XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1948




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 593-bis.- (Tortura).- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimorirla o di fare una pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato la discrimini, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
        La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma derivi una lesione personale. E' raddoppiata se ne deriva la morte.
        Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente".


Art. 2.

        1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.
        2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.


Art. 3.

        1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.
        2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.
        3. E' istituita presso il Ministero della giustizia la commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.200.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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