XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1947
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il direttore del SISMI è tenuto a comunicare
semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un
rapporto informativo sull'andamento delle procedure di
classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione
delle informazioni".
Art. 2.
1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il direttore del SISDE è tenuto a comunicare
semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un
rapporto informativo sull'andamento delle procedure di
classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione
delle informazioni".
Art. 3.
1. All'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le disposizioni del
caso qualora i due Servizi si trovino a dovere affrontare la
stessa materia o comunque in una condizione di reciproca
interferenza".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
le informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordinamento
costituzionale, le associazioni previste dall'articolo
416-bis del codice penale, dall'articolo 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, e dall'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285
e dall'articolo 422 del codice penale, il traffico illegale di
armi, munizioni e materie esplodenti, di persone a scopo di
prostituzione e di minori a rischio di atti di pedofilia e i
delitti previsti dal capo I del titolo del libro II del codice
penale, commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni
degli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 della
presente legge".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 80l,
è aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis. 1. La apposizione del segreto di Stato
deve tenere conto dell'interesse pubblico alla libera
circolazione delle informazioni.
2. Le informazioni di cui all'articolo 12 devono
essere classificate secondo i criteri stabiliti dalla presente
legge.
3. Ai fini dell'apposizione del segreto di Stato
sono stabilite le seguenti classifiche di segretezza:
a) "segretissimo" per i documenti e i materiali
dalla cui divulgazione possa scaturire un danno di eccezionale
gravità agli interessi di cui all'articolo 12;
b) "segreto", per i documenti e i materiali dalla
cui divulgazione possa derivare un danno rilevante agli
interessi di cui all'articolo 12.
4. Se sussiste il ragionevole dubbio sulla necessità
di classificare un'informazione o sul livello più appropriato
di classificazione, la relativa determinazione spetta al
Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla
trasmissione del rapporto. Durante tale periodo di tempo,
qualora il dubbio riguardi la necessità della classificazione,
si presume la segretezza dell'informazione. Qualora il dubbio
concerna il livello di classificazione, il documento o il
materiale deve essere salvaguardato come informazione
segreta".
2. Dopo l'articolo 19-bis della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-ter. 1. L'apposizione della classifica di
segretissimo e di segreto spetta al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori
del SISMI e del SISDE.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
autorizzare altri soggetti all'apposizione del segreto.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
delegare il potere di segretazione ai soggetti designati dai
Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori dei Servizi di
cui agli articoli 4 e 6, qualora esista la necessità
continuativa e dimostrabile di esercitare il potere di
classificazione.
4. Le autorità di cui al comma 3 devono conservare
una lista aggiornata dei soggetti autorizzati all'apposizione
del segreto e trasmetterla periodicamente, per i riscontri del
caso, al CESIS.
5. Allo scadere dei quattro anni dall'atto di
delega, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla
riconferma o alla revoca dell'autorizzazione.
6. Nell'ipotesi in cui la delega sia revocata, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì
all'individuazione delle autorità alle quali sono
contestualmente trasferiti i poteri connessi alle informazioni
classificate dalla autorità competente in origine".
3. Dopo l'articolo 19-ter della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-quater. 1. Le autorità di cui all'articolo
19-ter, comma 1, devono trasmettere semestralmente al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui
agli articoli 2, 3 e 11, secondo comma, un rapporto
informativo sull'andamento delle procedure di classificazione,
di riesame sistematico e di declassificazione delle
informazioni".
4. Dopo l'articolo 19-quater della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-quinquies. 1. Gli addetti ai Servizi di cui
agli articoli 4 e 6, senza potere di segretazione, che
ritengano di essere in possesso di un'informazione
classificabile, devono trasmetterla senza indugio ai direttori
dei rispettivi Servizi di appartenenza per la
classificazione.
2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici
servizi senza potere di segretazione e che dipendono da una
delle autorità previste dall'articolo 19-ter, comma 1,
devono trasmettere senza indugio a queste ultime le
informazioni originarie ritenute classificabili".
