XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1951
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Ratifica della Convenzione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata
"Convenzione".
Art. 2.
(Esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della
Convenzione stessa.
Capo II
ASSISTENZA GIUDIZIARIA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 3.
(Richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri
dell'Unione europea).
1. Nei casi previsti dalla Convenzione, l'autorità
competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, può domandare al Ministro della
giustizia di richiedere alla competente autorità di altro
Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di
accertamento di cui all'articolo 13 della medesima legge n.
689 del 1981. Con la domanda sono trasmessi gli atti del
procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini dei
compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.
2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il
compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la
sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello
Stato, formula la relativa richiesta.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene
all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme
in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 4.
(Richieste di altri Stati membri
dell'Unione europea).
1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione, uno Stato
membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di
attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di
illeciti in relazione ad un procedimento promosso per
l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative
contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso
giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga
che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità,
la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,
trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta,
al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività
richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al
prefetto di Roma.
2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il
prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
di settore.
Capo III
MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
Art. 5.
(Applicazione di convenzioni
internazionali).
1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione
all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti
con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, dalla Convenzione
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29
maggio 2000, e dalle altre norme delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato nonché dalle norme di
diritto internazionale generale".
Art. 6.
(Rogatorie conformi a convenzioni
internazionali).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 723 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
alle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione
europea formulate in conformità alle convenzioni
internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale
in vigore per lo Stato".
Art. 7.
(Procedimenti in sede giurisdizionale).
1. L'articolo 724 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 724 - (Procedimenti in sede giurisdizionale). -
1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti trasmessi
dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità
straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per
lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni
probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che
secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza
l'autorizzazione del giudice, presenta senza ritardo le
proprie richieste alla corte d'appello.
2. La competenza a dare esecuzione alla rogatoria
spetta alla corte d'appello del distretto del luogo nel quale
si deve procedere agli atti richiesti. Quando la rogatoria ha
per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti,
la competenza appartiene alla corte d'appello nel distretto
della quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se in
tale modo non è possibile determinare la competenza, questa
appartiene alla corte d'appello di Roma.
3. Subito dopo avere ricevuto la richiesta di cui al
comma 1, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza e
ne dà comunicazione al procuratore generale.
4. La corte d'appello dà esecuzione alla rogatoria
con ordinanza.
5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1,
il procuratore generale dà esecuzione alla rogatoria con
decreto motivato. Si applicano i criteri di cui al comma 2.
6. L' esecuzione della rogatoria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge
e sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorità
straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso,
alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle
condizioni personali o sociali possano influire sullo
svolgimento del processo e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
7. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa
può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello
Stato".
Art. 8.
(Esecuzione delle rogatorie delle autorità degli Stati membri
dell'Unione europea).
1. Dopo l'articolo 724 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 724-bis. - (Esecuzione delle rogatorie delle
autorità degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Le
rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione
europea sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve
procedere agli atti richiesti.
2. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni
probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che
secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza
l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica
presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le
indagini preliminari del tribunale del capoluogo del
distretto.
3. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che
devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i
criteri di cui al comma 2 dell'articolo 724".
4. Il giudice provvede senza ritardo con
ordinanza.
5. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2,
il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione
alla rogatoria con decreto motivato.
6. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 6, lettere a) e c), e 7 dell'articolo
724".
Art. 9.
(Esecuzione delle rogatorie).
1. L'articolo 725 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 725 - (Esecuzione delle rogatorie). - 1.
Per il compimento degli atti richiesti si applicano le
norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme
espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera
che non siano contrarie ai princìpi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria,
l'autorità giudiziaria competente secondo i criteri indicati
dagli articoli 724 e 724-bis può delegare un suo
componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del
luogo ove gli atti si devono compiere, fissando il termine per
l'esecuzione.
3. Quando procedono direttamente all'esecuzione
della rogatoria, il procuratore generale e il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto possono delegare il procuratore della Repubblica del
luogo nel quale si devono compiere gli atti richiesti,
fissando il termine per l'esecuzione.
4. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione
della rogatoria può autorizzare la presenza alle attività da
compiere delle autorità e delle persone indicate dallo Stato
richiedente".
Art. 10.
(Trasmissione di rogatorie).
1. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 727 del
codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"5-bis. Quando, nei casi previsti da convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato, la domanda di
assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità
previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità
giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne
specifica le modalità, tenendo conto degli elementi necessari
per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
5-ter. Il pubblico ministero trasmette al
procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie relative
ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ovvero
comunque rilevanti al fine della raccolta e dell'elaborazione
di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità
organizzata".
Art. 11.
(Utilizzabilità degli atti assunti
per rogatoria).
1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
alla utilizzabilità degli atti richiesti l'autorità
giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni".
2. All'articolo 729 del codice di procedura penale, i
commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Art. 12.
(Indagini e sequestro a fini di confisca).
1. L'articolo 737-bis del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di
confisca). - 1. Nei casi previsti da convenzioni
internazionali, al fine dell'esecuzione della richiesta
dell'autorità di altro Stato di procedere ad indagini su beni
che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di
esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata,
ovvero di procedere al loro sequestro, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 723, 724, 724-bis, 725
e 726.
2. L'esecuzione della richiesta di indagini è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla
legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero
consentiti qualora si procedesse nelle Stato per gli stessi
fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non
sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della
confisca.
3. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 737,
commi 2 e 3.
4. Il sequestro ordinato ai sensi del presente
articolo perde efficacia e il giudice ordina la restituzione
delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due
anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero
non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può
essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due
anni; sulla richiesta decide il giudice che ha ordinato il
sequestro".
Art. 13.
(Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni
trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera).
1. Dopo l'articolo 78-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 78-ter.- (Acquisizione ed utilizzazione
delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità
straniera). - 1. Al fine dell'acquisizione degli atti
spontaneamente trasmessi dall'autorità straniera a norma di
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, si
osservano le disposizioni dell'articolo 78.
2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto
delle condizioni eventualmente poste dall'autorità straniera
all'utilizzabilità delle informazioni spontaneamente
trasmesse"
Art. 14.
(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria
in tema di rogatorie).
1. All'articolo 204-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: "dagli articoli 724," sono
inserite le seguenti: "724-bis".
Art. 15.
(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di
cooperazione giudiziaria).
1. L'articolo 205-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
"Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso
nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1.
Quando è necessario per l'espletamento di determinati atti
in una procedura di cooperazione giudiziaria il consenso
dell'interessato non può essere revocato, salvo che
quest'ultimo provi di avere senza colpa ignorato circostanze
determinanti del consenso espresso".
Capo IV
FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Art. 16.
(Condizioni della restituzione di cose
pertinenti al reato).
1. La decisione sulla restituzione dei beni indicati
dall'articolo 8 della Convenzione, quando relativa a beni
oggetto di specifica tutela amministrativa, è comunicata senza
ritardo dalla competente autorità giudiziaria al Ministro
della giustizia.
2. II Ministro della giustizia, entro un mese dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 1, può disporre
che non si dia corso alla restituzione dopo aver interpellato
l'amministrazione competente.
Art. 17.
(Trasferimento temporaneo di persone detenute a fini
investigativi).
1. Sulla richiesta dell'autorità di altro Stato membro
dell'Unione europea di trasferimento temporaneo di persone
detenute o internate formulata in conformità all'articolo 9
della Convenzione, provvede il Ministro della giustizia,
sentita l'autorità giudiziaria interessata.
2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene
dall'autorità giudiziaria italiana, il Ministro della
giustizia, acquisite le opportune informazioni dall'autorità
giudiziaria che ha emesso il provvedimento, concorda il
trasferimento e le relative modalità ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, della Convenzione.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata la
documentazione comprovante il consenso della persona detenuta
o internata. La dichiarazione di consenso è acquisita dal
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione.
4. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del
trasferimento è computato quanto alla durata della custodia
cautelare ai soli effetti della durata complessiva stabilita
dall'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale,
fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4, dello stesso
codice.
Art. 18.
(Audizioni mediante videoconferenza).
1. Le audizioni compiute dal giudice secondo le
modalità previste dall'articolo 10 della Convenzione hanno la
stessa efficacia processuale di quelle compiute nel territorio
dello Stato secondo le norme del codice di procedura penale.
