XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1943
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è quella di favorire lo
sviluppo dell'azionariato fra i lavoratori dipendenti e gli ex
dipendenti collocati in quiescenza, per consentirne la
partecipazione attiva alla vita dell'impresa ai sensi
dell'articolo 46 della Costituzione.
Art. 2.
(Associazioni di dipendenti azionisti).
1. Ai fini della presente legge sono definite associazioni
di dipendenti azionisti le associazioni di azionisti di una
singola società, ancorché non quotata, che rispettano i
requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che:
a) rappresentano almeno il 20 per cento dei
dipendenti per le società con un numero di dipendenti fino a
500 o sono composte da almeno 200 dipendenti per le società
con un numero di dipendenti tra 500 e 5.000 o da almeno 300
dipendenti per le società con più di 5.000 dipendenti;
b) si iscrivono in un apposito elenco tenuto dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 3.
(Raccolta delle deleghe).
1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono
esercitare la raccolta delle deleghe di voto in deroga
all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le clausole statuarie che limitano in qualsiasi modo la
rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe
di voto conferite in conformità alle disposizioni della
presente legge.
3. Il delegato esercita la sua funzione sulla base degli
orientamenti prevalenti dell'associazione.
4. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti
idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma
digitale.
5. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si
applicano le norme vigenti in materia di
autocertificazione.
6. Per quanto non disposto dai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo, si applicano gli articoli 141, commi 2 e 3, 142, 143
e 144 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art. 4.
(Società fiduciarie).
1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui
all'articolo 3, gli aderenti alle associazioni di cui
all'articolo 2 possono intestare fiduciariamente le proprie
azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge
23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero
costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle
medesime associazioni ed iscritte in un elenco speciale tenuto
dall'organo competente per la vigilanza sulle società
fiduciarie.
2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea
il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro
preventivamente impartite dalle associazioni, salva restando
la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il
diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a
specifici punti all'ordine del giorno.
3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi
del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art. 5.
(Collegio sindacale).
1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono in ogni
caso presentare, direttamente o per il tramite delle società
fiduciarie di cui all'articolo 4, proprie candidature per gli
organi di controllo delle società le cui azioni con diritto di
voto sono possedute dagli associati.
2. Nelle società che hanno azioni quotate, ove le
associazioni rappresentino oltre lo 0,50 per cento del
capitale con diritto di voto, il collegio sindacale deve
risultare formato da più di tre membri e il candidato
designato dalle associazioni è incluso di diritto tra i membri
effettivi eletti dalla minoranza ai sensi dell'articolo 148,
comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Nelle società non comprese tra quelle di cui al comma
2, il candidato designato dalle associazioni che rappresentano
oltre l'1 per cento del capitale con diritto di voto è incluso
di diritto tra i membri effettivi.
4. Nel caso di coesistenza di più associazioni
rappresentative dei dipendenti della medesima società, il
diritto di designazione di cui ai commi 2 e 3 compete a quella
tra esse cui aderisce il numero più alto di dipendenti in
servizio e formula una proposta unitaria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il
diciottesimo mese successivo a tale data.
Art. 6.
(Visibilità delle associazioni).
1. Per le attività previste dalla presente legge, alle
associazioni di cui all'articolo 2 ed alle società fiduciarie
di cui all'articolo 4 sono riconosciuti il diritto di
affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali
di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 7.
(Trattamento di fine rapporto).
1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il nono comma è inserito il seguente:
"Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente
di azioni, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di
lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta, per acquistare le suddette
azioni. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza
non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in
misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato
nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti
gli effetti, dal trattamento di fine rapporto";
b) il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni
di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità
prevista dalla norma medesima".
Art. 8.
(Disposizioni tributarie).
1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni
possedute dai propri dipendenti in servizio e dagli ex
dipendenti collocati in quiescenza sono esenti da imposte in
capo ai percettori e non si applica ad essi alcuna
ritenuta.