XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1942




        Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della garanzia mutualistica - che si esplica attraverso le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) - sembra vivere una fase certamente importante e significativa (esistono oggi in Italia circa 800 confidi che garantiscono oltre 5 miliardi di euro di crediti) nella quale però cominciano ad intravedersi segnali di possibile stasi, se non di involuzione, su cui è ormai necessario intervenire - anche attraverso l'emanazione di una specifica normativa - affinché, fornendo un quadro di riferimento sicuro, si dia certezza all'operatività dei confidi e si gettino le basi per il loro ulteriore sviluppo.
        Negli ultimi anni numerosi provvedimenti legislativi, fino al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo ad una disciplina differenziata ma sostanzialmente onnicomprensiva tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle sole banche in ragione della despecializzazione creditizia e del conseguente ampliamento dei soggetti partecipanti al mercato finanziario stesso.
        Ai margini di questi interventi legislativi sono, tuttavia, sempre rimasti i confidi, che non hanno fin qui formato oggetto di alcun specifico provvedimento. La conseguente applicazione ad essi di discipline più ampie, costruite specificatamente per altri soggetti (quale, ad esempio, la legge "antiriciclaggio" o quella di origine comunitaria sui bilanci degli enti finanziari non bancari), ha spesso suscitato seri dubbi interpretativi e fondate preoccupazioni per l'oggettiva impossibilità di adeguarsi ad una parte delle nuove regole, con il rischio di grave contrazione del fenomeno.
        Tale rischio è stato in prima battuta evitato dalle disposizioni dell'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, che impone ai confidi la sola iscrizione in una apposita sezione del registro degli intermediari finanziari sollevandoli dal rispetto delle altre regole fissate per questi ultimi.
        Ciò nondimeno, sia in considerazione dell'attuale stato di evoluzione del fenomeno della garanzia collettiva in Italia sia in ragione dell'inevitabile confronto con le esperienze presenti nei principali Paesi dell'Unione europea, si avverte l'esigenza di un primo intervento legislativo di inquadramento organico del fenomeno. Non si escludono, infatti, successivi interventi sull'argomento, per accompagnare ulteriori fasi di sviluppo - si pensi alla titolarizzazione delle garanzie - che però saranno realizzabili solo dopo l'assestamento e la concentrazione degli attuali confidi.
        Nell'Unione europea il fenomeno della garanzia collettiva è presente in almeno nove Stati membri: oltre che in Italia, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Austria e Portogallo.
        Si tratta di un fenomeno al quale le istituzioni comunitarie hanno dedicato, soprattutto negli ultimi tempi, una certa attenzione. La realtà dei confidi italiani, per quanto non esattamente fotografabile in assenza, almeno in alcuni settori, di dati statistici approfonditi, è caratterizzata da un elevato numero di organismi di garanzia (risultano attualmente iscritti nella sezione loro riservata dell'elenco degli intermediari finanziari circa 800 confidi). Tale proliferazione appare eccessiva, con conseguenze non indifferenti sul piano della incisività dell'azione verso i consorziati e le controparti bancarie.
        I confidi costituiscono, pertanto, uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese; uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e, in misura meno rilevante, l'agricoltura.
        L'attività a favore delle imprese minori è costituita dalla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai confidi, anche, ed in misura sempre più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e privati.
        Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità di credito delle imprese minori associate ed aumenta la loro forza contrattuale, consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di presa di coscienza, per tanti piccoli imprenditori, dei problemi di gestione finanziaria e di crescita della relativa funzione aziendale.
        Allo stesso tempo, i confidi si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata ed informata della situazione di ogni singola impresa: ciò è attestato, ad esempio, da un'incidenza della insolvenza dei crediti garantiti sensibilmente inferiore alla media nazionale (secondo recenti rilevazioni le insolvenze registrate storicamente dai confidi industriali rappresentavano una quota attorno all'1 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti garantiti; mentre le sofferenze del sistema bancario avevano superato il 6 per cento degli impieghi).
