XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1944




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI


Art. 1.

        1. Ai contratti di finanziamento stipulati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti di cui all'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, lettera c), e 4, lettera b), della presente legge.
        2. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, le parole: "tassi di interesse", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tassi effettivi globali (TEG) di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108".
        3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        4. Le disposizioni di attuazione del presente capo sono adottate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle autorità che ne hanno la competenza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385; esse acquisiscono comunque effetto non oltre il sesto mese dalla medesima data.


CAPO II

ALTRI SOGGETTI


Art. 2.

        1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, i prestiti, finanziamenti e mutui, di seguito denominati "finanziamenti", concessi sul territorio nazionale da soggetti differenti da quelli di cui all'articolo 1, sono conclusi in forma scritta e un esemplare dell'atto è consegnato a ciascuna delle parti. L'inosservanza del presente comma comporta nullità degli atti.
        2. Gli atti di finanziamento devono necessariamente indicare:

                a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

                b) la scadenza del finanziamento, nonché, nel caso di restituzione rateale, il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;

                c) il tasso effettivo globale (TEG) del finanziamento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

                d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TEG può essere eventualmente modificato;

                e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal soggetto finanziato;

                f) le eventuali garanzie richieste;

                g) le eventuali coperture assicurative richieste al soggetto finanziato e non incluse nel calcolo del TEG.

        3. Nessuna somma può essere richiesta od addebitata al soggetto finanziato se non sulla base di espresse previsioni dell'atto. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni applicate sono nulle e si considerano non apposte.
        4. Nei casi di nullità degli atti per violazione delle disposizioni del comma 1 ovvero di assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 2, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

                a) la scadenza del finanziamento è a sessanta mesi e non si dà luogo a restituzione rateale;
                b) il TEG equivale al saggio degli interessi legali;

                c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del soggetto finanziatore.


Art. 3.

        1. La nullità prevista dall'articolo 2, comma 1, può essere fatta valere solo dal soggetto finanziato.
        2. Le disposizioni del presente capo sono derogabili solo in senso più favorevole al soggetto finanziato.


Art. 4.

        1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai finanziamenti di valore inferiore a 1.000 euro, a condizione che le medesime parti non abbiano concluso, nel periodo di sei mesi, una pluralità di atti di finanziamento per un valore complessivo eccedente il predetto limite.
        2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai finanziamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 1 e di quelli, di qualsiasi valore, che scadono non oltre il novantesimo giorno dalla medesima data.
        3. Le disposizioni del presente capo si applicano in ogni caso ai rapporti regolati in conto corrente.
        4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, i finanziamenti di cui al comma 2 e i rapporti di cui al comma 3 sono regolarizzati a norma dell'articolo 2, commi 1 e 2. In caso di mancata regolarizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.



Frontespizio Relazione