XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1944
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
Art. 1.
1. Ai contratti di finanziamento stipulati dalle banche,
dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, lettera c),
e 4, lettera b), della presente legge.
2. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, le parole: "tassi di
interesse", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"tassi effettivi globali (TEG) di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108".
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
contratti di credito al consumo di cui all'articolo 121, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385.
4. Le disposizioni di attuazione del presente capo sono
adottate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dalle autorità che ne hanno la competenza ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385; esse acquisiscono comunque effetto non
oltre il sesto mese dalla medesima data.
CAPO II
ALTRI SOGGETTI
Art. 2.
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, i prestiti,
finanziamenti e mutui, di seguito denominati "finanziamenti",
concessi sul territorio nazionale da soggetti differenti da
quelli di cui all'articolo 1, sono conclusi in forma scritta e
un esemplare dell'atto è consegnato a ciascuna delle parti.
L'inosservanza del presente comma comporta nullità degli
atti.
2. Gli atti di finanziamento devono necessariamente
indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) la scadenza del finanziamento, nonché, nel caso
di restituzione rateale, il numero, gli importi e le scadenze
delle singole rate;
c) il tasso effettivo globale (TEG) del
finanziamento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7
marzo 1996, n. 108;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui il TEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TEG. Nei casi in cui non sia possibile
indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una
stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal soggetto
finanziato;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste
al soggetto finanziato e non incluse nel calcolo del TEG.
3. Nessuna somma può essere richiesta od addebitata al
soggetto finanziato se non sulla base di espresse previsioni
dell'atto. Le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
4. Nei casi di nullità degli atti per violazione delle
disposizioni del comma 1 ovvero di assenza di talune delle
indicazioni di cui al comma 2, queste ultime sono sostituite
di diritto secondo i seguenti criteri:
a) la scadenza del finanziamento è a sessanta mesi
e non si dà luogo a restituzione rateale;
b) il TEG equivale al saggio degli interessi
legali;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene
costituita in favore del soggetto finanziatore.
Art. 3.
1. La nullità prevista dall'articolo 2, comma 1, può
essere fatta valere solo dal soggetto finanziato.
2. Le disposizioni del presente capo sono derogabili solo
in senso più favorevole al soggetto finanziato.
Art. 4.
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
finanziamenti di valore inferiore a 1.000 euro, a condizione
che le medesime parti non abbiano concluso, nel periodo di sei
mesi, una pluralità di atti di finanziamento per un valore
complessivo eccedente il predetto limite.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai
finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 1 e di
quelli, di qualsiasi valore, che scadono non oltre il
novantesimo giorno dalla medesima data.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano in ogni
caso ai rapporti regolati in conto corrente.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, i
finanziamenti di cui al comma 2 e i rapporti di cui al comma 3
sono regolarizzati a norma dell'articolo 2, commi 1 e 2. In
caso di mancata regolarizzazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 4.