XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1944
Onorevoli Colleghi! - Il livello di trasparenza del
vitale elemento delle condizioni effettive di costo dei
finanziamenti si presenta tuttora, nel nostro Paese, alquanto
variegato. Accanto a poche aree che, anche grazie alla spinta
dell'armonizzazione comunitaria, si possono definire
senz'altro soddisfacenti, coesistono infatti altre vaste e
purtroppo predominanti aree in cui gli elementi di trasparenza
continuano, per svariati motivi ed in misura diversa, ad
essere lontani dalla sufficienza.
Nella prima virtuosa fattispecie ricadono di fatto le sole
forme di credito al consumo coperte dalla direttiva
87/102/CEE, attuata sul piano interno con la legge comunitaria
1991 (legge 19 febbraio 1992, n. 142) ed ora trasfuse nel capo
II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385).
Ricordiamo peraltro che ne rimangono esclusi i crediti al
consumo differenti da quelli concessi dagli operatori
professionali ai consumatori e in ogni caso i crediti
rispettivamente inferiori e superiori a determinati limiti di
importo (rimasti incongruamente fissati in lire 300 mila e
lire 60 milioni dall'ormai lontano 1992), nonché tipologie
obiettive quali i crediti immobiliari, le locazioni senza
riscatto ed altre.
Ai crediti al consumo inclusi si applicano sostanzialmente
due rilevanti indirizzi normativi. Il primo, di pretta
derivazione comunitaria, consiste nell'obbligo di esprimerne
il costo, nella pubblicità e nei contratti, mediante il tasso
annuo effettivo globale (TAEG), definito come il costo totale
del credito a carico del consumatore espresso in percentuale
annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di
tutti gli oneri da sostenere per utilizzarlo.
Il secondo indirizzo, che rappresenta viceversa una
lodevole scelta nazionale, consiste in un meccanismo di
automatica sostituzione delle clausole contrattuali
obbligatorie, in caso di loro assenza ovvero di nullità del
contratto per inosservanza della forma scritta, con condizioni
sistematicamente vantaggiose per il consumatore - debitore. In
tale evenienza, il TAEG equivarrà al rendimento minimo dei
titoli pubblici; la scadenza del credito sarà a trenta mesi e
senza rateazioni; nessuna copertura o garanzia assicurativa
potrà venire richiesta dal finanziatore.
Ci troviamo dunque in presenza di una situazione di
conflitto di interessi creata volutamente ed apertamente per
supportare la parte debole del rapporto (il consumatore -
debitore). La prova sul campo è stata in questi anni
confortante, almeno nei limiti in cui hanno funzionato i
meccanismi della vigilanza, sicuramente più efficaci nei
confronti del credito al consumo di natura finanziaria che
delle dilazioni rateali di pagamento concesse direttamente dai
venditori dei beni e servizi.
Assai differente - come si è sopra ricordato - è lo stato
dell'arte nelle altre aree di finanziamento. Qui coesistono
sostanzialmente due tipologie:
1) finanziamenti concessi dagli operatori professionali
(banche e intermediari finanziari censiti dall'Ufficio
italiano dei cambi). Il capo I del titolo VI del citato testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia detta norme
analitiche per la trasparenza delle offerte pubblicitarie e
delle condizioni contrattuali sia iniziali che successive, ma
il punto debole dell'intera costruzione è che la normativa
primaria si limita a parlare di "tassi di interesse", una
locuzione che la normativa secondaria ha scolasticamente
tradotto in "tassi indicati al valore nominale";
2) finanziamenti concessi dagli operatori non
professionali e dai privati. Si tratta di una zona franca in
cui nulla è previsto dall'ordinamento settoriale vigente,
mentre poco o niente soccorrono le norme codicistiche generali
sui contratti, in quanto queste ultime possono in ogni caso
venire facilmente aggirate dalla parte forte del rapporto (il
finanziatore) sfruttando la mancata inclusione dei contratti
di finanziamento in genere fra quanti devono obbligatoriamente
essere stipulati per iscritto ai sensi dell'articolo 1350 del
codice civile.