5. Dopo l'articolo 19-quinquies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 4 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-sexies. 1. Un'informazione classificata
rimane tale per tutto il tempo necessario per la protezione
degli interessi tutelati dal segreto di Stato secondo le
disposizioni della presente legge.
2. Quando è previsto uno specifico termine o sono
determinabili una data o un evento specifico per la
declassificazione, essi devono essere apposti sulla
documentazione segreta dall'autorità competente a norma
dell'articolo 19-ter.
3. In ogni caso, al termine di sei anni dalla data
di prima classificazione, un'informazione a livello
segretissimo degrada automaticamente a segreta e viene
declassificata dopo dieci anni dalla data di prima
classificazione. Decorso tale termine non può comunque esservi
proroga.
4. Le informazioni segrete sono automaticamente
declassificate dopo otto anni dalla data di
classificazione".
6. Dopo l'articolo 19-sexies della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-septies. 1. Ai fini della presente legge,
l'apposizione del segreto concerne soltanto le informazioni
contenute in un documento avente data certa.
2. Si considera documento ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie relativa a notizie o materiali concernenti la
sicurezza nazionale.
3. L'atto di apposizione del segreto deve
indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'identità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di
origine;
e) la data o l'evento di declassificazione.
4. Ai documenti classificati devono essere allegate
le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti
dall'esecutivo ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 e le
spese riservate sostenute dai medesimi.
5. Le memorie storiche di cui al comma 4 sono
classificate allo stesso livello dell'informazione cui si
riferiscono".
7. Dopo l'articolo 19-septies della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-octies. 1. Il segreto di ufficio non può
essere opposto se non è identificabile il danno che potrebbe
derivare dalla diffusione di informazioni originate dalla
pubblica amministrazione o comunque utilizzate ai fini
dell'attività amministrativa.
2. Le informazioni relative agli interessi di cui
all'articolo 12 non classificate ai sensi dell'articolo
19-bis non possono essere coperte dal segreto di ufficio
se non sia identificabile il danno che potrebbe derivare dalla
loro diffusione. In tale caso la durata del segreto non può
essere superiore a quattro anni dalla data di origine.
3. La stessa disposizione di cui al comma 2 si
applica anche alle informazioni da declassificare ai sensi
dell'articolo 19-quinquies, le quali non possono restare
nella classe delle notizie riservatissime per più di due anni
e non oltre i due anni nella classe delle notizie
riservate.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
soggette ai requisiti previsti nell'articolo
19-septies".
8. Dopo l'articolo 19-octies della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-novies. 1. Sono abrogati gli articoli 256,
terzo comma, 258 e 262 del codice penale".
9. Dopo l'articolo 19-novies della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-decies. 1. All'articolo 326 del codice
penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 261,
chiunque rivela notizie attinenti alla sicurezza della
Repubblica e dalle quali potrebbe derivare un danno alla
sicurezza della Repubblica, è punito con la reclusione da tre
a sei anni.
Le pene previste nel primo e nel secondo comma si
applicano anche nell'ipotesi di procacciamento illegale di
notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno; tuttavia, la pena è aumentata
qualora l'agevolazione concerna le notizie di cui al secondo e
al terzo comma".
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché
i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo
422 del codice penale".
10. Dopo l'articolo 19-decies della legge 24 ottobre
1977, n. 801, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
"Art. 19-undecies. 1. L'autorità di origine può
chiedere di prolungare la durata del segreto, in ragione della
perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario
livello di segretezza o quello inferiore al momento dell'atto
di proroga. Il relativo provvedimento motivato deve essere
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma.
2. L'atto di proroga deve essere tempestivamente
notificato al Comitato di cui all'articolo 3 e al Comitato di
cui all'articolo 11, che esprime il suo parere".