        Il fenomeno della garanzia mutualistica presenta oggi, come già accennato, alcuni significativi problemi. L'alto numero dei confidi, espressione di capillare radicamento sul territorio e di contatto ravvicinato con imprese e banche, si riflette peraltro sulla loro struttura dimensionale e patrimoniale, in genere non paragonabile - per difetto - con quella né degli altri intermediari finanziari né degli stessi enti di mutua garanzia operanti in altri Paesi europei. In sostanza il fenomeno, spontaneamente presentatosi, altrettanto autonomamente si è evoluto, riflettendo le distanze riscontrabili nello sviluppo economico del Paese, senza che uno standard operativo e strutturale sia stato fino ad oggi imposto dalla legislazione e dalle autorità creditizie.
        L'insufficienza patrimoniale e strutturale e l'assenza di controlli pubblici non sembrano aver inciso, finora, in misura evidente sulla capacità operativa dei confidi, né, come sopra ricordato, sulla rischiosità degli interventi di garanzia; sembrano, però, oggi rappresentare il maggiore rischio di involuzione o addirittura di sopravvivenza dei confidi stessi che si trovano a dovere competere con numerosi altri intermediari finanziari, sempre più presenti sul mercato e con ben altre capacità patrimoniali.
        L'utilizzazione prevalente di garanzie reali, di per sé rigide e scarsamente evolute sotto il profilo economico, costituisce un limite alla ulteriore crescita dei confidi. Limite che si avverte con particolare intensità proprio a causa dei rilevanti cambiamenti dello scenario economico-finanziario, dell'ampliamento dei mercati e delle esigenze di più razionale soddisfacimento dei bisogni finanziari delle medie e piccole imprese.
        Nei rammentati Paesi europei si è, non a caso, arrivati alla configurazione degli enti di garanzia mutualistica come veri e propri organismi finanziari di tipo bancario, sottoposti a regole patrimoniali ed a vigilanza operativa da parte dell'autorità monetaria ed operanti essenzialmente attraverso garanzie di tipo personale (fideiussioni, avalli, eccetera). Un'evoluzione che ha peraltro causato, nel Paese che vanta una tradizione del settore più simile alla nostra (la Francia), anche l'insorgere di una fase di crisi dalla quale si è potuti uscire attraverso un processo di concentrazione e razionalizzazione del fenomeno.
        Queste stesse esperienze straniere, e il già rammentato impatto negativo che hanno rischiato di avere da noi i più recenti interventi legislativi, consigliano pertanto di evitare l'imposizione di regole e modelli che avrebbero presumibilmente l'effetto di ridimensionare contro ogni logica il fenomeno senza introdurre realtà nuove e migliori, e ciò a tutto danno del sistema delle imprese minori.
        L'intervento del legislatore sembra piuttosto dover tendere a dare certezze di contenuti e di regole ai confidi, nel rispetto della loro configurazione, favorendo, al tempo stesso, processi di trasformazione e fusione di quelli tra essi veramente in grado di evolversi per adeguatamente capitalizzarsi.
        Ulteriore evoluzione è la previsione di veri e propri enti finanziari non necessariamente legati alle sole garanzie reali, adeguatamente capitalizzati e sottoposti a ratio di solvibilità il cui rispetto venga controllato dall'autorità creditizia; ma, al tempo stesso, in ragione di ciò, riconosciuti come soggetti che rilasciano garanzie che consentono una ponderazione dei crediti da essi garantiti, al fine della determinazione della ratio delle banche finanziatrici, analoga a quella dei prestiti assistiti da garanzia bancaria.
        Tali premesse sono alla base della presente proposta di legge, che intende promuovere sia il riordino che l'evoluzione dei confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due tipologie: una prima, rappresentata dagli attuali confidi, alla quale offrire una normativa di riferimento per essi specificatamente dettata ed attestata ad un livello di intervento da tutti affrontabile, ma comunque significativo; una seconda, costituita invece da società di mutua garanzia, di nuova concezione e disciplina, chiamate ad inserirsi nel mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri soggetti che già a pieno titolo vi operano.




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