XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1948
Onorevoli Colleghi! - All'inizio del ventunesimo secolo
sono ancora migliaia gli uomini che continuano la terribile
pratica della tortura. Negli ultimi tre anni in oltre 150
Paesi le Forze di polizia locali hanno commesso torture e
maltrattamenti e in più di ottanta casi tali pratiche hanno
provocato decessi. In 50 Paesi nel mondo vengono torturati i
minori. La tortura avviene anche laddove vige la democrazia;
essa è praticata nelle carceri così come nelle abitazioni
private e colpisce persone di tutte le estrazioni sociali. Il
diritto internazionale la considera illegale e 119 Paesi hanno
ratificato il principale trattato che la mette al bando. In
particolare, per quanto concerne l'Europa, il 26 novembre 1987
è stata approvata la convenzione per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, resa
esecutiva dall'Italia con legge n. 7 del 1989.
Spesso l'odio razziale e la discriminazione sessuale sono
alla base di atti di tortura e di maltrattamenti. In diversi
Paesi le donne subiscono mutilazioni genitali e punizioni
corporali in nome della religione e della tradizione.
Ritengo che l'applicazione di norme specifiche costituirà
un segnale positivo dell'intenzione dei governi di porre fine
alla tortura e di operare a livello mondiale per la sua
abolizione.
In Italia il codice penale non prevede il reato di
tortura, e ciò impedisce un'efficace azione per contrastarla.
E' giunto, quindi, il momento di inserire nel nostro codice
penale delle norme specifiche per la prevenzione e la
repressione dell'ignobile reato di tortura, praticata da chi
opera per conto dello Stato. Questa lacuna persiste nonostante
i ripetuti richiami di organismi internazionali come il
Comitato ONU contro la tortura. Ciò non consente, attualmente,
di infliggere la pena adeguata per questi atti disumani, non
degni della nostra cultura e della nostra civilità. Come
legislatori siamo chiamati, quindi, ad allineare le garanzie
giuridiche del nostro Paese a quelle internazionali.