XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1940
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Principio di legalità).
1. I magistrati non possono essere sottoposti a
procedimento o a sanzione disciplinare, né essere trasferiti
di ufficio, se non nei casi e nelle forme previste dalla
legge.
Art. 2.
(Doveri dei magistrati).
1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e
riserbo.
2. In ogni atto dell'esercizio delle sue funzioni il
magistrato deve rispettare la dignità della persona.
3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il
magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettono
la credibilità.
4. La violazione dei doveri costituisce illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli
articoli 3, 4 e 5.
Art. 3.
(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti; l'omissione di denuncia di una causa di
incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione
nei casi previsti dalla
legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;
b) i comportamenti gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei
confronti di altri magistrati o di collaboratori;
l'ingiustificata interferenza nell'attività di altro
magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni
altra rilevante violazione del dovere di correttezza;
c) la grave violazione di legge determinata da
negligenza; il travisamento dei fatti determinato da
negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da
quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di
motivazione, ovvero la cui motivazione consista nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza
risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, che
abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del
proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione
prevista dalle norme vigenti; ogni altro comportamento che
violi in modo rilevante il dovere di diligenza;
d) il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo
nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni; l'abituale ed ingiustificata esenzione dal lavoro
giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte
del dirigente dell'ufficio o del presidente di un collegio;
l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso
sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo
competente; ogni altro comportamento che violi in modo
rilevante il dovere di laboriosità;
e) i comportamenti che determinano la divulgazione
di atti del procedimento
coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza
sugli affari in corso di trattazione o, se idonea a ledere
diritti altrui, sugli affari definiti;
f) l'omissione, da parte del dirigente
dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio,
della comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da
parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 29 e 30 o di una delle fattispecie di
cui agli articoli 31, 32 e 35; l'omissione, da parte
dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle situazioni
di cui agli articoli 29 e 31, nonché della comunicazione di
cui al comma 2 dell'articolo 32.
2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma
1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività
di interpretazione di norme di diritto né quella di
valutazione del fatto o delle prove.
Art. 4.
(Illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi indebiti per sé o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a
procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal
magistrato o persona che a questi consta essere stata
dichiarata delinquente abituale o aver subìto più condanne per
gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione ovvero
trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari non
consentiti dalla legge o senza la prescritta autorizzazione
dell'organo competente; lo svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare
pregiudizio all'assolvimento dei doveri di laboriosità;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso, quando, per la
posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio
è espresso, essa sia idonea a turbare la libertà di decisione
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli
sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
f) l'uso strumentale della qualità che, per la
posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione,
sia idoneo a turbare l'esercizio di funzioni
costituzionalmente previste;
g) ogni altro comportamento tenuto in pubblico
tale da compromettere la credibilità della funzione
giudiziaria.
Art. 5.
(Illeciti disciplinari conseguenti a reato).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per
delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo, alla pena della reclusione, se
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell'arresto, se presentino, per
le modalità di esecuzione, carattere di particolare
gravità;
d) i fatti costituenti reato, punibili con pena
detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita.
Art. 6.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità temporanea ad esercitare un
incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
anni;
f) la rimozione.
2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso.
3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione.
4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e tre anni; il conseguente
spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico
della relativa qualifica.
5. La sanzione della incapacità temporanea ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive o
di collaborazione direttiva devono essergli conferite di
ufficio altre funzioni, corrispondenti alla sua qualifica.
Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive o di collaborazione
direttiva presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
condanna.
6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la
sospensione dallo stipendio e la collocazione del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo.
7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
servizio.
8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari
oggetto di unica decisione, si dovrebbero irrogare più
sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore
gravità, sola o congiunta con quella meno grave, se
compatibile.
9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono applicate con
decreto del Presidente della Repubblica.
10. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura è trasmessa copia al Ministero della
giustizia.
Art. 7.
(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).
1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
29;
d) ogni altra violazione dei doveri di
imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera b), prima parte;
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
g) il reiterato e grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualità del magistrato al fine di
conseguire vantaggi indebiti, se abituale o grave;
m) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma
1, lettera b);
n) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma
1, lettera d);
o) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti, se gravi;
p) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi indebiti, se abituale e grave.
2. E' punita con la sanzione della incapacità temporanea
ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione
direttiva l'interferenza nell'attività di un altro magistrato
da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della
sezione, se abituale o grave.
3. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o
l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 29,
nonché l'accettazione di incarichi od uffici vietati dalla
legge o non autorizzati.
4. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna non inferiore ad
un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi
degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia
intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi
dell'articolo 168 dello stesso codice.
Art. 8.
(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).
1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura può disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle
violazioni previste dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3.
Capo II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 9.
(Composizione della sezione disciplinare).
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico
dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare
composta di nove componenti effettivi e di nove supplenti.
2 I componenti effettivi sono: il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura, che presiede la
sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno
presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due
magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato
idoneo
all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato
di corte d'appello, due magistrati di tribunale e un altro
magistrato scelto tra le varie categorie.
3. I componenti supplenti sono: tre componenti eletti dal
Parlamento, di cui uno destinato in supplenza del
vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui
uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive
superiori, un magistrato di Corte d'appello, due magistrati di
tribunale ed un altro magistrato scelto tra le varie
categorie.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è componente di diritto; gli altri componenti
effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore
della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei
componenti il Consiglio.
5. Nell'elezione dei componenti supplenti è indicato, per
ciascuno di essi, quale è il componente effettivo che è
chiamato a sostituire.
6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio
superiore della magistratura si avvalga della facoltà di
presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il
vicepresidente.
7. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
Art. 10.
(Astensione o ricusazione dei componenti).
1. Il componente della sezione disciplinare ha l'obbligo
di astenersi:
a) se si trovi nella situazione di incompatibilità
di cui al comma 1 dell'articolo 34 del codice di procedura
penale od abbia concorso a pronunciare il provvedimento che,
rigettando la richiesta di non luogo a procedere del pubblico
ministero, ha disposto per la discussione orale;
b) se abbia dato consigli o manifestato il suo
parere od espresso il suo voto
sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della
funzione disciplinare;
c) se si trovi in una delle altre situazioni
previste dall'articolo 36 del codice di procedura penale.
2. Ricorrendo una delle circostanze di cui al comma 1, il
componente della sezione che non si sia astenuto può essere
ricusato con dichiarazione motivata da proporre prima che,
compiute le formalità per l'inizio della discussione orale, il
componente designato inizi la sua relazione. Sulla proposta
ricusazione decide la stessa sezione disciplinare, previa
sostituzione del componente ricusato.
Art. 11.
(Sostituzione di componenti assenti,
impediti, astenuti o ricusati).
1. In caso di assenza, impedimento, astensione o
ricusazione ciascun componente effettivo è sostituito dal
supplente che nell'elezione prevista dall'articolo 9 sia stato
a ciò designato. Se tale sostituzione non è possibile, il
componente effettivo è sostituito dall'altro componente
supplente della medesima categoria.
Art. 12.
(Composizione della sezione disciplinare
per la cognizione del giudizio di rinvio).
1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di
annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, la sezione disciplinare è composta dai nove
componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei
componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano
stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti
nell'originario giudizio disciplinare.
Art. 13.
(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento).
1. L'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio. Il
Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare
mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso
la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro della
giustizia dà comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali
si procede.
2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se
ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri
fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga
richiesta può fare nel corso delle indagini.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la
Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo
disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di
collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti
concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del
collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
giustizia al procuratore generale o la comunicazione da
quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai
sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del
procedimento.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se
l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia ai
sensi del comma 2, ultimo periodo.
Art. 14.
(Termini).
1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un
anno dal giorno in cui il Ministro della giustizia o il
procuratore generale presso la Corte di cassazione hanno avuto
notizia del fatto, né dopo il compimento del quinto anno dalla
commissione dell'illecito.
2. La richiesta del Ministro della giustizia al
procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero la
comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore
della magistratura determina a tutti gli effetti l'inizio del
procedimento.
