XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1944




        Onorevoli Colleghi! - Il livello di trasparenza del vitale elemento delle condizioni effettive di costo dei finanziamenti si presenta tuttora, nel nostro Paese, alquanto variegato. Accanto a poche aree che, anche grazie alla spinta dell'armonizzazione comunitaria, si possono definire senz'altro soddisfacenti, coesistono infatti altre vaste e purtroppo predominanti aree in cui gli elementi di trasparenza continuano, per svariati motivi ed in misura diversa, ad essere lontani dalla sufficienza.
        Nella prima virtuosa fattispecie ricadono di fatto le sole forme di credito al consumo coperte dalla direttiva 87/102/CEE, attuata sul piano interno con la legge comunitaria 1991 (legge 19 febbraio 1992, n. 142) ed ora trasfuse nel capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385).
        Ricordiamo peraltro che ne rimangono esclusi i crediti al consumo differenti da quelli concessi dagli operatori professionali ai consumatori e in ogni caso i crediti rispettivamente inferiori e superiori a determinati limiti di importo (rimasti incongruamente fissati in lire 300 mila e lire 60 milioni dall'ormai lontano 1992), nonché tipologie obiettive quali i crediti immobiliari, le locazioni senza riscatto ed altre.
        Ai crediti al consumo inclusi si applicano sostanzialmente due rilevanti indirizzi normativi. Il primo, di pretta derivazione comunitaria, consiste nell'obbligo di esprimerne il costo, nella pubblicità e nei contratti, mediante il tasso annuo effettivo globale (TAEG), definito come il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzarlo.
        Il secondo indirizzo, che rappresenta viceversa una lodevole scelta nazionale, consiste in un meccanismo di automatica sostituzione delle clausole contrattuali obbligatorie, in caso di loro assenza ovvero di nullità del contratto per inosservanza della forma scritta, con condizioni sistematicamente vantaggiose per il consumatore - debitore. In tale evenienza, il TAEG equivarrà al rendimento minimo dei titoli pubblici; la scadenza del credito sarà a trenta mesi e senza rateazioni; nessuna copertura o garanzia assicurativa potrà venire richiesta dal finanziatore.
        Ci troviamo dunque in presenza di una situazione di conflitto di interessi creata volutamente ed apertamente per supportare la parte debole del rapporto (il consumatore - debitore). La prova sul campo è stata in questi anni confortante, almeno nei limiti in cui hanno funzionato i meccanismi della vigilanza, sicuramente più efficaci nei confronti del credito al consumo di natura finanziaria che delle dilazioni rateali di pagamento concesse direttamente dai venditori dei beni e servizi.
        Assai differente - come si è sopra ricordato - è lo stato dell'arte nelle altre aree di finanziamento. Qui coesistono sostanzialmente due tipologie:

            1) finanziamenti concessi dagli operatori professionali (banche e intermediari finanziari censiti dall'Ufficio italiano dei cambi). Il capo I del titolo VI del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia detta norme analitiche per la trasparenza delle offerte pubblicitarie e delle condizioni contrattuali sia iniziali che successive, ma il punto debole dell'intera costruzione è che la normativa primaria si limita a parlare di "tassi di interesse", una locuzione che la normativa secondaria ha scolasticamente tradotto in "tassi indicati al valore nominale";

            2) finanziamenti concessi dagli operatori non professionali e dai privati. Si tratta di una zona franca in cui nulla è previsto dall'ordinamento settoriale vigente, mentre poco o niente soccorrono le norme codicistiche generali sui contratti, in quanto queste ultime possono in ogni caso venire facilmente aggirate dalla parte forte del rapporto (il finanziatore) sfruttando la mancata inclusione dei contratti di finanziamento in genere fra quanti devono obbligatoriamente essere stipulati per iscritto ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile.
        Non occorrono pertanto particolari sforzi di immaginazione per comprendere gli enormi varchi lasciati aperti dall'attuale lacunosità legislativa. La carenza appare poi tanto più grave, considerando che non si è finora neppure tentato di fare tesoro della legge antiusura (legge 7 marzo 1996, n. 108) che all'articolo 2, comma 1, definisce, ai fini della determinazione delle soglie usurarie, la nozione di tasso effettivo globale (TEG) come "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse".
        Essendo quindi già ben presente e radicata nel nostro ordinamento una definizione di tasso "effettivo", fra l'altro molto vicina a quella del TAEG di matrice comunitaria valida per il credito al consumo, diventa tanto più logico ed agevole estendere norme significativamente equivalenti, fatte salve solo poche inevitabili e tollerabili difformità settoriali ed escludendo unicamente situazioni marginali, all'intero universo dei finanziamenti (indipendentemente dalla loro connotazione formale: prestiti, mutui, aperture di credito, eccetera) concessi sul territorio nazionale.
        E' appena il caso di aggiungere che un utilizzo generalizzato del TEG (rimanendo esclusi, per specifici vincoli comunitari, i soli crediti al consumo armonizzati) consente l'immediata e continua (diremmo "meccanica") confrontabilità dei tassi contrattuali con i tassi-soglia usurari definiti dalla legge n. 108 del 1996.
        Sulle linee suddette si colloca la presente proposta di legge, la cui sollecita approvazione consideriamo un atto dovuto di civiltà giuridica, non solo e non tanto in astratto, quanto per predisporre nei fatti gli strumenti atti a contrastare per il futuro lo stillicidio di episodi criminali (usura, riciclaggio, eccetera), che vedono prevalentemente come protagonisti attivi i finanziatori non professionali o abusivi o privati, e la sistematica subalternità della clientela rispetto ai finanziatori professionali.
        L'articolo 1 dispone l'utilizzo del TEG (tasso effettivo globale, come definito dalla legge antiusura n. 108 del 1996) negli annunci pubblicitari e nei contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari censiti, con il corollario della sua sostituzione con il tasso legale in caso di mancata specificazione nel contratto.
        La legge sarà inoltre complessivamente applicata a quelle tipologie di credito al consumo che sono oggi escluse dalla disciplina armonizzata di matrice comunitaria.
        Poiché il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia demanda le modalità attuative di queste forme di trasparenza ad atti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e di autorità amministrative, si prescrive l'adozione delle norme secondarie riformate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ma soprattutto, per evitare malaugurati rischi dilatori, che tutte le disposizioni dell'articolo 1 dovranno in ogni caso acquisire effetto entro sei mesi dalla medesima data.
        L'articolo 2 dispone norme, equivalenti a quelle ricordate in materia di credito al consumo armonizzato (salvo ovviamente l'utilizzo del TEG in luogo del TAEG), per i prestiti, finanziamenti e crediti di ogni genere concessi sul territorio nazionale da qualsiasi soggetto non ricadente nell'ambito di applicazione del testo unico bancario.
        Il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole assenti o nulle prevede il saggio degli interessi legali in luogo del TEG e la scadenza secca del finanziamento a cinque anni.
        L'articolo 3 introduce disposizioni a favore della parte debole del rapporto, analoghe a quelle previste come regole generali di trasparenza dall'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
        L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione del capo II della presente proposta di legge unicamente i finanziamenti che non abbiano superato un valore marginale nell'arco di un semestre, mentre sono soggetti alle disposizioni del medesimo capo, in ogni caso, i rapporti regolati in conto corrente.
        Si dettano, altresì, disposizioni transitorie per i finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.




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