Negli altri casi si applica l'articolo 431 del codice di
procedura penale.
2. L'audizione secondo le modalità previste dall'articolo
10 della Convenzione è ammissibile anche nei confronti di una
persona sottoposta a procedimento penale.
Art. 19.
(Audizioni mediante conferenza telefonica).
1. Le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione
si applicano anche, in quanto compatibili, alle audizioni
mediante conferenza telefonica previste dall'articolo 11 della
Convenzione.
2. L'audizione di cui al comma 1 di testimoni, periti,
consulenti tecnici e delle parti private diverse dall'imputato
che si trovano nel territorio di altro Stato membro
dell'Unione europea è in ogni caso subordinata al consenso
delle parti.
Art. 20.
(Consegne sorvegliate).
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è
necessario per acquisire elementi di prova in relazione a
delitti per i quali può essere concessa l'estradizione ovvero
per individuare o catturare i responsabili dei medesimi
delitti, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico ministero al quale, entro quarantotto ore, devono
trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o
l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso,
il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il pubblico
ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione
dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del
fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di
urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti
può essere disposto anche oralmente, e il relativo decreto
deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia
giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli
sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti
adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al
luogo nel quale l'operazione deve svolgersi.
4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il
procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al
procuratore generale presso la corte d'appello. Nei casi di
cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura
penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale
antimafia.
5. Se le iniziative di cui ai commi 2 e 3 sono adottate su
richiesta dell'autorità straniera formulata nei casi previsti
da convenzioni internazionali, il pubblico ministero può dare
comunicazione dei provvedimenti adottati anche all'autorità
richiedente.
Capo V
GRUPPI INVESTIGATIVI COMUNI
Art. 21.
(Presupposti).
1. Il procuratore della Repubblica che procede ad
indagini collegate a quelle condotte da autorità degli altri
Stati membri dell'Unione europea può richiedere alle
competenti autorità straniere di procedere alla costituzione
di gruppi investigativi comuni:
a) quando le indagini riguardano notizie di reato
che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la
molteplicità dei fatti tra loro collegati o per l'esigenza di
compiere atti all'estero;
b) quando comunque sussiste l'esigenza di
assicurare il coordinamento delle indagini, la funzionalità
dell'impiego della polizia giudiziaria, la completezza e la
tempestività delle investigazioni.
2. Dell'iniziativa di cui al comma 1 il procuratore della
Repubblica dà tempestiva comunicazione al procuratore generale
presso la corte d'appello, il quale, se rileva trattarsi di
indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico
ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai
procuratori della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione è data, ai fini del successivo
coordinamento, al procuratore nazionale antimafia.
3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero
procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità
straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa
fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il
contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte
d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero
appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Nel caso di indagini relative
ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal
procuratore nazionale antimafia.
Art. 22.
(Contenuto e forma della richiesta).
1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo
comune deve contenere l'indicazione:
a) dell'oggetto e delle finalità delle
investigazioni nonché dei motivi che la giustificano;
b) della prevedibile durata delle indagini
comuni;
c) del nominativo dei pubblici ministeri
eventualmente destinati a farne parte, in relazione alla
natura ed alla complessità delle attività da compiere;
d) dei nominativi degli ufficiali di polizia
giudiziaria designati dal responsabile dei rispettivi servizi
o della direzione investigativa antimafia;
e) degli altri Stati, delle organizzazioni
internazionali e degli organismi istituiti nell'ambito
dell'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la
designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie
dell'indagine comune;
f) del nominativo del responsabile del gruppo
investigativo comune nel territorio dello Stato ove si
svolgono le indagini e delle condizioni di esercizio delle sue
funzioni;
g) delle modalità degli atti da compiere
all'estero necessarie all'utilizzazione processuale dei
medesimi.
Art. 23.
(Formazione dell'accordo costitutivo).
1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo
comune è senza ritardo trasmessa al Ministro della giustizia,
unitamente alla documentazione relativa al consenso,
eventualmente già prestato, della competente autorità
straniera.