Non occorrono pertanto particolari sforzi di immaginazione
per comprendere gli enormi varchi lasciati aperti dall'attuale
lacunosità legislativa. La carenza appare poi tanto più grave,
considerando che non si è finora neppure tentato di fare
tesoro della legge antiusura (legge 7 marzo 1996, n. 108) che
all'articolo 2, comma 1, definisce, ai fini della
determinazione delle soglie usurarie, la nozione di tasso
effettivo globale (TEG) come "comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse".
Essendo quindi già ben presente e radicata nel nostro
ordinamento una definizione di tasso "effettivo", fra l'altro
molto vicina a quella del TAEG di matrice comunitaria valida
per il credito al consumo, diventa tanto più logico ed agevole
estendere norme significativamente equivalenti, fatte salve
solo poche inevitabili e tollerabili difformità settoriali ed
escludendo unicamente situazioni marginali, all'intero
universo dei finanziamenti (indipendentemente dalla loro
connotazione formale: prestiti, mutui, aperture di credito,
eccetera) concessi sul territorio nazionale.
E' appena il caso di aggiungere che un utilizzo
generalizzato del TEG (rimanendo esclusi, per specifici
vincoli comunitari, i soli crediti al consumo armonizzati)
consente l'immediata e continua (diremmo "meccanica")
confrontabilità dei tassi contrattuali con i tassi-soglia
usurari definiti dalla legge n. 108 del 1996.
Sulle linee suddette si colloca la presente proposta di
legge, la cui sollecita approvazione consideriamo un atto
dovuto di civiltà giuridica, non solo e non tanto in astratto,
quanto per predisporre nei fatti gli strumenti atti a
contrastare per il futuro lo stillicidio di episodi criminali
(usura, riciclaggio, eccetera), che vedono prevalentemente
come protagonisti attivi i finanziatori non professionali o
abusivi o privati, e la sistematica subalternità della
clientela rispetto ai finanziatori professionali.
L'articolo 1 dispone l'utilizzo del TEG (tasso effettivo
globale, come definito dalla legge antiusura n. 108 del 1996)
negli annunci pubblicitari e nei contratti stipulati dalle
banche e dagli intermediari finanziari censiti, con il
corollario della sua sostituzione con il tasso legale in caso
di mancata specificazione nel contratto.
La legge sarà inoltre complessivamente applicata a quelle
tipologie di credito al consumo che sono oggi escluse dalla
disciplina armonizzata di matrice comunitaria.
Poiché il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia demanda le modalità attuative di queste forme di
trasparenza ad atti del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio e di autorità amministrative, si
prescrive l'adozione delle norme secondarie riformate entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ma
soprattutto, per evitare malaugurati rischi dilatori, che
tutte le disposizioni dell'articolo 1 dovranno in ogni caso
acquisire effetto entro sei mesi dalla medesima data.
L'articolo 2 dispone norme, equivalenti a quelle ricordate
in materia di credito al consumo armonizzato (salvo ovviamente
l'utilizzo del TEG in luogo del TAEG), per i prestiti,
finanziamenti e crediti di ogni genere concessi sul territorio
nazionale da qualsiasi soggetto non ricadente nell'ambito di
applicazione del testo unico bancario.
Il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole
assenti o nulle prevede il saggio degli interessi legali in
luogo del TEG e la scadenza secca del finanziamento a cinque
anni.
L'articolo 3 introduce disposizioni a favore della parte
debole del rapporto, analoghe a quelle previste come regole
generali di trasparenza dall'articolo 127 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.
L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione del capo
II della presente proposta di legge unicamente i finanziamenti
che non abbiano superato un valore marginale nell'arco di un
semestre, mentre sono soggetti alle disposizioni del medesimo
capo, in ogni caso, i rapporti regolati in conto corrente.
Si dettano, altresì, disposizioni transitorie per i
finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge.