XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1948
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 593-bis.- (Tortura).- Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad
una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche
o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una
terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un
atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata
di avere commesso, di intimorirla o di fare una pressione su
di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro
motivo fondato la discrimini, è punito con la reclusione da
quattro a dieci anni.
La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo
comma derivi una lesione personale. E' raddoppiata se ne
deriva la morte.
Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace
il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che
istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae
all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente".
Art. 2.
1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai
cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o
condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un
tribunale internazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è
estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento
penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato
di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale
internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della
normativa internazionale vigente in materia.
Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un
risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di
tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.
3. E' istituita presso il Ministero della giustizia la
commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura
che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La
composizione e il funzionamento della commissione sono
disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 5.200.000 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.