermi restando la compatibilità con i princìpi fondamentali
del loro diritto interno ed il rispetto tanto dei diritti
individuali che dei princìpi della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva con legge n. 848 del 1955.
Di fronte al crescente diffondersi a livello
internazionale delle più diverse attività criminali il cui
manifestarsi ed i cui effetti vanno ben oltre i confini
territoriali dei singoli Stati, questi risultano sempre più
interessati a sviluppare adeguati strumenti di contrasto fra i
quali particolare importanza viene attribuita al rafforzamento
della cooperazione giudiziaria.
Di qui la pressante esigenza di procedere alle opportune
integrazioni del testo della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, le cui
disposizioni continueranno comunque ad esplicare l'efficacia
loro propria per tutte le questioni non specificamente
disciplinate dalla Convenzione in esame ed il cui contenuto
non introdurrà ostacolo alcuno al normale esercizio delle
responsabilità incombenti sugli Stati membri in materia di
mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della
sicurezza interna.
Il testo della Convenzione, dopo essersi preoccupato di
definire con l'articolo 1 i rapporti intercorrenti con le
altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria,
escludendo che possa rimanere pregiudicata l'applicazione di
disposizioni più favorevoli in forza di accordi bilaterali o
multilaterali fra Stati, all'articolo 2 disciplina gli
effetti, anche di portata abrogativa, che potranno prodursi
rispetto alla normativa contenuta nell'accordo di Schengen.
Con l'articolo 3 vengono puntualmente individuati i
procedimenti, in particolare quelli instauratisi in materia
penale, rispetto ai quali si fa luogo alla assistenza
giudiziaria.
L'articolo 4 descrive le formalità e le procedure da
seguire nel caso in cui l'assistenza giudiziaria richiesta
venga concessa, precisando come lo Stato richiesto debba
seguire le indicazioni provenienti dallo Stato richiedente e
sempre che queste non confliggano con i princìpi fondamentali
dell'ordinamento proprio dello Stato richiesto. Viene,
inoltre, previsto l'obbligo per quest'ultimo di dare rapida
esecuzione alle richieste formulate e vengono nel contempo
individuati i percorsi da seguire nel caso in cui insorgano
difficoltà od ostacoli a dare tempestiva attuazione alle
richieste avanzate.
Quanto alle modalità di trasmissione e di consegna degli
atti del procedimento a mezzo posta a persona dimorante in un
altro Stato membro, queste vengono disciplinate dall'articolo
5 che, tra l'altro, stabilisce sia l'obbligo della traduzione
del testo dell'atto del procedimento nel caso in cui il
destinatario non comprenda la lingua in cui è stato redatto,
sia quello di corredare gli atti del procedimento, con
l'avviso che il destinatario potrà chiedere informazioni, sui
propri diritti e sugli obblighi nascenti dall'atto del
procedimento, alle autorità competenti dello Stato
richiedente.
Salvo che in alcuni specifici casi in cui i rapporti
devono essere tenuti dalle autorità centrali degli Stati,
dall'articolo 6 viene consentito alle autorità giudiziarie che
intendano avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria di
rivolgersi direttamente alla autorità giudiziaria di altro
Stato competente a darvi esecuzione; è previsto altresì che,
in caso di urgenza, per la trasmissione ci si possa avvalere
della collaborazione dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (INTERPOL). La possibilità di uno scambio
diretto ai fini della trasmissione ed esecuzione delle
richieste di assistenza viene estesa anche ai casi in cui
l'autorità richiedente e quella richiesta non appartengano
allo stesso ordine.
Nei limiti fissati dal diritto interno le autorità
competenti degli Stati membri possono, secondo quanto
stabilito dall'articolo 7, procedere allo scambio di
informazioni prescindendo dalla presentazione di apposite
richieste.
Il titolo II della Convenzione (articoli da 8 a 16) si
preoccupa di regolamentare le richieste aventi ad oggetto
forme specifiche di assistenza giudiziaria.
In particolare l'articolo 8 si fa carico di indicare le
modalità in forza delle quali possa farsi luogo alla
restituzione all'avente diritto, appartenente allo Stato
richiedente, dei beni provento di reato, esistenti nello Stato
richiesto, facendo salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede.
