XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1947




        Onorevoli Colleghi! - Secondo la legislazione vigente costituiscono segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie e le attività la cui comunicazione sia idonea a recare danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni tra essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
        Manca, però, un limite temporale. L'idea di rendere temporaneo il segreto di Stato è un complemento indefettibile dei rimedi contro un uso distorto del segreto; aumenta e rende più effettive le possibilità di controllo democratico sui servizi segreti; sprona questi ultimi ad un'azione più aderente ai princìpi posti dall'articolo 97 della Costituzione e, quindi, funzionale alla tutela degli interessi protetti dal segreto.
        L'idea di temporalizzare il segreto è, d'altra parte, espressione di un principio generale del diritto pubblico proprio degli ordinamenti democratici, dove il "pubblico" è la regola e il "segreto" l'eccezione.
        Nello stesso tempo, la limitazione della durata del segreto costituisce un punto di equilibrio tra il segnalato principio di pubblicità (che emerge con sufficiente chiarezza dalla Costituzione) e il rispetto dei valori tutelati dal segreto di Stato (di cui è parimenti indiscutibile il fondamento costituzionale).
        Sul piano legislativo questo raccordo può attuarsi soltanto con la formulazione di una norma che stabilisca, come regola generale, l'apposizione di un limite di tempo alla durata della segretezza sulla documentazione imposta ai servizi segreti.
        Inoltre, come completamento logico e coerente con la natura dei termini di tale accordo, va previsto che il vincolo di segretezza possa essere prorogato nel tempo, in ragione di una perdurante prevalente esigenza di protezione degli interessi di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1997, n. 801, ma ciò può avvenire solo in forza di una esplicita delega del Parlamento.
        La temporalizzazione del segreto di Stato presuppone per necessità:

            1) un sistema di classificazione delle notizie segrete;

            2) la tipizzazione delle autorità di origine o, eventualmente, delegate all'apposizione del segreto;

            3) un sistema di declassificazione che regoli, per livelli di segretezza, la durata del segreto e le autorità competenti, originarie o eventualmente delegate, ad operare la declassificazione;

            4) disposizioni specifiche in ordine alla conservazione della documentazione relativa ai materiali o ai documenti segreti;

            5) un sistema di controlli sulle attività indicate ai numeri precedenti;

            6) la previsione di forme specifiche di responsabilità per la violazione colposa o dolosa delle norme disciplinanti il sistema delineato.

        L'ipotesi di affidare alla legge la disciplina del sistema di classificazione delle informazioni di cui è vietata la libera circolazione implica l'individuazione delle categorie di interessi tutelabili con il segreto e la regolamentazione della procedura di segretazione.
        I beni tutelabili sono i valori dell'indipendenza dello Stato e del sistema di relazioni esterne liberamente poste (personalità internazionale dello Stato); dell'integrità dello Stato democratico e delle istituzioni che lo qualificano tale, e del libero svolgimento delle funzioni degli organi (costituzionali) dai quali dipende la sua continuità (personalità interna dello Stato), della difesa militare dello Stato (già segreto militare).
        Si intende per integrità dello Stato il pieno esercizio dei poteri sovrani e la conservazione del territorio. La qualificazione dello Stato in senso democratico si collega agli organi e agli istituti che concorrono a definire la forma di Stato vigente, compresi i cosiddetti "princìpi di regime" (sovranità popolare, principio di eguaglianza, libertà fondamentali, pertinenza dei poteri di governo e normativi ad organi della rappresentanza, sistema delle garanzie costituzionali e giurisdizionali).
        Si deve escludere che rientri nella previsione legislativa una parte rilevante della nozione di segreto politico che vi era compresa nella precedente disciplina (e sicuramente nella prassi).
        La segretazione non può estendersi ad interessi e valori riferiti al cosiddetto "regime politico", all'assetto di governo delle forze dominanti, né tanto meno alla formula politica, o all'indirizzo politico, o a ciò che comunque assuma rilievo distinto nella Costituzione materiale.
        Questa tradizionale area di applicazione del segreto di Stato deve ora ritenersi illecita, perché del tutto priva di fondamento nella legge.
        Il nodo delle garanzie si scioglie invece "nella qualificazione del contenuto della potestà di segretazione nei suoi eventuali vincoli, nei controlli e nella disciplina dei rapporti interorganici in materia".
        In questa prospettiva, potrebbe ritenersi sufficiente la definizione di segreto di Stato contenuta nell'articolo 12 della legge in vigore: una definizione che ha riguardo agli interessi tutelati dal segreto e non agli oggetti del medesimo.
        Appare peraltro opportuno far seguire tale disposizione da un'altra che elenchi, per grandi categorie, le classi di informazioni nelle quali si specifica il nucleo di interessi protetti. Tale elencazione dovrebbe vanificare l'esistenza di corpi normativi separati dalla legge sul segreto. In particolare, con tale previsione verrebbe meno l'esigenza di mantenere ancora in vita il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, sul segreto militare e l'elenco delle materie ivi contenute ormai superate sotto molteplici profili.
        Dovrebbe invece spettare alla direttiva politica di Governo (sotto il controllo del Comitato parlamentare) il compito di specificare quali informazioni concretino ulteriormente le aree di interesse e le categorie di informazioni individuate dal legislatore: ciò che consentirebbe anche un continuo aggiornamento delle priorità funzionali dei nuovi campi di rischio.
        Appare, infine, opportuno modificare la nozione di segreto illegale accolta dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Com'è attualmente configurato, il concetto di segreto illegale si limita a cogliere soltanto un aspetto macroscopico del fenomeno. E inoltre esso non è neppure idoneo ad assolvere in modo adeguato alla funzione considerata dal legislatore nel formulare il secondo comma dell'articolo 12. La dizione di tale norma consente infatti le più svariate forme di elusione del divieto. E invero la disposizione non estende l'ambito del segreto illegale in quanto dà concretezza ai "fatti eversivi dell'ordine costituzionale", vale a dire alle prove e, più in generale, al materiale che, raccolto dai servizi, sia di importanza essenziale per il perseguimento dei fatti medesimi.
        D'altra parte, i fatti considerati nell'articolo 12 non possono certo esaurire la funzione di garanzia che svolge in ogni legislazione la previsione del segreto illegale. Sarebbe perciò opportuno rimeditare i confini di tale concetto, per estenderlo almeno alle informazioni concernenti reati commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai servizi segreti.
        Delineata nei suoi confini essenziali l'area entro la quale può legittimamente esplicarsi il potere di segretazione, vanno poste delle norme di disciplina del potere medesimo. Più precisamente, tali disposizioni hanno il compito di regolamentare:

            1) i soggetti preposti all'esercizio del potere di segretazione;

            2) i criteri per l'esercizio del potere di segretazione.

        Muovendo da quest'ultimo punto, il legislatore deve indicare i parametri ai quali deve attenersi l'amministrazione nell'individuare in concreto le informazioni di cui è vietata la divulgazione e l'intensità della protezione medesima.
        A nostro avviso questi sono riconducibili a tre. Il primo è di carattere funzionale, in quanto circoscrive l'area entro cui può compiersi la scelta di segretazione.
        Il secondo parametro ha riguardo al danno che può derivare agli interessi tutelati dal segreto di Stato in seguito alla divulgazione dell'informazione.
        Il criterio del danno assolve a due funzioni. Viene infatti in rilievo sia come criterio-guida per l'esercizio della discrezionalità amministrativa della concreta ed ulteriore selezione delle informazioni in astratto tutelabili con il segreto, sia come parametro per misurare l'intensità della protezione richiesta. A questo secondo fine, viene presa in considerazione la probabile entità del danno che deriverebbe dalla libera o non autorizzata circolazione delle notizie.
        Infine, il terzo parametro è di ordine temporale ed è in stretto rapporto di dipendenza rispetto agli altri due criteri. Ne consegue che, da un lato, la protezione offerta dal segreto durerà per tutto il tempo in cui sussista il pericolo che la divulgazione di una informazione minacci gli interessi individuati dal legislatore, ciò che giustifica anche la possibilità di protrarre il termine di durata del segreto qualora continui a permanere l'esigenza di proteggere un'informazione la cui riservatezza sia vitale per gli interessi tutelati dal segreto di Stato. Dall'altro lato, il venire meno di uno dei due presupposti della segretezza elimina la necessità di attendere la scadenza del termine di classificazione per rimuovere il vincolo del segreto.
        Da tali considerazioni emerge pertanto come sui tre criteri descritti debbano fondarsi sia gli istituti di classificazione e di declassificazione sia le regole per l'esercizio del potere di segretazione.
        E' pertanto opportuno limitare a due classi i livelli di segretezza. Il massimo grado di protezione dovrebbe corrispondere al livello "segretissimo" individuato dall'eccezionale gravità del danno che potrebbe derivare dalla divulgazione dell'informazione da classificare. Il livello "segreto" andrebbe invece a qualificare i documenti dalla cui rilevazione non autorizzata potrebbe scaturire un danno grave agli interessi indicati dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977.
        Eliminate formalmente dalla categoria del segreto di Stato le notizie riservatissime e quelle riservate, tali informazioni andrebbero assoggettate al regime del segreto di ufficio. Di conseguenza, la serie articolata di ipotesi criminose attualmente contenute negli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale, dovrebbe venire assorbita dalla fattispecie disciplinata dall'articolo 326 del codice penale.
        Problemi di difficile soluzione si pongono invece con riguardo alla durata del segreto. Infatti, nella prospettiva di introdurre precisi limiti temporali al segreto di Stato, non sarebbe logico non prevedere un'analoga limitazione per le notizie che, parimenti relative alla sicurezza nazionale, esulano tuttavia dalla categoria considerata dalla legge n. 801 del 1977. Si ripropone di nuovo la questione della necessità di un coordinamento della legge di riforma sul segreto di Stato con quella che dovrebbe regolamentare il segreto amministrativo.
        La riforma della legge n. 801 del 1977, tuttavia, può peraltro occuparsi anche di entrambe le categorie di segretezza, quanto meno sotto il profilo della predeterminazione dei termini di durata e, quindi, delle procedure di declassificazione o comunque di riesame dei documenti.
        Nella legge di riforma, pertanto, le norme che delineano il sistema di classificazione devono essere seguite da precise disposizioni sulle procedure di declassificazione.
        Il modello di declassificazione deve articolarsi in procedure sia automatiche sia a discrezionalità vincolata.
        Riguardo al primo gruppo, viene innanzi tutto in rilievo la declassificazione connessa al decorso del tempo prestabilito dalla legge. Si tratta di stabilire una serie di termini legali allo scadere dei quali un'informazione passa dal massimo livello di segretezza a quello inferiore fino alla sua completa declassificazione.
        Con riguardo al segreto di Stato, va previsto che una informazione classificata "segretissima" degradi automaticamente a "segreta" dopo sei anni e venga automaticamente declassificata dopo dieci anni.
