XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1951




        Onorevoli Colleghi! - Nel comune intento di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea approvava, il 29 maggio 2000 a Bruxelles, una apposita Convenzione nel presupposto che fosse interesse proprio degli Stati membri quello di fare in modo che l'assistenza giudiziaria venisse realizzata in maniera rapida ed efficace, fermi restando la compatibilità con i princìpi fondamentali del loro diritto interno ed il rispetto tanto dei diritti individuali che dei princìpi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955.
        Di fronte al crescente diffondersi a livello internazionale delle più diverse attività criminali il cui manifestarsi ed i cui effetti vanno ben oltre i confini territoriali dei singoli Stati, questi risultano sempre più interessati a sviluppare adeguati strumenti di contrasto fra i quali particolare importanza viene attribuita al rafforzamento della cooperazione giudiziaria.
        Di qui la pressante esigenza di procedere alle opportune integrazioni del testo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, le cui disposizioni continueranno comunque ad esplicare l'efficacia loro propria per tutte le questioni non specificamente disciplinate dalla Convenzione in esame ed il cui contenuto non introdurrà ostacolo alcuno al normale esercizio delle responsabilità incombenti sugli Stati membri in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.
        Il testo della Convenzione, dopo essersi preoccupato di definire con l'articolo 1 i rapporti intercorrenti con le altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria, escludendo che possa rimanere pregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli in forza di accordi bilaterali o multilaterali fra Stati, all'articolo 2 disciplina gli effetti, anche di portata abrogativa, che potranno prodursi rispetto alla normativa contenuta nell'accordo di Schengen.
        Con l'articolo 3 vengono puntualmente individuati i procedimenti, in particolare quelli instauratisi in materia penale, rispetto ai quali si fa luogo alla assistenza giudiziaria.
        L'articolo 4 descrive le formalità e le procedure da seguire nel caso in cui l'assistenza giudiziaria richiesta venga concessa, precisando come lo Stato richiesto debba seguire le indicazioni provenienti dallo Stato richiedente e sempre che queste non confliggano con i princìpi fondamentali dell'ordinamento proprio dello Stato richiesto. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per quest'ultimo di dare rapida esecuzione alle richieste formulate e vengono nel contempo individuati i percorsi da seguire nel caso in cui insorgano difficoltà od ostacoli a dare tempestiva attuazione alle richieste avanzate.
        Quanto alle modalità di trasmissione e di consegna degli atti del procedimento a mezzo posta a persona dimorante in un altro Stato membro, queste vengono disciplinate dall'articolo 5 che, tra l'altro, stabilisce sia l'obbligo della traduzione del testo dell'atto del procedimento nel caso in cui il destinatario non comprenda la lingua in cui è stato redatto, sia quello di corredare gli atti del procedimento, con l'avviso che il destinatario potrà chiedere informazioni, sui propri diritti e sugli obblighi nascenti dall'atto del procedimento, alle autorità competenti dello Stato richiedente.
        Salvo che in alcuni specifici casi in cui i rapporti devono essere tenuti dalle autorità centrali degli Stati, dall'articolo 6 viene consentito alle autorità giudiziarie che intendano avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria di rivolgersi direttamente alla autorità giudiziaria di altro Stato competente a darvi esecuzione; è previsto altresì che, in caso di urgenza, per la trasmissione ci si possa avvalere della collaborazione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). La possibilità di uno scambio diretto ai fini della trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza viene estesa anche ai casi in cui l'autorità richiedente e quella richiesta non appartengano allo stesso ordine.
        Nei limiti fissati dal diritto interno le autorità competenti degli Stati membri possono, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, procedere allo scambio di informazioni prescindendo dalla presentazione di apposite richieste.
        Il titolo II della Convenzione (articoli da 8 a 16) si preoccupa di regolamentare le richieste aventi ad oggetto forme specifiche di assistenza giudiziaria.