3. Entro un anno dall'inizio del procedimento il
procuratore generale presso la Corte di cassazione, in esito
alle indagini, deve formulare le sue richieste conclusive,
sulle quali la sezione disciplinare adotta gli opportuni
provvedimenti. Entro due anni dalle dette richieste la sezione
disciplinare deve pronunciare la sua sentenza. Se la sentenza
è annullata in tutto od in parte con rinvio a seguito di
ricorso per cassazione, il termine per la definizione del
giudizio di rinvio è di un anno decorrente dalla data in cui
sono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del
procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento
disciplinare si estingue sempre che l'incolpato vi
consenta.
4. Il corso dei termini di cui al presente articolo è
sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più
soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in
giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei
medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento
disciplinare viene sollevata questione di legittimità
costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui
l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento
disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato
medesimo.
Art. 15.
(Istanza di procedimento disciplinare
del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense può richiedere al
procuratore generale presso la Corte di cassazione che venga
promossa l'azione disciplinare.
2. La richiesta ha valore di notizia del fatto ai sensi
dell'articolo 14, comma 1.
3. La richiesta della discussione orale di cui al comma 1
dell'articolo 17, la richiesta di non luogo a procedere di cui
al comma 3 del medesimo articolo 17 e la chiusura delle
indagini ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 sono notificate
al Consiglio nazionale forense.
Art. 16.
(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).
1. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con
l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga
comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni
di cui all'articolo 13, comma 5. L'incolpato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in
qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché,
se del caso, da un consulente tecnico.
2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione
all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato,
sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando
non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine
di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da
quella della comunicazione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice
di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti.
Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni
degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il
pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio
presso la procura generale della corte d'appello nel cui
distretto l'atto deve essere compiuto. 5. Al termine delle
indagini, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione con le richieste conclusive di cui all'articolo 16
invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento
e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato
nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato,
con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli
atti. Delle richieste è data comunicazione al Ministro della
giustizia, con invio di copia dell'atto.
Art. 17.
(Chiusura delle indagini).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione,
al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere
declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione
e chiede al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale.
2. Il presidente della sezione disciplinare fissa con suo
decreto il giorno della discussione orale, con avviso ai
testimoni ed ai periti. Il decreto è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al
procuratore generale, all'incolpato ed al suo difensore, se
già designato, ed al Ministro della giustizia.
3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione,
al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione
disciplinare, chiede con atto motivato che la sezione emetta
declaratoria di non luogo a procedere. Il Ministro della
giustizia nei quindici giorni
successivi alla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo
15, può formulare le sue osservazioni e, nel caso in cui
l'azione sia stata da lui promossa chiedere al presidente
della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di
discussione orale, formulando l'incolpazione.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il
Ministro della giustizia si sia avvalso della facoltà di
chiedere la discussione orale, la sezione disciplinare decide
sulla richiesta di non luogo a procedere in camera di
consiglio. Se la richiesta è rigettata, il presidente della
sezione disciplinare provvede nei modi previsti dai
commi 1 e 2.
Art. 18.
(Discussione nel giudizio
disciplinare e decisione).
1. Nella discussione orale il Ministro della giustizia ha
facoltà di intervenire rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato o delegando un magistrato di grado non inferiore a
consigliere di Corte d'appello od equiparato.
2. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si
svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto
dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione
giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto
dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della
funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e
all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare
può disporre, con il consenso dello stesso incolpato, che il
dibattito si svolga a porte chiuse.
3. Compiute le formalità di verifica della costituzione
delle parti e data dal presidente della sezione disciplinare
lettura della incolpazione, un componente della sezione
disciplinare, designato dal medesimo presidente, riferisce in
ordine ai fatti oggetto di essa ed allo stato del
procedimento.
4. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio
tutte le prove che ritiene utili; può disporre o consentire la
lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli
uffici, la lettura
dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel
corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti
da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si
osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle
che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti.
Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 366, 372, 373 del codice penale.
5. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le eventuali richieste del
rappresentante del Ministro della giustizia, le conclusioni
del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questo deve
essere sentito per ultimo. La deliberazione è assunta in
camera di consiglio. Il pubblico ministero e le parti non
assistono alla deliberazione.
6. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
7. I motivi della decisione sono depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro un mese dalla
deliberazione.
8. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è
data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di
copia integrale anche ai fini della decorrenza dei termini per
la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di
cassazione. Il Ministro della giustizia può richiedere copia
degli atti del procedimento.
Art. 19.
(Rapporti con altri giudizi).
1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente
dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione
penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella
prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento
pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso.
Art. 20.
(Sospensione cautelare necessaria).
1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale è
sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal
giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento
restrittivo della libertà personale. La sezione disciplinare
provvede d'ufficio e può concedere al magistrato sospeso un
assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e
delle altre competenze di carattere continuativo.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo
a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza
irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere
revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare,
allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi
indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata,
anche d'ufficio negli altri casi di revoca o di cessazione
degli effetti della misura cautelare.
3. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e
alle altre competenze non percepiti, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con
sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione.
Art. 21.
(Sospensione cautelare facoltativa).
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, esclusi i delitti di ingiuria
e di percosse, o quando al medesimo sono ascritti fatti
rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro
gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni,
il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso
la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione
cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento
fuori del ruolo organico, anche prima dell'inizio del
procedimento disciplinare.
2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un
preavviso di almeno tre giorni e provvede con ordinanza
motivata dopo aver sentito il pubblico ministero,
l'interessato e, se nominato, il suo difensore o dopo aver
constatato la loro mancata presentazione. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente la
misura prevista all'articolo 20, comma 1. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 20, comma 3.
3. La sospensione può essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio, con le
stesse formalità; è, comunque, revocata se l'azione
disciplinare non sia esercitata nei trenta giorni
successivi.
Art. 22.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro le decisioni della sezione disciplinare e contro
i provvedimenti in materia di sospensione cautelare
l'incolpato, il Ministro della giustizia ed il procuratore
generale presso la Corte di cassazione possono proporre
ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal
codice di procedura penale. Il ricorso può tuttavia essere
proposto anche per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti o
rilevabile di ufficio.
2. Il ricorso contro i provvedimenti in materia di
sospensione cautelare non ha effetto sospensivo.
3. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali
entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.
Art. 23.
(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento).
1. Il magistrato cautelarmente sospeso ha diritto ad
essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione
anteriore, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile
ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non
luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il
posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra
quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere
l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello
originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti.
Art. 24.
(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).
1. Quando l'incolpato è, con decisione definitiva, assolto
o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità
temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di
collaborazione direttiva, dalla sospensione delle funzioni e
dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione cautelare
eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello
stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le
somme già corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in
base agli indici di svalutazione dell'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 25.
(Revisione).
1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale
irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere
non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione
della relativa sanzione sono stati determinati da falsità
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore ovvero
che possa essere dichiarato il proscioglimento
dell'addebito.
Art. 26.
(Istanza di revisione).
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale
è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte
o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per
mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di
inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei
mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere
a) e c), all'istanza deve essere unita copia
autentica della sentenza penale.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro
della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai
commi 2 e 3.
Art. 27.
(Provvedimenti sull'istanza di revisione).
1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare, e, sentiti il Ministro della
giustizia, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara
inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 25 e al comma 2 dell'articolo 26 o se risulta
manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al
giudizio di revisione, al quale si applicano le norme
stabilite per il procedimento disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite
penali della Corte di cassazione.
Art. 28.
(Giudizio di revisione).
1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e delle altre competenze non percepiti,
detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
rivalutati in base agli indici di svalutazione dell'Istituto
nazionale di statistica.
Capo III
INCOMPATIBILITA'
Art. 29.
(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono assumere
pubblici o privati impieghi; non possono esercitare libere
professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né
attività industriali, commerciali o comunque
imprenditoriali.
2. I magistrati di cui al comma 1 possono assumere
l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di
Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale,
provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della
giunta regionale, presidente della provincia, sindaco,
componente della giunta regionale, provinciale o comunale,
alle condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi.
