XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1940




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Principio di legalità).

        1. I magistrati non possono essere sottoposti a procedimento o a sanzione disciplinare, né essere trasferiti di ufficio, se non nei casi e nelle forme previste dalla legge.


Art. 2.

(Doveri dei magistrati).

        1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo.
        2. In ogni atto dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.
        3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettono la credibilità.
        4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 3, 4 e 5.


Art. 3.

(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

            b) i comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

            c) la grave violazione di legge determinata da negligenza; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altro comportamento che violi in modo rilevante il dovere di diligenza;

            d) il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale ed ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altro comportamento che violi in modo rilevante il dovere di laboriosità;

            e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, se idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

            f) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 29 e 30 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 31, 32 e 35; l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 29 e 31, nonché della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 32.

        2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto o delle prove.


Art. 4.

(Illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi indebiti per sé o per altri;

            b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subìto più condanne per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione ovvero trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
            c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari non consentiti dalla legge o senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare pregiudizio all'assolvimento dei doveri di laboriosità;

            d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso, quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, essa sia idonea a turbare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

            e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

            f) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, sia idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

            g) ogni altro comportamento tenuto in pubblico tale da compromettere la credibilità della funzione giudiziaria.


Art. 5.

(Illeciti disciplinari conseguenti a reato).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, se presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, se presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            d) i fatti costituenti reato, punibili con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.


Art. 6.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono:

            a) l'ammonimento;

            b) la censura;

            c) la perdita dell'anzianità;

            d) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

            e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            f) la rimozione.

        2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
        3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.
        4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e tre anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.
        5. La sanzione della incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o di collaborazione direttiva devono essergli conferite di ufficio altre funzioni, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o di collaborazione direttiva presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.
        6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio e la collocazione del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
        8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari oggetto di unica decisione, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave, se compatibile.
        9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono applicate con decreto del Presidente della Repubblica.
        10. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è trasmessa copia al Ministero della giustizia.


Art. 7.

(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).

        1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

            a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

            b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 29;

            d) ogni altra violazione dei doveri di imparzialità;

            e) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), prima parte;

            f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

            h) la scarsa laboriosità, se abituale;

            i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            l) l'uso della qualità del magistrato al fine di conseguire vantaggi indebiti, se abituale o grave;

            m) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b);

            n) i comportamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

            o) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 2, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

            p) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi indebiti, se abituale e grave.

        2. E' punita con la sanzione della incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di un altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.
        3. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 29, nonché l'accettazione di incarichi od uffici vietati dalla legge o non autorizzati.
        4. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna non inferiore ad un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.


Art. 8.

(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).

        1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
        2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.


Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 9.

(Composizione della sezione disciplinare).

        1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di nove componenti effettivi e di nove supplenti.
        2 I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.
        3. I componenti supplenti sono: tre componenti eletti dal Parlamento, di cui uno destinato in supplenza del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte d'appello, due magistrati di tribunale ed un altro magistrato scelto tra le varie categorie.
        4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto; gli altri componenti effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
        5. Nell'elezione dei componenti supplenti è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo che è chiamato a sostituire.
        6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore della magistratura si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
        7. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.


Art. 10.

(Astensione o ricusazione dei componenti).

        1. Il componente della sezione disciplinare ha l'obbligo di astenersi:

            a) se si trovi nella situazione di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 34 del codice di procedura penale od abbia concorso a pronunciare il provvedimento che, rigettando la richiesta di non luogo a procedere del pubblico ministero, ha disposto per la discussione orale;

            b) se abbia dato consigli o manifestato il suo parere od espresso il suo voto sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione disciplinare;

            c) se si trovi in una delle altre situazioni previste dall'articolo 36 del codice di procedura penale.

        2. Ricorrendo una delle circostanze di cui al comma 1, il componente della sezione che non si sia astenuto può essere ricusato con dichiarazione motivata da proporre prima che, compiute le formalità per l'inizio della discussione orale, il componente designato inizi la sua relazione. Sulla proposta ricusazione decide la stessa sezione disciplinare, previa sostituzione del componente ricusato.


Art. 11.

(Sostituzione di componenti assenti,
impediti, astenuti o ricusati).

        1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione ciascun componente effettivo è sostituito dal supplente che nell'elezione prevista dall'articolo 9 sia stato a ciò designato. Se tale sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.


Art. 12.

(Composizione della sezione disciplinare
per la cognizione del giudizio di rinvio).

        1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione disciplinare è composta dai nove componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti nell'originario giudizio disciplinare.

Art. 13.

(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento).

        1. L'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio. Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro della giustizia dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
        2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
        4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
        5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 2, ultimo periodo.

Art. 14.

(Termini).

        1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto, né dopo il compimento del quinto anno dalla commissione dell'illecito.
        2. La richiesta del Ministro della giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
        3. Entro un anno dall'inizio del procedimento il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in esito alle indagini, deve formulare le sue richieste conclusive, sulle quali la sezione disciplinare adotta gli opportuni provvedimenti. Entro due anni dalle dette richieste la sezione disciplinare deve pronunciare la sua sentenza. Se la sentenza è annullata in tutto od in parte con rinvio a seguito di ricorso per cassazione, il termine per la definizione del giudizio di rinvio è di un anno decorrente dalla data in cui sono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue sempre che l'incolpato vi consenta.
        4. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato medesimo.


Art. 15.

(Istanza di procedimento disciplinare
del Consiglio nazionale forense).

        1. Il Consiglio nazionale forense può richiedere al procuratore generale presso la Corte di cassazione che venga promossa l'azione disciplinare.
        2. La richiesta ha valore di notizia del fatto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
        3. La richiesta della discussione orale di cui al comma 1 dell'articolo 17, la richiesta di non luogo a procedere di cui al comma 3 del medesimo articolo 17 e la chiusura delle indagini ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 sono notificate al Consiglio nazionale forense.


Art. 16.

(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).

        1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 13, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
        2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
        3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
        4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto. 5. Al termine delle indagini, il procuratore generale presso la Corte di cassazione con le richieste conclusive di cui all'articolo 16 invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti. Delle richieste è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.


Art. 17.

(Chiusura delle indagini).

        1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale.
        2. Il presidente della sezione disciplinare fissa con suo decreto il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni ed ai periti. Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al procuratore generale, all'incolpato ed al suo difensore, se già designato, ed al Ministro della giustizia.
        3. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con atto motivato che la sezione emetta declaratoria di non luogo a procedere. Il Ministro della giustizia nei quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 15, può formulare le sue osservazioni e, nel caso in cui l'azione sia stata da lui promossa chiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
        4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il Ministro della giustizia si sia avvalso della facoltà di chiedere la discussione orale, la sezione disciplinare decide sulla richiesta di non luogo a procedere in camera di consiglio. Se la richiesta è rigettata, il presidente della sezione disciplinare provvede nei modi previsti dai commi 1 e 2.


Art. 18.

(Discussione nel giudizio
disciplinare e decisione).

        1. Nella discussione orale il Ministro della giustizia ha facoltà di intervenire rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato o delegando un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello od equiparato.
        2. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, con il consenso dello stesso incolpato, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
        3. Compiute le formalità di verifica della costituzione delle parti e data dal presidente della sezione disciplinare lettura della incolpazione, un componente della sezione disciplinare, designato dal medesimo presidente, riferisce in ordine ai fatti oggetto di essa ed allo stato del procedimento.
        4. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili; può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373 del codice penale.
        5. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le eventuali richieste del rappresentante del Ministro della giustizia, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questo deve essere sentito per ultimo. La deliberazione è assunta in camera di consiglio. Il pubblico ministero e le parti non assistono alla deliberazione.
        6. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
        7. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro un mese dalla deliberazione.
        8. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia può richiedere copia degli atti del procedimento.


Art. 19.

(Rapporti con altri giudizi).

        1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.
        2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.


Art. 20.

(Sospensione cautelare necessaria).

        1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale. La sezione disciplinare provvede d'ufficio e può concedere al magistrato sospeso un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.
        3. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.


Art. 21.

(Sospensione cautelare facoltativa).

        1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, esclusi i delitti di ingiuria e di percosse, o quando al medesimo sono ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori del ruolo organico, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
        2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede con ordinanza motivata dopo aver sentito il pubblico ministero, l'interessato e, se nominato, il suo difensore o dopo aver constatato la loro mancata presentazione. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente la misura prevista all'articolo 20, comma 1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 20, comma 3.
        3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio, con le stesse formalità; è, comunque, revocata se l'azione disciplinare non sia esercitata nei trenta giorni successivi.


Art. 22.

(Ricorso per cassazione).

        1. Contro le decisioni della sezione disciplinare e contro i provvedimenti in materia di sospensione cautelare l'incolpato, il Ministro della giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso può tuttavia essere proposto anche per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
        2. Il ricorso contro i provvedimenti in materia di sospensione cautelare non ha effetto sospensivo.
        3. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Art. 23.

(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento).

        1. Il magistrato cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.


Art. 24.

(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).

        1. Quando l'incolpato è, con decisione definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva, dalla sospensione delle funzioni e dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione cautelare eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione dell'Istituto nazionale di statistica.


Art. 25.

(Revisione).

        1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

                c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

        2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore ovvero che possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.


Art. 26.

(Istanza di revisione).

        1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
        2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
        3. Nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.
        4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 27.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

        1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare, e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 e al comma 2 dell'articolo 26 o se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
        2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.


Art. 28.

(Giudizio di revisione).

