XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1947




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il direttore del SISMI è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni".


Art. 2.

        1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il direttore del SISDE è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni".


Art. 3.

        1. All'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le disposizioni del caso qualora i due Servizi si trovino a dovere affrontare la stessa materia o comunque in una condizione di reciproca interferenza".

Art. 4.

        1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato le informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, le associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale, il traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti, di persone a scopo di prostituzione e di minori a rischio di atti di pedofilia e i delitti previsti dal capo I del titolo del libro II del codice penale, commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 80l, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-bis. 1. La apposizione del segreto di Stato deve tenere conto dell'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni.
            2. Le informazioni di cui all'articolo 12 devono essere classificate secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
            3. Ai fini dell'apposizione del segreto di Stato sono stabilite le seguenti classifiche di segretezza:

                a) "segretissimo" per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa scaturire un danno di eccezionale gravità agli interessi di cui all'articolo 12;

                b) "segreto", per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa derivare un danno rilevante agli interessi di cui all'articolo 12.
            4. Se sussiste il ragionevole dubbio sulla necessità di classificare un'informazione o sul livello più appropriato di classificazione, la relativa determinazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla trasmissione del rapporto. Durante tale periodo di tempo, qualora il dubbio riguardi la necessità della classificazione, si presume la segretezza dell'informazione. Qualora il dubbio concerna il livello di classificazione, il documento o il materiale deve essere salvaguardato come informazione segreta".

        2. Dopo l'articolo 19-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-ter. 1. L'apposizione della classifica di segretissimo e di segreto spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori del SISMI e del SISDE.
            2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare altri soggetti all'apposizione del segreto.
            3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il potere di segretazione ai soggetti designati dai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, qualora esista la necessità continuativa e dimostrabile di esercitare il potere di classificazione.
            4. Le autorità di cui al comma 3 devono conservare una lista aggiornata dei soggetti autorizzati all'apposizione del segreto e trasmetterla periodicamente, per i riscontri del caso, al CESIS.
            5. Allo scadere dei quattro anni dall'atto di delega, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riconferma o alla revoca dell'autorizzazione.
            6. Nell'ipotesi in cui la delega sia revocata, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì all'individuazione delle autorità alle quali sono contestualmente trasferiti i poteri connessi alle informazioni classificate dalla autorità competente in origine".

        3. Dopo l'articolo 19-ter della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-quater. 1. Le autorità di cui all'articolo 19-ter, comma 1, devono trasmettere semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2, 3 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni".

        4. Dopo l'articolo 19-quater della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-quinquies. 1. Gli addetti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, senza potere di segretazione, che ritengano di essere in possesso di un'informazione classificabile, devono trasmetterla senza indugio ai direttori dei rispettivi Servizi di appartenenza per la classificazione.
            2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi senza potere di segretazione e che dipendono da una delle autorità previste dall'articolo 19-ter, comma 1, devono trasmettere senza indugio a queste ultime le informazioni originarie ritenute classificabili".

        5. Dopo l'articolo 19-quinquies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-sexies. 1. Un'informazione classificata rimane tale per tutto il tempo necessario per la protezione degli interessi tutelati dal segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge.
            2. Quando è previsto uno specifico termine o sono determinabili una data o un evento specifico per la declassificazione, essi devono essere apposti sulla documentazione segreta dall'autorità competente a norma dell'articolo 19-ter.
            3. In ogni caso, al termine di sei anni dalla data di prima classificazione, un'informazione a livello segretissimo degrada automaticamente a segreta e viene declassificata dopo dieci anni dalla data di prima classificazione. Decorso tale termine non può comunque esservi proroga.
            4. Le informazioni segrete sono automaticamente declassificate dopo otto anni dalla data di classificazione".

        6. Dopo l'articolo 19-sexies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-septies. 1. Ai fini della presente legge, l'apposizione del segreto concerne soltanto le informazioni contenute in un documento avente data certa.
            2. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
            3. L'atto di apposizione del segreto deve indicare:

                a) il livello di segretezza dell'informazione;

                b) la data di classificazione;

                c) l'identità dell'autorità di origine;

                d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;

                e) la data o l'evento di declassificazione.

            4. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'esecutivo ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e le spese riservate sostenute dai medesimi.
            5. Le memorie storiche di cui al comma 4 sono classificate allo stesso livello dell'informazione cui si riferiscono".

