XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1951




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE


Art. 1.

(Ratifica della Convenzione)

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata "Convenzione".


Art. 2.

(Esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.


Capo II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 3.

(Richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri
dell'Unione europea).

        1. Nei casi previsti dalla Convenzione, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, può domandare al Ministro della giustizia di richiedere alla competente autorità di altro Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Con la domanda sono trasmessi gli atti del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini dei compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.
        2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, formula la relativa richiesta.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme in materia di assistenza giudiziaria.


Art. 4.

(Richieste di altri Stati membri
dell'Unione europea).

        1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione, uno Stato membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta, al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al prefetto di Roma.
        2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di settore.

Capo III

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE


Art. 5.

(Applicazione di convenzioni
internazionali).

        1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato nonché dalle norme di diritto internazionale generale".


Art. 6.

(Rogatorie conformi a convenzioni
internazionali).

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 723 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea formulate in conformità alle convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale in vigore per lo Stato".

Art. 7.

(Procedimenti in sede giurisdizionale).

        1. L'articolo 724 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 724 - (Procedimenti in sede giurisdizionale). - 1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste alla corte d'appello.
            2. La competenza a dare esecuzione alla rogatoria spetta alla corte d'appello del distretto del luogo nel quale si deve procedere agli atti richiesti. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, la competenza appartiene alla corte d'appello nel distretto della quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se in tale modo non è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla corte d'appello di Roma.
            3. Subito dopo avere ricevuto la richiesta di cui al comma 1, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.
            4. La corte d'appello dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
            5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, il procuratore generale dà esecuzione alla rogatoria con decreto motivato. Si applicano i criteri di cui al comma 2.
            6. L' esecuzione della rogatoria è negata:

            a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

            b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

            c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
            7. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".


Art. 8.

(Esecuzione delle rogatorie delle autorità degli Stati membri
dell'Unione europea).

        1. Dopo l'articolo 724 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 724-bis. - (Esecuzione delle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Le rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti.
        2. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.
        3. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 724".
        4. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
        5. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla rogatoria con decreto motivato.
        6. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 6, lettere a) e c), e 7 dell'articolo 724".


Art. 9.

(Esecuzione delle rogatorie).

        1. L'articolo 725 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 725 - (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
        2. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, l'autorità giudiziaria competente secondo i criteri indicati dagli articoli 724 e 724-bis può delegare un suo componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo ove gli atti si devono compiere, fissando il termine per l'esecuzione.
        3. Quando procedono direttamente all'esecuzione della rogatoria, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto possono delegare il procuratore della Repubblica del luogo nel quale si devono compiere gli atti richiesti, fissando il termine per l'esecuzione.
        4. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione della rogatoria può autorizzare la presenza alle attività da compiere delle autorità e delle persone indicate dallo Stato richiedente".


Art. 10.

(Trasmissione di rogatorie).

        1. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 727 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

        "5-bis. Quando, nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità, tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
        5-ter. Il pubblico ministero trasmette al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ovvero comunque rilevanti al fine della raccolta e dell'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata".


Art. 11.

(Utilizzabilità degli atti assunti
per rogatoria).

        1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni".

        2. All'articolo 729 del codice di procedura penale, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.


Art. 12.

(Indagini e sequestro a fini di confisca).

        1. L'articolo 737-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine dell'esecuzione della richiesta dell'autorità di altro Stato di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al loro sequestro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 723, 724, 724-bis, 725 e 726.
        2. L'esecuzione della richiesta di indagini è negata:

            a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nelle Stato per gli stessi fatti;

            b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

            3. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.
            4. Il sequestro ordinato ai sensi del presente articolo perde efficacia e il giudice ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide il giudice che ha ordinato il sequestro".


Art. 13.

(Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni
trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera).

        1. Dopo l'articolo 78-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 78-ter.- (Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera). - 1. Al fine dell'acquisizione degli atti spontaneamente trasmessi dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, si osservano le disposizioni dell'articolo 78.
        2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità straniera all'utilizzabilità delle informazioni spontaneamente trasmesse"


Art. 14.

(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria
in tema di rogatorie).

        1. All'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "dagli articoli 724," sono inserite le seguenti: "724-bis".


Art. 15.

(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di
cooperazione giudiziaria).

        1. L'articolo 205-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        "Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è necessario per l'espletamento di determinati atti in una procedura di cooperazione giudiziaria il consenso dell'interessato non può essere revocato, salvo che quest'ultimo provi di avere senza colpa ignorato circostanze determinanti del consenso espresso".


Capo IV

FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA


Art. 16.

(Condizioni della restituzione di cose
pertinenti al reato).

        1. La decisione sulla restituzione dei beni indicati dall'articolo 8 della Convenzione, quando relativa a beni oggetto di specifica tutela amministrativa, è comunicata senza ritardo dalla competente autorità giudiziaria al Ministro della giustizia.
        2. II Ministro della giustizia, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, può disporre che non si dia corso alla restituzione dopo aver interpellato l'amministrazione competente.


