XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1945




        Onorevoli Colleghi! - Proponiamo alla vostra attenzione, solo con pochi adattamenti formali ed auspicandone l'approvazione definitiva, il medesimo testo di riforma dell'ordinamento delle società fiduciarie (atto Camera 5194-bis-A) che nel corso della XIII legislatura era stato licenziato all'unanimità dalla Commissione finanze della Camera dei deputati in data 4 luglio 2000, senza che si rendesse possibile né il trasferimento in Commissione alla sede legislativa, né il passaggio in Assemblea. La formulazione conclusiva aveva accolto una serie di emendamenti provenienti dai diversi gruppi parlamentari ed era stata pertanto giudicata globalmente soddisfacente.
        Il presente progetto di riforma è destinato a sostituire la ormai vetusta legge originaria che risale alla vigilia della seconda guerra mondiale, la n. 1966 del 23 novembre 1939.
        Gli oltre sessant'anni di età di tale disciplina, nata in un ambiente economico-sociale naturalmente del tutto differente, hanno condizionato pesantemente l'operatività di un settore - quello dell'amministrazione dei beni intestati alla società fiduciaria per conto di terzi - che nel frattempo ha, ciò malgrado, continuato a rappresentare una componente tutt'altro che secondaria della strumentazione disponibile sul nostro mercato per l'assistenza professionale nella valorizzazione dei patrimoni privati, tanto individuali e familiari quanto imprenditoriali.
        La legge n. 1966 è riuscita in parte, almeno fino a qualche anno fa, a mascherare la sua obsolescenza, in virtù di una certa genericità e sinteticità tipica della legislazione dell'epoca: si ricorda per tutte, sia pure con caratteristiche parzialmente differenti, la legge bancaria del 1936.
        A tale situazione ha finora cercato nel tempo di ovviare, nei limiti del possibile, l'autorità vigilante, vale a dire il Ministero delle attività produttive, spingendo non di rado i propri interventi applicativi in prossimità dei confini della potestà amministrativa.
        Comprensibilmente tale rimedio de facto non ha però potuto incidere su almeno due aspetti fondamentali dell'attività fiduciaria: la definizione delle attività esercitabili, nonché la possibilità di intestazione fiduciaria dei beni immobili.
        Anche gli strumenti di intervento disponibili per l'autorità di vigilanza erano pochi e rigidi, limitandosi nei fatti alla revoca dell'autorizzazione "per gravi motivi" prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge del 1939, il cui regolamento di attuazione del 1940 aveva unicamente aggiunto la facoltà di "designare presso le società autorizzate un commissario permanente", quale strumento fisiologico per rendere "più continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle società fiduciarie" (articolo 3, comma settimo, del regio decreto n. 531 del 1940).
        Nel frattempo in Italia, come nel resto dei Paesi avanzati, le diverse componenti del mercato finanziario si sono evolute per quasi mezzo secolo con una certa gradualità, ma nell'ultimo decennio con passo tumultuoso, sotto la spinta di una serie complessa di fattori concomitanti: la globalizzazione dell'economia; la nascita del mercato unico europeo dei prodotti bancari e finanziari; l'affermarsi dei conglomerati; le reti per il trasferimento elettronico, prima dei fondi e poi delle informazioni; la new economy.
        Nel nostro Paese, anche grazie alla spinta dell'armonizzazione comunitaria, la legge bancaria del 1936 è stata sostituita dal testo unico del 1993; il tradizionale mercato mobiliare, fondato su borse valori pubbliche e agenti di cambio, è stato sostituito nel corso degli anni '90 dai mercati degli strumenti finanziari, aventi carattere di impresa, vigilati solo per certi aspetti dall'autorità pubblica e per il resto autoregolamentati, e da imprese di investimento plurifunzionali di natura societaria.
        Si è nel contempo affermato uno standard di vigilanza sugli operatori sostanzialmente univoco, basato sul rispetto di requisiti soggettivi, di chiarezza dei rapporti infragruppo, di trasparenza nei confronti del pubblico, nonché di adeguatezza patrimoniale in tutti i casi in cui l'operatore assuma impegni con fondi propri ovvero di soggetti terzi rispetto al cliente.
        Ricordiamo che l'iter del provvedimento nella scorsa legislatura era stato preceduto da una nutrita serie di audizioni che avevano incluso: le associazioni di categoria (Assofiduciaria, Profidi, Abi, Aidaf); la Consob e la Banca d'Italia; esperti del ramo sia civilistico che fiscale; ed infine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ora: delle attività produttive, che aveva formalmente confermato la propria disponibilità a mantenere lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sul settore fiduciario, considerata la sua prevalente natura di supporto all'attività imprenditoriale.
