XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1943




        Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni il processo di privatizzazione di importanti società industriali, bancarie e di servizi ha condotto ad un azionariato diffuso tra i lavoratori dipendenti anche grazie alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Lo sviluppo di una forte presenza azionaria dei dipendenti è stato senz'altro incentivato dalle stesse imprese, che si sono impegnate al fine di realizzare una compartecipazione dei propri dipendenti sul piano finanziario. Siamo, inoltre, di fronte ad un passaggio assai particolare perché la costituzione dei fondi complementari pensionistici è stata avviata e si consoliderà nel tempo e, a seguito dell'approvazione della legge n. 144 del 1999, sarà possibile l'utilizzo del trattamento di fine rapporto per lo sviluppo di questi fondi, anche mediante l'investimento in strumenti finanziari.
        Questo processo ha visto il nascere e l'affermarsi di numerose associazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi dei dipendenti azionisti e di promuoverne le adeguate forme di partecipazione. Le associazioni, che prevedono l'iscrizione da parte di dipendenti ed ex dipendenti della società di riferimento in possesso di azioni, sono state molto attive con iniziative nei luoghi di lavoro e promuovendo incontri su questi temi, nonché sulle prospettive industriali delle società partecipate. Durante la definizione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) le associazioni hanno portato il loro contributo nel corso di un'audizione parlamentare. Esse sono state maggiormente attive nella raccolta delle deleghe in occasione delle assemblee societarie: in questo modo hanno contribuito in modo effettivo allo sviluppo di una democrazia economica e societaria.
        Dal novembre del 1998 le associazioni dei maggiori gruppi (ENI, AEM, Comit, Credit, San Paolo-IMI, BPM ed altri), si sono costituite nella Federazione italiana delle associazioni di dipendenti-azionisti (FIADA), sancendo nel proprio statuto il principio dell'indipendenza da forze politiche e sindacali. L'associazionismo dei dipendenti si è sviluppato anche a livello europeo: si è infatti dato vita anche ad una Federazione europea, cui hanno aderito associazioni e federazioni di quattordici Paesi.
        In considerazione di questi aspetti, con la presente proposta di legge si ritiene che si debba cogliere l'opportunità per dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione repubblicana, il quale promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla gestione delle imprese nella prospettiva di una democrazia anche economica: tale articolo è, però, rimasto finora inattuato.
        Certo ben più ampia è la problematica della realizzazione di una democrazia economica e le risposte che ad essa bisogna dare, i percorsi che occorre costruire a partire dalla concertazione che si è sviluppata in questi anni: l'azionariato dei dipendenti si pone quale un momento importante di questo ragionamento. Se l'azionista-dipendente, non come singolo ma come soggetto di un'impresa, è un momento della democrazia economica, bisogna far sì che ciò si rifletta anche sul piano legislativo.
        Vi è una diversità che non sempre viene colta o meglio sottolineata con forza. Infatti mentre il dipendente è interessato allo sviluppo dell'impresa, alla sua competitività e anche indirettamente alla realizzazione degli utili perché dallo sviluppo della stessa dipendono il suo futuro e per grande parte quello della sua famiglia, in un secondo momento, quando diventa azionista, subentra un interesse diretto all'aspetto della realizzazione degli utili. Questa è la differenza fondamentale, come hanno sottolineato le associazioni dei dipendenti azionisti europei, e il fatto che il dibattito travalichi i confini nazionali e approdi a livelli transnazionali sta a sottolineare questo aspetto. E' un confronto che dura da oltre un decennio a livello europeo, sia nella Commissione della Unione europea che a livello di Europarlamento. E' meno presente nel dibattito italiano, anche se vi sono stati momenti di discussione di progetti di legge di iniziativa parlamentare anche nella passata legislatura, al momento delle prime privatizzazioni.
        Vi è poi la convinzione (in un numero ampio di forze politiche) che, in fondo, fra l'azionista-dipendente e il piccolo azionista non vi siano differenze. Si ritiene, invece, necessario compiere altre distinzioni, perché sono reali. Vi è una differenza a nostro parere, attorno alla quale è opportuno riflettere, fra la rappresentanza del sindacato e quella degli azionisti-dipendenti.
        Sul piano della democrazia economica e della concertazione, il sindacato, nell'ultimo decennio, ha fatto enormi passi in avanti - sia in ambito comunitario sia in ambito nazionale - non solo a livello confederale, ma anche a livello di impresa: le norme contrattuali ormai prevedono il confronto fra l'impresa e il sindacato sui programmi produttivi. Quindi diventa facile, per chi vuole argomentare, affermare che il sindacato ha già una sede propria. Ma, a parte il fatto che vi è una differenza fra i lavoratori in sé e la rappresentanza che il sindacato assume della universalità dei lavoratori (anche se vi è una ulteriore distinzione fra il lavoratore iscritto e il lavoratore non iscritto al sindacato), l'azionista-dipendente è qualcosa di diverso, che non è alternativo al sindacato. E' anche diverso dai generici piccoli azionisti, che riflettono altri problemi e interessi, ed è cosa diversa rispetto ai fondi pensione chiusi.
        In sintesi, il provvedimento che vi proponiamo mira a conseguire i seguenti effetti:

                a) riconoscere formalmente le associazioni dei dipendenti azionisti (articolo 2) quali figure analoghe ma distinte rispetto a quelle generiche dei piccoli azionisti, incentivandone, fra l'altro, la crescita dimensionale e il processo aggregativo all'interno delle singole realtà aziendali, sia disponendo adeguati livelli minimi di rappresentatività, sia (articolo 5) introducendo in determinate condizioni il diritto di rappresentanza nei collegi sindacali, anche ricordando le più incisive funzioni che tali organi collegialmente, ed in rilevante misura anche i singoli componenti, hanno recentemente assunto nelle società quotate ai sensi del citato testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998);

                b) facilitare i meccanismi della rappresentanza degli associati nelle assemblee delle società di appartenenza, sia (articolo 3) attraverso una controllata semplificazione delle normali procedure di raccolta delle deleghe di voto, sia (articolo 4) attraverso la sistematizzazione del processo alternativo, già peraltro avviato in alcune realtà aziendali, della intestazione delle azioni a società fiduciarie convenzionate con le associazioni o, al limite, appositamente costituite da queste ultime e quindi in grado di operare a costi particolarmente contenuti;

                c) assicurare (articolo 6) spazi aziendali di visibilità e di agibilità alle associazioni e alle società fiduciarie intestatarie delle azioni dei dipendenti, ai sensi dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300);

                d) incentivare (articolo 7) la sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti inserendo a livello codicistico tale finalità fra quelle che conferiscono il diritto ad ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con incidenza percentuale limitata, sul trattamento di fine rapporto maturato;

                e) semplificare (articolo 8) gli adempimenti tributari relativi alla percezione dei dividendi sulle azioni possedute dai dipendenti ed ex dipendenti.

        Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.
        Procedere a queste necessarie innovazioni significa porsi in sintonia con i mutamenti che avvengono nella realtà economica e nella trasformazione degli assetti proprietari delle imprese sia industriali che di servizi, anche locali, e consentire che l'appello alla collaborazione, frequentemente rivolto ai dipendenti quando si va a realizzare una privatizzazione, significhi anche ampliare la partecipazione azionaria e concretizzarla in norme che governano la società per azioni.




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