XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1940




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende le indicazioni del testo unificato elaborato nella XI legislatura in sede legislativa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. E' il risultato di un articolato dibattito e nasce dalla consapevolezza che il problema della responsabilità disciplinare dei magistrati debba essere ricondotto ad un sistema di regole chiare e precise. Esso va iscritto in un più ampio disegno riformatore rivolto ad assicurare il cittadino che avrà come interlocutori un giudice ed un pubblico ministero indipendenti e qualificati sotto il profilo della diligenza, della preparazione, della moralità e dell'equilibrio. Un ampio disegno riformatore sui protagonisti della giurisdizione sarà affrontato con separata iniziativa legislativa. Le sanzioni disciplinari non valgono a migliorare e a rendere efficiente il servizio giustizia, ma la regolamentazione è necessaria per rafforzare il prestigio della stessa magistratura.
        In altri Paesi con tradizione costituzionale analoga a quella italiana ci si è da tempo resi conto che alla crescita del potere della magistratura deve corrispondere una crescita della responsabilizzazione dei magistrati. La tipicizzazione delle violazioni disciplinari è perseguita come via d'intreccio con altre innovazioni: il miglioramento nella selezione dei magistrati, ai quali deve essere assicurato un continuo aggiornamento professionale; le misure dirette ad assicurare la massima trasparenza alle vicende processuali ed alle decisioni che riguardano i magistrati.
        La presente proposta di legge si propone di andare oltre i confini della mera responsabilità disciplinare per stimolare non soltanto la diligenza, la laboriosità, la riservatezza, ma, altresì, le reali - e tali devono anche apparire - imparzialità ed indipendenza che sono al centro del disegno costituzionale.
        La proposta di legge è suddivisa in tre capi che raggruppano i punti essenziali della materia e modificano e razionalizzano il tessuto normativo vigente sparso in varie leggi e privo di un filo conduttore unico.
        Il capo I comprende le disposizioni generali concernenti i doveri dei magistrati, le fattispecie di illecito disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa, le cadenze temporali del procedimento.
        Il capo II definisce le norme procedimentali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri giudizi ai provvedimenti cautelari.
        Il capo III disciplina le incompatibilità.




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