Art. 17.

(Trasferimento temporaneo di persone detenute a fini
investigativi).

        1. Sulla richiesta dell'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea di trasferimento temporaneo di persone detenute o internate formulata in conformità all'articolo 9 della Convenzione, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata.
        2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene dall'autorità giudiziaria italiana, il Ministro della giustizia, acquisite le opportune informazioni dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, concorda il trasferimento e le relative modalità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.
        3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata la documentazione comprovante il consenso della persona detenuta o internata. La dichiarazione di consenso è acquisita dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.
        4. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento è computato quanto alla durata della custodia cautelare ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4, dello stesso codice.


Art. 18.

(Audizioni mediante videoconferenza).

        1. Le audizioni compiute dal giudice secondo le modalità previste dall'articolo 10 della Convenzione hanno la stessa efficacia processuale di quelle compiute nel territorio dello Stato secondo le norme del codice di procedura penale. Negli altri casi si applica l'articolo 431 del codice di procedura penale.
        2. L'audizione secondo le modalità previste dall'articolo 10 della Convenzione è ammissibile anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale.


Art. 19.

(Audizioni mediante conferenza telefonica).

        1. Le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione si applicano anche, in quanto compatibili, alle audizioni mediante conferenza telefonica previste dall'articolo 11 della Convenzione.
        2. L'audizione di cui al comma 1 di testimoni, periti, consulenti tecnici e delle parti private diverse dall'imputato che si trovano nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea è in ogni caso subordinata al consenso delle parti.


Art. 20.

(Consegne sorvegliate).

        1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire elementi di prova in relazione a delitti per i quali può essere concessa l'estradizione ovvero per individuare o catturare i responsabili dei medesimi delitti, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
        2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, e il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
        3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo nel quale l'operazione deve svolgersi.
        4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Nei casi di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
        5. Se le iniziative di cui ai commi 2 e 3 sono adottate su richiesta dell'autorità straniera formulata nei casi previsti da convenzioni internazionali, il pubblico ministero può dare comunicazione dei provvedimenti adottati anche all'autorità richiedente.


Capo V

GRUPPI INVESTIGATIVI COMUNI


Art. 21.

(Presupposti).

        1. Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte da autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea può richiedere alle competenti autorità straniere di procedere alla costituzione di gruppi investigativi comuni:

            a) quando le indagini riguardano notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati o per l'esigenza di compiere atti all'estero;
            b) quando comunque sussiste l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini, la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria, la completezza e la tempestività delle investigazioni.

        2. Dell'iniziativa di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale, se rileva trattarsi di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è data, ai fini del successivo coordinamento, al procuratore nazionale antimafia.
        3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.


Art. 22.

(Contenuto e forma della richiesta).

        1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo comune deve contenere l'indicazione:

            a) dell'oggetto e delle finalità delle investigazioni nonché dei motivi che la giustificano;

            b) della prevedibile durata delle indagini comuni;

            c) del nominativo dei pubblici ministeri eventualmente destinati a farne parte, in relazione alla natura ed alla complessità delle attività da compiere;

            d) dei nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria designati dal responsabile dei rispettivi servizi o della direzione investigativa antimafia;

            e) degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie dell'indagine comune;

            f) del nominativo del responsabile del gruppo investigativo comune nel territorio dello Stato ove si svolgono le indagini e delle condizioni di esercizio delle sue funzioni;

            g) delle modalità degli atti da compiere all'estero necessarie all'utilizzazione processuale dei medesimi.


Art. 23.

(Formazione dell'accordo costitutivo).

        1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo comune è senza ritardo trasmessa al Ministro della giustizia, unitamente alla documentazione relativa al consenso, eventualmente già prestato, della competente autorità straniera.
        2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, il procuratore della Repubblica ne trasmette senza ritardo copia al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
        3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa senza ritardo al Ministro della giustizia, unitamente alla documentazione relativa al consenso prestato dal procuratore della Repubblica e al parere del procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si procede in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
        4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 723, comma 3, e 727, comma 2, del codice di procedura penale.
        5. La durata delle indagini comuni non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia, nonché, ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si procede in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia.
        6. Le disposizioni in tema di formazione e proroga dell'accordo costitutivo del gruppo investigativo comune si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del suo contenuto.


Art. 24.

(Funzionari distaccati ed esperti).

        1. Salvo che nell'accordo sia stabilito diversamente, i funzionari distaccati dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea possono partecipare al compimento degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai medesimi funzionari, se autorizzati con decreto del Ministro dell'interno adottato di intesa con il Ministro della giustizia, al porto di armi nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
        2. I rappresentanti e gli esperti eventualmente designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea sono autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'accordo costitutivo.


Art. 25.

(Acquisizione di atti compiuti all'estero congiuntamente
con l'autorità straniera).