        Le informazioni "segrete" verrebbero automaticamente declassificate dopo otto anni.
        Per evitare poi che attraverso l'attuale indeterminatezza della durata del segreto amministrativo, le notizie vengano paradossalmente riservate tra le notizie tutelate dal segreto d'ufficio, occorrerà prevedere termini di durata anche per quest'ultima categoria di segretezza.
        A tale fine, dovrebbe prevedersi che le informazioni originariamente "segretissime" possano restare nella classe delle notizie riservatissime per non più di due anni e per altri due anni in quella delle notizie riservate. La stessa disposizione dovrebbe valere per le notizie originariamente "segrete".
        In considerazione di una perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o la classe di stasi di una notizia, va prevista la possibilità di prolungare la durata del segreto in ragione del criterio per cui il tipo di danno correlato al livello di segretezza della notizia non è altrimenti evitabile se non prorogando la durata del segreto. In tale caso, tuttavia, l'autorità di origine dovrà dare comunicazione motivata del provvedimento di proroga sia al Presidente del Consiglio dei ministri sia al Comitato parlamentare.
        La seconda procedura dì declassificazione riprende quella già sperimentata nel sistema italiano. Essa fa capo alla possibilità di predeterminare, fino dal momento della classificazione, che decorso un determinato periodo di tempo o al verificarsi di un determinato evento, il contenuto di un atto o di un certo materiale perderà valore ai fini della segretezza.
        La praticabilità del sistema delineato è per necessità subordinata alla presenza di particolari tecniche di fascicolazione. Il legislatore deve a tale proposito imporre precisi requisiti di forma. Tali indicazioni devono disciplinare, in particolare, la forma di apposizione del segreto. Quest'ultima, a sua volta, presuppone che venga definito il concetto di informazione. A tale scopo va introdotta anche nella legge una norma che definisca i possibili oggetti delle informazioni segrete, e cioè i documenti, le notizie e i materiali.
        Riguardo alla forma dell'atto di apposizione del segreto, va finalmente stabilito - allo scopo sia di controllare la circolazione delle informazioni, sia di garantire l'esercizio dei controlli previsti dalla legge - che essa debba essere scritta.
        Ovviamente, qualora l'informazione sia rappresentata da una cosa, l'atto di apposizione consisterà in un provvedimento separato dal materiale cui si riferisce. Trattandosi invece di una notizia relativa ad un mero fatto, sarà necessario consacrarne il contenuto in un documento che incorporerà anche il provvedimento di apposizione.
        Il provvedimento di apposizione dovrebbe indicare la classe di segretezza attribuita all'informazione, l'identità dell'autorità di origine, la data o l'evento di declassificazione e, qualora si tratti di documenti, quali loro parti siano classificate e con quale livello di segretezza e quali non siano invece classificate.
        L'insieme delle norme proposte consente anche di introdurre nel nostro ordinamento il diritto di accesso alla documentazione relativa alla sicurezza della Repubblica.
        L'innovazione, di grande rilievo democratico, apre tra l'altro necessariamente la via all'introduzione nell'ordinamento italiano di una regola di trasparenza che investa tutta l'azione amministrativa, e non soltanto alcuni suoi settori, generalizzando il principio della pubblicità degli atti nella forma particolare del diritto di accesso ad essi ed ai documenti tenuti dall'amministrazione.
        Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge (che modifica la legge n. 801 del 1977) prevedono comunicazioni periodiche sull'andamento della riclassificazione dei documenti.
        L'articolo 3 prevede le modalità per evitare sovrapposizioni fra i servizi segreti.
        L'articolo 4 prevede i casi di esclusione della possibilità di opporre il segreto di Stato.
        L'articolo 5 introduce una serie di articoli aggiuntivi di vario contenuto: gli articoli da 19-bis a 19-octies contengono norme sui criteri di classificazione, gli articoli da 19-novies e 19-decies recano modifiche al codice penale; gli articoli da 19-undecies a 19-terdecies prevedono proroghe alla durata del segreto; l'articolo 19-quaterdecies prevede la declassificazione delle informazioni; gli articoli da 19-quinquiedecies a 19-octiesdecies recano la disciplina dell'accesso alla documentazione sulla sicurezza oggetto di declassificazione.
        L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore.




Frontespizio Testo articoli