11. Dopo l'articolo 19-undecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 10 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-duodecies. 1. Il Comitato di cui
all'articolo 3 è tenuto a segnalare al Presidente del
Consiglio dei ministri le irregolarità riscontrate in ordine
ai documenti classificati.
2. Il Comitato di cui all'articolo 3 segnala al
Presidente del Consiglio dei ministri i documenti classificati
illegittimamente.
3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2, il
Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere chiarimenti
alle autorità di origine dell'informazione illegittimamente o
impropriamente classificata e la rimette ad essa affinché
provveda alla declassificazione o comunque a sanare
l'irregolarità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri
impartisce le disposizioni relative alle informazioni non
classificate trasmesse dai Servizi al Comitato di cui
all'articolo 3".
12. Dopo l'articolo 19-duodecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 11 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-terdecies. 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2,
impartisce le direttive sui programmi di riesame sistematico
ai fini della declassificazione o degradazione delle
informazioni.
2. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è
istituito un ufficio per la revisione del materiale
classificato e custodito nell'archivio generale.
3. Il riesame sistematico della documentazione
avviene d'intesa con le particolari direttive delle autorità
indicate nell'articolo 19-ter, comma 1. I direttori dei
Servizi e le autorità di cui al comma 1 del citato articolo
19-ter conducono programmi di riesame sistematico della
documentazione classificata non confluita nell'archivio
generale.
4. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede al
riesame sistematico della documentazione del Presidente del
Consiglio dei ministri e delle autorità con potere di
segretazione da lui direttamente designate".
13. Dopo l'articolo 19-terdecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 12 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-quaterdecies. 1. Le informazioni sono
declassificate o degradate al livello inferiore di segretezza
dall'autorità di origine o dalle autorità da questa
delegate.
2. La delega del potere di declassificazione o di
degradazione deve avvenire per iscritto e deve essere
autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri".
14. Dopo l'articolo 19-quaterdecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 13 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-quinquiesdecies. 1. Il diritto di accesso
alle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica si
esercita presso gli uffici indicati annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale".
15. Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies della legge
24 ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 14 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-sexiesdecies. 1. Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti,
nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge.
2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
3. L'istanza di accesso ai documenti deve essere
rivolta agli uffici individuati a norma dell'articolo
19-quinquiesdecies e deve essere sufficientemente
dettagliata da consentire la ricerca della documentazione
richiesta".
16. Dopo l'articolo 19-sexiesdecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto dal comma 15 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-septiesdecies. 1. A seguito dell'istanza di
cui all'articolo 19-sexiesdecies, l'ufficio richiesto
procede al riesame per la declassificazione della
documentazione.
2. Il provvedimento di declassificazione o di
rifiuto di accesso deve essere notificato entro tre mesi dalla
richiesta.
3. Qualora siano necessari tempi più lunghi,
l'ufficio è tenuto a notificare al richiedente le ragioni del
ritardo.
4. In ogni caso, il provvedimento di cui al comma 3
deve essere emesso entro sei mesi dalla richiesta".
17. Dopo l'articolo 19-septiesdecies della legge 24
ottobre 1977, n. 801, introdotto
dal comma 16 del presente articolo, è aggiunto il
seguente:
"Art. 19-octiesdecies. 1. Entro due mesi dalla
notifica del provvedimento di rifiuto di accesso, il
richiedente può proporre ricorso dinanzi all'autorità indicata
nell'atto notificato.
2. Entro due mesi dalla notifica del provvedimento
di conferma, il richiedente può impugnare il provvedimento
dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Del provvedimento di conferma della decisione
impugnata dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri
devono essere informati il Comitato di cui all'articolo 11,
secondo comma, e le Camere ai sensi degli articoli 16 e 17.
4. Contro i provvedimenti emessi in prima o in
ultima istanza dal Presidente del Consiglio dei ministri, è
ammesso ricorso in Cassazione nelle forme della procedura
riservata".
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.