XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1940
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende le indicazioni del testo unificato elaborato nella XI
legislatura in sede legislativa dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati. E' il risultato di un articolato
dibattito e nasce dalla consapevolezza che il problema della
responsabilità disciplinare dei magistrati debba essere
ricondotto ad un sistema di regole chiare e precise. Esso va
iscritto in un più ampio disegno riformatore rivolto ad
assicurare il cittadino che avrà come interlocutori un giudice
ed un pubblico ministero indipendenti e qualificati sotto il
profilo della diligenza, della preparazione, della moralità e
dell'equilibrio. Un ampio disegno riformatore sui protagonisti
della giurisdizione sarà affrontato con separata iniziativa
legislativa. Le sanzioni disciplinari non valgono a migliorare
e a rendere efficiente il servizio giustizia, ma la
regolamentazione è necessaria per rafforzare il prestigio
della stessa magistratura.
In altri Paesi con tradizione costituzionale analoga a
quella italiana ci si è da tempo resi conto che alla crescita
del potere della magistratura deve corrispondere una crescita
della responsabilizzazione dei magistrati. La tipicizzazione
delle violazioni disciplinari è perseguita come via
d'intreccio con altre innovazioni: il miglioramento nella
selezione dei magistrati, ai quali deve essere assicurato un
continuo aggiornamento professionale; le
misure dirette ad assicurare la massima trasparenza alle
vicende processuali ed alle decisioni che riguardano i
magistrati.
La presente proposta di legge si propone di andare oltre i
confini della mera responsabilità disciplinare per stimolare
non soltanto la diligenza, la laboriosità, la riservatezza,
ma, altresì, le reali - e tali devono anche apparire -
imparzialità ed indipendenza che sono al centro del disegno
costituzionale.
La proposta di legge è suddivisa in tre capi che
raggruppano i punti essenziali della materia e modificano e
razionalizzano il tessuto normativo vigente sparso in varie
leggi e privo di un filo conduttore unico.
Il capo I comprende le disposizioni generali concernenti i
doveri dei magistrati, le fattispecie di illecito
disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa, le
cadenze temporali del procedimento.
Il capo II definisce le norme procedimentali,
dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria,
dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri
giudizi ai provvedimenti cautelari.
Il capo III disciplina le incompatibilità.