        7. Dopo l'articolo 19-septies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-octies. 1. Il segreto di ufficio non può essere opposto se non è identificabile il danno che potrebbe derivare dalla diffusione di informazioni originate dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.
            2. Le informazioni relative agli interessi di cui all'articolo 12 non classificate ai sensi dell'articolo 19-bis non possono essere coperte dal segreto di ufficio se non sia identificabile il danno che potrebbe derivare dalla loro diffusione. In tale caso la durata del segreto non può essere superiore a quattro anni dalla data di origine.
            3. La stessa disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle informazioni da declassificare ai sensi dell'articolo 19-quinquies, le quali non possono restare nella classe delle notizie riservatissime per più di due anni e non oltre i due anni nella classe delle notizie riservate.
            4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai requisiti previsti nell'articolo 19-septies".

        8. Dopo l'articolo 19-octies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-novies. 1. Sono abrogati gli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale".

        9. Dopo l'articolo 19-novies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-decies. 1. All'articolo 326 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

        "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 261, chiunque rivela notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica e dalle quali potrebbe derivare un danno alla sicurezza della Repubblica, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
        Le pene previste nel primo e nel secondo comma si applicano anche nell'ipotesi di procacciamento illegale di notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica.
        Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno; tuttavia, la pena è aumentata qualora l'agevolazione concerna le notizie di cui al secondo e al terzo comma".
        2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale".

        10. Dopo l'articolo 19-decies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-undecies. 1. L'autorità di origine può chiedere di prolungare la durata del segreto, in ragione della perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o quello inferiore al momento dell'atto di proroga. Il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma.
            2. L'atto di proroga deve essere tempestivamente notificato al Comitato di cui all'articolo 3 e al Comitato di cui all'articolo 11, che esprime il suo parere".

        11. Dopo l'articolo 19-undecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 10 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-duodecies. 1. Il Comitato di cui all'articolo 3 è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri le irregolarità riscontrate in ordine ai documenti classificati.
            2. Il Comitato di cui all'articolo 3 segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i documenti classificati illegittimamente.
            3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere chiarimenti alle autorità di origine dell'informazione illegittimamente o impropriamente classificata e la rimette ad essa affinché provveda alla declassificazione o comunque a sanare l'irregolarità.
            4. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le disposizioni relative alle informazioni non classificate trasmesse dai Servizi al Comitato di cui all'articolo 3".

        12. Dopo l'articolo 19-duodecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 11 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-terdecies. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le direttive sui programmi di riesame sistematico ai fini della declassificazione o degradazione delle informazioni.
        2. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è istituito un ufficio per la revisione del materiale classificato e custodito nell'archivio generale.
            3. Il riesame sistematico della documentazione avviene d'intesa con le particolari direttive delle autorità indicate nell'articolo 19-ter, comma 1. I direttori dei Servizi e le autorità di cui al comma 1 del citato articolo 19-ter conducono programmi di riesame sistematico della documentazione classificata non confluita nell'archivio generale.
            4. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede al riesame sistematico della documentazione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle autorità con potere di segretazione da lui direttamente designate".

        13. Dopo l'articolo 19-terdecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-quaterdecies. 1. Le informazioni sono declassificate o degradate al livello inferiore di segretezza dall'autorità di origine o dalle autorità da questa delegate.
            2. La delega del potere di declassificazione o di degradazione deve avvenire per iscritto e deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri".

        14. Dopo l'articolo 19-quaterdecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 13 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-quinquiesdecies. 1. Il diritto di accesso alle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica si esercita presso gli uffici indicati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".

        15. Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 14 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-sexiesdecies. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge.
            2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
            3. L'istanza di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati a norma dell'articolo 19-quinquiesdecies e deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la ricerca della documentazione richiesta".

        16. Dopo l'articolo 19-sexiesdecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 15 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-septiesdecies. 1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 19-sexiesdecies, l'ufficio richiesto procede al riesame per la declassificazione della documentazione.
            2. Il provvedimento di declassificazione o di rifiuto di accesso deve essere notificato entro tre mesi dalla richiesta.
            3. Qualora siano necessari tempi più lunghi, l'ufficio è tenuto a notificare al richiedente le ragioni del ritardo.
            4. In ogni caso, il provvedimento di cui al comma 3 deve essere emesso entro sei mesi dalla richiesta".

        17. Dopo l'articolo 19-septiesdecies della legge 24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 16 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "Art. 19-octiesdecies. 1. Entro due mesi dalla notifica del provvedimento di rifiuto di accesso, il richiedente può proporre ricorso dinanzi all'autorità indicata nell'atto notificato.
            2. Entro due mesi dalla notifica del provvedimento di conferma, il richiedente può impugnare il provvedimento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri.
            3. Del provvedimento di conferma della decisione impugnata dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri devono essere informati il Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma, e le Camere ai sensi degli articoli 16 e 17.
            4. Contro i provvedimenti emessi in prima o in ultima istanza dal Presidente del Consiglio dei ministri, è ammesso ricorso in Cassazione nelle forme della procedura riservata".


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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