L'articolo 9 invece detta le regole da seguire in caso di
trasferimento temporaneo di persona detenuta nello Stato
richiesto verso lo Stato richiedente che stia svolgendo
indagini per il cui sviluppo appaia indispensabile il
contributo che potrà offrire il detenuto. In particolare viene
stabilito che il periodo di detenzione sofferto presso lo
Stato richiedente venga comunque computato in deduzione per il
calcolo del fine pena.
Il ricorso alla audizione di testimoni, periti o degli
stessi imputati (questi ultimi a determinate condizioni e con
il loro consenso) è regolato dall'articolo 10 della
Convenzione che, fra l'altro, prevede l'assistenza di un
interprete, l'adozione di misure di protezione delle persone
da ascoltare, l'obbligo che l'audizione venga condotta
dall'autorità giudiziaria competente, la facoltà per l'audito
di non testimoniare laddove tale facoltà sia riconosciuta
dallo Stato richiedente ovvero da quello richiesto, la
necessaria redazione di un processo verbale che consacri le
attività svolte nel corso dell'audizione ed, infine, i costi
da sostenere per l'espletamento di detta attività. Va,
inoltre, ricordato come all'audizione di testimoni e di periti
possa darsi corso, in forza dell'articolo 11, anche mediante
conferenza telefonica, sempre che vi consentano le persone da
ascoltare.
Nel caso di indagini penali che riguardino reati passibili
di estradizione, l'articolo 12 autorizza l'effettuazione, su
richiesta, di consegne sorvegliate che dovranno essere
disposte ed eseguite dallo Stato richiesto nel rispetto del
diritto interno e delle procedure da questo stabilite.
Di particolare rilievo risulta la previsione, in forza
dell'articolo 13, della costituzione di squadre investigative
comuni per lo svolgimento di indagini di natura penale
all'interno di uno o più degli Stati membri che hanno dato
vita alla composizione della squadra medesima. La norma in
questione disciplina altresì le modalità da seguire per dare
luogo alla formazione delle squadre investigative comuni, le
condizioni organizzative ed operative delle stesse, i poteri
di direzione nonché l'impiego di membri distaccati ed, infine,
per quali scopi possano essere utilizzate le informazioni
acquisite dai componenti delle squadre investigative.
L'articolo 14 consente il ricorso, per lo svolgimento di
indagini sulla criminalità, o ad infiltrati o a persone
operanti sotto falsa identità. Le operazioni di infiltrazione
dovranno essere concordate dai due Stati membri interessati
nel rispetto del diritto interno e delle procedure nazionali
di ciascuno di essi e dovranno essere effettuate secondo le
norme proprie dello Stato nel cui territorio vengono
condotte.
Nel caso di consegne sorvegliate, di squadre investigative
comuni o di operazioni di infiltrazione, l'articolo 15
stabilisce, ai fini della responsabilità penale per i reati
che dovessero essere commessi, l'equiparazione dei funzionari
appartenenti ad uno Stato diverso da quello in cui si svolgono
le attività, ai funzionari propri di quest'ultimo.
Quanto poi alla responsabilità civile che dovesse
scaturire da comportamenti che avessero cagionato dei danni
nell'esecuzione di operazioni della stessa natura di quelle
precedentemente esaminate, l'articolo 16 stabilisce che essa
ricade sullo Stato membro a cui apparteneva il funzionario
agente, Stato che sarà tenuto alla riparazione dei danni anche
mediante il rimborso di somme eventualmente anticipate a
titolo risarcitorio dallo Stato nel cui territorio le
operazioni siano state condotte.
Il titolo III (articoli da 17 a 22) della Convenzione
detta specifiche regole in materia di intercettazione delle
telecomunicazioni, facendo salva all'articolo 22 la
possibilità per gli Stati membri di raggiungere diverse intese
bilaterali che consentano il migliore sfruttamento delle
possibilità tecniche. Vengono individuate, all'articolo 17, le
autorità competenti a disporne l'esecuzione, mentre l'articolo
18 descrive il contenuto della richiesta di intercettazione
avanzata dallo Stato richiedente che, in particolare, dovrà
fare riferimento al provvedimento adottato dalla competente
autorità, fornendo opportune informazioni sia per la
identificazione della persona da sottoporre ad intercettazione
sia per avere un quadro definito della condotta criminale
oggetto delle indagini.