2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene
dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, il
procuratore della Repubblica ne trasmette senza ritardo copia
al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se
si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al
procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale
coordinamento investigativo.
3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa senza
ritardo al Ministro della giustizia, unitamente alla
documentazione relativa al consenso prestato dal procuratore
della Repubblica e al parere del procuratore generale presso
la corte d'appello ovvero, se si procede in relazione ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice
di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 723, comma 3, e 727, comma 2, del codice di
procedura penale.
5. La durata delle indagini comuni non può essere
superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate
dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni
nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere
superiore ad un anno. La proroga è comunicata senza ritardo al
Ministro della giustizia, nonché, ai fini del coordinamento
investigativo, al procuratore generale presso la corte
d'appello ovvero, se si procede in relazione ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia.
6. Le disposizioni in tema di formazione e proroga
dell'accordo costitutivo del gruppo investigativo comune si
applicano, in quanto compatibili, in caso di successive
modificazioni del suo contenuto.
Art. 24.
(Funzionari distaccati ed esperti).
1. Salvo che nell'accordo sia stabilito diversamente, i
funzionari distaccati dall'autorità di altro Stato membro
dell'Unione europea possono partecipare al compimento degli
atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato,
nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria. Ai medesimi funzionari, se autorizzati con
decreto del Ministro dell'interno adottato di intesa con il
Ministro della giustizia, al porto di armi nel territorio
dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
53 del codice penale.
2. I rappresentanti e gli esperti eventualmente designati
da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli
organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea sono
autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all'esecuzione
degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato
in conformità a quanto stabilito nell'accordo costitutivo.
Art. 25.
(Acquisizione di atti compiuti all'estero congiuntamente
con l'autorità straniera).
1. Dopo l'articolo 78 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Acquisizione di atti compiuti
all'estero congiuntamente con l'autorità straniera). - 1.
Nei casi previsti da convenzioni internazionali gli atti
compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o nell'ambito
di gruppi investigativi comuni all'estero hanno la stessa
efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme
del codice".
Art. 26.
(Uso delle informazioni investigative).
1. Il procuratore della Repubblica può richiedere
all'autorità dell'altro Stato membro dell'Unione europea di
ritardare l'utilizzazione per fini investigativi e processuali
diversi da quelli indicati nell'accordo costitutivo delle
informazioni ottenute dai componenti del gruppo investigativo
comune e non altrimenti disponibili se essa può pregiudicare
indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Copia
della richiesta è senza ritardo trasmessa al Ministro della
giustizia.
2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle
condizioni eventualmente poste da altri Stati membri
dell'Unione europea alla utilizzazione delle informazioni di
cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da
quelli indicati nell'accordo costitutivo".
Capo VI
RICHIESTE, INFORMAZIONI ED OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI DALL'ESTERO
Art. 27.
(Competenza).
l. Le richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni dell'autorità di uno Stato membro
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17 della
Convenzione sono trasmesse al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la
persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di
intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza
ovvero, se questa è sconosciuta, in via successiva, il
domicilio o la dimora.
2. Se non sono noti la residenza, il domicilio e lo
dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.
3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi
del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha
ad oggetto intercettazioni delle telecomunicazioni da svolgere
in luoghi diversi ovvero anche ulteriori attività di
acquisizione probatoria, i relativi atti sono trasmessi al
procuratore della Repubblica individuato ai sensi
dell'articolo 724-bis del codice di procedura penale.
Art. 28.
(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni degli Stati membri dell'Unione
europea).
1. Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 27, comma 1,
il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del
medesimo articolo 27, presenta senza ritardo le proprie
richieste al giudice per le indagini preliminari che, se ne
ricorrono le condizioni, autorizza con ordinanza le relative
operazioni, stabilendone la durata.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il procuratore della Repubblica, acquisite le
informazioni necessarie, dispone la immediata esecuzione della
rogatoria con decreto motivato che deve essere trasmesso al
giudice per le indagini preliminari, unitamente agli atti
della rogatoria, immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni.
