XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1942




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'


Art. 1.

(Norme generali).

        1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario sono soggetti alle disposizioni della presente legge.
        2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I soggetti di cui al medesimo comma sono di seguito denominati "confidi".
        3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del credito. Le attività previste dal presente comma non possono assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti.
        4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di quelli dei confidi ad essi associati.


Art. 2.

(Consorziati e sostenitori).

        1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese, anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché da imprese artigiane e agricole.
        2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
        3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti richiamati al comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
        4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese consorziate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei consorziati. Per dette imprese i confidi non possono ulteriormente beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.


Art. 3.

(Patrimonio).

        1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 51.646 euro, fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi previsti dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni.
        2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 51,65 euro.
        3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 258.228 euro. Almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci ovvero da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
        4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito di oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3, l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la carenza del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la carenza a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento dei confidi.
        5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
        6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale.


Art. 4.

(Avanzi di gestione).

        1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di qualunque genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.


Art. 5.

(Modifiche legislative).

        1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati al numero 2) del secondo comma devono essere iscritte soltanto una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale".

        2. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese".

        3. All'articolo 2615-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio deve tenere:

            1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome dei consorziati e le relative variazioni;

            2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

            3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

            4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se costituito.

        I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) è tenuto a cura dei sindaci.
        Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al quarto comma e, per quelli indicati ai numeri 1) e 2) dello stesso comma, di ottenerne estratti a proprie spese.
        Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma".

        4. Il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, e ad essi non si applicano le restanti disposizioni del presente decreto legislativo. L'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il presente comma non si applica alle società di mutua garanzia".

        5. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1, sono concessi dai soggetti indicati al comma 5 del medesimo articolo sulla base di un contratto stipulato con il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive".

        6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è abrogato;

            b) al comma 2, le parole: "a carico del medesimo fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1".

        7. I fondi previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui alla presente legge sono attribuiti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Garanzie).

        1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i confidi non sono tenuti a pagare il debito prima dell'escussione del debitore principale e degli altri eventuali garanti.


Art. 7.

(Fondi di garanzia interconsortile).

        1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 258.228.450 euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento delle attività consortili attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una quota non superiore al 50 per cento.
        2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva lo svolgimento di tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni indicate al comma 1.


Art. 8.

(Disciplina fiscale).

        1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
        2. Ai fini delle imposte sui redditi, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati al titolo I, capo VI, e al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività indicate all'articolo 1 della presente legge si applica il regime stabilito dall'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
        5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi versati dai confidi aderenti ai fondi di cui all'articolo 7, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati agli stessi fondi, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; i predetti contributi sono ammessi in deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di competenza.
        6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14 non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
        7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non operano la ritenuta prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


Capo II

SOCIETA' DI MUTUA GARANZIA


Art. 9.

(Valore delle garanzie).

        1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il credito assistito da tali garanzie.
        2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi verso soggetti differenti da quelli indicati all'articolo 1, comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.


Art. 10.

(Norme generali).

        1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto forma di società consortili per azioni o di società cooperative per azioni a responsabilità limitata.
        2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione: "società di mutua garanzia". L'uso nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi dalle società di mutua garanzia disciplinate dal presente capo.
        3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2, comma 1, ai confidi ed ai fondi di garanzia interconsortile di cui all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del capitale stesso sia detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai fondi di garanzia interconsortile.


Art. 11.

(Operatività).

        1. Per ragioni di stabilità, la Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole società di mutua garanzia ad una operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese socie.


Art. 12.

(Vigilanza della Banca d'Italia).

        1. Le società di mutua garanzia sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le disposizioni del titolo V del medesimo testo unico, in quanto compatibili con la presente legge.
        2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1, l'ammontare minimo del capitale sociale è quello eventualmente stabilito dal codice civile per il tipo di società costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
        3. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste dall'articolo 107, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, anche in modo da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilita dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. L'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali rilevanti per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 e l'adeguatezza patrimoniale delle società di mutua garanzia sono determinati dalla Banca d'Italia tenendo conto dell'ammontare minimo del capitale iniziale delle banche di credito cooperativo e comprendendo tra gli elementi con segno positivo anche i fondi rischi indisponibili, che si considerano parte del patrimonio netto.


Art. 13.

(Norme applicabili).

        1. Alle società di mutua garanzia si applicano le disposizioni di cui ai capi I e III, in quanto compatibili con le norme del presente capo; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo come ammontare minimo del patrimonio netto quello di cui all'articolo 12, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8, 14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.


Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 14.

(Fusioni e trasformazioni).

        1. I confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per costituire società di mutua garanzia ai sensi delle disposizioni di cui al capo II.
        2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
        3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle società cooperative in un consorzio, in una società consortile o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive ai sensi delle disposizioni di cui ai capi I e II. Alle fusioni previste dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il consorzio o la società incorporante o quella che risulta dalla fusione è un confidi o una società di mutua garanzia.
        4. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti dalla presente legge, può essere concesso dal Ministero delle attività produttive un contributo in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o del capitale sociale del confidi o della società di mutua garanzia incorporante o di quella risultante dalla fusione. Una riserva indisponibile pari all'importo del contributo deve essere costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale del confidi o della società di mutua garanzia. I contributi ai confidi e alle società di mutua garanzia richiedenti sono assegnati secondo un ordine di priorità stabilito sulla base della data dell'atto pubblico di fusione.
        5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a valere sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che a tale fine è integrato della somma di 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 15.

(Agevolazioni).

        1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono di tutti i benefìci disposti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzie collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente legge.


Art. 16.

(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).

        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già costituiti alla medesima data devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3. I confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione previsto dal citato articolo 3, comma 2.
        2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione delle attività sociali.
        3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi, da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione, a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.
        4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o della legislazione vigente in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.


Art. 17.

(Quote ed azioni dei confidi).

        1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.
        2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.


Art. 18.

(Normativa di attuazione).

        1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997.
        2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi necessari ai sensi dell'articolo 12 sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 4.



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