L'articolo 19 prevede la possibilità che l'esecuzione
delle attività di intercettazione possa avvenire ad opera di
specifici fornitori di servizi appositamente designati, senza
un coinvolgimento diretto dello Stato nel cui territorio sia
situata una stazione di ingresso. Possono, peraltro, darsi
casi in cui le operazioni di intercettazione, autorizzate da
uno Stato membro nel corso di indagini penali, svolte a
seguito della commissione di un illecito penale, per
individuare gli autori, vengano condotte sul territorio di
altro Stato membro senza il diretto coinvolgimento a livello
di assistenza tecnica di quest'ultimo. Per tali ipotesi
l'articolo 20 detta specifiche regole in materia di
presupposti, di condizioni e di modalità esecutive.
Quanto agli oneri dei costi sostenuti per l'esecuzione
delle operazioni di intercettazione, l'articolo 21 stabilisce
che essi devono essere posti a carico dello Stato
richiedente.
Il delicato tema della protezione dei dati personali viene
affrontato dall'articolo 23 (titolo IV) stabilendo il
principio che le disposizioni contenute in detta norma non si
applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro, ai
sensi della Convenzione in esame ed originari del predetto
Stato membro. Circa l'utilizzazione dei dati personali
trasmessi sulla base delle disposizioni della Convenzione
viene stabilito che essa può riguardare i procedimenti
individuati dalla Convenzione stessa, i procedimenti
giudiziari e amministrativi con quelli connessi e ogni
iniziativa che sia diretta a prevenire il materializzarsi di
un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per
finalità diverse da quelle descritte, l'uso dei dati è
subordinato ad una preventiva autorizzazione dello Stato che
trasmette i dati, a meno che lo Stato che intenda procedere
alla loro utilizzazione non abbia ottenuto il consenso della
persona interessata. In ogni caso lo Stato che trasmette i
dati ad altro Stato membro può richiedere a quest'ultimo che
fornisca notizie e informazioni circa l'uso che di quei dati
venga fatto.
Le disposizioni finali sono contenute nel titolo V della
Convenzione (articoli da 24 a 30). In particolare l'articolo
24 disciplina la natura e la portata delle dichiarazioni
successive alla entrata in vigore della Convenzione, con le
quali ogni Stato membro designa le autorità diverse e
ulteriori rispetto a quelle indicate nella Convenzione europea
di assistenza giudiziaria e nel Trattato Benelux, che sono
competenti ad applicare la Convenzione. Viene esclusa, in
forza dell'articolo 25, la possibilità di formulare riserve al
testo dalla Convenzione, mentre con l'articolo 26 si dettano
regole circa l'applicazione territoriale della Convenzione nei
confronti di Gibilterra e del Regno Unito.
In ultimo, gli articoli 27 e 29 disciplinano l'entrata in
vigore della Convenzione, mentre gli articoli 28 e 30
individuano le modalità di adesione di nuovi Stati membri ed
il depositario della Convenzione.
Oltre alla ratifica della Convenzione, la presente
proposta di legge prevede l'adeguamento della legislazione
nazionale per favorire la collaborazione tra l'autorità
giudiziaria italiana e quelle estere, nonché per dare concreta
attuazione agli strumenti di collaborazione introdotti dalla
medesima Convenzione. In particolare, sono previste le
modifiche al libro XI del codice di procedura penale
necessarie al fine di rendere operative le modalità
semplificate di collaborazione tra le autorità giudiziarie dei
Paesi membri dell'Unione europea. Viene quindi introdotta una
legislazione di dettaglio per disciplinare casi specifici di
collaborazione giudiziaria quali i gruppi investigativi comuni
e le intercettazioni di telecomunicazioni dall'estero, da
effettuare sul territorio italiano.