        L'articolo 1 della proposta di legge fornisce le definizioni di società e di servizi fiduciari, intendendosi per questi ultimi - che sono riservati in esclusiva alle società fiduciarie (articolo 4, comma 1) - l'amministrazione, sulla base di istruzioni, di beni intestati alla stessa società fiduciaria. Come specificato dall'articolo 9, comma 3, resta viceversa esclusa dall'ambito della presente riforma l'attività di gestione, cosiddetta "dinamica", di portafogli di investimento mediante intestazione fiduciaria, che rientra nel campo di applicazione del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (articolo 199).
        Sono inoltre definiti i servizi accessori che le società fiduciarie possono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, prestare professionalmente nei confronti del pubblico.
        L'articolo 2 aggiorna i criteri e gli strumenti della vigilanza governativa sul comparto, confermandola in capo al Ministero delle attività produttive per i motivi sopra indicati.
        L'articolo 3 introduce i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai partecipanti significativi al capitale delle società fiduciarie, nonchè quelli di professionalità e di onorabilità propri degli esponenti aziendali. In particolare, oltre la metà dei componenti degli organi di amministrazione deve risultare iscritta negli albi delle professioni giuridiche ed economiche.
        L'articolo 4 determina i requisiti minimi obbligatori (fra cui la forma di società di capitali, l'eventuale struttura di gruppo non pregiudizievole per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e il possesso di una adeguata organizzazione amministrativa e contabile) che rendono possibile l'iscrizione delle società fiduciarie in un apposito albo istituito presso il Ministero vigilante. La carenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti determinano, rispettivamente, il diniego o la revoca dell'iscrizione.
        Il fondamentale ed innovativo articolo 5 codifica i criteri di svolgimento dei servizi fiduciari.
        Per una decisa e voluta inversione di tendenza rispetto alla ormai obsoleta situazione esistente, il contenuto dei contratti viene demandato al libero gioco dei rapporti fra fiduciarie e mercato, ferma restando la puntuale vigilanza governativa sulla correttezza dei rapporti contrattuali con la clientela. I caposaldi di tale correttezza comportamentale sono elencati nel comma 2 e rappresentano la "summa" delle best practices affermatesi e consolidatesi, per generale consenso, nei molti decenni di onorata e regolare attività di amministrazione fiduciaria.
        E' nostro convincimento che il rispetto (vigilato) di queste regole, inquadrato nelle modifiche strutturali che proponiamo, sarà in grado di assicurare un positivo sviluppo all'industria fiduciaria nazionale, consentendo di superare finalmente gli antistorici controlli amministrativi sulle condizioni generali di contratto, in favore della indispensabile agilità operativa richiesta dal crescente dinamismo dei mercati finanziari. Ciò va coniugato con il massimo della tutela dell'interesse del fiducianti, considerato come valore indisponibile.
        L'articolo 6 conferma in termini inequivoci la assoluta separazione, giuridica e contabile, dei beni di ciascun fiduciante da quelli degli altri fiducianti e della stessa società fiduciaria.
        L'articolo 7 disciplina gli effetti fiscali dell'intestazione fiduciaria secondo regole di trasparenza e di neutralità. In base al principio di trasparenza viene riconosciuta la continuata titolarità dei beni e dei relativi redditi in capo al fiduciante, mentre con il principio di neutralità si intende evitare di penalizzare la particolare modalità di esercizio dell'attività di amministrazione rispetto ad altre ipotesi non supportate dall'intestazione fiduciaria.
        Di particolare rilievo si presenta la previsione di regolari flussi informativi verso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire un adeguato controllo tributario sull'attività fiduciaria.
        I commi 3 e 5 coprono la già richiamata fattispecie della intestazione fiduciaria dei beni immobili (e dei beni mobili registrati).
        L'articolo 8 stabilisce modalità graduate di intervento del Ministero vigilante in caso di violazione delle norme, ferma restando la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa (già introdotta con il decreto-legge n. 233 del 1986, convertito dalla legge n. 430 del 1986) delle fiduciarie resesi insolventi o la cui autorizzazione venga revocata ovvero decada ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
        Nei casi più gravi, può in prima istanza essere disposto il commissariamento della società per il periodo massimo di due mesi, mentre viene inserita una ipotesi generale di illecito amministrativo consistente nella violazione delle disposizioni di legge o di regolamento nonchè, in generale, di ostacolo all'attività di vigilanza (sanzione, non oblabile, da 500 a 25.000 euro).
        La prestazione senza autorizzazione (abusivismo) dei servizi fiduciari è punita dal comma 3 con le sanzioni ormai invalse per i casi equivalenti nel nostro ordinamento finanziario.
        Gli articoli 9 e 10 dettano disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i regolamenti e i decreti attuativi debbano essere emanati, in sede di prima applicazione, entro sei mesi e che entro il successivo anno le società fiduciarie già autorizzate ai sensi della legge n. 1966 del 1939 (che viene abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 4) debbano adeguare gli statuti alla nuova legge, a pena di sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa.




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