        In particolare l'articolo 8 si fa carico di indicare le modalità in forza delle quali possa farsi luogo alla restituzione all'avente diritto, appartenente allo Stato richiedente, dei beni provento di reato, esistenti nello Stato richiesto, facendo salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
        L'articolo 9 invece detta le regole da seguire in caso di trasferimento temporaneo di persona detenuta nello Stato richiesto verso lo Stato richiedente che stia svolgendo indagini per il cui sviluppo appaia indispensabile il contributo che potrà offrire il detenuto. In particolare viene stabilito che il periodo di detenzione sofferto presso lo Stato richiedente venga comunque computato in deduzione per il calcolo del fine pena.
        Il ricorso alla audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati (questi ultimi a determinate condizioni e con il loro consenso) è regolato dall'articolo 10 della Convenzione che, fra l'altro, prevede l'assistenza di un interprete, l'adozione di misure di protezione delle persone da ascoltare, l'obbligo che l'audizione venga condotta dall'autorità giudiziaria competente, la facoltà per l'audito di non testimoniare laddove tale facoltà sia riconosciuta dallo Stato richiedente ovvero da quello richiesto, la necessaria redazione di un processo verbale che consacri le attività svolte nel corso dell'audizione ed, infine, i costi da sostenere per l'espletamento di detta attività. Va, inoltre, ricordato come all'audizione di testimoni e di periti possa darsi corso, in forza dell'articolo 11, anche mediante conferenza telefonica, sempre che vi consentano le persone da ascoltare.
        Nel caso di indagini penali che riguardino reati passibili di estradizione, l'articolo 12 autorizza l'effettuazione, su richiesta, di consegne sorvegliate che dovranno essere disposte ed eseguite dallo Stato richiesto nel rispetto del diritto interno e delle procedure da questo stabilite.
        Di particolare rilievo risulta la previsione, in forza dell'articolo 13, della costituzione di squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini di natura penale all'interno di uno o più degli Stati membri che hanno dato vita alla composizione della squadra medesima. La norma in questione disciplina altresì le modalità da seguire per dare luogo alla formazione delle squadre investigative comuni, le condizioni organizzative ed operative delle stesse, i poteri di direzione nonché l'impiego di membri distaccati ed, infine, per quali scopi possano essere utilizzate le informazioni acquisite dai componenti delle squadre investigative.
        L'articolo 14 consente il ricorso, per lo svolgimento di indagini sulla criminalità, o ad infiltrati o a persone operanti sotto falsa identità. Le operazioni di infiltrazione dovranno essere concordate dai due Stati membri interessati nel rispetto del diritto interno e delle procedure nazionali di ciascuno di essi e dovranno essere effettuate secondo le norme proprie dello Stato nel cui territorio vengono condotte.
        Nel caso di consegne sorvegliate, di squadre investigative comuni o di operazioni di infiltrazione, l'articolo 15 stabilisce, ai fini della responsabilità penale per i reati che dovessero essere commessi, l'equiparazione dei funzionari appartenenti ad uno Stato diverso da quello in cui si svolgono le attività, ai funzionari propri di quest'ultimo.
        Quanto poi alla responsabilità civile che dovesse scaturire da comportamenti che avessero cagionato dei danni nell'esecuzione di operazioni della stessa natura di quelle precedentemente esaminate, l'articolo 16 stabilisce che essa ricade sullo Stato membro a cui apparteneva il funzionario agente, Stato che sarà tenuto alla riparazione dei danni anche mediante il rimborso di somme eventualmente anticipate a titolo risarcitorio dallo Stato nel cui territorio le operazioni siano state condotte.