        1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
        2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione dell'Istituto nazionale di statistica.


Capo III

INCOMPATIBILITA'


Art. 29.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari).

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere pubblici o privati impieghi; non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.
        2. I magistrati di cui al comma 1 possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi. Possono svolgere attività di insegnamento universitario e postuniversitario, previa autorizzazione del rispettivo organo di autogoverno, e possono fare parte gratuitamente e senza percepire rimborsi di spese di organi ed enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di volontariato.
        3. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della giunta regionale o della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né essere nominati componenti di una giunta regionale o provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa da almeno tre mesi.
        4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
        5. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 3 solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, sempre che non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi tre anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.
        6. E' abrogato il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.


Art. 30.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari).

        1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolo generale per le opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile, nelle carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle nell'amministrazione della giustizia e nelle professioni di avvocato e di notaio.


Art. 31.

(Svolgimento di funzioni amministrative da parte dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari).

        1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono esercitare funzioni amministrative non espressamente consentite da norme di legge.
        2. E' consentito l'esercizio di funzioni amministrative in qualità di:

                a) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

                b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

                c) segretario generale o capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

                d) addetto alla Corte costituzionale;

                e) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura;

                f) componente dell'ufficio di gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia;

                g) addetto ad organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero della giustizia;

                h) addetto al Ministero della giustizia, nei limiti di cui al comma 5.

        3. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni dirigenziali nei settori amministrativi che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
        4. Le funzioni amministrative svolte dai magistrati ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.
        5. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni e i posti che presso il Ministero della giustizia devono essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni.
        6. Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo.


Art. 32.

(Comunicazione dell'appartenenza
ad associazioni ed organizzazioni).

        1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.
        2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno.
        3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Quelle relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione disciplinare non superiore alla perdita dell'anzianità.
        5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.


Art. 33.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

        1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 29, gli incarichi che il magistrato può svolgere con autorizzazione dell'organo di autogoverno non possono avere durata superiore a cinque anni. L'organo di autogoverno può tuttavia autorizzare una o più proroghe non superiori complessivamente a due anni, tenuto conto di particolari esigenze connesse all'incarico espletato.
        2. Per gli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dei limiti di cui al comma 1, la durata pregressa è computata per la metà.
        3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno tre anni.
        4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 31 il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni. Per esigenze di servizio tale periodo può essere prolungato per una sola volta per ulteriori due anni.


Art. 34.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi aggiornati sino al mese precedente di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi di cui al comma 1.


Art. 35.

(Incompatibilità per vincoli
di parentela, coniugio o affinità).

        1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado esercita le funzioni di magistrato.
        2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

                a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente o affine in linea retta, o collaterale fino al secondo grado;

                b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

                c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

        3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.


Art. 36.

(Norme procedimentali).

        1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 35, il magistrato interessato, il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza ha l'obbligo di denunciarla all'organo di autogoverno nel termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura, attivandosi anche d'ufficio, effettuati i necessari accertamenti, delibera il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio giudiziario ovvero la archiviazione del procedimento.
        2. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di avvocato e di produrre documenti. La seduta del Consiglio non è pubblica.
        3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.


Art. 37.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra
sede per incompatibilità ambientale o inettitudine).

        1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni od è trasferito ad altra sede quando, per qualsiasi causa indipendente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.
        2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato anche senza il suo consenso ad altre funzioni non direttive, quando risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.

Art. 38.

(Norme procedimentali)

        1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 37, il magistrato interessato, il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura ed ai titolari dell'azione disciplinare nel termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
        2. Il procedimento amministrativo per il trasferimento di ufficio è attivato dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta dell'interessato, del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ciascun titolare dell'azione disciplinare, ove ritenga di richiedere il procedimento amministrativo, ne informa l'altro titolare, che nel termine perentorio dei venti giorni successivi può esercitare per gli stessi fatti l'azione disciplinare. La richiesta del procedimento amministrativo preclude al richiedente l'esercizio di azione disciplinare per gli stessi fatti. L'esercizio dell'azione disciplinare osta all'inizio od alla prosecuzione del procedimento amministrativo.
        3. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti gli eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento, dandone comunicazione all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito con la eventuale assistenza di difensore. Le indagini devono essere svolte entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del suddetto avviso.
        4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, se non devono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.
        5. Gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.
        6. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La seduta del Consiglio non è pubblica.
        7. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con cessazione della situazione di incompatibilità.


Art. 39.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o
destinazione ad altre funzioni per infermità).

        1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.
        2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.
        3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.
        4. Il procedimento è attivato d'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.
        5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.
        6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perché venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.


Art. 40.

(Incarichi conferiti dopo
la cessazione dalle funzioni).

        1. I magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi causa, non possono rivestire nel triennio successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo o dalle regioni.



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