        1. Dopo l'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "Art. 78-bis. - (Acquisizione di atti compiuti all'estero congiuntamente con l'autorità straniera). - 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o nell'ambito di gruppi investigativi comuni all'estero hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice".


Art. 26.

(Uso delle informazioni investigative).

        
1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato membro dell'Unione europea di ritardare l'utilizzazione per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'accordo costitutivo delle informazioni ottenute dai componenti del gruppo investigativo comune e non altrimenti disponibili se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Copia della richiesta è senza ritardo trasmessa al Ministro della giustizia.
        2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste da altri Stati membri dell'Unione europea alla utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'accordo costitutivo".

Capo VI

RICHIESTE, INFORMAZIONI ED OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI DALL'ESTERO


Art. 27.

(Competenza).

        l. Le richieste di intercettazione delle telecomunicazioni dell'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza ovvero, se questa è sconosciuta, in via successiva, il domicilio o la dimora.
        2. Se non sono noti la residenza, il domicilio e lo dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.
        3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
        4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto intercettazioni delle telecomunicazioni da svolgere in luoghi diversi ovvero anche ulteriori attività di acquisizione probatoria, i relativi atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 724-bis del codice di procedura penale.


Art. 28.

(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni degli Stati membri dell'Unione
europea).

        1. Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 27, comma 1, il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del medesimo articolo 27, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari che, se ne ricorrono le condizioni, autorizza con ordinanza le relative operazioni, stabilendone la durata.
        2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il procuratore della Repubblica, acquisite le informazioni necessarie, dispone la immediata esecuzione della rogatoria con decreto motivato che deve essere trasmesso al giudice per le indagini preliminari, unitamente agli atti della rogatoria, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore.
        3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni.
        4. Il giudice, entro novantasei ore dal provvedimento, decide con ordinanza se autorizzare la prosecuzione delle operazioni, stabilendone la durata. Il giudice per le indagini preliminari può richiedere ulteriori informazioni alla autorità richiedente, qualora esse non siano state preventivamente acquisite dal procuratore della Repubblica. In caso di provvedimento negativo, il giudice dispone anche sull'utilizzabilità dei risultati eventualmente ottenuti dallo Stato membro dell'Unione europea.
        5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 6, lettere a), b) e c), e 7, del codice di procedura penale.


Art. 29.

(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni sul territorio dello Stato membro
dell'Unione europea richiedente o di un terzo Stato
membro).

        1. Sulla richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea richiedente, il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27 provvede con decreto motivato.
        2. Quando la richiesta riguarda l'attivazione di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova in un terzo Stato membro dell'Unione europea, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 accerta che tale Stato abbia trasmesso la risposta di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della Convenzione.
        3. L'esecuzione è negata se la rogatoria non è formulata in conformità alla Convenzione, se è contraria ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e, nei casi previsti dal comma 2, se è stato negato il consenso da parte del terzo Stato membro dell'Unione europea.


Art. 30.

(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni di uno Stato membro dell'Unione europea da
eseguire nel territorio di un terzo Stato non membro).

        1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni, da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano, riguardanti una persona che si trova nel territorio di uno Stato non membro dell'Unione europea.
        2. Sulla richiesta di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27 provvede con decreto motivato.
        3. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della documentazione comprovante il consenso delle competenti autorità dello Stato non membro dell'Unione europea nel territorio del quale si trova la persona.


Art. 31.

(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni nel territorio dello Stato richiedente non
membro dell'Unione europea).

        1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio di un terzo Stato richiedente non membro dell'Unione europea da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano.


Art. 32.

(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni di uno Stato non membro dell'Unione europea
nel territorio di un terzo Stato non membro).

        1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di uno Stato non membro dell'Unione europea di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio di un terzo Stato non membro, da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano.
        2. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della documentazione comprovante il consenso dello Stato nel territorio del quale si trova la persona.


Art. 33.

(Informazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, della Convenzione).

        1. Il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27, ricevuta dalla autorità di uno Stato membro dell'Unione europea l'informazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore successive, trasmette la relativa documentazione e il proprio parere al giudice per le indagini preliminari.
        2. Il giudice per le indagini preliminari, entro le novantasei ore dalla ricezione della informazione di cui al comma 1, autorizza con ordinanza l'inizio o la prosecuzione delle intercettazioni.
        3. In caso di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 2, il giudice decide anche sulla utilizzabilità degli elementi di prova già acquisiti. Il giudice comunica senza ritardo all'autorità richiedente i motivi del diniego.
        4. Quando autorizza la proroga di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), numero IV), della Convenzione, il giudice ne dà immediata comunicazione all'autorità richiedente.


Art. 34.

(Accesso diretto di autorità di altri Stati alle
installazioni operative dei fornitori di servizi di
telecomunicazioni).

        l. I fornitori di servizi di telecomunicazioni devono consentire alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio nazionale per effettuare intercettazioni delle telecomunicazioni nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente.
        2. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
        3. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da Stati non membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della giustizia.


Capo VII

ENTRATA IN VIGORE


Art. 35.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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