        Il titolo III (articoli da 17 a 22) della Convenzione detta specifiche regole in materia di intercettazione delle telecomunicazioni, facendo salva all'articolo 22 la possibilità per gli Stati membri di raggiungere diverse intese bilaterali che consentano il migliore sfruttamento delle possibilità tecniche. Vengono individuate, all'articolo 17, le autorità competenti a disporne l'esecuzione, mentre l'articolo 18 descrive il contenuto della richiesta di intercettazione avanzata dallo Stato richiedente che, in particolare, dovrà fare riferimento al provvedimento adottato dalla competente autorità, fornendo opportune informazioni sia per la identificazione della persona da sottoporre ad intercettazione sia per avere un quadro definito della condotta criminale oggetto delle indagini.
        L'articolo 19 prevede la possibilità che l'esecuzione delle attività di intercettazione possa avvenire ad opera di specifici fornitori di servizi appositamente designati, senza un coinvolgimento diretto dello Stato nel cui territorio sia situata una stazione di ingresso. Possono, peraltro, darsi casi in cui le operazioni di intercettazione, autorizzate da uno Stato membro nel corso di indagini penali, svolte a seguito della commissione di un illecito penale, per individuare gli autori, vengano condotte sul territorio di altro Stato membro senza il diretto coinvolgimento a livello di assistenza tecnica di quest'ultimo. Per tali ipotesi l'articolo 20 detta specifiche regole in materia di presupposti, di condizioni e di modalità esecutive.
        Quanto agli oneri dei costi sostenuti per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, l'articolo 21 stabilisce che essi devono essere posti a carico dello Stato richiedente.
        Il delicato tema della protezione dei dati personali viene affrontato dall'articolo 23 (titolo IV) stabilendo il principio che le disposizioni contenute in detta norma non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro, ai sensi della Convenzione in esame ed originari del predetto Stato membro. Circa l'utilizzazione dei dati personali trasmessi sulla base delle disposizioni della Convenzione viene stabilito che essa può riguardare i procedimenti individuati dalla Convenzione stessa, i procedimenti giudiziari e amministrativi con quelli connessi e ogni iniziativa che sia diretta a prevenire il materializzarsi di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per finalità diverse da quelle descritte, l'uso dei dati è subordinato ad una preventiva autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, a meno che lo Stato che intenda procedere alla loro utilizzazione non abbia ottenuto il consenso della persona interessata. In ogni caso lo Stato che trasmette i dati ad altro Stato membro può richiedere a quest'ultimo che fornisca notizie e informazioni circa l'uso che di quei dati venga fatto.
        Le disposizioni finali sono contenute nel titolo V della Convenzione (articoli da 24 a 30). In particolare l'articolo 24 disciplina la natura e la portata delle dichiarazioni successive alla entrata in vigore della Convenzione, con le quali ogni Stato membro designa le autorità diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel Trattato Benelux, che sono competenti ad applicare la Convenzione. Viene esclusa, in forza dell'articolo 25, la possibilità di formulare riserve al testo dalla Convenzione, mentre con l'articolo 26 si dettano regole circa l'applicazione territoriale della Convenzione nei confronti di Gibilterra e del Regno Unito.
        In ultimo, gli articoli 27 e 29 disciplinano l'entrata in vigore della Convenzione, mentre gli articoli 28 e 30 individuano le modalità di adesione di nuovi Stati membri ed il depositario della Convenzione.
        Oltre alla ratifica della Convenzione, la presente proposta di legge prevede l'adeguamento della legislazione nazionale per favorire la collaborazione tra l'autorità giudiziaria italiana e quelle estere, nonché per dare concreta attuazione agli strumenti di collaborazione introdotti dalla medesima Convenzione. In particolare, sono previste le modifiche al libro XI del codice di procedura penale necessarie al fine di rendere operative le modalità semplificate di collaborazione tra le autorità giudiziarie dei Paesi membri dell'Unione europea. Viene quindi introdotta una legislazione di dettaglio per disciplinare casi specifici di collaborazione giudiziaria quali i gruppi investigativi comuni e le intercettazioni di telecomunicazioni dall'estero, da effettuare sul territorio italiano.




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