Possono svolgere attività di insegnamento universitario e
postuniversitario, previa autorizzazione del rispettivo organo
di autogoverno, e possono fare parte gratuitamente e senza
percepire rimborsi di spese di organi ed enti con finalità
culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di
volontariato.
3. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale,
presidente della giunta regionale o della provincia o sindaco,
nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in
parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono
trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro
funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Non possono altresì
essere eletti alle suddette cariche né essere nominati
componenti di una giunta regionale o provinciale o comunale se
all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina
non si trovano in aspettativa da almeno tre mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea
elettiva.
5. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 3
solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della
data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di
scioglimento
anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla
data del decreto di scioglimento, sempre che non si tratti di
circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato
giurisdizione negli ultimi tre anni. Non possono essere
nominati componenti di una giunta provinciale o comunale se
non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.
6. E' abrogato il primo comma dell'articolo 8 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
Art. 30.
(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono far parte di commissioni di collaudo di
opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di
arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione
dello Stato ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi
quelli previsti dal capitolo generale per le opere di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono far parte di commissioni giudicatrici
d'esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative
all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrato
ordinario, militare, amministrativo e contabile, nelle
carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle
nell'amministrazione della giustizia e nelle professioni di
avvocato e di notaio.
Art. 31.
(Svolgimento di funzioni amministrative da parte dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari).
1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i
magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono
esercitare funzioni amministrative non espressamente
consentite da norme di legge.
2. E' consentito l'esercizio di funzioni amministrative in
qualità di:
a) addetto al segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) segretario generale o capo di gabinetto presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
d) addetto alla Corte costituzionale;
e) componente degli uffici del Consiglio superiore
della magistratura;
f) componente dell'ufficio di gabinetto e
dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia;
g) addetto ad organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero della
giustizia;
h) addetto al Ministero della giustizia, nei
limiti di cui al comma 5.
3. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono
riservate ai magistrati ordinari le funzioni dirigenziali nei
settori amministrativi che incidono direttamente sullo stato
giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione
giurisdizionale.
4. Le funzioni amministrative svolte dai magistrati ai
sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle
esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale
restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati
applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la
Corte di cassazione.
5. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni e i
posti che presso
il Ministero della giustizia devono essere assegnati a
magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo
30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni.
6. Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5 i magistrati in servizio
presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici
di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali
procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del
collocamento fuori ruolo.
Art. 32.
(Comunicazione dell'appartenenza
ad associazioni ed organizzazioni).
1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.
2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno
parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura
devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi
organi di autogoverno.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai
magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino ufficiale
del Ministero della giustizia. Quelle relative ai magistrati
militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel
Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è
punita con la sanzione disciplinare non superiore alla perdita
dell'anzianità.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un
culto religioso.
Art. 33.
(Disciplina degli incarichi consentiti).
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 29, gli
incarichi che il magistrato può svolgere con autorizzazione
dell'organo
di autogoverno non possono avere durata superiore a cinque
anni. L'organo di autogoverno può tuttavia autorizzare una o
più proroghe non superiori complessivamente a due anni, tenuto
conto di particolari esigenze connesse all'incarico
espletato.
2. Per gli incarichi assunti prima della data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini dei limiti di cui al
comma 1, la durata pregressa è computata per la metà.
3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere
autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi
almeno tre anni.
4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 31 il
magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento
fuori ruolo non può superare i cinque anni. Per esigenze di
servizio tale periodo può essere prolungato per una sola volta
per ulteriori due anni.
Art. 34.
(Pubblicità degli incarichi esterni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti
elenchi aggiornati sino al mese precedente di tutti gli
incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai
magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.
2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi
di cui al comma 1.
Art. 35.
(Incompatibilità per vincoli
di parentela, coniugio o affinità).
1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o
comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale
il coniuge, un parente o un affine fino al
secondo grado esercita le funzioni di magistrato.
