XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1942
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'
Art. 1.
(Norme generali).
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di
prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione
del credito e il finanziamento, anche nella forma di
partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese
consorziate o socie da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle
disposizioni della presente legge.
2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I
soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati
"confidi".
3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle
piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi
connessi o complementari alla prestazione di garanzie
collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione
finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare
garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato
al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di
incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e
di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali
enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le
imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del
credito. Le attività previste dal presente comma non possono
assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle
garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di
attività previste dalle disposizioni vigenti.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate
nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di
quelli dei confidi ad essi associati.
Art. 2.
(Consorziati e sostenitori).
1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese,
anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di
servizi, nonché da imprese artigiane e agricole.
2. Si considerano piccole e medie le imprese che
soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese.
3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non
soddisfano i requisiti richiamati al comma 2 possono sostenere
i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né
fruiscono delle attività sociali, ma i loro mandatari possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità
stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza
dei componenti di ciascun organo resti riservata
all'assemblea.
4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese
consorziate che superino i limiti dimensionali indicati
dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, purché
complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei
consorziati. Per dette imprese i confidi non possono
ulteriormente beneficiare degli interventi agevolati previsti
per le piccole e medie imprese.
Art. 3.
(Patrimonio).
1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un
capitale sociale non inferiore a 51.646 euro, fermi restando
per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal
codice civile per le società per azioni e in accomandita per
azioni.
2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del
capitale sociale, né inferiore a 51,65 euro.
3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 258.228 euro.
Almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto
deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci
ovvero da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di
tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare
fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di
esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito di
oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3,
l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se
entro l'esercizio successivo la carenza del patrimonio netto
non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento
del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il
versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la carenza a meno di
un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento dei
confidi.
5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile
o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del
minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza
indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo
scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come
società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata continuano ad applicarsi le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione
del capitale per perdite.
6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono
ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la
data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra
imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209, per gli aiuti a finalità regionale.
Art. 4.
(Avanzi di gestione).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
qualunque genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della
cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero
di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.
Art. 5.
(Modifiche legislative).
1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati al
numero 2) del secondo comma devono essere iscritte soltanto
una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale".
2. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed
entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di
approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese".
3. All'articolo 2615-bis del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome
dei consorziati e le relative variazioni;
2) il libro delle adunanze delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se costituito.
I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono
tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero
4) è tenuto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri
indicati al quarto comma e, per quelli indicati ai numeri 1) e
2) dello stesso comma, di ottenerne estratti a proprie
spese.
Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere
esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma".
4. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative, i consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano
l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,
comma 1, e ad essi non si applicano le restanti disposizioni
del presente decreto legislativo. L'iscrizione nella sezione
non abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il presente comma non si applica alle
società di mutua garanzia".
5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1,
sono concessi dai soggetti indicati al comma 5 del medesimo
articolo sulla base di un contratto stipulato con il Ministero
delle attività produttive ai sensi dell'articolo 47, comma 2,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. I
criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono
stabiliti con decreto del Ministro delle attività
produttive".
6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: "a carico del medesimo
fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a
valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1".
7. I fondi previsti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui
alla presente legge sono attribuiti al fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per la copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Garanzie).
1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i
confidi non sono tenuti a pagare il debito prima
dell'escussione del debitore principale e degli altri
eventuali garanti.
Art. 7.
(Fondi di garanzia interconsortile).
1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di
15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente
non inferiori a 258.228.450 euro possono istituire, anche
tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza,
fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare
l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento delle
attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in
garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non
superiore al 50 per cento.
2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società
consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui
oggetto sociale prevede in via esclusiva lo svolgimento di
tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile,
le società consortili possono essere costituite anche dalle
associazioni indicate al comma 1.
Art. 8.
