XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1943




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Finalità della presente legge è quella di favorire lo sviluppo dell'azionariato fra i lavoratori dipendenti e gli ex dipendenti collocati in quiescenza, per consentirne la partecipazione attiva alla vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.


Art. 2.

(Associazioni di dipendenti azionisti).

        1. Ai fini della presente legge sono definite associazioni di dipendenti azionisti le associazioni di azionisti di una singola società, ancorché non quotata, che rispettano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che:

                a) rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti per le società con un numero di dipendenti fino a 500 o sono composte da almeno 200 dipendenti per le società con un numero di dipendenti tra 500 e 5.000 o da almeno 300 dipendenti per le società con più di 5.000 dipendenti;

                b) si iscrivono in un apposito elenco tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.


Art. 3.

(Raccolta delle deleghe).

        1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono esercitare la raccolta delle deleghe di voto in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
        2. Le clausole statuarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni della presente legge.
        3. Il delegato esercita la sua funzione sulla base degli orientamenti prevalenti dell'associazione.
        4. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.
        5. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione.
        6. Per quanto non disposto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, si applicano gli articoli 141, commi 2 e 3, 142, 143 e 144 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 4.

(Società fiduciarie).

        1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 3, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 2 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni ed iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.
        2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro preventivamente impartite dalle associazioni, salva restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.
        3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 5.

(Collegio sindacale).

        1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono in ogni caso presentare, direttamente o per il tramite delle società fiduciarie di cui all'articolo 4, proprie candidature per gli organi di controllo delle società le cui azioni con diritto di voto sono possedute dagli associati.
        2. Nelle società che hanno azioni quotate, ove le associazioni rappresentino oltre lo 0,50 per cento del capitale con diritto di voto, il collegio sindacale deve risultare formato da più di tre membri e il candidato designato dalle associazioni è incluso di diritto tra i membri effettivi eletti dalla minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        3. Nelle società non comprese tra quelle di cui al comma 2, il candidato designato dalle associazioni che rappresentano oltre l'1 per cento del capitale con diritto di voto è incluso di diritto tra i membri effettivi.
        4. Nel caso di coesistenza di più associazioni rappresentative dei dipendenti della medesima società, il diritto di designazione di cui ai commi 2 e 3 compete a quella tra esse cui aderisce il numero più alto di dipendenti in servizio e formula una proposta unitaria.
        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il diciottesimo mese successivo a tale data.


Art. 6.

(Visibilità delle associazioni).

        1. Per le attività previste dalla presente legge, alle associazioni di cui all'articolo 2 ed alle società fiduciarie di cui all'articolo 4 sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art. 7.

(Trattamento di fine rapporto).

        1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il nono comma è inserito il seguente:

        "Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di azioni, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare le suddette azioni. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto";

                b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

            "Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima".


Art. 8.

(Disposizioni tributarie).

        1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti in servizio e dagli ex dipendenti collocati in quiescenza sono esenti da imposte in capo ai percettori e non si applica ad essi alcuna ritenuta.



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