2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:
a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge
abitualmente la professione forense il coniuge o un parente o
affine in linea retta, o collaterale fino al secondo grado;
b) nel territorio del distretto ove è compreso
l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea
retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un
affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo
grado è imputato di un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di
una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi
rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al
numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente
compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione
giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il
procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del
distretto;
c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o
un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado
ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una
condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche
in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio,
comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella
correttezza della funzione giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
Art. 36.
(Norme procedimentali).
1. Quando ricorre una delle situazioni previste
dall'articolo 35, il magistrato interessato, il dirigente
dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di
sorveglianza ha l'obbligo di denunciarla all'organo
di autogoverno nel termine di quindici giorni dalla data in
cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della
magistratura, attivandosi anche d'ufficio, effettuati i
necessari accertamenti, delibera il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio giudiziario ovvero
la archiviazione del procedimento.
2. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore
della magistratura per la deliberazione è comunicata almeno
venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere
sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o
di avvocato e di produrre documenti. La seduta del Consiglio
non è pubblica.
3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2
dell'articolo 35 il magistrato deve essere trasferito ad altro
distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato
l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento o quando la proposta per
l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il
magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di
provenienza o ad altro della stessa sede anche in
soprannumero.
Art. 37.
(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra
sede per incompatibilità ambientale o inettitudine).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il magistrato,
anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni od
è trasferito ad altra sede quando, per qualsiasi causa
indipendente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione
in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento
dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o
nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle
condizioni richieste per la credibilità della funzione.
2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato anche
senza il suo consenso ad altre funzioni non direttive, quando
risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.
Art. 38.
(Norme procedimentali)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste
dall'articolo 37, il magistrato interessato, il dirigente
dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di
sorveglianza ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio
superiore della magistratura ed ai titolari dell'azione
disciplinare nel termine di quindici giorni dalla data in cui
ne è venuto a conoscenza.
2. Il procedimento amministrativo per il trasferimento di
ufficio è attivato dal Consiglio superiore della magistratura
su richiesta dell'interessato, del Ministro della giustizia o
del procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Ciascun titolare dell'azione disciplinare, ove ritenga di
richiedere il procedimento amministrativo, ne informa l'altro
titolare, che nel termine perentorio dei venti giorni
successivi può esercitare per gli stessi fatti l'azione
disciplinare. La richiesta del procedimento amministrativo
preclude al richiedente l'esercizio di azione disciplinare per
gli stessi fatti. L'esercizio dell'azione disciplinare osta
all'inizio od alla prosecuzione del procedimento
amministrativo.
3. La competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura, compiuti gli eventuali accertamenti preliminari,
se non ritiene di proporre al Consiglio superiore della
magistratura l'archiviazione, dispone l'apertura della
procedura di trasferimento, dandone comunicazione
all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito con
la eventuale assistenza di difensore. Le indagini devono
essere svolte entro il termine perentorio di tre mesi dalla
comunicazione del suddetto avviso.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione,
se non devono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone
al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi
trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o
l'archiviazione degli atti.
5. Gli atti della procedura sono depositati nella
segreteria della commissione;
del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei
venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà
di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di
presentare controdeduzioni scritte.
6. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore
della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti
giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito
personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un
avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro
tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La
seduta del Consiglio non è pubblica.
7. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere
iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con
cessazione della situazione di incompatibilità.
Art. 39.
(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o
destinazione ad altre funzioni per infermità).
1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per
qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine
non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri
del proprio ufficio.
2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato
può essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine
massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale
termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione
di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal
servizio.
3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni
senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute
pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica
funzione giudiziaria di cui è investito.
4. Il procedimento è attivato d'ufficio dal Consiglio
superiore della magistratura. Nel corso della procedura il
magistrato
può farsi assistere anche da un perito di fiducia.
5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può
essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è
stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato
di salute.
6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a
procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli
atti alla competente commissione referente perché venga
attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal
servizio.
Art. 40.
(Incarichi conferiti dopo
la cessazione dalle funzioni).
1. I magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi
causa, non possono rivestire nel triennio successivo incarichi
conferiti discrezionalmente dal Governo o dalle regioni.