(Disciplina fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di
gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o
dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il
reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati al titolo I,
capo VI, e al titolo II, capo II, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i
contributi a questi versati costituiscono per le piccole e
medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle
operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività
indicate all'articolo 1 della presente legge si applica il
regime stabilito dall'articolo 4, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi versati
dai confidi aderenti ai fondi di cui all'articolo 7, nonché
gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente
destinati agli stessi fondi, non concorrono alla formazione
del reddito delle società che gestiscono tali fondi; i
predetti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di
chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e
le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14
non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno
effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le
fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
che corrispondono contributi ai confidi non operano la
ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Capo II
SOCIETA' DI MUTUA GARANZIA
Art. 9.
(Valore delle garanzie).
1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente
capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le
garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività
di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie
ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il
credito assistito da tali garanzie.
2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare
garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi
verso soggetti differenti da quelli indicati all'articolo 1,
comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente.
La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con
riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle
garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.
Art. 10.
(Norme generali).
1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto
forma di società consortili per azioni o di società
cooperative per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione:
"società di mutua garanzia". L'uso nella denominazione o in
qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico
di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società
di mutua garanzia disciplinate dal presente capo.
3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono
partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2,
comma 1, ai confidi ed ai fondi di garanzia interconsortile di
cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti
pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale stesso
sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai
fondi di garanzia interconsortile.
Art. 11.
(Operatività).
1. Per ragioni di stabilità, la Banca d'Italia può
autorizzare, per periodi determinati, le singole società di
mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti
diversi dalle imprese socie.
Art. 12.
(Vigilanza della Banca d'Italia).
1. Le società di mutua garanzia sono soggette
all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, e ad esse si applicano le
disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto
compatibili con la presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al
comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello
eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di
società costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste
dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche
in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie
stabilita dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 e
l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia
sono determinati dalla Banca d'Italia tenendo conto
dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di
credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno
positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si
considerano parte del patrimonio netto.
Art. 13.
(Norme applicabili).
1. Alle società di mutua garanzia si applicano le
disposizioni di cui ai capi I e III, in quanto compatibili con
le norme del presente capo; si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo come
ammontare minimo del patrimonio netto quello di cui
all'articolo 12, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16,
commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 6.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
(Fusioni e trasformazioni).
1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni
con altri confidi comunque costituiti, anche per costituire
società di mutua garanzia ai sensi delle disposizioni di cui
al capo II.
2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli
2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei
confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione
prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non
è necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il
progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base
del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione proporzionale.
3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo
scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle
società cooperative in un consorzio, in una società consortile
o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la
prestazione delle garanzie collettive ai sensi delle
disposizioni di cui ai capi I e II. Alle fusioni previste dal
comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il
consorzio o la società incorporante o quella che risulta dalla
fusione è un confidi o una società di mutua garanzia.
4. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al
fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti
dalla presente legge, può essere concesso dal Ministero delle
attività produttive un contributo in conto capitale pari al 10
per cento del fondo consortile o del capitale sociale del
confidi o della società di mutua garanzia incorporante o di
quella risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile
pari all'importo del contributo deve essere costituita e
mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confidi o
della società di mutua garanzia. I contributi ai confidi e
alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati
secondo un ordine di priorità stabilito sulla base della data
dell'atto pubblico di fusione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a valere
sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che a
tale fine è integrato della somma di 2.582.284 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
Art. 15.
(Agevolazioni).
1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di
tutti i benefìci disposti dalla legislazione vigente a favore
dei consorzi e delle cooperative di garanzie collettiva dei
fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano
soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente
legge.
Art. 16.
(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i confidi già costituiti alla medesima data
devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3. I confidi
in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al
limite minimo della quota di partecipazione previsto dal
citato articolo 3, comma 2.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 3, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al
fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione delle attività sociali.
3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine
pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione
se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti
pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono
richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei
fondi, da essi attribuita al confidi partecipante alla
fusione, a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito
territoriale.
4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione della presente
legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o
della legislazione vigente in materia di bilancio, né danno
luogo a rettifiche fiscali.
Art. 17.
(Quote ed azioni dei confidi).
1. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, è abrogato.
Art. 18.
(Normativa di attuazione).
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^
ottobre 1997.
2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi
necessari ai sensi dell'articolo 12 sono adottati entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio
decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le
modalità per la concessione del contributo previsto
dall'articolo 14, comma 4.