4. Il giudice, entro novantasei ore dal provvedimento,
decide con ordinanza se autorizzare la prosecuzione delle
operazioni, stabilendone la durata. Il giudice per le indagini
preliminari può richiedere ulteriori informazioni alla
autorità richiedente, qualora esse non siano state
preventivamente acquisite dal procuratore della Repubblica. In
caso di provvedimento negativo, il giudice dispone anche
sull'utilizzabilità dei risultati eventualmente ottenuti dallo
Stato membro dell'Unione europea.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 724,
commi 6, lettere a), b) e c), e 7, del codice di
procedura penale.
Art. 29.
(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni sul territorio dello Stato membro
dell'Unione europea richiedente o di un terzo Stato
membro).
1. Sulla richiesta di intercettazione delle
telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio
dello Stato membro dell'Unione europea richiedente, il
procuratore della Repubblica individuato ai sensi
dell'articolo 27 provvede con decreto motivato.
2. Quando la richiesta riguarda l'attivazione di
intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si
trova in un terzo Stato membro dell'Unione europea, il
procuratore della Repubblica di cui al comma 1 accerta che
tale Stato abbia trasmesso la risposta di cui all'articolo 20,
paragrafo 4, della Convenzione.
3. L'esecuzione è negata se la rogatoria non è formulata
in conformità alla Convenzione, se è contraria ai princìpi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e, nei
casi previsti dal comma 2, se è stato negato il consenso da
parte del terzo Stato membro dell'Unione europea.
Art. 30.
(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni di uno Stato membro dell'Unione europea da
eseguire nel territorio di un terzo Stato non membro).
1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del
codice di procedura penale si applicano, in quanto
compatibili, alle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni, da eseguire mediante installazioni
operative nel territorio italiano, riguardanti una persona che
si trova nel territorio di uno Stato non membro dell'Unione
europea.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 il procuratore della
Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27 provvede con
decreto motivato.
3. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della
documentazione comprovante il consenso delle competenti
autorità dello Stato non membro dell'Unione europea nel
territorio del quale si trova la persona.
Art. 31.
(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni nel territorio dello Stato richiedente non
membro dell'Unione europea).
1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del
codice di procedura penale si applicano, in quanto
compatibili, alle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio
di un terzo Stato richiedente non membro dell'Unione europea
da eseguire mediante installazioni operative nel territorio
italiano.
Art. 32.
(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle
telecomunicazioni di uno Stato non membro dell'Unione europea
nel territorio di un terzo Stato non membro).
1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del
codice di procedura penale si applicano, in quanto
compatibili, alle richieste di uno Stato non membro
dell'Unione europea di intercettazione delle telecomunicazioni
di una persona che si trova nel territorio di un terzo Stato
non membro, da eseguire mediante installazioni operative nel
territorio italiano.
2. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della
documentazione comprovante il consenso dello Stato nel
territorio del quale si trova la persona.
Art. 33.
(Informazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, della Convenzione).
1. Il procuratore della Repubblica individuato ai sensi
dell'articolo 27, ricevuta dalla autorità di uno Stato membro
dell'Unione europea l'informazione prevista dall'articolo 20,
paragrafo 2, della Convenzione, immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore successive, trasmette la relativa
documentazione e il proprio parere al giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari, entro le
novantasei ore dalla ricezione della informazione di cui al
comma 1, autorizza con ordinanza l'inizio o la prosecuzione
delle intercettazioni.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione di cui al comma
2, il giudice decide anche sulla utilizzabilità degli elementi
di prova già acquisiti. Il giudice comunica senza ritardo
all'autorità richiedente i motivi del diniego.
4. Quando autorizza la proroga di cui all'articolo 20,
paragrafo 4, lettera a), numero IV), della Convenzione,
il giudice ne dà immediata comunicazione all'autorità
richiedente.
Art. 34.
(Accesso diretto di autorità di altri Stati alle
installazioni operative dei fornitori di servizi di
telecomunicazioni).
l. I fornitori di servizi di telecomunicazioni devono
consentire alle competenti autorità degli Stati membri
dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni
operative nel territorio nazionale per effettuare
intercettazioni delle telecomunicazioni nei confronti di
persona che si trova nel territorio dello Stato
richiedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite
le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da Stati non
membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato alla
preventiva autorizzazione del Ministero della giustizia.
Capo VII
ENTRATA IN VIGORE
Art. 35.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.